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Progr.Num. 1419/2012 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno lunedì 01 del mese di ottobre dell' anno 2012 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Errani Vasco Presidente 2) Bianchi Patrizio Assessore 3) Freda Sabrina Assessore 4) Gazzolo Paola Assessore 5) Lusenti Carlo Assessore 6) Marzocchi Teresa Assessore 7) Melucci Maurizio Assessore 8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore 9) Peri Alfredo Assessore 10) Rabboni Tiberio Assessore Funge da Segretario l'assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: DEFINIZIONE DI CRITERI, TEMPI E MODALITA' D'INTERVENTO IN OCCASIONE DI EVENTI CLIMATICI AVVERSI PER LA SALVAGUARDIA DELLE POPOLAZIONI SVERNANTI DI BECCACCIA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 273/2012 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEI CALENDARI VENATORI PROVINCIALI Cod.documento GPG/2012/1470 pagina 1 di 11

Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1470 ----------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso: - che ai sensi dell art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio dell attività venatoria la Giunta regionale regola l esercizio della caccia e le Province adottano i calendari venatori provinciali; - che con deliberazione n. 273 del 14 marzo 2012 recante Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali, sono state dettate specifiche disposizioni per dare attuazione al calendario venatorio regionale a livello provinciale; - che, in relazione alla specie Beccaccia Scolopax rusticola, sono state definite date di apertura e chiusura nonché il carniere giornaliero e stagionale, mentre è stata rinviata all adozione di un apposito atto la definizione di tempi e modi di intervento per la sospensione del prelievo della suddetta specie in occasione di eventi climatici avversi; Visti: - il Piano Europeo di gestione della Beccaccia Scolopax rusticola 2006-2009 che indica le azioni da compiere al fine di interrompere il declino delle popolazioni di questa specie all interno dell Unione Europea; - il documento "Prelievo venatorio a carico della specie Beccaccia Scolopax rusticola in inverno redatto dall ISPRA nel 2009 contenente il protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi; - il documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 redatto dall ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con prot. 25495/T-A del 28 luglio 2010; pagina 2 di 11

Atteso che i suddetti documenti dell ISPRA, in relazione alla specie Beccaccia, rilevano che gli eventi climatici sfavorevoli, quali periodi di gelo protratti, incidono in modo significativo sulle concentrazioni delle popolazioni svernanti e pertanto deve essere prevista l introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di tali circostanze; Richiamata la nota dell ISPRA, assunta al protocollo PG/2012/180825 del 23 luglio 2012 - formulata a seguito della richiesta del Servizio Territorio rurale ed attività faunisto-venatorie in ordine all individuazione di un sistema di segnalazione della sospensione del prelievo venatorio della Beccaccia in presenza delle predette circostanze - da cui si evince: 1. che il prelievo deve essere sospeso quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre giorni consecutivi; 2. che la sospensione della caccia deve interessare l intero territorio di ciascuna provincia anche quando le condizioni di cui al precedente punto si realizzano solo nella fascia montana e collinare (a nord della via Emilia); 3. la possibilità di riattivare il prelievo non prima che siano decorsi cinque giorni da quando sono venute meno le condizioni di cui al punto 1; 4. la previsione della necessità di adottare una catena d informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio Meteo alla Regione e contestuale trasmissione alla/alle Province e agli ATC interessati per l attivazione di efficienti meccanismi d informazione per i cacciatori; Dato atto che al fine di tradurre operativamente quanto definito da ISPRA in ordine alle modalità di rilevazione delle temperature, al monitoraggio nelle diverse giornate ed alla tempestiva comunicazione agli Enti coinvolti, il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha attivato un interlocuzione ed un confronto tecnico con il competente Servizio Idro-Meto-Clima di ARPA Emilia-Romagna per predisporre un efficace sistema di rilevazione; Considerato che, dal confronto tecnico, oltre all esigenza di calcolare una media delle temperature su base pagina 3 di 11

provinciale per creare un presupposto omogeneo sul territorio di riferimento, è stata ravvisata la necessità di avvalersi di temperature realmente misurate contestualmente a quelle previste, per limitare il rischio di mancati o falsi allarmi; Atteso che a seguito di tali valutazioni sono stati condivisi con il predetto Servizio di ARPA i criteri, i tempi e le modalità d intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di Beccaccia, sia con riferimento alla fase di sospensione del prelievo che alla fase di riattivazione, nella formulazione di cui all allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; Vista la comunicazione pervenuta al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie (nota prot. PGSIM/50087 del 30 luglio 2012, assunta agli atti con prot. n. PG/2012/190239 del 2 agosto 2012), in cui si conferma la disponibilità a realizzare, da parte del Servizio Idro-Meto- Clima dell ARPA, un sistema di previsione delle condizioni meteo-climatiche; Dato atto che i suddetti criteri, tempi e modalità integrano, ai sensi di quanto previsto al punto 3.5 dell allegato alla deliberazione n. 273/2012, le disposizioni circa la limitazione del prelievo alla Beccaccia e che pertanto costituiscono prescrizioni per le Province in ordine ai rispettivi calendari venatori con riferimento al prelievo della suddetta specie; Atteso che, con nota prot. PG/2012/219500 del 19 settembre 2012, il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha richiesto il previsto parere all ISPRA che si è espresso con esito favorevole sui predetti criteri, tempi e modalità con nota prot. n. 0035421 del 21 settembre 2012, assunta agli atti con prot. PG/2012/222369 di pari data; Dato atto infine che si è provveduto, così come stabilito all art. 10 della L.R. n. 8/1994, all espletamento delle consultazioni; Richiamate: - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e successive modifiche, ed in particolare l art. 37 comma 4; - la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e pagina 4 di 11

funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e successive modifiche; - la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura ; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell Assessore all Agricoltura, Tiberio Rabboni; a voti unanimi e palesi D e l i b e r a 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di approvare, in attuazione del punto 3.5 dell allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 273/2012 recante Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali, i criteri, i tempi e le modalità d intervento per la sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia, in caso di eventi climatici avversi, nella formulazione di cui all allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale; 3) di dare atto che i suddetti criteri, tempi e modalità, integrando le disposizioni in ordine alla limitazione del prelievo alla Beccaccia, costituiscono prescrizioni da recepire nei calendari venatori provinciali; 4) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia dalla stagione venatoria 2012/2013; 5) di dare atto inoltre che nel periodo in cui è consentito il prelievo venatorio alla specie Beccaccia, compreso tra il 1 ottobre 2012 e il 20 gennaio 2013, il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA provvederà a trasmettere al Servizio Territorio rurale ed attività faunisticovenatorie della Regione Emilia-Romagna, con cadenza almeno mensile, i dati utilizzati ai fini della pagina 5 di 11

predisposizione del sistema di segnalazione meteo per la sospensione/riattivazione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia in caso di condizioni climatiche avverse; 6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. - - - pagina 6 di 11

Allegato parte integrante - 1 DEFINIZIONE DI CRITERI, TEMPI E MODALITA D INTERVENTO IN OCCASIONE DI EVENTI CLIMATICI AVVERSI PER LA SALVAGUARDIA DELLE POPOLAZIONI SVERNANTI DI BECCACCIA PREMESSA Le presenti disposizioni danno attuazione a quanto previsto al punto 3.5 dell allegato alla deliberazione n. 273/2012 e pertanto costituiscono prescrizioni per le Province in ordine ai rispettivi calendari venatori, con riferimento al prelievo della Beccaccia. 1. PARAMETRI CONSIDERATI E TERRITORIO INTERESSATO ALLA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO 1.1 Ai fini della predisposizione di un sistema di segnalazione meteo che consenta la celere sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia durante la stagione venatoria, in caso di condizioni climatiche avverse, si considera come parametro di riferimento la temperatura misurata in gradi centigradi. 1.2 Il territorio interessato alla sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia in caso di eventi climatici sfavorevoli, è individuato nell estensione minima provinciale. 1.3 Per i dati si utilizza un analisi che prevede la distribuzione dei punti delle osservazioni su un grigliato regolare che ha una risoluzione spaziale di circa 3 chilometri, attraverso un sistema che tiene conto delle quote. Tali dati sono soggetti sia ad un controllo di qualità automatico sia manuale. I dati orari, per ciascuna Provincia, sono mediati su tutte le celle di analisi che insistono sul territorio provinciale. 2. CONDIZIONI CLIMATICHE CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO VENATORIO Per la segnalazione meteo che consente la sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia devono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la media delle temperature misurate deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come alba-tramonto); pagina 7 di 11

b) la media delle temperature previste per i tre giorni successivi a quello di cui alla lettera a) deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come alba-tramonto). 3. CONDIZIONI CLIMATICHE CHE DETERMINANO LA RIATTIVAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO Per la riattivazione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia a seguito della sospensione dovuta al verificarsi delle condizioni indicate al paragrafo 2), è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti circostanze: a) la media delle temperature misurate non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come alba-tramonto) e per almeno due giorni consecutivi; b) la media delle temperature previste non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come alba-tramonto) per i tre giorni successivi a quelli di cui alla precedente lettera a). 4. SEGNALAZIONE DELLO STATO DI ALLERTA GELO E RELATIVA CESSAZIONE 4.1 Al verificarsi delle condizioni che determinano la sospensione del prelievo alla Beccaccia, il competente Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna invia tempestivamente una segnalazione di allerta gelo a mezzo e-mail al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna e agli uffici faunistico-venatori delle Province della Regione Emilia-Romagna, nonché ad eventuali soggetti individuati dalle Province. Il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA segnala altresì la condizione di allerta gelo mediante un comunicato inserito nel proprio sito web regionale. 4.2 Al verificarsi delle condizioni che determinano la riattivazione del prelievo alla Beccaccia, il competente Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna invia tempestivamente una segnalazione di cessazione dell allerta gelo a mezzo e-mail al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna e agli uffici faunistico-venatori delle Province della Regione Emilia-Romagna, nonché ai soggetti individuati dalle Province. Il Servizio Idro- Meteo-Clima di ARPA segnala altresì la condizione di pagina 8 di 11

cessazione dell allerta gelo mediante un comunicato inserito nel proprio sito web regionale. 5. DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE E DELLA RIATTIVAZIONE L efficacia della sospensione nella provincia interessata all evento climatico avverso decorre a far data dal secondo giorno dalla comunicazione dell allerta da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA, ossia trascorsi tre giorni di gelo, e fino a data da stabilirsi. La riattivazione del prelievo, invece, decorre a far data dal terzo giorno dalla comunicazione della cessazione di allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA, ossia trascorsi cinque giorni di assenza di condizioni di gelo. Le Province provvedono tempestivamente a dare ampia diffusione della sospensione e riattivazione del prelievo. pagina 9 di 11

Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1470 data 27/09/2012 IN FEDE Valtiero Mazzotti pagina 10 di 11

Progr.Num. 1419/2012 N.Ordine 24 omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------- L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita' pagina 11 di 11