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PROVINCIA DI BRINDISI ----------ooooo---------- ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1815 del 04-11-2010 SERVIZIO: ECOLOGIA UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI OGGETTO: Sig. De Simone Rocco. Processo verbale di accertamento di infrazione n. L/1/PM/DC del 14.01.2010. Violazione D.L.gs n. 152/06 e s.m.i.. Ordinanza di Archiviazione. L anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di novembre. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme Li, 29-10-2010 Il Segretario Generale F.to PORCELLI GIOVANNI Atteso che la gestione dell Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente; Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 1

Visto: il processo verbale di accertamento di infrazione n. L/1/PM/DC del 14.01.2010 con il quale il personale della Capitaneria di Porto di Brindisi, ha riferito che il Sig. De Simone Rocco, nato il 23.06.87 a Ostuni(BR) e residente in Carovigno (BR) alla Via Eroi del Cosmo n. 8, Titolare del Ristorante denominato La Reggia, ubicato in agro del Comune di Ostuni (BR) alla Via Cattedrale, ha violato le disposizioni di cui all art 190 del D.L.gs n. 152/06 e, nella circostanza, gli stessi hanno comminato una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 516,00=; Rilevato dal predetto verbale che: i militari, nell ambito di controlli di routine, hanno effettuato un accertamento presso il Ristorante La Reggia ubicato in agro del Comune di Ostuni, in riferimento alle violazioni in materia di ambiente. All atto del controllo il Sig. De Simone Rocco, titolare del predetto ristorante, non esibiva il registro di carico e scarico degli oli esausti; i verbalizzanti, nella circostanza, hanno contestato al Sig. De Simone Rocco, la violazione delle disposizioni di cui all art. 190 del D. L.gs n. 152/06, sanzionato dal comma 5 dell art. 258 dello stesso decreto; Visti altresì: il comma 1 dell art. 190 del D. L.gs n. 152/06, il quale stabilisce l obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto; il comma 5 dell art. 258 del D. L.gs n. 152/06, il quale prevede che, se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00= ad Euro 1.550,00=; il comma 1 dell art. 262 del D. L.gs n. 152/06, il quale prevede che in materia di accertamento degli illeciti amministrativi la Provincia provvede all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 689/81 e s.mi.; l art. 14 della Legge n. 689/81, il quale stabilisce che gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall accertamento; il comma 1 dell art. 16 della Legge n. 689/81, secondo cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione; il comma 1 dell art. 18 della Legge n. 689/81, il quale stabilisce che, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all autorità competente scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità; Accertato che: tutte le disposizioni previste per la notifica e la contestazione dalla Legge n. 689/81, così come precedentemente dettagliate, sono state osservate; Visto lo scritto difensivo ex art. 18 della Legge n. 689/81, presentato dal Sig. De Simone Rocco, titolare del Ristorante La Reggia di Ostuni, acquisito agli atti dell Ente il 15.02.2010 al n. 16497 di protocollo, avverso il processo verbale di contravvenzione di che trattasi, con il quale il ricorrente impugna e contesta la fondatezza e legittimità del verbale de quo e, a propria difesa, sostiene che: la violazione contestata sarebbe quella dell art, 190 del D.L.gs n. 152/06 ma non è dato leggere e comprendere dal contenuto del verbale se il soggetto sanzionato sia obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all art. 189 del decreto citato, ovvero se sia uno dei soggetti di cui all art. 184 comma 3 lett. c), d) e g). Gli olii esausti, definiti peraltro in modo sintatticamente errato, di cui parlano gli accertatori della Capitaneria di Porto, sono in realtà oli animali e vegetali e grassi 2

commestibili CER 200125, fra quelli che si fanno rientrare fra i rifiuti speciali non pericolosi, ovvero per la tabella CER tra i rifiuti assimilabili agli urbani prodotti da attività commerciali, come da tabella. Non potrebbero annoverarsi gli oli, erratamente definiti esausti, nella categoria dei rifiuti pericolosi identificata nella tabella con CER 20.01.26* si indicano altri tipi di oli, sicuramente diversi da quelli della voce 20.01.25 e che non sono stati rinvenuti nel ristorante di De Simone Rocco. Il Ristorante La Reggia produce, nella sua attività di ristorazione, oli e grassi alimentari esausti, rivenienti dalla preparazione dei pasti con il metodo della frittura. Gli oli di che trattasi sono avviati al recupero tramite convenzione con la ditta ECO IMPRESA S.r.l. di Ostuni, in conformità agli obblighi di conferimento secondo quanto previsto dagli artt. 233 e ss. D.L.152/06 e normativa specifica di settore. Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, il ristorante La Reggia non è uno dei soggetti di cui all art. 184 comma 3 lett. c), d) e g), non essendo un soggetto che svolge né le lavorazioni industriali di cui alla lett. c), né lavorazioni artigianali di cui alla lett. d) né svolge attività di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui alla lett. g). Il Ristorante La Reggia deve essere considerato del tutto esente dall obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all art. 190 in quanto soggetto escluso espressamente dalla norma che non comprende i soggetti che, nello svolgimento della propria attività commerciale (art. 190 comma 1 e 184 comma 3 lett. e)), quale è quella della ristorazione, producano rifiuti speciali non pericolosi. Per quanto rappresentato, il sottoscritto chiede che l accertamento di cui al verbale n. L/1/PM/DC del 14.01.2010, sia dichiarato infondato e sia emessa ordinanza di archiviazione degli atti, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e provare ; Preso atto che: con nota prot. n.23359 del 09.03.2010, il Dirigente del Servizio Ecologia richiedeva alla Capitaneria di Porto di Brindisi - Ufficio P.G., chiarimenti in merito al processo verbale di che trattasi, in quanto dall esame dello stesso, nonché da quanto riportato negli scritti difensivi prodotti dal Sig. De Simone, non si evincevano con chiarezza le motivazioni per le quali i militari avevano decretato la violazione dell articolo 190 del D.L.gs n. 152/06, sanzionato dall art. 258 c.5 del predetto decreto; con nota prot. 03.03.43/9376 del 30.04.2010, acquisita agli atti d Ufficio in data 03.05.2010 prot. n. 45617, la Capitaneria di Porto di Brindisi trasmetteva le controdeduzioni redatte dai militari accertatori della violazione di seguito riportate si premette che l art. 190 del D.L.gs n. 152/06, il comma 1, menziona l obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico ed il comma 6 l ente responsabile all emissione di tali registri. L art. 184 comma 3 lett. e) ricorda quali sono classificati come rifiuti speciali. Per quanto detto essendo l olio alimentare esausto catalogato come rifiuto proveniente da attività commerciale e, quindi, rifiuto speciale ed allo stesso tempo considerato pericoloso, tutte le attività commerciali che producono rifiuti hanno l obbligo di trascrivere su apposito registro di carico/scarico rifiuti, le opportune informazioni per quanto riguarda tale rifiuto. Per quanto riguarda l applicazione del comma 5 dell art. 258, i sottoscritti hanno ritenuto opportuno applicare tale norma, in quanto, all atto del controllo, il proprietario esibiva fatture della ditta incaricata allo smaltimento di tale prodotto, che consentivano di ricostruire le informazioni inerenti il corretto compiersi del ciclo di rifiuti seppur, in violazione di legge, le stesse non erano riportate nel previsto registro. Per quanto sopra si ritiene correttamente individuata la violazione contestata al Sig. De Simone Rocco in data 14.01.2010 ; con nota prot. n. 61672 del 05.07.2010, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Brindisi, Sezione Ambiente-Contenzioso, questo Servizio faceva presente che dall esame del processo verbale elevato dal personale accertatore, nonché da quanto riportato negli scritti difensivi prodotti dal De Simone, vista la vigente normativa specifica del settore (di cui si faceva menzione nella nota predetta), si palesava che, stante la natura della attività svolta, nello specifico di ristorazione, il rifiuto prodotto dal Sig. De Simone Rocco oggetto della violazione contestata e consistente in oli e grassi vegetali ed animali esausti, non rientrava nelle categorie dei rifiuti di cui all art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.L.gs n. 152/06 e s.m.i., per le quali sussiste l obbligo della tenuta del registro di carico/scarico, ai sensi del comma 3 dell art. 189 del decreto predetto. Si evidenziava, inoltre, che l olio vegetale esausto, nella circostanza l olio di frittura riveniente dall attività di ristorazione, viene classificato ai 3

sensi di legge, rifiuto speciale non pericoloso -codice CER 20.01.25 oli e grassi commestibili, per il quale il produttore iniziale non è tenuto all annotazione dei quantitativi prodotti sul registro, bensì ad altri adempimenti stabiliti dalla norma ed evidenziati nella nota. Si richiedeva, pertanto, la trasmissione di eventuali approfondimenti d indagine che avessero portato i militari accertatori a ricondurre il rifiuto di che trattasi nella categoria dei rifiuti speciali pericolosi, per i cui produttori sussiste l obbligo della tenuta del registro di carico/scarico, indipendentemente dall attività di provenienza dello stesso e dal numero dei dipendenti della ditta; con nota prot. n. 03.03.43/17498 del 13.08.2010, acquisita agli atti dell Ente il 08.09.2010 al n. 76949 di protocollo, la Capitaneria di Porto di Brindisi trasmetteva ulteriori controdeduzioni rilasciate dai militari accertatori, di seguito riportate: l art. 184 del D.L.gs n. 152/06 non stabilisce la qualifica di attività di ristorazione come attività commerciale ma, come già evidenziato, ricorda quali rifiuti sono classificati come rifiuti speciali. Alla luce di quanto sopra, l attività di ristorazione è da ritenersi attività commerciale come menzionato dall art. 189 comma 3, D.L.gs n. 152/06, quindi produttrice di rifiuto speciale. Pertanto, a mente dell art. 190 dello stesso decreto, il quale stabilisce che i soggetti di cui all art. 189 comma 3 hanno l obbligo di tenere il registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche e quantitative dei rifiuti, si ribadisce, a parere dei verbalizzanti, che tale attività di ristorazione ha l obbligo di tenere il precitato registro ; Considerato che: dall esame del processo verbale in questione si evince che, nell ambito di controlli di routine, i verbalizzanti hanno effettuato un accertamento presso il Ristorante La Reggia in riferimento alle violazioni in materia di ambiente. All atto del controllo il Sig. De Simone Rocco, titolare del predetto ristorante, non esibiva il registro di carico e scarico degli oli esausti rivenienti dall attività di ristorazione; il personale della Capitaneria di Porto di Brindisi, nella circostanza, contestava al Sig. De Simone Rocco la violazione delle disposizioni di cui all art. 190 del D.L.gs n. 152/06, sanzionato dal comma 5 dell art. 258 dello stesso decreto; il comma 1 dell art. 190 del D.L.gs n. 152/06 prevede che: i soggetti di cui all art. 189, comma 3, hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto ; il comma 3 dell art. 189 del D.L.gs n. 152/06, così come modificato dal D.L.gs n. 4/08, prescrive che: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla Legge n. 70/94, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 del C.C. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all art. 212, comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti ; il comma 3 dell art. 184 del D.L.gs n. 152/06 sopra menzionato, individua: alla lett. c) i rifiuti da lavorazioni industriali - alla lett. d) i rifiuti da attività artigianali - alla lett. g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Per quanto sopra evidenziato, si palesa quindi che la norma, per quanto attiene l individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, pone una disposizione autonoma, nel senso che assoggetta al predetto obbligo anche i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere suddette, indipendentemente dal numero di dipendenti ; 4

l attività di ristorazione svolta dal Sig. De Simone Rocco, rientra nelle categorie considerate commerciali e/o di servizi, di cui alle lettere e) o f) dell art. 184 su descritto e, pertanto, relativamente alla produzione dei rifiuti speciali non pericolosi rivenienti dalla suddetta attività, non viene richiamata all obbligo di tenuta del registro di carico/scarico di cui all art. 190 del D.L.gs n. 152/06; gli oli esausti citati nel verbale de quo, sono rappresentati dagli oli di frittura rivenienti dall attività di ristorazione, classificati dalla normativa rifiuti speciali non pericolosi, avente codice CER 20.01.25 oli e grassi commestibili, come da allegato D del D.L.gs n. 152/06, il quale, peraltro, elenca i rifiuti speciali pericolosi caratterizzandoli con apposito asterisco; Visto altresì: il comma 1 dell art. 47 del D. L.gs n. 22/97 e s.m.i., il quale ha istituito il Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), riconfermato dall art. 233 del D.L.gs n. 152/06, con la funzione di controllo e monitoraggio della filiera degli oli e grassi esausti per la tutela dell ambiente e della salute pubblica, assicurando la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, categoria rappresentata prevalentemente da oli e grassi di frittura oppure da oli vegetali esausti nel senso che hanno esaurito il loro ciclo di vita; il comma 5 dell art. 233 del D.L.gs n. 152/06 il quale prevede che al Consorzio partecipano le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; il comma 12 dell art. 233 del D.L.gs n. 152/06 il quale sancisce che chiunque, in ragione della propria attività professionale detiene oli e grassi vegetali ed animali esausti (CER 20.01.25), è obbligato a conferirli ai Consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi; Considerato che: gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalle linee guida dettate dal Consorzio su citato, per le attività commerciali e/o di servizio che producono olio vegetale ed animale esausto (CER 20.01.25), si riferiscono esclusivamente a dimostrare di stoccare adeguatamente in appositi contenitori (conformi alle disposizioni vigenti in materia di recupero/smaltimento) gli oli alimentari usati ed alla consegna periodica (almeno una volta all anno) a soggetti autorizzati al trasporto e collegati ad uno dei Consorzi italiani esistenti, conservando copie dei formulari identificazione rifiuti relativi ai conferimenti effettuati; dalla lettura del processo verbale di che trattasi, dello scritto difensivo prodotto dal Sig. De Simone Rocco, in qualità di titolare del Ristorante La Reggia, nonché dalle controdeduzioni trasmesse dall Organo accertatore, non si evince alcuna violazione agli adempimenti di cui sopra; dalle risultanze dell istruttoria effettuata dall ufficio, al fine di valutare nel merito e nella legittimità il processo verbale di accertamento di infrazione di che trattasi e di definire l iter procedurale dello stesso, si ritiene infondata la violazione contestata nel processo verbale di che trattasi e relativa alla mancata tenuta del registro di carico/scarico degli oli esausti, sia perché i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di ristorazione non rientrano nelle categorie per le quali la normativa, indipendentemente dalla loro pericolosità o meno, sancisce l obbligo della tenuta del suddetto registro (D.L.gs n. 152/06, art. 189 c. 3 e art. 184 comma 3, lett. c., d. e g.), sia perché l olio esausto, nella fattispecie consistente nell olio di frittura derivante dalla preparazione dei pasti del Ristorante predetto, ai sensi di legge, viene classificato rifiuto speciale non pericoloso, identificato con codice CER 20.01.25 - oli e grassi commestibili, esentando pertanto, il produttore dello stesso, dall obbligo della registrazione; alla luce di quanto sopra, si ritiene possano essere accolte le deduzioni rassegnate dal ricorrente, nello scritto difensivo prodotto, in merito alla richiesta di archiviazione del processo verbale in argomento, accertato che, ai sensi della vigente normativa nonché da quella specifica di settore, sopra meglio specificate, il Sig. De Simone Rocco, non è incorso nella violazione di cui all art. 190 del D.L.gs n. 152/06, sanzionato dall art. 258 comma 5 del predetto decreto; 5

Ritenuto pertanto, per quanto emerso nel corso dell istruttoria, così come precedentemente descritto, di archiviare il processo verbale di accertamento di infrazione n. L/1/PM/DC del 14.01.2010, elevato da personale della Capitaneria di Porto di Brindisi, a carico del Sig. De Simone Rocco, in qualità di titolare del Ristorante La Reggia di Ostuni; Visto l art. 107 del D. L.gs n. 267/2000, con il quale sono state attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza, facendo rientrare nella competenza dei dirigenti i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia ambientale; Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 231 del 1 Ottobre 2009 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali ad interim del Servizio Ecologia; D E T E R M I N A 1. Di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento. 2. Di archiviare, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi e per gli effetti dell art.18, Legge n. 689/81 e s.m.i., il verbale delle operazioni compiute del 14.01.2010, redatto dal personale della Capitaneria di Porto di Brindisi, nei confronti del Sig. De Simone Rocco, in qualità di titolare del Ristorante La Reggia di Ostuni. 3. Di comunicare all organo che ha redatto il rapporto, l archiviazione degli atti, ai sensi dell art.18, della Legge n. 689/81 e s.m.i.. 4. Di notificare il presente provvedimento nelle forme di rito, al Sig. De Simone Rocco. Il Dirigente ad Interim F.to Dott. Pasquale EPIFANI 6

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to PICOCO ANNA CARMELA ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell impegno di spesa n del IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA - Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio oggi.. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al. - Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto; Il Messo Notificatore. Il Responsabile Segreteria Atti Amministrativi. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell art. 74, comma 3, del Regolamento sull ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: a) Al Sig. Presidente b) Ai Signori Assessori c) Al Sig. Segretario Generale d) Al Collegio dei Revisori IL RESPONSABILE Segreteria Atti Amministrativi 7