SENATO DELLA REPUBBLICA



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 (G. U. 10 novembre 2010, n. 263, S.O.)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

LEGGE STABILITA' 2014 BLOCCO STIPENDI FORZE ARMATE

Legge 30 luglio 2004, n.207

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CONFERENZA UNIFICATA. Roma 6 giugno 2012 ore Informativa resa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184

Legge 7 giugno 1999, n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio Art. 1. (Ratifica ed esecuzione)

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture)

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO

La prevenzione incendi

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 22 aprile 2015

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Il Ministro della Difesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. Gli atti di trasformazione e di 3. Identico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 novembre 2015

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

Ministero della Salute. Decreto 22 ottobre 2013

SENATO DELLA R E P U B BLIC A

XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ;

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Patrimonio artistico, i requisiti dei restauratori (Dm Beni culturali 420/2001)

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009

Decreto Legge del 18 gennaio 1993, n. 9 (1)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e durata

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 4 marzo 2016.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2014

REGOLAMENTO DISCIPLINA GENERALE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO PER GLI AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE E LE AVIOSUPERFICI

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

Infrastrutture e manutenzione

RIVOLGE ISTANZA DI RILASCIO DI. prima autorizzazione: alla realizzazione; all esercizio;

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.


DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

MINISTERO DELL'INTERNO

SENATO DELLA REPUBBLICA

N DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO UFFICIO V

della L. n. 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (2).

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1).

COMUNE DI SANTA FIORA. Determinazione

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1991, in un testa risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato SOSPIRI (1777) d'iniziativa del Consiglio regionale dell' Abruzzo (4363) (V. Stampati Camera nn. 1777 e 4363) e del disegno di legge presentato dal Ministro dell'lnterno (SCOTTI) di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (CIRINO POMICINO) col Ministro delle Finanze (FORMICA) col Ministro del Tesoro (CARLI) col Ministro della Difesa (ROGNONI) e col Ministro dei Trasporti (BERNINI) (V. Stampato Camera n. 5383) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza if 9 agosto 1991 Modifiche aha legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Protezione civile)

2 DlSEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La tabella A allegata alia legge 23 dicembre 1980, n. 930, e integrata, a decorrere dal 10 gennaio 1991, con gli aeroporti di FirenzePeretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe. 2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e comunque subordinata alia disponibilita dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture defi nitive, nonche al previa espletamento delle procedure per il reclutamento e l'addestra mento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l' espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con Ie modalita in atto. 3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall' Aeronautica militare. Art. 2. 1. Negli aeroporti di cui alia tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi anticendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonche gli impianti tecnologici relativi a tali locali e Ie attrezzature e Ie infrastrutture per l'addestramento specifico del persona Ie, sono apprestati direttamente dal Ministe ro dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest' ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture so no assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

3 Senata DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. Negli aeroporti a gestione statale Ie infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno. 3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale. 4. II Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, Ie aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanta concerne gli allacciamenti con Ie zone operative e la viabilita aeroportuale. 5. Negli aeroporti in concessione Ie infrastrutture mancanti, sostitutive 0 integrative e Ie ristrutturazioni, richieste dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale. 6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per Ie costruzioni, Ie ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonche per il condizionamento integrale, Ie pulizie, Ie utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, so no a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.

4 DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI Art. 3. 1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilita ed urgenza delle opere di cui all'articolo 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonche i contratti, gli atti di concessione e Ie convenzioni per la esecuzione dei lavori, per Ie provviste e per Ie forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, quali che siano Ie modalita con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista 0 il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture e altresi consentito, entro illimite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alia trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, purche compatibilmente con Ie direttive della Comunita economica europea. 2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita e di indifferibilita delle opere. 3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alia normativa vigente. 4. II controllo di legittimita sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, Ie provviste e Ie forniture di cui al presente articolo e esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili Ie disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integniziopi. Art. 4. 1. Le abilitazioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal Servizio ispettivo antincendi aeropor- I

5 DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI tuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settem bre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 259 del 4 novembre 1985, Ie modalita di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alia legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifica zioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale 0 annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'ar ticolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entita del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e all'arti colo 6 della citata legge n. 966 del 1965, e commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre 0 nell'anno precedente. 3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, per quanta concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'in terno, sentito il Ministro dei trasporti. Art. 5. 1. A decorrere dal 10 gennaio 1991 e ai fini dell'attuazione della presente legge, in attesa che siano determinate, per il perso nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ie dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professiona li, il ruolo tecnico di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e aumentato di due unita e gli organici dei capi reparto e capi squadra nonche quelli dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati, rispettivamente, di cinquanta sette e di settanta unita. 2. Sempre ai fini dell'attuazione della presente legge, a decorrere dal 10 gennaio 1994, gli organici dei capi reparto e capi squadra, nonche quelli dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ulterior mente aumentati, rispettivamente, di venti e di venticinque unita.

DlSEGNI 6 DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 6. 1. L'articolo 4 della citata legge n. 930 del 1980 e abrogato. Art. 7. 1. Nel primo comma dell'articolo 10 del regolamento concernente «norme sui servizi di prevenzione incendi» in esecuzione dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406, approvato con decreto del Presidente 29 luglio 1982, n. 577, Ie parole «da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui piano nazionale;» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sui piano nazionale;». Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, valutato in lire 9.610 milioni a decorrere dall'anno 1991, di cui lire 4.360 milioni per spese inerenti il personale, lire 5.000 milioni per la gestione delle infrastrutture e lire 250 milioni per l'utilizzazione dei macchinari e dei materiali, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando 10 specifico accantonamento «Modifiche ana legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti». 2. All'onere relativo al completamento, alia ristrutturazione, all'integrazione e alia costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, pari a complessive lire 20.000 milioni, in ragione di lire 4.000 milioni annui per il quinquennio 1991-1995, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993,

7 DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993, al capitolo 9001 del 1991 predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utiliz zando l'accantonamento «Modifiche alia legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti». 3. II Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, Ie occorrenti variazioni di bilancio. Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli cazione nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana.