Pagina 1 di 9 NORME News SCADENZE PER LA FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI Ricordiamo che tutti i dirigenti e i preposti che non hanno seguito o completato i corsi di formazione specifici per i rispettivi ruoli, dovranno essere avviati a formazione specifica entro l'11 luglio 2013. Tale formazione è definita in 16 ore per i dirigenti, e 8 ore per i preposti. In caso di mancato adempimento, sono previste pesanti sanzioni: si va dall'arresto da 2 a 4 mesi, al pagamento di un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro a carico del datore di lavoro (per la mancata formazione di dirigenti e preposti) e del dirigente (per la mancata formazione dei preposti da esso dipendenti). CIRCOLARE 21 Ministero del lavoro SEMPLIFICATIVA per Formazione macchine Il 10 giugno 2013 è stata diramata la circolare 21 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, che chiarisce alcuni punti in riferimento alla formazione necessaria per l abilitazione alle attrezzature da lavoro quali: attrezzature per le quali è necessaria l abilitazione durata dell abilitazione lavoratori del settore agricolo dichiarazione per il noleggio riconoscimento della formazione pregressa
Pagina 2 di 9 PREVENZIONE INCENDI: STRUTTURE ALBERGHIERE Decreto Ministero dell interno 29 marzo 2013 adeguamento della FORMAZIONE Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (GU n.86 del 12-4-2013) La modifica va a riformulare il comma 6 dell'art. 5 del decreto soprarichiamato al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendio dovranno frequentare. Pertanto: per le strutture ricettive di Categoria A (fino a 50 posti letto) e di categoria B (oltre 50 e fino a 100 posti letto) dell'allegato I al dpr 151/11 dovranno essere frequentati i corsi di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 di tipo B (rischio di incendio medio 8 ore) per le strutture ricettive di Categoria C (oltre 100 posti letto) dell'allegato I al dpr 151/11 dovranno essere frequentati i corsi di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 di tipo C (rischio di incendio elevato 16 ore) per le attività riportate nell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998 (tra cui gli alberghi con oltre 100 posti letto) dovrà essere conseguito anche l'attestato di idoneità tecnica di cui alla L.609/96.
Pagina 3 di 9 OBBLIGO DEFIBRILLATORI PER LE SOCIETA SPORTIVE I Ministeri della Salute e dello Sport hanno varato il decreto attuativo che introduce l obbligo per le società sportive di dotarsi di defibrillatori semiautomatici (Dae), in attuazione di quanto previsto dall articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo. Il decreto, che disciplina anche i controlli medici necessari per praticare l attività sportiva non agonistica, raccoglie le indicazioni di un gruppo di lavoro istituito nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità, e prevede che le società sportive professionistiche adottino i defibrillatori entro sei mesi, mentre quelle dilettantistiche hanno fino a due anni e mezzo per adeguarsi. Gli oneri sono a carico delle società, che possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo oppure accordarsi con i gestori delle strutture perché siano loro a farsene carico. Sono escluse, invece, le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. NUOVA NORMA ISO 9001 Attesa per il 2015 la nuova norma ISO 9001 Si prospettano novità dalla futura ISO 9001 anche alla luce delle variazioni intervenute nel sistema economico-produttivo a livello globale a partire dal 2000, anno di pubblicazione della prima versione della norma. Tra gli elementi più significativi: la semplificazione burocratica, l'analisi dei rischi da parte delle organizzazioni, l'introduzione di un concetto di qualità responsabile, allineare al massimo la ISO 9001 con le norme che regolano altri sistemi di gestione come, ad esempio, la ISO 14001 che si occupa della gestione ambientale. Il tutto, naturalmente, nell'ottica di favorire sempre più i sistemi integrati.
Pagina 4 di 9 CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE VERIFICHE PERIODICHE Con la Circolare n. 18 del 23 maggio 2013, rubricata come D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo Chiarimenti, il Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni in merito all applicazione del predetto D.M. 11 aprile 2011, tenuto conto delle circolari nn. 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013 recentemente emanate dallo stesso ministero. Le novità riguardano: 1. I contenuti minimi dell indagine supplementare: esame visivo prove non distruttive analisi dei componenti strutturali e funzionali prove funzionali prove di funzionamento esito di ispezione 2. Verifiche periodiche per attrezzature sotto vigenza ex D.lgs. 624/96 3. Carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per: sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib) sollevamento persone con cestello/piattaforma 4. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC) 5. Scale per traslochi
Pagina 5 di 9 DVR E LAVORATORI AUTONOMI I lavoratori autonomi NON sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi l articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stabilisce che i componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230- bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest ultimo obbligo è previsto solo nell ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto). L articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali). L obbligo a redigere il documento di valutazione dei rischi DVR spetta unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.
Pagina 6 di 9 COMUNICAZIONI INAIL A ESCLUSIVA TELEMATICA Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013 Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1 luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione. LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO IN VIA TELEMATICA: Le imprese costituite in forma societaria e individuale e le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione con l Istituto devono inviare le denunce/comunicazioni di infortunio per il tramite degli appositi servizi telematici dell Istituto, utilizzando l applicativo disponibile sul portale www.inail.it. Le imprese agricole di cui all art. 2135 c.c. e i coltivatori diretti di cui all art. 2083 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi telematici, devono inviare via pec all Inail il modulo 4bis PREST di denuncia/comunicazione di infortunio. Tuttavia, in considerazione della novità delle disposizioni 9 che pongono a carico delle imprese l obbligo di dotarsi di un indirizzo pec, ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di lavoro ad ottemperare direttamente all obbligo di trasmissione via pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec. LE DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE E DI SILICOSI E ASBESTOSI IN VIA TELEMATICA: Anche per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi è disponibile il servizio di invio telematico Le imprese costituite in forma societaria e individuale e le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione con l Istituto devono inviare le denunce tramite degli appositi servizi telematici dell Istituto, utilizzando l applicativo disponibile sul portale www.inail.it. Servizi on line Le imprese agricole di cui all art. 2135 c.c. e i coltivatori diretti di cui all art. 2083 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi telematici, devono inviare via pec all Inail gli appositi moduli gli appositi moduli 101 PREST e 101/bis PREST.
Pagina 7 di 9 BIOCIDI ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO 528/2012 I biocidi secondo la definizione fornita dalla Direttiva 98/8/CE, recepita dal D. L. n. 174 del 25 Febbraio del 2000, sono "i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui o impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici". Il Regolamento 528/2012 (BRP), che entrerà in vigore il 1 settembre 2013, abrogando la direttiva 98/8/CE con un periodo di transizione per determinate disposizioni, include nella definizione di sostanza biocida anche gli articoli trattati ed i prodotti generati in situ e la estende come segue: qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica. Al termine del periodo transitorio quindi i responsabili della messa a disposizione sul mercato dell Unione di sostanze attive come tali o contenute in prodotti biocidi (inclusi gli importatori di prodotti biocidi) dovranno presentare, similmente a quanto previsto dal REACH per le altre Sostanze, un fascicolo, una lettera di accesso o un riferimento a un fascicolo di registrazione in modo da contribuire ai costi sostenuti. Le procedure inerenti all approvazione delle sostanze attive (comprese le condizioni per l iscrizione in allegato I) e all autorizzazione dei prodotti biocidi sono ampiamente collegate ai Regolamenti REACH e CLP. La nuova procedura di autorizzazione semplificata, valida in tutti i paesi dell UE, applicabile unicamente a quei biocidi contenenti principi attivi che non destano preoccupazione (basso rischio) elencati nell allegato I. L ECHA assumerà, come già per il Regolamento REACH, un ruolo chiave nella comunicazione delle informazioni tra il richiedente, le autorità nazionali competenti e la Commissione europea cui spettano le decisioni finali. A breve, infatti, è prevista la creazione di una piattaforma informatica, denominata Registro dei biocidi, utile alla presentazione delle domande e allo scambio di dati ed informazioni fra le parti interessate.
Pagina 8 di 9 EN ISO 22716: 2008 COSMETICI PRATICHE DI BUONA FABBRICAZIONE (GMP) Linee Guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione Entro luglio 2013 il rispetto dei requisiti GMP sarà cogente e l adozione della norma armonizzata EN ISO 22716:2008 sarà la via per dimostrarne la conformità Il nuovo Regolamento CE sui prodotti cosmetici 1223/2009 prevede che le attività di produzione e confezionamento dei prodotti cosmetici siano effettuate conformemente alle norme di buona fabbricazione, ovvero vanno rispettate le buone prassi di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all articolo 1 del Regolamento. Obiettivo del Regolamento è semplificare le procedure e favorire il controllo all interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Per tale motivo sono state incrementate le responsabilità del fabbricante ed i controlli interni del mercato, attraverso: l obbligo di adozione delle buone pratiche di fabbricazione la garanzia di trasparenza ed obiettività delle informazioni che accompagnano il prodotto la definizione di regole armonizzate e condivise valide in tutti i paesi UE, per semplificare la vigilanza sul mercato e migliorarne l efficienza. La norma armonizzata che descrive i requisiti GMP (Good Manufacturing Practice) specifici per il settore cosmetico siano identificati nella UNI EN ISO 22716: 2008 Cosmetici Pratiche di buona fabbricazione (GMP) Linee Guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione. Questo documento, appositamente studiato per l'industria cosmetica e dunque elaborato sulle esigenze specifiche di questo settore, fornisce le linee guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici. SERVIN può assistervi nella: 1) Analisi EN ISO 22716:2008 (GMP): valutare lo stato dell arte dell organizzazione della produzione e l impatto delle attività da implementare per ottenere la conformità alle GMP. 2) Assistenza alla certificazione EN ISO 22716:2008 (GMP) che prevede l emissione dell attestato di conformità. L attestato di conformità permette alle aziende di rispondere al requisito previsto dal Regolamento Europeo dei prodotti cosmetici 3) Impostazione del sistema documentale: stesura del manuale GMP e delle procedure operative a supporto della gestione dei processi di produzione, controllo, conservazione e spedizione dei prodotti cosmetici.
Pagina 9 di 9 RECIPIENTI IN PRESSIONE TRASPORTABILI In GU Serie Generale n.147 del 25-6-2013 Designazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del D.Lgs. 12 giugno 2012,n. 78 "Con decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici in data 13 giugno 2013, l'istituto Nazionale per l'assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in via IV Novembre n. 144, 00187 Roma é stato designato Organismo Notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012 n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate: Prodotti: Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori; Cisterne, veicoli batteria / carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori. Procedure (ad esclusione del modulo relativo alla «Sorveglianza del servizio interno di ispezione) Valutazione di conformità; Ispezione straordinaria; Ispezione intermedia; Ispezione periodica; Rivalutazione di conformità. La presente designazione ha validità sino al 23 maggio 2017.