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Transcript:

1 Comitato Regionale dell Emilia Romagna Prot.n. 30/DS/fc UFFICIO FISCALE Bologna, 7 Aprile 2014 Ai Resp.li Territoriali Comparto Trasporto Merci ------------------------------ll.ss. OGGETTO: BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO UTILIZZATO PER USO AUTOTRAZIONE NEL SETTORE DEL TRASPORTO. Rimborso sui consumi effettuati il primo trimestre dell anno 2014 - Vedi Circolare Agenzia delle Dogane prot. RU 35204 del 27 Marzo 2014. Come di consueto l Agenzia delle Dogane, con la nota in parola, ha comunicato le modalità operative e l entità del rimborso spettante relativamente ai benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione consumati nel primo trimestre 2014 dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014. Sull argomento vi rimandiamo alle nostre precedenti circolari di cui prot. 1/DS/fc del 08/01/2013, prot.n.40/ds/fc del 02/04/2013, prot.n.68/ds/fc dell'1/07/13, prot.n.86/ds/fc del 3/10/13 e prot.n.2/ds/fc dell'8/01/14. Pertanto in riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel primo trimestre 2014 l agevolazione riferita è così determinata: rimborso di euro 214,18609 per mille litri di prodotto rispetto ai consumi effettuati dal 01 gennaio al 28 febbraio 2014;

2 rimborso di euro 216,58609 per mille litri di prodotto rispetto ai consumi effettuati dal 01 marzo al 31 marzo 2014; L importo del beneficio è diverso per l ultimo periodo che va dal 1 marzo, in riferimento all incremento dell accisa passato da 617,40 (fino al 28 febbraio 2014) a 619,80 (con decorrenza 1 marzo 2014). Per accedere al rimborso degli importi suddetti mediante restituzione in denaro o con l utilizzo della compensazione, i soggetti aventi diritto presentano l apposita domanda agli uffici dell Agenzia delle dogane territorialmente competenti, per il primo trimestre 2014, avendo cura di specificare i consumi effettuati nel periodo moltiplicando l importo rimborsabile, con riferimento al periodo per la quantità di litri consumati, (per ogni modalità riferita alla compilazione della domanda di agevolazione, vi rimandiamo alle disposizioni già conosciute in riferimento alle precedenti richieste relative ai trimestri 2013, come da nostre circolari, sul sito dell Agenzia delle Dogane all indirizzo www.agenziadogane.gov.it è già disponibile il software messo disposizione per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, assieme ai relativi dati riferiti ai consumi per veicolo salvati su supporto informatico (floppy disk o cd rom), l Agenzia comunica che il software è stato modificato permettendo di accedere a tutti i dati identificativi dell impresa oltre che i mezzi e targhe caricate nella precedente dichiarazione, per eventuali dettagli si consiglia di leggere attentamente anche il manuale utente, pubblicato sempre sul sito assieme al software. La stessa dichiarazione può essere inviata anche telematicamente, gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., avendo cura di richiedere all Agenzia delle Dogane

3 l abilitazione all utilizzo del servizio telematico doganale, la predisposizione del file per inviare la domanda del beneficio in parola è reso disponibile dallo stesso software che l Agenzia stessa mette a disposizione. Il termine di presentazione delle domande per avere diritto al rimborso dell'agevolazione in parola è il 30 aprile 2014. Ci preme ricordare che, presentata la domanda per avere diritto alla compensazione, è obbligatorio che siano intercorsi dalla data di presentazione i famosi 60 gg. di silenzio assenso, in caso sia necessario per gli aventi diritto accelerare i tempi, è bene richiedere sulla domanda stessa di avere la certificazione dell accettazione domanda dall ufficio delle Dogane, allegando una busta affrancata per la risposta, oppure specificando l indirizzo posta certificata sulla domanda, la compensazione è possibile dalla data del documento di accettazione dell Ufficio Dogane, raccomandiamo inoltre di ricontrollare i dati inseriti prima di presentare la domanda con molta cura. SOGGETTI AVENTI DIRITTO I veicoli ammessi a usufruire dell agevolazione, sono esclusivamente quelli con portata a pieno carico di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, come previsto dall art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3, lettera a). Quindi a tutt oggi non possono essere ammessi alla fruizione del beneficio in parola gli esercenti le attività di autotrasporto merci, in conto proprio e in conto terzi con automezzi di peso compreso tra i 3,5 e 7,49 tonnellate.

4 Sono ammessi al diritto del beneficio: a) gli esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi con veicoli aventi massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e relative Leggi regionali di attuazione; c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n.422 del 1997; d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Come effettuare la compensazione dell'agevolazione in parola: Il credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. del 9/07/1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2015; Per effettuare la compensazione di cui sopra occorre indicare in F24 il Codice Tributo 6740; Le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione nei termini suddetti, devono essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2016, presentando apposita domanda di rimborso in denaro agli uffici dell Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, a tale scopo è necessario l indicazione dei codici BIC e IBAN della propria banca per l accreditamento su conto corrente;

5 Detti consumi relativamente all attività di autotrasporto merci conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, devono essere comprovati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto. Tutti gli altri soggetti possono comprovare gli stessi consumi anche con la scheda carburante. Infine siamo a precisare che in caso di dichiarazione infedele si rende applicabile la disposizione dell art. 75, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la conseguenza di decadenza dai benefici ottenuti. In riferimento alle compensazioni segnaliamo che la legge 244 del 24.12.2007, l art. 1, comma 53, aveva individuato il limite annuale di euro 250.000, da utilizzare in compensazione dei crediti d imposta concesse alle imprese, crediti che devono essere indicati nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite è stato modificato dal comma 2 dell art.61 del D.L. n.1/2012 escludendo dal limite, l agevolazione del rimborso accise sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci dall anno 2013, pertanto l accise 2013/2014 non concorre nel limite suddetto. Ricordiamo inoltre quanto già comunicatovi nelle nostre precedenti circolari, e cioè il Decreto Legge n.16/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012 all'art.3 c.13ter ha apportato delle ulteriori modifiche in riferimento al rimborso dell'agevolazione trimestrale riferita alle Accise, eliminando in caso di presentazione della richiesta dell'agevolazione in ritardo la decadenza alla stessa. Pertanto in virtù di tale modifica, le imprese di autotrasporto che non provvedono a richiedere il rimborso entro la scadenza della fine del mese successivo a ciascun trimestre, possono presentare tali dichiarazioni nei mesi successivi senza

6 il rischio della decadenza all'agevolazione, resta comunque l'obbligo di presentare anche se in ritardo le quattro dichiarazioni riferite ai trimestri solari, la presentazione è ammessa in ritardo con la Legge n. 44/2012 la quale modifica il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito che sarà determinato in base alla data di riconoscimento dello stesso (esempio: dichiarazione afferente il 1 trimestre 2012 presentata in ritardo nel mese di aprile 2013, il credito potrà essere utilizzato fino al 31/12/2014, da qui decorrono i sei mesi per chiedere il rimborso del residuo non compensato e cioè entro il 30/06/2015), (vedi prot.dell'agenzia delle Dogane RU 62488 del 31 Maggio 2012). Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che vige l'obbligo di presentare comunque apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale dall'art.14 comma 2, del Decreto legge n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (riprendendo l'esempio sopra esposto: inizio decorrenza del termine 1/4/2012). Pur riconoscendo che tale modifica agevola gli adempimenti è nostra raccomandazione, onde evitare errori sulle compensazioni o procedure di richieste, di mantenere il più possibile il rispetto delle scadenze naturali e cioè entro il mese successivo al trimestre solare. A disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordialmente. Allegati: prot.n. RU 35204 del 27 marzo 2014 - Agenzia delle Dogane.