STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, un associazione non riconosciuta, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, che assume la denominazione MAKIN SUD. L associazione ha la sede legale in Pomigliano d Arco (NA), alla via Giulietta Masina n.15. L Associazione potrà variare la sede legale, senza alcuna necessità di modificare il presente statuto. ART. 2 (Scopo e finalità) L Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la valorizzazione della cultura e delle tradizioni del Sud. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività di: - Promuove, tutela e valorizza il patrimonio territoriale, storico e culturale; - Organizza manifestazioni ed eventi che mirano al conseguimento dell oggetto sociale; - Organizza seminari, mostre, workshop sulle tematiche portanti la missione sociale dell associazione; - Partecipa con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale; - Progetta e realizza mostre espositive; - Crea e gestisce siti web e prodotti multimediali in linea con i propri obiettivi. ART. 3 (Diritti e doveri dei soci) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione tutti i cittadini che ne condividano lo spirito e gli ideali e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. La quota dovrà essere determinata e rinnovata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Tale quota non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. I soci che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell associazione, sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell associazione, il Consiglio - 1 -
direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall Associazione. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa entro 15 giorni decorrenti dall inizio dell esercizio sociale comporta l automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle varie attività sociali promosse dall Associazione e a partecipare alla vita associativa. Tutti i soci verranno regolarmente informati, via email o mediante comunicazione sul sito internet, sulle attività che di volta in volta saranno organizzate. L Associazione non sarà responsabile di eventuali infortuni o danni ai soci durante escursioni ed attività sociali. Qualora un socio inviti familiari o conoscenti a partecipare ad attività sociali dovrà informare gli stessi sul contenuto del presente statuto e l Associazione, anche per quest ultimi, non sarà responsabile di eventuali infortuni o danni. La presenza di persone non associate dovrà avere carattere esclusivamente occasionale. Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. ART. 4 (Organi dell Associazione) ART. 5 (Assemblea dei soci) L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l organo sovrano dell Associazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. L assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto. Essa è convocata almeno una volta all anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo. In prima convocazione l assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. L assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti. L Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge e può revocare il Presidente dell associazione; - elegge e può revocare i componenti del Consiglio direttivo; - elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, i Revisori dei Conti; - discute e approva il rendiconto economico e finanziario; - delinea gli indirizzi generali dell attività dell associazione; - 2 -
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell associazione; - delibera in merito all esclusione dei soci. L Assemblea straordinaria: - modifica lo statuto dell associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti; - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell associazione. ART. 6 (La convocazione dell assemblea) L assemblea si riunisce almeno una volta l anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l assemblea, all indirizzo risultante dal libro soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l assemblea. La convocazione deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l elenco degli argomenti da trattare. ART. 7 (Il Consiglio Direttivo) L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre componenti eletti dall assemblea tra i soci, per la durata di tre anni, e rieleggibili. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall assemblea. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, Il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voto ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l assemblea per la rielezione dell intero Consiglio. Al Consiglio Direttivo spetta: deliberare sulle domande di ammissione dei soci; deliberare circa il recesso e l'esclusione dei soci; predisporre gli eventuali regolamenti interni; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; redigere il rendiconto economico-finanziario; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie dei soci; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione che non siano spettanti all Assemblea dei soci; curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari. - 3 -
ART. 8 (Il Presidente) Il Presidente dell associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all esercizio delle proprie funzioni. ART. 9 (I Revisori dei Conti) L assemblea ordinaria può nominare, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all Assemblea in sede di approvazione. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere. ART. 10 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell associazione sono costituite dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni, da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative e da qualsiasi altra entrata compatibile con il raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale tutti i beni, immobili e mobili, acquistati dall associazione per i fini istituzionali. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Tutte le cariche elettive si intendono a titolo gratuito. ART. 11 (Esercizio sociale) L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall Assembla degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. - 4 -
ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili) L associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. ART. 13 (Convenzioni) L Associazione potrà aderire ad associazioni, enti, o federazioni a carattere nazionale ed internazionale nonché a convenzioni con enti pubblici o privati. ART. 14 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L'Associazione potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 2/3 dei soci sia in prima che in seconda convocazione. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, i beni della stessa verranno devoluti ad associazioni od enti aventi fini analoghi a quelli dell'associazione stessa. ART. 15 (Legge applicabile) Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgano, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti. - 5 -