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Prot. n. (APN/08/38850) ------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - il Reg. (CE) n. 1028/2006, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova; - il Reg. (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che: - all art 116 detta nuove norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame; - all art. 204 ne stabilisce la data di applicazione all 1 luglio 2008; - all art. 201, primo comma, lettera c), prevede l abrogazione del predetto Reg. (CE) n. 1028/2006 a decorrere dal 1 luglio 2008; - il Reg. (CE) n. 557/2007, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del citato Reg. (CE) n. 1028/2006; - il D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 concernente l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; Visti, altresì: - il Reg. (CE) n. 852/2004, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti; - il Reg. (CE) n. 853/2004, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'art. 4 che impone il riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale; - la propria deliberazione n. 970 del 2 luglio 2007 recante Recepimento Linee guida applicative del Reg. 852/04/CE sull igiene dei prodotti alimentari e Linee guida applicative del reg. 853/04/CE sull'igiene dei prodotti 1

di origine animale oggetto di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni ; - la determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti n. 9746 del 26 luglio 2007 che stabilisce Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale ; Visti, inoltre: - il Reg. (CE) n. 183/2005, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; - la Legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova; - il D.M. 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all'applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 137; Visto, infine, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro della Salute 13 novembre 2007 Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione e del D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 ; Considerato che - a norma dell'art. 1 della Legge 3 maggio 1971, n. 419 - il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) tramite gli organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi e che le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono a coordinare la loro specifica attività con il medesimo Ministero; Preso atto: - che il citato D.M. 13 novembre 2007 affida alle Regioni e Province autonome competenti per territorio l autorizzazione dei centri d'imballaggio e i connessi accertamenti (art. 2, comma 1), la verifica periodica del mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio dell autorizzazione (art. 2, comma 4) nonché la revoca e/o la sospensione dell autorizzazione medesima (art. 3, commi 1, 2 e 3); 2

- che le norme richiamate fissano altresì le modalità operative per la concessione dell autorizzazione ai centri di imballaggio uova a partire dalla richiesta presentata dalle ditte interessate, per la revoca o sospensione dell autorizzazione stessa e per l attività periodica di controllo sulle strutture inserite nell'elenco dei centri autorizzati tenuto dal MiPAAF; - che tali modalità prevedono il diretto coinvolgimento delle Regioni, attraverso i competenti Assessorati, in relazione all'ubicazione della struttura adibita all attività di imballaggio uova; - che le stesse modalità prevedono inoltre per le Regioni di integrare la propria attività con l Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché con le competenti Autorità sanitarie; - che infine, all art. 12, comma 1, il citato D.M. dispone che le Regioni mettano a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l interpretazione delle indicazioni che compongono il codice alfanumerico apposto sulle uova; Ritenuto necessario provvedere all individuazione della struttura regionale preposta allo svolgimento delle attività di competenza regionale nonché alla definizione delle modalità per l'espletamento dell attività amministrativa e tecnica necessaria alla corretta gestione di tali compiti; Ritenuto pertanto, in relazione all assetto delle competenze della Direzione Generale Agricoltura, di individuare: - il Servizio Produzioni animali, quale struttura deputata all attività connessa alla gestione delle autorizzazioni; - il Servizio Valorizzazione delle produzioni, quale struttura preposta allo svolgimento delle attività di informazione ai consumatori; Richiamate: - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4; - la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche"; 3

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione; Su proposta dell'assessore all'agricoltura, Tiberio Rabboni; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro della Salute 13 novembre 2007 per quanto concerne le seguenti attività affidate alle Regioni: - autorizzazione dei centri d'imballaggio uova (art. 2, comma 1) e connessi accertamenti; - verifica periodica dei requisiti previsti per il mantenimento dell'autorizzazione(art. 2, comma 4); - revoca e/o la sospensione dell autorizzazione (art. 3, commi 1, 2 e 3); - informazione ai consumatori circa l interpretazione dei codici distintivi del produttore apposti sulle uova (art. 12, comma 1); 2. di individuare per lo svolgimento delle predette attività le seguenti strutture della Direzione Generale Agricoltura: - Servizio Produzioni animali, con riferimento all attività connessa alla gestione delle autorizzazioni e dei controlli; - Servizio Valorizzazione delle produzioni, relativamente alle attività di informazione ai consumatori; 3. di approvare le modalità operative per l esercizio delle attività di competenza regionale secondo quanto riportato nell allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo del modello di domanda approvato con il più volte citato D.M. 13 novembre 2007; 4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. - - - 4

ALLEGATO MODALITA OPERATIVE CONCERNENTI AUTORIZZAZIONI AI CENTRI DI IMBALLAGGIO UOVA E RELATIVE ATTIVITA DI CONTROLLO NONCHE ATTIVITA DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 13 NOVEMBRE 2007 A) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE In attuazione del D.M. 13 novembre 2007, che recepisce i Regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione, il presente documento detta le modalità per lo svolgimento delle attività di competenza regionale nell ambito della commercializzazione delle uova, relative ai centri di imballaggio nei quali le uova sono classificate in base alla qualità e al peso. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del richiamato D.M., sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: - nel luogo di produzione ; - in un "mercato pubblico locale" o nella "vendita porta a porta" nella "regione di produzione". Tutte le uova devono comunque essere marchiate con il codice del produttore ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita, o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1028/2006 e n. 557/2007 nonché le ulteriori seguenti definizioni: - "mercato pubblico locale": qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto; - "vendita porta a porta": la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale; - "regione di produzione": area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione. 5

B) AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI IMBALLAGGIO UOVA I soggetti interessati all'ottenimento dell'autorizzazione, devono presentare domanda alla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Agricoltura Servizio Produzioni animali, utilizzando il modello fac-simile di cui all allegato al presente documento, trasmettendone copia per conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Agricole - POLAGR VII, di seguito denominato "MiPAAF". La predetta domanda, per poter essere accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 ed in applicazione della determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 9746/2007, e successive modifiche e/o integrazioni, che stabilisce Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale, secondo quanto previsto dalla deliberazione regionale n. 970/2007 recante Recepimento Linee guida applicative del Reg. 852/04/CE sull igiene dei prodotti alimentari e Linee guida applicative del Reg. 853/04/CE sull'igiene dei prodotti di origine animale oggetto di accordi sanciti in sede di conferenza Stato-Regioni. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati dal Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, previo accertamento delle condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 557/2007 che richiede la disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova: - un impianto per la speratura adatto all'uso, con funzionamento automatico o con operatore competente, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata; - un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria; - l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso; - una o più bilance omologate per pesare le uova; - un sistema per la stampigliatura delle uova. Fatte salve le deroghe sulla dotazione delle attrezzature disposte per i centri d'imballaggio che 6

lavorano in esclusiva per l'industria, alimentare e non alimentare. Espletati i previsti accertamenti, il Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura comunica al MiPAAF l esito dei controlli eseguiti ai fini, in caso positivo, dell attribuzione del codice di identificazione al centro di imballaggio. Il MiPAAF assegna al centro un codice di identificazione, formato dalla sigla IT, seguita dal codice ISTAT della Provincia costituito da tre numeri, e da un numero progressivo per ciascuna Provincia anch'esso di tre cifre. Tale codice è comunicato alla Regione Emilia-Romagna, anche per via elettronica. Il Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, acquisito il codice, procede al rilascio dell autorizzazione attraverso l adozione di apposito atto dirigenziale del Responsabile del Servizio, che è trasmesso al richiedente e al MiPAAF. C) REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI IMBALLAGGIO UOVA La revoca e/o la sospensione dell'autorizzazione è disposta direttamente dal Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, attraverso l adozione di apposito atto dirigenziale del Responsabile del Servizio, a seguito di: - eventuali non conformità rilevate nel corso delle ispezioni periodiche di cui al successivo punto E) Controlli ; - invio di segnalazioni da parte dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari o dagli altri organismi di controllo abilitati, di irregolarità riscontrate nel corso delle loro attività ispettive; - invio di comunicazione da parte del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali dell avvenuta revoca e/o sospensione del riconoscimento rilasciato ai sensi dell art. 4 del Reg. (CE) 853/2004; - invio da parte del MiPAAF di richiesta di revoca o sospensione dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio che dovessero risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla Legge n. 137/1991 e successivo D.M. n. 7

434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali. Il Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura provvede a dare comunicazione del provvedimento di revoca/sospensione adottato al MiPAAF per l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio. D) ELENCO DEI CENTRI IMBALLAGGIO UOVA AUTORIZZATI Il MiPAAF - come stabilito dal D.M. 13 novembre 2007, art. 2, comma 3 - tenuto conto delle comunicazioni delle Regioni relative a nuove autorizzazioni nonché eventuali sospensioni e/o revoche, aggiorna la lista dei centri d'imballaggio di uova pubblicata sul proprio sito internet www.politicheagricole.gov.it. E) CONTROLLI Oltre ai controlli previsti in fase istruttoria per il rilascio dell autorizzazione regionale di cui al punto B), il Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura verifica in qualsiasi momento, e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, del Reg. (CE) n. 557/2007 per il mantenimento dell'autorizzazione, presso i centri d'imballaggio situati nel territorio della regione Emilia- Romagna. I controlli riguardano esclusivamente la dotazione di attrezzature tecniche, necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova secondo quanto descritto al precedente punto B). F) RESPONSABILE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento di autorizzazione nonché di revoca/sospensione dell autorizzazione stessa è il Dott. Davide Barchi, Responsabile del Servizio Produzioni animali. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione è fissato in 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, fatta salva la sospensione del termine ai sensi di legge per il rilascio del codice da parte del MiPAAF. 8

G) INFORMAZIONI AI CONSUMATORI La Regione per il tramite del Servizio Valorizzazione delle produzioni - ai sensi dell art. 12, comma 1, del D.M. del 13 novembre 2007, attuerà iniziative di carattere informativo rivolte ai consumatori per consentire ed agevolare l interpretazione delle indicazioni che compongono il codice alfanumerico apposto sulle uova, ed in particolare: - lo Stato membro o Paese terzo di produzione; - il sistema di allevamento; - la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione; - gli estremi della ASL competente in relazione alla sede di allevamento di produzione. 9

SCHEMA DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 2 E ALL'ART. 5, COMMA 3, DEL D.M. 13 NOVEMBRE 2007 Alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni Animali Viale A. Silvani, 6 40122 Bologna E, p.c. Al MIPAAF D.G. Politiche Agricole POLAGR VII Via XX Settembre, 20 00187 ROMA Il sottoscritto nato a.... il... residente in.... Via....... n. titolare/legale rappresentante della ditta... sita in... Via.. n... con sede legale in. Via. n.. Tel... e-mail:.. partita IVA. e C.F.. CHIEDE che a norma del Reg. (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, la ditta sia autorizzata a classificare e ad imballare le uova. A tal riguardo il sottoscritto dichiara che il proprio centro d imballaggio sarà situato in. e che: intende lavorare uova destinate alla industria alimentare, non alimentare e al consumatore finale intende lavorare solamente uova destinate alla industria alimentare e non alimentare; intende classificare anche uova EXTRA FRESCHE. La potenzialità lavorativa oraria delle macchine selezionatrici di cui dispone è complessivamente di n uova. 10

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il proprio centro d imballaggio è a norma del Reg. (CE) n. 853/2004 e, a tal fine, allega copia dell atto di riconoscimento rilasciato da e una descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei locali e degli impianti come da schema di seguito riportato. Luogo e data FIRMA.. (il titolare o legale rappresentante) La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) VISTO PER AUTENTICA (timbro e firma) 11

DITTA.... CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA sito in... (provincia di ), via o località. n... telefono - fax - P. IVA... A LOCALI - Superficie coperta mq - Cubatura mc... - Vani n.... - Descrizione di ciascun vano e rispettiva destinazione (pavimenti, rivestimenti pareti, solai, aperture per l illuminazione e l aerazione):. - Eventuali impianti di condizionamento d aria.... - Servizi igienici (descrizione):...... - Sistema di lavaggio e disinfezione dei locali........ B IMPIANTI ED ATTREZZATURE - Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n.... - Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n... uova. - Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria): - Un dispositivo per la valutazione dell altezza della camera d aria... - Apparecchi per la speratura delle uova e per l apprezzamento della camera d aria: -Attrezzature per l imballaggio e l etichettatura 12

-Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali impianti di refrigerazione):.. -Bilance omologate per pesare le uova:. - Macchine ed attrezzature complementari - Attrezzatura per la stampigliatura delle uova C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.): - Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n... - Raccoglitori: - Dipendenti dal centro n. - Collegati n D NOTIZIE VARIE - Approvvigionamento del centro: - Allevamenti propri n... - Uova n. al giorno - Allevamenti sotto controllo: n.... - Uova n. al giorno - Altri allevamenti: n - Uova n. al giorno - Zone di raccolta:..... - Mercati di vendita: Addì (nome) (firma) 13