SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ESINE, CIVIDATE CAMUNO, BERZO INFERIORE, OSSIMO E LOZIO.



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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ESINE, CIVIDATE CAMUNO, BERZO INFERIORE, OSSIMO E LOZIO. P R E M E S S O - che l art.17, comma 77, della Legge 15.05.1997 nr.127 e l art.10 del D.P.R. 04.12.1997 nr.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricompresse nell ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell ambito di più ampi accordi per l esercizio associato di funzioni, convenzioni per l Ufficio segreteria; - che i Comuni di Esine, Cividate Camuno, Berzo inferiore, Ossimo e Lozio, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali che contano rispettivamente nr., nr., nr., nr. e nr. abitanti, intendono convenzionare i loro Uffici di Segreteria; - che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata: a) con deliberazione di Consiglio Comunale di Esine nr. del ; b) con deliberazione di Consiglio Comunale di Cividate Camuno nr. del ; c) con deliberazione di Consiglio Comunale di Berzo Inferiore nr. del ; d) con deliberazione di Consiglio Comunale di Ossimo nr. del ; e) con deliberazione di Consiglio Comunale di Lozio nr. del ; Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per Agenzia, si intende l Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all art.17, comma 78, della Legge 15.05.1997 nr.127 e al D.P.R. 04.12.1997 nr.465. ART. 2 I Comuni di Esine, Cividate Camuno, Berzo Inferiore, Ossimo e Lozio dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell art.17, comma 77, della Legge 15.05.1997 nr.127 e l art.10 del D.P.R. 04.12.1997 nr.465, l Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste. 1

ART. 3 La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo Ufficio e, cioè, nell avvalersi da parte dei Comuni convenzionati, dell opera di un unico Segretario Comunale per l espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale. ART. 4 Il Segretario Comunale nominato per l espletamento dell ufficio associato di segreteria eserciterà, in conformità a quanto previsto dall art.6 comma 10, della Legge 15.05.1997, nr.127, anche le funzioni che, per legge, statuti, regolamenti o disposizione dei Sindaci ed altre equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale. ART. 5 La presente convenzione è valida fino al 31.12.2014; al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse od altre condizioni. Nel corso della durata della convenzione ciascun Comune ha la facoltà di recedere da essa ed il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell ente interessato ed essere comunicato alle altre parti almeno sei mesi prima. Col recesso di una delle parti, la convenzione cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno del mese successivo al semestre di preavviso o, nel rispetto dei periodi di preavviso stesso, dal giorno indicato nell atto di recesso. Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione con congruo anticipo all agenzia, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l assegnazione del Segretario Comunale presso l Ufficio Segreteria rimasto vacante. In caso di scioglimento al Segretario titolare della segreteria convenzionata, verrà concessa la facoltà di optare per la titolarità nella segreteria di uno o degli altri Comuni, riuniti in convenzione. ART. 6 Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto con l osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune capo-convenzione previa conforme manifestazione di volontà da parte dei Sindaci degli altri Comuni. 2

ART. 7 La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all art.17, comma 71, della Legge 15.05.1997, nr.127 e dell art.15, comma 5, del DPR 04.12.1997, nr.465, con l intesa che l atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con deliberazione della Giunta Comunale, previa conforme manifestazione di volontà da parte della Giunta Comunale dei Sindaci degli altri Comuni. ART. 8 La sede di servizio dell Ufficio di Segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Cividate Camuno, Comune capo-convenzione. La classe di appartenenza della segreteria dovrà essere non inferiore alla terza. ART. 9 Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da Lui svolte, da ciascuno dei quattro Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l emissione di provvedimenti, ove necessari, di concreto coi Sindaci degli altri Comuni e previa conforme manifestazione di volontà di questi ultimi. ART. 10 Il Segretario assegnato all Ufficio di Segreteria convenzionato, dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le Segreterie dei singoli Comuni, in misura pari al: 25% Comune di Cividate Camuno, 25% Comune di Berzo Inferiore, 16% Comune di Ossimo, 14% Comune di Lozio e 20% Comune di Esine dell orario di lavoro settimanale, rispettivamente presso i Comuni sopraccitati. Il Segretario dovrà altresì, previo accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d ufficio non ordinari etc.). ART. 11 Al Segretario della segreteria convenzionata spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi. Allo stesso spetteranno i compensi che sono dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti. 3

ART. 12 I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari 25% Comune di Cividate Camuno, 25% Comune di Berzo Inferiore, 16% Comune di Ossimo, 14% Comune di Lozio e 20% Comune di Esine. I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capoconvenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota-parte a carico degli altri Comuni. Qualora la situazione di cassa del Comune capo-convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti gli acconto nel corso dell anno salvo conguaglio finale. Nell attribuzione dell eventuale parte di retribuzione correlata ai risultati raggiunti, si terrà conto della valutazione espressa dai singoli comuni attribuendo ad ognuno di essi un peso pari al loro concorso di spesa. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, il rimborso di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli altri Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso. Il rimborso delle spese di viaggio, di cui all art.10 comma 3, del DPR 04.12.1997, nr.465, da calcolarsi secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore, farà carico al Comune capo-convenzione il quale provvederà direttamente al pagamento e successivamente al recupero della spesa imputandola ai singoli comuni come da ripartizione percentuale di cui al presente articolo. ART. 13 Il Sindaco del Comune capo-convenzione si impegna conseguentemente, ad avviare nei modo previsti dall Agenzia Nazionale, la procedura per la nomina, previa conforme manifestazione di volontà da parte del Sindaco degli altri Comuni. ART. 14 Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti. ART. 15 La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei comuni di Esine, Cividate Camuno, Berzo Inferiore, Ossimo e Lozio, sarà inviata, in copia autentica a norma dell art.10 comma 2 del DPR 04.12.1997, nr.465, all Agenzia nazionale nonché alla sezione regionale competente. 4

Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO DI CIVIDATE CAMUNO IL SINDACO DI BERZO INF. IL SINDACO DI OSSIMO IL SINDACO DI LOZIO IL SINDACO DI ESINE 5