REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI Il comune di Coredo, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l ambiente, promuove un corretto rapporto dell uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio. A tal fine il comune di Coredo promuove, nell ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente, campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali. Il comune di Coredo promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali. Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41/2006 del 28/09/2006 1
Art. 1. Valori etici e culturali Profili istituzionali 1. La comunità di Coredo, espressione di elevati valori di civiltà e cultura, individua nella tutela degli animali una delle condizioni necessarie a promuovere il progresso verso il rispetto di tutti gli esseri viventi, in particolare delle categorie e delle specie più deboli, e verso la tolleranza della diversità. 2. Il comune, nell ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche-etologiche e ne promuove la tutela. 3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l ambiente, il comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti. 4. Il comune, in base alle normative vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti nei confronti di ogni specie animale e l abbandono; condanna e persegue inoltre atti o manifestazioni di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali ed il loro utilizzo per competizioni violente. 5. Il comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione. 6. Il comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. 7. Il comune sostiene la promozione, nel sistema educativo dell intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi, sostiene le attività che promuovono l informazione, l educazione e il corretto rapporto fra l uomo e gli animali esistenti sul territorio 8. Il comune, nell ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell ambiente. 9. Il comune promuove l applicazione della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. in particolare relativamente a: interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina; prevenzione del randagismo, in collaborazione Azienda Sanitaria, con associazioni zoofile ed animaliste; gestione anagrafe canina; divieto dell utilizzo a scopo sperimentazione; interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi; funzioni di vigilanza sull osservanza delle leggi e promozione dell informazione. Art. 2. Competenze del Sindaco 1. Il Sindaco, sulla base del dettato del Codice Civile, esercita la tutela della specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. 2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l abbandono degli stessi. 3. Al Sindaco spetta, sulla base delle leggi vigenti, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione e degli 2
animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l adozione di specifici provvedimenti applicativi. 4. Il Sindaco, nell ambito delle leggi vigenti, esercita la cura e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio e delle specie di mammiferi ed uccelli che ivi vivono stabilmente o temporaneamente. Art. 3. Ambito di applicazione Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 4. Accesso ai giardini E vietato lasciar vagare i cani per le strade, piazze pubbliche, parchi e giardini, nonché consentire agli stessi di uscire liberamente dall alloggio privato incustoditi. Se condotti in luoghi pubblici e su mezzi pubblici è reso l obbligo della museruola (per le razze aggressive) e del guinzaglio in modo tale che il cane venga trattenuto il più possibile vicino all accompagnatore. Ai cani accompagnati dai proprietari o da altro detentore è consentito l accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, solo qualora l accompagnatore provveda alla pulizia del luogo eventualmente sporcato dall animale. Art. 5. Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi Le associazioni che tutelano e proteggono gli animali possono rivolgersi alle mense comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all alimentazione dei gatti. Il comune consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga per comprovati motivi sanitari e deve essere effettuata con sistemi incruenti; vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione. Art. 6. Maltrattamento di animali E vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. E vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli). E vietato ricorrere all addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. E vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. E fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l esercizio della caccia, pesca e delle normative sanitarie. E vietato l addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità del cane ed in particolare di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive. 3
E vietato trasportare animali in condizioni che non rispettino il vigente codice della strada, o con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, danni fisici anche temporanei. Art. 7. Abbandono di animali E severamente vietato abbandonare animali di ogni tipo, sia animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, sia selvatici, fatta eccezione per la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero. Art. 8. Avvelenamento animali Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l esercizio della caccia e fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti con modalità e in luoghi ai quali possano accedere indiscriminatamente gli animali. I medici veterinari, privati o operanti all interno dell Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate. Art. 9. Divieto di accattonaggio con animali non in buono stato di salute o maltrattati E fatto divieto di utilizzare animali con cuccioli o non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento contrastanti con i bisogni etologici, per la pratica dell accattonaggio. Art. 10. Vivisezione E severamente vietato l utilizzo di animali randagi o qualsiasi altro animale per la vivisezione o per il commercio ad essa indirizzato. Art. 11. Combattimenti di animali Si fa divieto di combattimenti fra animali o competizioni non autorizzate. 4
Art. 12. Iscrizione all anagrafe, cessione, scomparsa e morte Chiunque abbia un cane ha l obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all anagrafe canina entro i primi 15 giorni dalla nascita dell animale o comunque entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto in possesso. Il proprietario del cane ha l obbligo di denunciare al distretto veterinario e al comune la cessione, o la morte dell animale entro quindici giorni dall avvenimento; lo smarrimento entro 2 giorni. Fermo restando l obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti dei cani allevati e/o venduti, semestralmente, al Civico Ufficio preposto alla gestione della fauna, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Per le specie canine potenzialmente pericolose, il proprietario è tenuto a stipulare assicurazione di responsabilità civile. Art. 13. Soccorso Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare, senza ritardo, il loro rinvenimento all unità funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria dell Azienda Sanitaria locale o al Comune o ai Carabinieri o alla locale Stazione Forestale o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali. Art. 14. Recupero di animali domestici morti In caso di recupero di animali domestici trovati morti, dovrà essere fatta regolare registrazione in comune con descrizione, età approssimativa, caratteristiche che possano rendere possibile l identificazione da parte del padrone. Art. 15. Recupero di animali feriti Il comune è tenuto a provvedere al recupero ed al primo soccorso di animali trovati feriti sul territorio comunale, a mezzo locale APSS o veterinari convenzionati. Art. 16. Recupero di animali vaganti Il comune che predisponga l accalappiamento di animali vaganti provvederà a pubblicare su apposita bacheca descrizione dell animale prelevato, indicando anche la struttura presso la quale è stato consegnato; provvederà altresì a predisporre una pagina del sito comunale dedicata alle segnalazioni relative a smarrimento, ritrovamento o a prelevamento dalla strada di animali (anche in caso di animali rinvenuti morti): questo faciliterà il ritrovamento dell animale da parte del proprietario che, anche dai comuni limitrofi, potrà accedere velocemente alle informazioni presentate (con questo accorgimento potranno essere limitate a pochi casi anche le spese della consegna al canile a carico del comune). 5
Art. 17. Animali selvatici Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia. E fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l esercizio della caccia, pesca e normative sanitarie Art. 18. Soppressione L eventuale soppressione dell animale (perché gravemente malato e incurabile ) deve essere fatta da un medico veterinario. Art. 19. Vigilanza e sanzioni Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e le Forze dell Ordine. Le sanzioni amministrative per le infrazioni agli articoli delle presenti norme vanno da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro. Fatta salva l applicazione delle norme penali previste per i comportamenti trasgressivi previsti dal presente Regolamento. L Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche del mondo animale, suggerisce inoltre delle norme di condotta per la corretta detenzione degli animali, che pur non costituendo articoli inclusi nel regolamento e quindi oggetto di sanzioni amministrative, sono comunque regole comportamentali caldamente consigliate per la promozione di un corretto rapporto dell uomo con gli animali. Accorgimenti consigliati per la corretta detenzione degli animali Il proprietario dell animale o chi lo ha in custodia è tenuto a: alimentarlo secondo le sue naturali esigenze, a garantire il suo buon stato di salute e a curarlo con consulenza veterinaria ogni qual volta si renda necessario. non custodirlo in spazi angusti quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni: a) illuminazione naturale assente o insufficiente; b) ventilazione assente o insufficiente; c) spazio a disposizione dell animale tale da non consentire una attività motoria adeguata. non tenere gli animali all esterno, sottoposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, sprovvisti di un idoneo riparo. La cuccia deve essere il più possibile adeguata alle dimensioni dell animale, sufficientemente coibentata e deve avere il tetto impermeabilizzato e con adeguata copertura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d acqua, ovvero in ambienti eccessivamente rumorosi o che possano risultare nocivi per la salute dell animale. Si consiglia di non custodire abitualmente o per lunghi periodi i cani in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, dove l animale non abbia i 6
necessari contatti sociali tipici della sua specie (soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti ), se non nelle ore notturne. non detenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. non custodire cani, gatti ed altri animali in gabbie, se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario. custodire il cane nel recinto, predisponendo un recipiente con acqua e fornendo un riparo (cuccia, casotto, etc.) che sia coperto su almeno tre lati; con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici, rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall umidità del terreno, di altezza non inferiore a quella del cane, di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno. Si consiglia di pulirei con regolarità lo spazio recintato e il riparo. Qualora l ubicazione del recinto lo renda necessario sarebbe bene fosse predisposta una zona d ombra esterna al riparo nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre dell anno. provvedere a consentire ai cani tenuti in appartamento di effettuare regolari uscite giornaliere e garantire l opportuna attività motoria. non detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute. garantire a tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. tenere gli animali acquatici in acquari che, per dimensioni e capienza, siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e tenere in coppia gli animali acquatici appartenenti a specie sociali. alimentare i pesci negli acquari secondo le caratteristiche della specie. non porre l ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa o lasciare l ittiofauna in vasche senza l ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. non tenere uccelli in gabbie esposte ad agenti atmosferici o non protette dagli agenti atmosferici, o che non rispettino le misure tali da assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali. tenere possibilmente in coppia i volatili, per quanto riguarda le specie sociali. alimentare gli animali sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e che non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando episodi di competizione e i posti per l accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti. Per le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l esposizione di animali, si consiglia di non tenere gli stessi in esposizione per più di cinque ore giornaliere, e di proteggerli dal sole e dalle intemperie, fornendo loro cibo e acqua necessari. Per la detenzione di equini si consiglia: a) che essi possano disporre di una struttura coperta atta a ripararli e possano avere a disposizione dell acqua fresca e nutriti in modo soddisfacente; b) di non tenere gli equini sempre legati in posta; c) di non sottoporli a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili e non montare o sottoporre a fatiche cavalli anziani o malati; d) di dissellare sempre, quando non lavorano, gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi. 7