ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI



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ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI Intervento formativo sul conferimento di incarichi a personale esterno marzo maggio 2009 A cura di Stefano Micheloni Area Personale Docente e Rapporti con il S.S.N. Università di Verona

SOMMARIO 1. Quadro normativo 2. Circolari interne 3. Adempimenti per i CdR di Ateneo 4. Inserimento incarichi esterni sul sito www.anagrafeprestazioni.it 5. Comunicazione compensi corrisposti a pubblici dipendenti 6. Pubblicazione sul web di Ateneo degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni

1. QUADRO NORMATIVO Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, comprese le Università.

1. QUADRO NORMATIVO ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE 662/1996 stabilisce che le pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell incarico e l ammontare l erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

1. QUADRO NORMATIVO L attuale normativa (art.( 53 D.Lgs. 165/2001) pone a carico di tutte le P.A. l obbligo l di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l elenco l degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti e conferiti a collaboratori esterni/consulenti. Dal 2001 la trasmissione telematica è l unica modalità valida per effettuare l adempimento. l www.anagrafeprestazioni.it

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALLA P.A.

1. QUADRO NORMATIVO AUTORIZZAZIONE: In caso di conferimento di incarichi esterni retribuiti a pubblici dipendenti,, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali, è necessario acquisire la PREVENTIVA autorizzazione dell ente ente di appartenenza (art. 53, comma 6 D. Lgs.. 165/2001).

1. QUADRO NORMATIVO Sono esclusi dall autorizzazione autorizzazione i compensi derivanti: a) ) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) ) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) ) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) ) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) ) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) ) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) ) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione

1. QUADRO NORMATIVO comma 14 dell art. 53 D.Lgs. 165/2001 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo articolo 1, comma 127,, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica,, in via telematica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza,, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

1. QUADRO NORMATIVO Anagrafe delle prestazioni PER QUANTO RIGUARDA GLI INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI A DIPENDENTI DI P.A. SI PRECISA CHE: Gli incarichi che necessitano di autorizzazione non devono essere comunicati (provvede l ente l di appartenenza); Gli incarichi che non necessitano di autorizzazione (attività lettere da a) ad f-bisf bis) ) del comma 6 art. 53, tra cui conferenze e seminari) devono essere comunicati (La circolare n. 10/98 punto 1 specifica che per questi incarichi non si applicano i commi da 7 a 13; si applica quindi il comma 14); Gli incarichi conferiti a pubblici dipendenti part-time time con orario di lavoro non > 50% devono essere comunicati.

1. QUADRO NORMATIVO comma 15 dell art. 53 D. Lgs.. 165/2001 Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

2. CIRCOLARI INTERNE Nota rettorale 7/3/2002 prot. n. 4932 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti al personale dell Universit Università di Verona. Nota rettorale 21/4/2008 prot. 18025 Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni: a) Pubblicazione sul web di Ateneo; b) Disciplina del tetto retributivo annuo a carico delle P.A.; c) Comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica.

2. CIRCOLARI INTERNE (continua) Nota rettorale 27/5/2008 prot. 22354 Comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni (Anagrafe delle Prestazioni art. 53 D.Lgs 165/2001) Nota rettorale 20/02/2009 prot. 9165 Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Procedimenti attivati dall Ateneo in materia di Anagrafe delle prestazioni.

3. ADEMPIMENTI PER I CDR DI ATENEO Inserimento dati incarichi esterni sul sito www.anagrafeprestazioni.it (comma 14 art. 53 D.Lgs. 165/2001): - contestualmente alla stipula del contratto/conferimento incarico; - inserimento dati compenso corrisposto al momento del pagamento. Comunicazione del compenso erogato per prestazioni occasionali a collaboratori esterni pubblici dipendenti a tempo pieno o part/time time con orario superiore al 50% (comma 11 art. 53 D.Lgs. 165/2001); Pubblicazione dati incarichi esterni sul sito web di Ateneo sezione PUBBLICO (comma 14 art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 127, della legge 662/1996)

4. Inserimento incarichi esterni sul sito www.anagrafeprestazioni.it Nota rettorale 27/5/2008 prot. 22354. Comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni. PROCEDURA GUIDATA VIA WEB Consente a ciascun Centro di Responsabilità di caricare direttamente i dati relativi agli incarichi conferiti ed ai relativi compensi erogati. Ciascun segretario di CdR,, utilizzando le credenziali personali, può accedere direttamente nell Area Riservata del sito www.anagrafeprestazioni.it e procedere al caricamento dei dati relativi agli incarichi esterni per i quali ciascun CdR provvede alla stipula del contratto

SCADENZE PER IL CARICAMENTO DEI DATI a) Dati relativi agli incarichi conferiti: incarichi conferiti nel I semestre: caricamento entro il 31/12 dello stesso anno incarichi conferiti nel II semestre: caricamento entro il 30/06 dell anno successivo b) Dati relativi ai compenso effettivamente erogato: devono essere caricati al momento del pagamento, con l indicazione l del semestre di pagamento.

Si consiglia di inserire i dati relativi all incarico contestualmente alla stipula del contratto. Se il compenso è corrisposto contestualmente alla stipula, si potrà inserire direttamente; Se corrisposto successivamente o in più rate, la procedura consente di richiamare successivamente l incarico l e di inserire il semestre di pagamento ed il relativo compenso.

NOTA BENE Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dai CdR,, si considera come data di pagamento, convenzionalmente, la data del trasferimento dell intero compenso all Amministrazione Centrale. gli incarichi di docenza nei corsi di laurea e nei corsi di laurea specialistica conferiti a professori a contratto e a supplenti esterni (dipendenti da altre Università), così come gli incarichi conferiti dall Amministrazione Centrale, e per i quali provvede alla stipula del contratto la Direzione Personale,, verranno caricati sul sito a cura di quest ultima. ultima.

Nota rettorale 27/5/2008 prot. 22354.

Nota rettorale 27/5/2008 prot. 22354

5. Comunicazione compensi corrisposti a pubblici dipendenti Ai sensi del comma 11 dell art. 53 D.Lgs. 165/2001 è fatto obbligo, a ciascun soggetto pubblico e privato che abbia conferito incarichi a pubblici dipendenti, di comunicare al soggetto pubblico cui appartiene il dipendente entro il 30 aprile di ciascun anno, l importo effettivamente pagato e l anno l del pagamento relativamente ai compensi erogati nell anno precedente. I Cdr dell Ateneo sono tenuti a comunicare, al rispettivo Ente di appartenenza, la data di pagamento e il compenso effettivamente erogato per prestazioni occasionali conferite a collaboratori esterni pubblici dipendenti per le quali è stato necessario acquisire l autorizzazione. l

6. Pubblicazione sul web di Ateneo degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni (art. 3 commi 18 e 54 della Legge Finanziaria 2008) Nota rettorale 21/4/2008 prot. 18025 La Legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto per tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le Università,, l obbligo l di pubblicare sul sito web istituzionale i dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti ad esperti esterni. Il comma 18 dell art. 3 dispone che I I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all articolo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell amministrazione stipulante.

Il comma 54 dell art. 3 riformula, invece, l articolo l 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell incarico e dell ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

I dati relativi agli incarichi devono essere pubblicati sul sito web istituzionale con le seguenti tempistiche: per gli incarichi di collaborazione: : prima di procedere al pagamento del compenso; per le consulenze (in senso tecnico, ossia pareri, perizie, manifestazioni di giudizio, etc.): contestualmente al conferimento dell incarico. DEVONO ESSERE PUBBLICATI ANCHE GLI INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI P.A. La Direzione Servizi Informatici ha predisposto in DBERW una procedura che consente a ciascun CdR di pubblicare sul sito web di Ateneo nella sezione SERVIZI PER IL PUBBLICO gli incarichi conferiti.

Per ulteriori informazioni: Consultare la sezione Anagrafe delle prestazioni sul sito web di Ateneo Consultare la sezione ad accesso riservato del sito www.anagrafeprestazioni.it Contattare la Direzione Personale Personale Docente e Rapporti con il S.S.N. Area