Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C.



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STATUTO Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C. ART. 1 ( Denominazione, sede e durata dell Associazione) Ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive integrazioni e/o modificazioni, delle leggi regionali di attuazione, dei principi generali dell ordinamento giuridico sul volontariato e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l Associazione di Volontariato denominata OBIETTIVO CUORE A.B.C., di seguito detta Associazione. Essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve O.n.l.u.s.) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna in uno alla locuzione Associazione di Volontariato o dell acronimo A.d.V. 1. L Associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 e seguenti del codice civile, ha sede in Aversa, alla via Carlo Pisacane n.23 2. L associazione ha durata fino al 31.12.2050 ed è prorogabile con deliberazione a maggioranza dell assemblea ordinaria, salvo il recesso degli associati dissenzienti 3. L Associazione è aconfessionale, autonoma da partiti, da sindacati e da altre organizzazioni assimilabili, svolge attività di volontariato e di solidarietà sociale attenendosi ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, garanzia per tutti i soci del libero esercizio dell elettorato attivo e passivo con elettività e gratuità delle cariche sociali. 4. Essa potrà avviare le procedure previste dalla normativa per l ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d Ente Morale. 5. L Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione delle strutture sanitarie pubbliche e private e degli enti locali, ed opera anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. 6. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali nell ambito regionale e nazionale. La variazione della sede legale, nell ambito regionale, non costituisce modifica dello statuto, essa, comunque, andrà comunicata agli uffici competenti. ART. 2

(La Legge quadro, lo statuto ed i regolamenti) 1. L Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C. O.n.l.u.s. ha una organizzazione basata sui principi di democrazia partecipativa, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. Campania 9/1993, delle successive integrazioni e / o modificazioni e nel rispetto dei principi generali dell attuale ordinamento giuridico. 2. In attuazione dello statuto l Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti, approvati dall assemblea ordinaria: le modalità di svolgimento dell attività degli aderenti, i caratteri dell impegno nei confronti dell Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti. ART. 3 (Scopo e finalità) L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei bisognosi e delle persone, in particolare bambini, che versano in situazione di grave disagio fisico e pschico. Essa opera al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela dei diritti universali dell'uomo e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C. O.n.l.u.s., pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali si propone : a) l' assistenza e la tutela dei bambini cardiopatici e diversamente abili, con patologie temporane e non, presso strutture sanitarie pubbliche e private ; promuovendo il diritto alla salute dei soggetti meno garantiti attraverso anche un totale sostegno alle loro famiglie; b) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo i più opportuni spazi di vita ed i più adeguati strumenti di partecipazione; c) l ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità in particolare nei luoghi di cura per i bambini; d) documentare gli argomenti inerenti le patologie infantili cardiache e dei diversamente abili e le relative problematiche anche pubblicizzando i risultati della sua attività. E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle suindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 (Gli aderenti e la loro ammissione) Possono far parte dell Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna di : sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 1. condividere gli scopi e la finalità dell Associazione. 2. accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. 3. prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l attività. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all Associazione; l ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo. Il diniego all ammissione va motivato per iscritto al richiedente, il quale potrà proporre osservazioni sulle quali, in maniera definitiva, è tenuta a pronunciarsi l Assemblea appositamente convocata. Resta fermo il diritto dell'interessato di rivolgersi al giudice competente. In base alle disposizioni della L. n. 196/2003 e successive integrazione e/o modificazioni tutti i dati personali raccolti per le adesioni saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell Associazione previo assenso scritto del socio. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. L assemblea stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all atto della adesione all Associazione da parte dei soci. L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. Resta, comunque, facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli ordinari. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. ART. 5 (Diritti e doveri degli aderenti)

L Associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti: 1. Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale ; 2. Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio, e si impegnano, fatti salvi motivi di salute, ad effettuare almeno una donazione all anno Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all iscrizione, alla regolarità delle donazioni e al pagamento della quota sociale; 3. Soci onorari: persone di chiara fama che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell associazione e che verranno nominate all unanimità dal Consiglio Direttivo. I soci, si distinguono, ulteriormente in: volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell Associazione; sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali. Gli aderenti non possono intrattenere con l associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali. I volontari possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività e che siano documentate. Gli aderenti hanno l obbligo di versare la quota associativa,secondo l importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all anno solare in corso. ART. 6 (Recesso del socio) Il socio può in qualsiasi momento recedere dall associazione producendo comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si perde a seguito di presentazione, con preavviso di 15 giorni, di dimissioni scritte o recesso volontario; le dimissioni ed il recesso hanno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale sono stati esercitati. E considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale;

ART. 7 (Esclusione del socio) 1. Chiunque partecipa all Associazione può esserne escluso in caso di inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. 2. L esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo L espulsione e/o esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento, avverso il quale il socio espulso può produrre, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento motivato, osservazioni scritte all assemblea, la quale, appositamente convocata, delibererà in via definitiva sul provvedimento di espulsione entro i successivi 30 giorni. Resta, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria. 3. Anche in caso di espulsione non sono previste restituzioni delle quote associative. 4. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni: La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo. ART. 8 (Organi dell Associazione) Sono organi dell Associazione: 1. l Assemblea degli aderenti; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente; 4. il collegio Revisori dei Conti, (facoltativo); Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. ART. 9 (L assemblea degli aderenti) 1. L assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l organo sovrano dell Associazione.

2. L assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l assemblea elegge un suo presidente. 3 In assemblea è consentita l espressione del voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. 4. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con con il pagamento della quota associativa annuale. 5. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti. 6. Delle riunioni dell assemblea è redatto specifico verbale, sottoscritto dal Presidente dell assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell Associazione, in libera visione a tutti i soci. ART. 10 (La convocazione dell assemblea) 1. L assemblea si riunisce, almeno una volta all anno e su convocazione del Presidente, in occasione dell approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. 2. L assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l anno richiesta ai sensi del presente comma. 3. La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta fatta recapitare: per posta, e- mail, sms, brevi manu, a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l assemblea, oppure mediante avviso affisso nella sede dell associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l assemblea o pubblicazione sul sito internet dell associazione. 4. La convocazione deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l elenco degli argomenti da trattare. ART. 11 (L assemblea ordinaria) Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all art. 21 C.C. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. L assemblea ordinaria può:

eleggere e revocare il Presidente dell Associazione, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere, qualora lo ritenga opportuno, e revocare i Revisori dei Conti; discutere e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; delineare gli indirizzi generali dell attività dell Associazione; discutere e approvare gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell Associazione; decidere sull esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l escluso lo richieda ai sensi dell art. 7 del presente statuto. nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. ART. 12 (L Assemblea Straordinaria) L assemblea straordinaria per la modifica dello statuto sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due- terzi) degli iscritti. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati. ART. 13 (Il Consiglio Direttivo) L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri e presieduto dal Presidente pro tempore con l aggiunta, quali membri di diritto, dei responsabili pro tempore delle sedi territoriali che via via andranno ad istituirsi. Tali responsabili sono nominati dall assemblea, su proposta del Presidente. Il Consiglio dura in carica 3 ( tre ) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il vicepresidente ed il tesoriere. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all approvazione dell assemblea. In particolare: fissa le direttive per l attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali propone l importo delle quote annue di associazione da sottoporre al voto dell'assemblea; delibera sull ammissione dei soci; cura l esecuzione dei deliberati dell assemblea; predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; conferisce e revoca procure; compila l eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell Associazione, la cui approvazione è rimessa all assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l assemblea per la rielezione dell intero Consiglio. ART. 14 (Il Presidente) 1. Il Presidente dell Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; 2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea. 3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 4. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito

all attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all esercizio delle proprie funzioni. ART. 15 (I Revisori dei Conti) 1. L assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all Assemblea in sede di approvazione. 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. 3. I revisori partecipano di diritto all assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. ART. 16 (Le risorse economiche dell associazione) 1. Il patrimonio e le risorse economiche dell associazione sono costituite da: a) quote associative, b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari; c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività; d) contributi di organismi nazionali ed internazionali; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell associazione; g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale, consentita da norme di legge. L Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L importo della quota associativa, è stabilito ed eventualmente modificato dalla assemblea o dal Consiglio Direttivo. L aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può

chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell associazione. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell Associazione. ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili) 1. L Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. con finalità analoghe o affini alle proprie. 2. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. ART. 18 (Il bilancio) 1. L esercizio finanziario dell Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo. 3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell Associazione, a disposizione degli aderenti e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l approvazione. 5. I bilanci sono approvati dall assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo. ART. 19 (Assicurazione dei volontari)

1. Tutti gli aderenti dell Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. 4 della L. 266/91 e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato. 2. L Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. ART. 20 (Convenzioni) 1. L Associazione può stipulare convenzioni, protocolli d intesa, e partenariati, con altri enti e soggetti, aventi identiche finalità. Esse sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni atto è custodita presso la sede dell Associazione. ART. 21 (Dipendenti e collaboratori) 1. L Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell opera di lavoratori autonomi, in maniera marginale, ex art. 3 della L. n. 266/91 e successive modifiche,oppure qualora l assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.. 2. I rapporti tra l Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto. 3. I lavoratori dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo, così come i volontari, sono assicurati contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi e per gli effetti della norma di cui all art. 4 della legge 11 agosto 1991, n 266. ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell Associazione, sentito l organismo di controllo (ex legge 662/96 art.3 comma 190), dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato Onlus che operano nel medesimo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento. In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, anche in forma indiretta.

ART. 23 (Legge applicabile) Per quanto non previsto o non diversamente stabilito dal presente Statuto e da patti sociali, si rinvia alle norme stabilite dalla legge in materia di Associazioni, cui viene fatto pieno ed espresso riferimento. Approvato nella Assemblea dei costituenti del 16/06/2014