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ATTO COSTITUTIVO E COSTITUITA il giorno 2 novembre dell anno 2007 l associazione ASINI SI NASCE E IO LO NAKKUI sezione di Lecco ai sensi del Codice Civile e della Legge n.303/2000. L Associazione è retta dal presente Statuto, sottoscritto e deliberato all unanimità, come da verbale allegato, dai soci fondatori. STATUTO Articolo 1 DENOMINAZIONE E costituita il giorno 2 novembre 2007 nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l associazione di promozione sociale ASINI SI NASCE E IO LO NAKKUI sezione di Lecco. Articolo 2 SEDE L Associazione ha sede legale in Missaglia (Lc), Via dei Fiori,2, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie. Articolo 3 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE L Associazione è apolitica e areligiosa. 1) L associazione si prefigge scopi di utilità generale sociale volti anche alla tutela e alla v valorizzazione dell asino, tra i quali indica prioritariamente i seguenti: a) creare un punto di incontro, di studio e di confronto fra coloro che allevano asini per finalità di terapia (onoterapia) ai diversamente abili, ludiche escursionistiche, produttive per il solo latte e per l affezione e la compagnia;

b) creare un punto di incontro, di studio e di confronto fra coloro che, allevando asini, proseguono obiettivi di selezione e tutela delle diverse razze asinine nella logica di valorizzare la loro biodiversità; c) indicare valori culturali e norme comportamentali di allevamento che orientino l approccio etico e professionale a tutti coloro che, per i titoli esposti al punto A e B, si occupano di asini; d) promuovere ed aiutare lo scambio di esperienze, di informazioni, di condizioni contrattuali con soggetti terzi e di cognizioni professionali tra gli operatori; e) assistere alla nascita di nuove iniziative professionali tra gli aderenti ed agevolare la attività di aspiranti operatori; f) promuovere e pubblicizzare le attività e le iniziative degli aderenti; g) favorire l incontro tra gli operatori che possiedono asini e altri cittadini, organizzazioni ed istituzioni interessate allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio asinino del territorio; h) diffondere la conoscenza del valore economico, storico e culturale dell asino nel quadro dell attuale organizzazione sociale e diffondere la cultura scientifica e letteraria ad esso attinente; i) intraprendere o effettuare, anche per terzi, studi, progetti e collaborazioni rivolti alla utilizzazione e valorizzazione della popolazione asinina; j) curare la formazione dei suoi membri, nonché dei tecnici in generale per una migliore attuazione delle altre finalità. Potrà, in tale senso, istituire corsi teorici e pratici e si adopererà affinché queste figure assumano le professionalità necessarie anche tramite tirocinio presso i vari soci più qualificati; k) istituire percorsi di qualificazione professionale che determinano un riconoscimento di qualifica specifica rilasciato dall Associazione; essere ente formatore o agenzia formativa. l) attivare centri per le attività collegate all asino anche gestiti direttamente dall Associazione, con particolare risalto alle attività sociali di onoterapia a favore dei diversamente abili; m) organizzare incontri associativi di natura, culturale, artistica, ludica e sportiva, finalizzati alla realizzazione di eventi o attività quali, in via esemplificativa e non

esaustiva, mostre, fiere, pubblicazioni letterarie, le attività previste tra i punti 1-13 e quanto altro dia vita a momenti associativi e di ritrovo; n) valorizzare il libero associazionismo, operando nell ambito del no profit, con assoluta indipendenza e neutralità rispetto a fedi religiose, appartenenze partitiche e sindacali, mediante iniziative di promozione e diffusione culturale rivolte alla tutela dell ambiente naturale e dei valori tradizionali della cultura popolare; o) promuovere la valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni e attività di tipo culturale e didattico; p) promuovere le proprie attività fino al riconoscimento come Ente Nazionale di Promozione Sociale. 2) Ogni linea di indirizzo, ogni attività non prevista nei precedenti punti può essere assunta con delibera del Comitato Direttivo. 3) L Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali od esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all attività sociale. L' Associazione si propone inoltre di creare e raggiungere i seguenti scopi: di portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; creare un centro d' informazione, formazione e preparazione sulla materia del disaster management di protezione civile; divulgare e sviluppare l' attività associativa con scambi culturali nazionali, europei ed internazionali; creare delle sezioni di carattere storico, sportivo, ricreativo, turistico, fiscale, legale, medico, scientifico e per tutto quello oggi non prevedibile, ma comunque socialmente utile; realizzare la stampa e distribuzione di materiale finalizzato a divulgare la storia, attraverso anche siti internet e/o pubblicazioni on line,il lavoro e le aspirazioni dei disaster manager; promuovere ed organizzare convegni, ricerche e quant'altro sia utile a diffondere il servizio sociale dei disaster manager ai fini della cultura della prevenzione e protezione, sia in ambito pubblico e privato, promuovere ed organizzare studi e

concorsi finalizzati ad accrescere la conoscenza tecnica nell'ambito delle finalità di protezione civile ed alla salvaguardia dell'ambiente, l innovazione apportata risulta dall impiego di animali Asini per il supporto logistico in situazioni disagevoli. Gli animali possono essere impiegati per il supporto ludico ricreativo alle persone colpite da calamità. L'Associazione può aderire in ambito europeo ed internazionale ad altre associazioni e/o organizzazioni con finalità simili solo a condizione della totale salvaguardia dell'autonomia dell'associazione stessa, e sempre che i rispettivi statuti non entrino in contrasto con quello dell'associazione. L Associazione si fa promotrice della tutela dell ambiente attraverso l impiego di persone e l animale ASINO, intraprendere attività di didattica ambientale in collaborazione ad Enti, Associazioni già esistenti o in autonomia. Promuovere la cultura contadina attraverso la costituzione di fattorie pedagogiche e orto didattico, rivolte a scuole, centri diurni, organizzazioni varie, famiglie e singoli individui, mirando sempre alla diffusione del benessere animale e della salvaguardia dell ambiente. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà pertanto svolgere anche attività commerciali e produttive marginali purchè funzionali ed accessorie al raggiungimento degli scopi statutari e secondarie rispetto all attività istituzionale. Nell ambito delle predette finalità - ma comunque entro i limiti della sua capacità giuridica - l Associazione potrà compiere tutti i necessari atti patrimoniali e di disposizione di beni e servizi, ivi compresi quelli di acquistare supporti e strumenti necessari alla realizzazione degli scopi associativi, stipulare contratti anche immobiliari, sottoscrivere e stipulare a nome di tutti gli associati convenzioni con enti pubblici e privati, amministrazioni, organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello provinciale.

Articolo 4 I SOCI L Associazione è aperta a chiunque accetta gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell Associazione e dedichino parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L ammissione all Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All atto dell ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura di socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono due categorie di soci: - soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetualità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. - soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall iscrizione nel libro soci. I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive emanate dagli organi

dell Associazione. La mancata osservanza delle norme che regolano la vita associativa possono comportare l esclusione del socio dall Associazione. I soci si impegnano al rispetto dei regolamenti che verranno eventualmente adottati dall Associazione. L inosservanza dei regolamenti può essere causa di esclusione all Associazione. Il Comitato Direttivo inoltre ha facoltà di nominare per ogni mandato fino a 3 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell associazione, i soci onorari non possono superare comunque in totale il numero di dieci. La qualifica di socio onorario è a vita ed esclude lo stesso dal pagamento della quota associativa annuale. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Non sono soci, ma possono convenzionarsi con l Associazione altre associazioni, aziende, enti ed istituti che abbiano finalità specifiche o principi generali affini e coerenti con le finalità sostenute dall Associazione medesima. Questi possono beneficiare e contribuire alla vita sociale dell Associazione nelle forme previste dalla convenzione e dal presente Statuto. Le altre associazioni, le aziende, gli enti che si convenzionano per svolgere attività di comune interesse con l Associazione possono farlo comunque a tempo determinato, secondo una procedura e nel rispetto delle linee di indirizzo che vengono deliberate ad hoc dal Comitato Direttivo. Articolo 5 DIRITTI DEI SOCI I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Articolo 6 DOVERI DEI SOCI Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Articolo 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8 ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: - L'assemblea dei soci; - Il comitato direttivo; - Il presidente Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Articolo 9 L ASSEMBLEA L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata: a. quando il Direttivo lo ritenga necessario; b. quando la richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria a. elegge il Presidente b. elegge il Comitato Direttivo; c. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; d. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ; e. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo; g. approva il programma annuale dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'assemblea straordinaria a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 10 IL COMITATO DIRETTIVO L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre (3) a dieci (10) membri. Resta in carica quattro(4) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Possono far parte del Comitato direttivo esclusivamente gli Associati. Ove senza giustificato motivo rimangano assenti per tre (3) riunioni consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti. In questo caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione dalla carica, il posto vacante viene assegnato, per il periodo di tempo mancante alla scadenza del quadriennio, al primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalla votazione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei (6) mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro a titolo di consultazione. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Comitato Direttivo. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Il Comitato direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione

3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico. 4. ammette i nuovi soci 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso). Articolo 11 IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione e in particolare: la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; il potere di firmare accordi con Enti Privati e Pubblici finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali; il potere di eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; il potere di eseguire pagamenti, accendere conti correnti bancari; il potere di convocare e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo; il potere di assumere, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa. la facoltà di delegare le operazioni bancarie alla persona del Tesoriere, incaricato direttamente dal Presidente stesso.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Comitato Direttivo per l approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice- Presidente fa piena prova dell assenza, per impedimento, del Presidente. Articolo 12 MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea; - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. - da iniziative promozionali - contributi dell Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato Italiano, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti Pubblici o Istituzioni Pubbliche, di privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; - proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - manifestazioni appositamente organizzate; - sponsorizzazioni pubbliche o private; - residui finanziari di gestione; - proventi derivanti dalle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura consulenziale, commerciale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali; - eredità, donazioni, legati; - erogazioni liberali degli associati e di terzi; - proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate all autofinanziamento; - altre entrate compatibili con le finalità statutarie. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Articolo 13 AMMINISTRAZIONE E BILANCIO I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. All Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati,nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge o statuto, abbiano le medesime finalità istituzionali e perseguano gli stessi scopi statutari ovvero che facciano parte di una medesima ed unitaria struttura. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 MODIFICHE STATUTARIE Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana. Articolo 15 SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Articolo 16 CESSAZIONE DELL APPARTENENZA ALL ASSOCIAZIONE I soci cessano di appartenere all Associazione per: 1. dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto; 2. decesso; 3. sopraggiunte impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; 4. comportamento contrastante con gli scopi statutari; 5. mancato versamento della quota associativa per l esercizio sociale in corso, entro i quindici (15) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo. L'esclusione, di cui ai punti da 3 a 5, è deliberata dall Assemblea.

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.