CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Acquisto di n. 1 mini escavatore da impiegare nei lavori di manutenzione delle strade SALERNO, 10 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Bernardo Saja)

Oggetto dell appalto Qualità e caratteristiche L Arechi Multiservice S.p.A. intende dotarsi, con una delle seguenti modalità: 1. acquisto diretto; 2. acquisto a mezzo leasing a 12 mesi 3. acquisto a mezzo leasing a 24 mesi 4. acquisto a mezzo leasing a 36 mesi di n. 1 miniescavatore conforme a quanto indicato nella scheda tecnica Allegato A) al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale e alle norme UNI, di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita, il trasporto. Tutte le caratteristiche citate nella scheda indicano la soglia comune di accettabilità del prodotto a pena di esclusione. All atto dell offerta dovranno essere allegati il materiale pubblicitario e le schede tecniche per una migliore comprensione dei particolari tecnici più interessanti. In ogni caso, la società potrà richiedere integrazioni e chiarimenti. Articolo 1. Importo dell appalto L importo a base d appalto, della fornitura ammonta ad 18.500,00 (euro diciottomila cinquecento/00) + IVA. La base d appalto rappresenta il valore di spesa stimato dalla Società per l acquisto del miniescavatore ed è da considerarsi comprensivo del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per la consegna presso la sede della società. Il prezzo del miniescavatore dovrà essere, pertanto, chiavi in mano. La Società si riserva la facoltà di aggiudicare per un valore pari all importo posto a base di gara. Articolo 2. Requisiti di partecipazione alla gara Criteri e modalità di aggiudicazione I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni ed indicati nella lettera di invito. La fornitura sarà aggiudicata, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 163/2006. La ditta dovrà indicare nell offerta, a pena di esclusione, tutti i seguenti prezzi: 1. per acquisto diretto; 2. rata mensile per acquisto a mezzo leasing a 12 mesi 3. rata mensile per acquisto a mezzo leasing a 24 mesi 4. rata mensile per acquisto a mezzo leasing a 36 mesi L appalto si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida, mentre la società si riserva di non precedere all aggiudicazione. Inoltre, ai sensi dell art. 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si prevede la possibilità di procedere alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse per ciascuna tipologia di acquisto prima indicata; tale criterio non si applicherà se il numero delle offerte risulterà inferiore a 5, a norma dell art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti. Articolo 3. Requisiti del veicolo La macchina fornita dovrà essere originale e conforme tecnicamente a quella prodotta al momento dell appalto, completa in ogni sua parte, comprensiva di certificato di origine, di attestato di conformità e libretto uso e manutenzione in lingua italiana. Inoltre dovrà essere conforme alle normative vigenti, italiana ed europea, al momento dell appalto in materia di sicurezza e circolazione stradale.

Articolo 4. Informazioni sull uso del veicolo L impresa aggiudicataria della fornitura provvederà, a propria cura e spese, ad informare, formare ed addestrare i lavoratori della società, destinati all utilizzo della macchina, sul corretto utilizzo della medesima macchina fornita, per un minimo di giorni 2, ed a fornire un adeguato e specifico addestramento che consenta loro di usare le attrezzature in modo idoneo e sicuro. Articolo 5. Divieto di subappalto È vietato all impresa contraente cedere in tutto o in parte in subappalto la fornitura oggetto del presente capitolato. Articolo 6. Contratto - Durata della fornitura e consegna del bene Successivamente all adozione del provvedimento col quale si procede all aggiudicazione definitiva della fornitura, verrà stipulato con la ditta aggiudicataria apposito contratto. La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 gg. lavorativi dalla data dell ordinativo effettuato successivamente alla stipulazione del contratto. La fornitura avverrà presso la sede della Società. Articolo 7. Penale per ritardata consegna Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati nell art. 6, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente all Arechi Multiservice S.p.A., verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo pari ad 200,00 (euroduecento/00). In ogni caso l importo complessivo della penale applicata non potrà mai superare il 10% dell importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall art. 16. Articolo 8. Responsabilità del contraente e tutela contro azioni di terzi Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose della società o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della società da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il contraente assume l obbligo di garantire all Arechi Multiservice S.p.A. la proprietà del bene fornito e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. Articolo 9. Controlli sull impresa e sui beni forniti Nel corso dell esecuzione del contratto la società si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dell impresa ai fini della stipula del contratto e di accertarne in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali. Articolo 10. Collaudo Il collaudo viene effettuato nel luogo di consegna di cui al precedente art. 6. Le operazioni di collaudo avverranno contestualmente alla consegna della macchina. Alle operazioni di collaudo l impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, presenti, dagli incaricati dell impresa. I beni che vengono deteriorati per l esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo. Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti

alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l applicazione di penali per ritardata consegna. L impresa è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dalla società. L assenza alle operazioni di collaudo di rappresentanti dell impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata. L impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo. Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l impresa è invitata dalla società ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento dovendo rispondere per eventuali difetti e imperfezioni ad ogni effetto. In assenza dell impresa o dei suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della società fa ugualmente stato contro di essa. L impresa ha l obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i beni non accettati al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata della società di notifica del rifiuto ove l impresa non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la società ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati, addebitando al contraente tutte le spese del trasferimento. Articolo 11. Difetti di costruzione e garanzie dell impresa L impresa garantisce che i beni e le attrezzature forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di ventiquattro mesi dalla effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto. L impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi e difetti manifestatisi in tale periodo e, ove necessario, a sostituire parti o l intero bene con altri nuovi. Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno della consegna del veicolo presso la società avrà una durata di almeno 24 mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto oltre il periodo previsto nell offerta tecnica di cui al precedente art. 2. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontarti, esclusi quelli facenti capo alla normale usura. Articolo 12. Osservanza di Leggi e Regolamenti L appalto è soggetto all esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato d Oneri e per quanto applicabili del R.D. 23/5/24 n. 827 e del D.Lgs n. 163/2006. Per quanto non contemplato negli articoli del presente Capitolato d Oneri e nelle suddette normative, si applicano le norme del Codice Civile. Articolo 13. Esecuzione in danno A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell impresa aggiudicataria, la società può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell impresa inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o la parte rimanente di questi. L affidamento a terzi viene notificato all impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla società rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa nulla compete all impresa inadempiente. L esecuzione in

danno non esime l impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Articolo 14. Pagamenti I corrispettivi relativi alla fornitura dopo le verifiche d uso saranno posti in pagamento secondo le seguenti modalità: in caso di acquisto diretto, entro 90 gg. dal ricevimento di regolare fattura; in caso di acquisto a mezzo leasing, a mezzo di RID mensile bancario. Articolo 15. Cessione dei crediti La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall appaltatore senza l accettazione dell Arechi Multiservice S.p.A. in base alla formale notifica dei relativi atti. Articolo 16. Recesso ed ipotesi di risoluzione La società può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. La società si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: 1. Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell adempimento degli obblighi contrattuali; 2. Cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo; 3. Ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna alla società. Nei casi dei risoluzione previsti nei punti 1, 2, 3, il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento di ciò che è stato regolarmente consegnato ed è passibile del danno che provenga all Arechi Multiservice S.p.A. dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura. Articolo 17. Controversie Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Salerno. il Responsabile del Procedimento ing. Bernardo Saja