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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 24 maggio 2012. MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti fi nanziari. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successivemodificazioniedintegrazionirecanteladisciplinadell impostadibollo; Vistoildecretolegislativo1 settembre1993,n.385,recanteiltestounicodelle leggiinmateriabancariaecreditizia; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplinainmateriadiserviziautonomidicassadegliufficifinanziariedinparticolare l articolo6delmedesimodecretoconcernentelariscossionediparticolarientrate,come sostituitodall articolo1deldecretolegislativo19novembre1998,n.422; Vistoildecretolegislativo24febbraio1998,n.58,recanteilTestounicodelle disposizioniinmateriadiintermediazionefinanziaria,aisensidegliarticoli8e21della legge6febbraio1996,n.52; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazionedegliadempimentideicontribuentiinsededidichiarazionedeiredditi edell impostasulvaloreaggiuntononchédimodernizzazionedelsistemadigestione delledichiarazioniedinparticolareilcapoiiidellostessoconcernente Disposizioniin materiadiriscossione laddoveall articolo17,comma2,letterah ter),èdispostocheil sistemadelversamentounitarioelacompensazionedelleimposteedeicontributi dovutipossonoessereestesiallealtreentrateindividuatecondecretodelministrodelle finanze,diconcertoconilministrodeltesoro,delbilancioedellaprogrammazione economica,econiministricompetentipersettore; Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate già di competenzadeiservizidicassadegliufficidipendentidaldipartimentodelleentratee daldipartimentodelterritorioemodalitàdiriscossione; Vistoildecretolegislativo7settembre2005,n.209,recanteilCodicedelle assicurazioniprivate; 5

VistoilproprioDecretodell 8novembre2011concernentel estensionedelle modalitàdiversamentotramitemodellof24all impostasullesuccessioniedonazioni, all impostadiregistro,all impostaipotecaria,all impostacatastale,alletasseipotecarie, all impostadibollo,all impostacomunalesull incrementodivaloredegliimmobili, all impostasostitutivasuifinanziamentiamedioelungotermine,aitributispeciali nonchéairelativiaccessori,interessiesanzioni,compresiglionerielesanzionidovuti perl inosservanzadellanormativacatastale,emanatoaisensidell articolo17,comma2, letterahter)deldecretolegislativo9luglio1997,n.241; Vistoildecretolegge6dicembre2011,n.201,convertitoconmodificazioni, dallalegge22dicembre2011,n.214,laddoveall articolo19,comma5,èdispostoche condecretodelministrodell economiaedellefinanzesonostabilitelemodalitàdi attuazionedeicommida1a3dellostessoarticoloconcernentilemodificheapportate all articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica26ottobre1972n.642edallerelativenote3bise3ter; Vistoildecretolegge2marzo2012n.16edinparticolarel articolo8,commida 13a16,recantemodificheinmateriadiimpostadibollo; Vistoildecretolegislativo30luglio1999,n.300,esuccessivemodificazioni, recantelariformadell organizzazionedelgovernoanormadell articolo11dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l articolo 23 concernente l istituzione del Ministerodell economiaedellefinanzeelesueattribuzioni; Rilevatal esigenzadiprovvedereadeterminarelemodalitàdiattuazionedei commida1a3dell articolo19deldecretolegge6dicembre2011,n.201,convertitocon modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrati e modificati dall articolo8,commida13a16,deldecretolegge2marzo2012,n.16,convertito,con modificazioni,dallalegge26aprile2012,n.44. DECRETA Articolo1 Definizioni 1.Aglieffettidelpresentedecretosiintendonoper: a)entegestore:ilsoggettocheaqualsiasititoloesercitasulterritoriodella Repubblica l attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizionideldecretolegislativo1 settembre1993,n.385,recanteiltestounicodelle leggiinmateriabancaria,deldecretolegislativo24febbraio1998,n.58,recanteiltesto unicodelledisposizioniinmateriadiintermediazionefinanziaria,degliarticoli8e21 dellalegge6febbraio1996,n.52,ovverodeldecretolegislativo7settembre2005,n.209, 6

recanteilcodicedelleassicurazioniprivate,ivicompreseleposteitalianes.p.a.,chesi relazionidirettamenteodindirettamenteconilclienteancheaifinidellecomunicazioni periodicherelativealrapportointrattenutoedelrendicontoeffettuatosottoqualsiasi forma; b)cliente:ilsoggettolacuidefinizioneècontenutanelprovvedimentodel Governatore della Banca d Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. del 16 febbraio2011,n.38.nonsiconsideranorapportiaperticonilclientequelliapertiper ordinedell autoritàgiudiziaria; c) prodotti finanziari: i prodotti elencati nell articolo 1 del decreto legislativo24febbraio1998,n.58,ivicompresiidepositibancariepostali,anchese rappresentatidacertificati. Articolo2 Impostadibollodisciplinatadall articolo13,comma2bis,dellatariffa,allegatoa, PartePrima,deldecretodelPresidentedellaRepubblica26ottobre1972,n.642. 1.Ilcomma2bisdell articolo13dellatariffa,allegatoa,parteprima,del decretodelpresidentedellarepubblica26ottobre1972,n.642,individualemisure dell impostadibollodacorrispondereannualmenteaseguitodellainstaurazionee tenutadirapportidicontocorrenteodilibrettidirisparmiopressobancheeposte italianes.p.a.. 2.L impostadicuialcomma1deveesserecalcolatainmisuradifferenziatain funzionedelsoggettotitolaredelrapportoedelperiododirendicontazionedell estratto contoovverodelrendiconto.nelcasodiestratticontoorendicontiinviatiallesocietà fiduciarie, l imposta deve essere calcolata nella misura annua di euro 34,20, se il fiducianteèpersonafisica,ovveronellamisuradieuro100,00,sesoggettodiverso.peri librettialportatore,siconsiderailsoggettocheneharichiestol emissione.incasodi piùrapportidicontocorrenteovverolibrettiidenticamenteintestati,l impostadicuial comma1èdovutaconriferimentoaciascunrapportoovverolibretto. 3.Ilperiododiriferimentoperilcalcolodell impostadovutaèl annocivile.se gliestratticontosonoinviatiperiodicamentenelcorsodell annoovveroincasodi estinzioneodiaperturadeirapportiincorsod anno,l impostaèrapportataalperiodo rendicontato. 4.Seilclienteèpersonafisica,l impostanonèdovutapergliestratticontoei rendicontiilcuivaloremediodigiacenzanonsuperaeuro5.000,00.atalfine,sono unitariamenteconsideratituttiirapportidicontocorrenteeilibrettidirisparmio 7

identicamenteintestati,intrattenuticonlamedesimabanca,conposteitalianes.p.ao emessidacassadepositieprestiti. 5.L impostaèapplicatadall entegestore: a) al31dicembrediciascunanno,incasodiperiodicitàannualeoin assenzadiinviodeldocumento; b) allafinedelperiodorendicontatoincasodiperiodicitàinfrannuale stabilitecontrattualmente; c) alladatadicessazionedelrapportoincasodiestinzioneinfrannuale. 6.L impostadibollononèdovutaconriferimentoaiconticorrentiintestatia personefisichequalorailvaloredellagiacenzamediarisultinegativo.taliconticorrenti nonconcorronoaformareilvaloremediodigiacenzaaifinidell esenzionedieuro 5.000,00. Articolo3 Impostadibollodisciplinatadall articolo13,comma2ter,dellatariffa,allegatoa, PartePrima,deldecretodelPresidentedellaRepubblica26ottobre1972,n.642. 1.Ilcomma2terdell articolo13dellatariffa,allegatoa,parteprima,del decretodelpresidentedellarepubblica26ottobre1972,n.642,individua,nellamisura proporzionaledell 1permilleperl anno2012edell 1,5permillepergliannisuccessivi, l impostadibollosubaseannuaapplicatadaglientigestoriinfunzionedelvaloredi mercatoo,inmancanza,delvalorenominaleodirimborsodeiprodottifinanziari, compresiidepositibancariepostali,ancherappresentatidacertificati,calcolatoal terminedelperiodorendicontatoovveroal31dicembrediciascunannoinassenzadi rendicontazione.inmancanzadeipredettivalori,siassumeilcostodiacquistocome desumibiledalleevidenzedell intermediario. 2.Ilperiododiriferimentoperilcalcolodell impostadovutaèl annocivile.se lecomunicazionisonoinviateperiodicamentenelcorsodell annoovveroincasodi estinzioneodiaperturadeirapportiincorsod anno,l impostaèrapportataalperiodo rendicontato. 3.Aifinidelladeterminazionedell impostadapartedell entegestore,sitiene contodelvaloredeiprodottifinanziaririlevatoalterminedelperiodorendicontato, comerisultantedallecomunicazioniperiodicherelativealrapportointrattenutoedal rendicontoeffettuatosottoqualsiasiformao,inassenzadirendicontazioneperiodicae peribuonipostalifruttiferi,al31dicembrediognianno.se,incostanzadirapporto,sia all iniziochealterminedelperiodorendicontatononsonopresentiprodottifinanziari nésonostateregistratemovimentazioninelcorsodelperiodostesso,l impostanonè dovuta. 8

4.L importominimodell impostadacorrisponderesubaseannuaèdieuro 34,20.Limitatamenteall anno2012l importomassimodell impostadacorrisponderesu baseannuanonpuòeccederelamisuradieuro1.200,00.nelcasodirendicontiperiodici ovveroincasodiestinzioneodiaperturadeirapportiincorsod anno,ledettemisure minime e massime sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazionedell ammontarecomplessivodeiprodottifinanziaridelclientepressoil medesimoentegestore. 5.Aifinidell esenzionedaimpostapervalorideibuonipostalifruttiferinon superioriadeuro5.000,00sonounitariamenteconsideratituttiibuonifruttiferidicuiil clienterisultiintestatariopressoposteitalianes.p.a.,esclusiibuonipostalifruttiferi emessiinformacartaceaprimadel1 gennaio2009. 6.Inpresenzadipiùentigestori,lecomunicazionirelativeaprodottifinanziari rilevanti,aifinidell applicazionedell imposta,sonoquelleinviate,ancheaisensidella nota3ter,secondoperiodo,all art.13dellatariffa,allegatoa,parteprima,allegataal D.P.R.26ottobre1972,n.642,dall entegestorecheintrattienedirettamenteconilcliente unrapportodicustodia,amministrazione,deposito,gestioneoaltrostabilerapporto. Conriferimentoallepolizzediassicurazioneedaibuonifruttiferipostali,l impostaè comunqueapplicataacura,rispettivamente,dell impresadiassicurazioneediposte italianes.p.a..perirapportiintrattenutipressol entegestoreperiltramitedisocietà fiduciarie,l impostadeveessereapplicatadall entegestore. 7.Perlecomunicazionirelativeapolizzediassicurazioneeoperazionidicui, rispettivamente,airamivitaiiievdicuiall articolo2,comma1,deldecretolegislativo 7dicembre2005,n.209,abuonipostalifruttiferinonchéaprodottifinanziaridiversida quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione,ovveroaltrostabilerapporto,l impostadibolloperciascunannoè dovutaall attodelrimborsooriscatto.l impostapuòessereapplicata,conlemedesime modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioniestereoperantiinitaliainregimedilibertàdiprestazionediservizie stipulatedasoggettiresidentinellostato,ovedetteimpreserichiedanolautorizzazione perilpagamentoinmodovirtualeesemprechéesercitinooabbianoesercitatolafacoltà previstadall articolo26ter,comma3,deldecretodelpresidentedellarepubblica29 settembre 1973, n. 600. In tal caso, limpresa estera adempie direttamente allapplicazione dellimposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che rispondeinsolidoconessaperilversamentodellimposta. Articolo4 Modalitàdipagamentodell imposta,ordinarieetransitorie 9

1.L impostadibollodicuiall articolo13,commi2bise2ter,dellatariffa, AllegatoAParteprima,deldecretodelPresidentedellaRepubblica26ottobre1972n. 642,puòessereassoltainmodovirtuale,aisensidell articolo15dellostessodecreto. 2.Qualoral entegestore,alladatadientratainvigoredelpresentedecreto,non abbiaancorapresentatoladomandadicuiall articolo15,terzocomma,deldecretodel PresidentedellaRepubblica26ottobre1972n.642perilpagamentodell impostadi bolloinmodovirtuale,ricomprendenelladichiarazioneiviprevistaanchegliattiei documentiemessidal1 gennaio2012efinoalladatadelrilasciodell autorizzazione,se nongiàassoggettatiall impostadibollo. 3.Restafermol obbligodipagamentodell accontodiimpostaconscadenza16 aprilediognianno,secondoledisposizionidicuiall articolo15bisdeldecretodel PresidentedellaRepubblica26ottobre1972,n.642comemodificatodall articolo5, comma2,deldecretolegge2marzo2012,n.16.ataleobbligosonoaltresìtenutele impresediassicurazione.l acconto,perl anno2013,deveessereversatoentroil16 aprile2012daglientigestorichealladatadientratainvigoredeldecretolegge2marzo 2012,n.16risultavanoinpossessodell autorizzazionealpagamentodell impostadi bolloinmodovirtuale.perisoggetticheottengonol autorizzazionealpagamento dell impostadibolloinmodovirtualenelperiodocompresotrail3marzo2012edil16 aprile 2012, nonché per le imprese di assicurazioni che risultano in possesso dell autorizzazionealpagamentodell impostadibolloinmodovirtualealladatadel16 aprile2012,l acconto,perl anno2013,vaversatoentroilterminedisessantagiorni dalladatadipubblicazionedelpresentedecreto.l accontoèdeterminatoinmisura parial95percento,ridottoal50percentoconriferimentoall impostadovutaaisensi delcomma2terdell articolo13dellatariffa,allegatoa,parteprima,almedesimo decreto. Con riferimento all acconto, relativo all anno 2013, in applicazione delle disposizionidicuialsuccessivocomma6,nonsiprocedeall applicazionedisanzioni pereventualierrorinelladeterminazionedell impostadovuta. 4.L impostaèsostitutivadiquelladovutapertuttigliattiedocumentiformatio emessiovveroricevutidaglientigestori,indicatinell articolo2,nota2bisenegliarticoli9, comma1,letteraa),13,commi1e2,e14dellatariffa,allegatoa,parteprima,aldecreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, relativi a operazioni e rapporti regolatimediantecontocorrenteolibrettodirisparmio,ovverorelativialdepositotitolio aglialtrirapporticoncernentiprodottifinanziari,ivicompresiidepositibancariepostali, ancherappresentatidacertificati;l effettosostitutivooperaancheincasodigiacenza media pario inferiore acomplessivi euro5.000 per gliestratti dei conti correntie i rendicontideilibrettidirisparmiononchéperlecomunicazionirelativeaibuonipostali fruttiferidivaloredirimborsocomplessivamentenonsuperioreaeuro5.000. 5. Dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli 15 e 15bis del decreto del PresidentedellaRepubblica26ottobre1972,n.642,possonoesserescomputatieventuali 10

12A06249 crediti residui dell imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell addizionaleistituitadall articolo11,comma5,deldecretolegge19dicembre1994, n.691,convertito,conmodificazioni,dallalegge16febbraio1995,n.35. 6.Pericomportamentiadottatidaglientigestorifinoalladatadientratain vigoredelpresentedecreto,difformidalleprevisioniivicontenute,nonsidaràluogo all applicazionedellesanzioni. IlpresentedecretosaràpubblicatonellaGazzettaUfficialedelleRepubblicaitaliana. Roma, 24 maggio 2012 Il Ministro: MONTI DECRETO 24 maggio 2012. Misura e modalità di versamento all Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l anno 2012, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1 gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto l art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell economia e delle fi nanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle fi nanze; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle fi nanze 20 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 136 del 14 giugno 2011, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all ISVAP del contributo di vigilanza per l anno 2011; Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all attività assicurativa e l Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l anno 2012 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell ISVAP; Visto il provvedimento dell ISVAP 11 novembre 2010, n. 2843, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 273 del 22 novembre 2010 con il quale è stata determinata l aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 4,75 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell esercizio 2011, ai fi ni della determinazione del contributo di vigilanza sull attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il bilancio di previsione per l esercizio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale serie generale n. 297 del 22 dicembre 2011 che evidenzia spese di funzionamento per il 2012, pari a euro 65.930.611,00; Vista la comunicazione dell ISVAP del 5 marzo 2012 con la quale viene individuato il fabbisogno dell Istituto per l anno 2012 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 44.338.732,72 e viene resa nota la stima dell ammontare dei premi incassati nell anno 2011 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell assicurazione diretta e l attività di sola riassicurazione e viene proposto di determinare l aliquota del contributo di vigilanza per l esercizio 2012, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell esercizio 2011; 11