3. Indicazioni procedurali 4. Sintetico quadro normativo in materia di turismo



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Linee guida utili alla redazione di contratti di vendita di pacchetti turistici e analisi delle più significative problematiche inerenti. Predisposizione di un modello contrattuale conforme alla legislazione vigente, da offrire agli operatori del settore. 1. Presentazione La legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordinamento delle Camere di commercio ha attribuito alle stesse nuove e importanti funzioni e stabilito, tra l altro (all art. 2, 4 co.) che esse possano predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti anche attraverso l azione inibitoria. Alla luce di queste prescrizioni la Camera di Commercio di Campobasso ha istituito una Commissione per la Regolazione del mercato che: intraprendesse un attività di analisi dei contratti depositati esprimendo pareri tecnico-giuridici sulla vessatorietà della clausole inserite; avanzasse proposte di modifica delle clausole di cui tale vessatorietà venga accertata; proponesse l esercizio dell azione inibitoria; procedesse, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, associazioni di tutela degli interessi di consumatori ed utenti e con l Area, alla elaborazione di clausole tipo e alla redazione di schemi contrattuali-tipo da proporre alla Giunta per l adozione definitiva; si esprimesse sulle eventuali proposte di modifica e/o integrazione agli schemi contrattuali elaborati dalle associazioni in fase di concertazione (v. Deliberazione del Consiglio n. 1 del 27 giugno 2007). Conseguentemente questa Commissione, nello svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati, ha valutato l importanza di rivolgere la propria indagine al settore del turismo e, in particolare, ai contratti di vendita di pacchetti turistici. La scelta, pur in mancanza di formulari depositati presso la Camera di commercio, nasce dalla considerazione della grande diffusione del fenomeno del turismo organizzato e del sempre più ampio consumo di viaggi e vacanze tutto incluso. 2. Finalità 1

L analisi della normativa (sia quella generale sia quella particolare, a tutela del consumatore turista ex artt. 82 ss. del Codice del consumo) e della giurisprudenza più recente e significativa è stata finalizzata alla: elaborazione di Linee guida (utili al consumatore che voglia acquistare un pacchetto turistico ); predisposizione di un modello contrattuale viaggi tutto compreso che, contenente regole certe, trasparenti e non vessatorie e conformi ai principî normativi, sarà messo a disposizione di ogni operatore che voglia caratterizzare positivamente la propria attività. Fine ultimo di queste riflessioni ed elaborazioni è quella di garantire la trasparenza delle relazioni commerciali tra operatori e consumatori. 3. Indicazioni procedurali Delineato il quadro normativo di riferimento, il lavoro della Commissione si è indirizzato all individuazione dei principî che stanno alla base della disciplina vigente in materia di turismo ( 4); l attenzione si è poi rivolta alla normativa relativa al settore dei viaggi organizzati e dei servizi turistici offerti ai viaggiatori ( 5) per concentrarsi sulle disposizioni raccolte nel Codice del consumo, lette anche alla luce di recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina ( 6). Particolare cura è stata riservata all analisi della natura del danno subito dal turista in caso di vacanza rovinata ( 7). Alla luce di tale approfondimento e analizzati alcuni contratti utilizzati da diverse agenzie di viaggi, si è giunti a una prima elaborazione di un modello contrattuale-tipo da sottoporre all osservazione delle Associazioni rappresentative degli interessi in gioco (operatori turistici e consumatori) ( 8). Tenendo conto delle osservazioni avanzate dai vari rappresentanti delle associazioni che hanno presenziato all incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Campobasso ( 9) questa Commissione è giunta a predisporre un modello contrattuale rispettoso della disciplina di settore e conforme alle disposizioni a tutela del consumatore ( 10). 4. Sintetico quadro normativo in materia di turismo In relazione alla normativa in materia di turismo (pur ricordando che il settore del turismo si caratterizza per la 2

molteplicità degli ambiti di riferimento, ciascuno dei quali dotato di una propria regolamentazione, relativa ad es. all organizzazione turistica, alla promozione, alle pro-loco, al demanio, alle agenzie di viaggi, alla ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, all agriturismo e al turismo rurale, agli itinerari enogastronomici e alle strade dei vini e dei sapori, alle stazioni sciistiche, al termalismo, alle professioni turistiche, ai bed & breakfast, ai residence e affittacamere, al turismo itinerante, agli stabilimenti balneari, all attività congressuale, alla tutela del turista, agli incentivi per gli investimenti nel settore ecc.) si possono ricordare, seguendo un ordine temporale e logico: la l. 29 marzo 2001, n. 135 (recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo») che, emanata pochi mesi prima dell attuazione della riforma costituzionale, ha previsto numerose garanzie a tutela del consumatore e affermato la ripartizione di competenze tra Stato e regioni (le quali, a loro volta, riconoscono, in base al principio di sussidiarietà, il ruolo del Comuni e delle Province nei corrispondenti ambiti territoriali, con particolare riguardo all attuazione delle politiche intersettoriali e infrastrutturali, necessarie alla qualificazione dell offerta turistica). Tra le novità introdotte da tale legge si possono annoverare, tra l altro: a) il passaggio di funzioni e compiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali nell ottica del decentramento; b) l istituzione della Conferenza nazionale del turismo; c) la promozione dei diritti del turista ad opera di una Carta dei diritti del turista (di competenza del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato, oggi Ministero dello sviluppo economico, contenente numerose fondamentali informazioni, relative, ad. es., ai diritti del turista quale utente dei diversi mezzi di trasporto e delle agenzie di viaggio e turismo; alle modalità di fruizione di servizi turistico-recettivi; ai contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turisticorecettiva) e con l attribuzione alle CCIAA del compito di costituire commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici; 3

d) l introduzione dei sistemi turistici locali (definiti all art. 5 come «contesti turistici omogenei e integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell agricoltura e dell artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate»). e) le definizioni normative di imprese e professioni turistiche (ex art. 7, «quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell offerta turistica»); f) l affermazione, anche in ambito turistico, del principio di sussidiarietà; g) l istituzione del Fondo di cofinanziamento dell offerta turistica (art. 6). il d.p.c.m del 13 settembre 2002 di «Recepimento dell accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principî per l armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico», che ha attuato, in parte, la legge n. 135 del 2001 1. Tale decreto ha delegato alle Regioni il compito di disciplinare gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali (peraltro, la necessità di uniformazione sul territorio nazionale era nato dal fatto che per gli alberghi e per gli agriturismo al numero di stellette e dei segni grafici indicanti la presenza di un determinato servizio non corrispondeva lo stesso standard di qualità) e di definire: a) terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza al turista; b) criteri e modalità dell esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche; c) standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle strutture ricettive in generale; 1 L art. 2, comma 4 della l. n. 135 del 2001 prevedeva infatti che «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri» dovesse definire «con proprio decreto, i principî e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico». 4

d) requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Entro nove mesi dall emanazione del decreto, ciascuna regione avrebbe dunque dovuto dare attuazione agli obiettivi stabiliti dalla l. 29 marzo 2001, n. 135 (e contenuti nel decreto): nel frattempo, è intervenuta la Riforma costituzionale. la legge di riforma del Titolo V, parte II della Costituzione. In relazione alla normativa attualmente in vigore, occorre dunque rifarsi al quadro normativo generale e ricordare che la l. 18 ottobre 2001, n. 3 di Riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione (art. 117, 2 co, Cost.), nel modificare il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, non ha inserito il turismo né tra le materie di esclusiva competenza statale né tra quelle di legislazione concorrente Stato-regioni e che tale settore è diventato, pertanto, di competenza legislativa residuale regionale. la l. 14 maggio 2005, n. 80. Va notato che, in senso opposto alla scelta costituzionale operata volta ad ampliare il potere legislativo delle regioni, si è posta la l. 14 maggio 2005, n. 80 che, all art. 12, relativo al «Rafforzamento e rilancio del settore turistico», ha determinato la trasformazione dell ENIT (Ente nazionale per il turismo) in Agenzia Nazionale per il turismo e decretato l istituzione del Comitato nazionale per il turismo al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo «del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all estero». le leggi regionali. Le regioni, che già prima della Riforma costituzionale avevano adottato normative sull organizzazione e promozione turistica, sulla ricettività alberghiera ed extra alberghiera (avendo la precedente legge quadro sul turismo, n. 217 del 1983, definito i principî fondamentali e rimandato alle regioni la regolamentazione) hanno promulgato proprie leggi. Nella Regione Molise, l organizzazione del turismo fa capo all Assessorato al turismo, sport, termalismo, enti locali e sistema delle autonomie, polizia locale, istruzione e cultura. Numerose le leggi adottate, tra cui: la l.r. 9 giugno 1978, n. 13, relativa alla promozione turistica che è stata innovata con 5

interventi a sostegno di imprese operanti nel settore del turismo disciplinati con l.r. 27 gennaio 2003, n. 4; la l.r. 21 marzo 2001, n. 4, che ha apportato modifiche alla l.r. 3 maggio 1995, n. 19, sull «Incentivazione dell offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale»; la l.r. 28 giugno 2007, n. 20 relativa agli «Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve»; la l.r. 21 marzo 2001, n. 5, «Disciplina delle attività ricettive all aria aperta»; la l.r. 12 luglio 2002, n. 13 recante Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l ospitalità bed & breakfast. 5. Viaggi organizzati e servizi turistici In relazione al settore dei viaggi organizzati e dei servizi turistici offerti ai viaggiatori occorre fare particolare riferimento (oltre alle norme codicistiche in tema di contratto in generale e del mandato, nonché alle norme sul contratto di trasporto e di appalto in quanto migliorative e/o compatibili con la normativa comunitaria): alle varie Convenzioni internazionali in materia, rese esecutive in Italia con: l. 27 (o 29??) dicembre 1977, n. 1084, tramite la quale è stata recepita nel nostro Paese la Convenzione sul contratto di viaggio (Ccv) firmata a Bruxelles il 20 aprile 1970, limitatamente ai viaggi internazionali. In tale Convenzione si afferma il diritto del viaggiatore (utente del servizio) di promuovere l azione di responsabilità contrattuale per i danni derivanti da attività inesatta nei confronti del vettore o del fornitore del viaggio singolo ma anche nei confronti dell organizzatore del viaggio che risponde degli altri soggetti che hanno partecipato con le rispettive prestazioni all effettuazione del servizio; l. 19 maggio 1932, n. 41, che ha reso esecutiva la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale; l. 2 marzo 1963, n. 806, che ha reso esecutiva la Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario; al Codice del consumo che, nella Parte III, agli artt, 82-100 (che riproducono, con alcune modificazioni, le definizioni 6

contenute nel d.lg. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della direttiva 90/314/CE), tratta dei servizi turistici e, in particolare, dei pacchetti turistici che, predisposti con moduli o formulari, si collocano nella categoria dei contratti dei consumatori. 6. I pacchetti turistici nel Codice del consumo: linee guida La normativa in esame si applica: ai pacchetti turistici cioè a quei contratti che hanno per «oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione» di almeno due servizi di cui uno deve necessariamente consistere nel trasporto o nell alloggio e l altro in «servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio» e che costituiscano parte significativa del pacchetto; che abbiano una durata superiore alle 24 ore, ovvero comprendano almeno una notte; che siano venduti 2 o offerti in vendita, nel territorio nazionale da organizzatore o venditore che abbia la qualità di agenzia di viaggio e di turismo ; che siano negoziati: all interno dei locali commerciali; al di fuori dei locali commerciali o a distanza: ferme restando, in questi casi, le disposizioni di cui agli artt. 64-67. Per tali contratti di viaggio tutto incluso (cui, ex art. 83, possono prendere parte: l organizzatore definito come colui che si obbliga in nome proprio e dietro corrispettivo di un prezzo forfetario a procurare a terzi i pacchetti turistici; il venditore inteso come colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici per un corrispettivo di un prezzo forfetario; il consumatore che è l acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico) sono previste regole sulla 2 Benché il codice attribuisca al contratto la denominazione di vendita si tratta in realtà di una contratto con quale l organizzatore (non trasferisce al consumatore un bene giuridico ma) fornisce o si obbliga a realizzare una combinazione di servizi che danno luogo a una nuova ed autonoma entità, così, C. Alvisi, in Codice ipertestuale del consumo diretto da M. Franzoni, Torino, 2008, p. 386. 7

1. conclusione del contratto. Il contratto di vendita dei pacchetti turistici è normalmente un contratto per adesione; il predisponente (che deve predisporre depliants e opuscoli informativi relativi ai pacchetti di viaggio che propone) deve rendere conoscibile: il contenuto del contratto determinando, per iscritto, sia gli elementi del contratto (destinazione, durata, prezzo sistemazione in albergo...) sia i diritti spettanti al consumatore (quali il recesso per giusta causa, che è peraltro diritto di fonte legale e irrinunciabile, e il diritto di recesso per modificazione dei presupposti di cui agli artt. 90 e 91) sia la previsione della clausola di recesso convenzionale a favore dell organizzatore o del venditore di cui all art. 86, lett. l) e dell importo massimo della caparra confirmatoria che l organizzatore e il venditore possono esigere all atto della prenotazione (non più del 25% del costo complessivo del viaggio); e così via, come indicato all art. 86. La dazione della caparra all atto di prenotazione sembra confermare che la prenotazione coincide con il momento perfezionativo del contratto (da quel momento sorge l impossibilità per il consumatore di disdire la prenotazione e di recedere: nella prassi contrattuale si nota talvolta che il venditore o l organizzatore si vuole atteggiare come destinatario di una proposta contrattuale effettuata dal consumatore; tale prassi è sembrata a parte della dottrina essere in violazione dell art. 33 comma 1 del Codice che si richiama ai principî di buona fede e dell art. 33, 2 co. lett. d) e lettera v); 2. forma (art. 85). Il contratto deve essere redatto in forma scritta e in termini chiari e precisi (cioè scritto in modo ben comprensibile e a caratteri ben leggibili): copia di tale contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall organizzazione o dal venditore, deve essere consegnato al consumatore. Si discute sul significato della prescrizione di forma enunciato all art. in esame (se sia un elemento essenziale, la cui mancanza determinerebbe la nullità del contratto: si tratterebbe per taluni, di nullità di protezione; altra dottrina ritiene si tratti di una forma necessaria ad probationem; altri ancora ritengono non si tratti né di forma essenziale né di prova ma di una forma informativa finalizzata alla soddisfazione all esigenza di rendere edotto il consumatore dei suoi diritti e dei suoi obblighi); 8

3. Obblighi di informazione. Il venditore di pacchetti turistici, in ossequio al principio della trasparenza: a) prima della conclusione del contratto, è obbligato (obbligo di buona fede precontrattuale di cui all art. 1337 c.c.) a informare il consumatore su passaporto, obblighi sanitari e così via (ex art. 87, 1 co.); il contenuto dell informazione viene arricchito nell opuscolo informativo che, ex art. 88, può essere messo a disposizione del consumatore. L omesso adempimento di tali obblighi precontrattuali costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell art. 22, 5 co. contro cui sia il consumatore che le associazioni consumeristiche possono invocare l intervento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l applicazione delle misure inibitorie e ripristinatorie e delle sanzioni pecuniarie di cui all art. 27 c. cons. b) prima dell inizio del viaggio deve adempiere ad altri obblighi informativi (orari, località, ma anche la possibilità di sottoscrivere un contratto assicurativo e così via). Si sancisce inoltre il divieto di fornire informazioni ingannevoli, cioè non corrispondenti al contenuto del contratto che si è in concreto stipulato; 4. Impossibilità del viaggiatore che ha concluso il contratto, di poter fruire del pacchetto: il consumatore può farsi sostituire secondo le regole di cui all art. 89; 5. Revisione del prezzo e diritto di recesso (art. 90): la variazione del prezzo forfetario è consentita quando è stata prevista nel contratto unitamente all unità di calcolo, entro limiti specifici e tassativi: variazione del costo del trasporto, del carburante... La revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Se è apposta una maggiorazione non consentita, o comunque maggiore del 10% del prezzo, al consumatore è attribuito il diritto di recesso, previo rimborso delle somme già versate. Sono inefficaci tutte le variazione del prezzo che vengono effettuate nei 20 gg. che precedono la partenza; 6. Modifica sostanziale delle condizioni contrattuali che possono verificarsi e recesso del consumatore: a) prima della partenza (art. 91, 1, 2 e 3 co.), solo nel caso l organizzatore si trovi nella necessità oggettiva di fare tale 9

variazione, deve darne avviso al consumatore in forma scritta: il consumatore può recedere dandone comunicazione entro 2 gg. lavorativi dal momento in cui ha avuto la comunicazione e avere indietro quanto versato, o può usufruire di altro pacchetto turistico 3. Il consumatore ha anche diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno secondo le regole di cui all art. 92; b) dopo la partenza (art. 91, 4 e 5 co.), il tour operator ha l obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio oppure rimborsare il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dei danni. Se non è possibile prevedere soluzioni alternative o se il consumatore le rifiuta per giustificato motivo, l organizzatore ha l obbligo di mettere il consumatore in condizione di tornare nel luogo di partenza 4 ; 7. In caso di recesso o di cancellazione del viaggio (art. 92). Se il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto o di avere il rimborso della somma di denaro; ha anche diritto ad avere un indennità. 3 T. Monza 19 maggio 2003, n. 1617: è modifica significativa l anticipazione o la posticipazione degli orari di partenza del volo di andata e di ritorno incluso nel pacchetto turistico di cui l agenzia di viaggi non ha dato puntuale comunicazione, conseguentemente l agenzia è condannata a risarcire i danni patrimoniali sofferti dal viaggiatore (comprensivi sia delle maggiori spese per procurarsi un altro volo sia del danno da ridotto godimento della vacanza per la perdita di un giorno costo del viaggio; T. Torino sez IV 21 novembre 2003: tra gli elementi essenziali del contratto rientrano l ubicazione, la categoria turistica, il livello e le principali caratteristiche della sistemazione in albergo cui deve essere assimilata la sistemazione in barca per analogia. La sostituzione del natante deve essere comunicata per scritto, risulta pertanto inadempiente l organizzatore che provveda a tale comunicazione solo oralmente. 4 Cass. 9 novembre 2004, n. 21343: è considerata modifica essenziale del pacchetto da imputarsi all inadempimento dell organizzatore, l indisponibilità per due giorni, su un periodo complessivo di sedici, dell albergo prenotato, che abbia reso necessaria la sistemazione dei turisti in altro hotel. DdP Parma, 13 marzo 2004: è considerata modifica essenziale la sistemazione dei turisti in un albergo diverso da quello prenotato e privo, a differenza dell albergo incluso nel pacchetto, delle strutture termali che avevano costituito la ragione della vacanza 10

L organizzatore ha facoltà di recedere dal contratto senza obbligo indennità nel caso in cui non raggiunga il numero dei partecipanti previsto dal contratto di viaggio e il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno 20 gg prima della data di partenza oppure quando sopravvengano cause di forza maggiore escluso l eccesso di prenotazioni (overbooking). Il consumatore può usufruire di altro pacchetto turistico secondo le regole di cui all art. 92; 8. Contestazioni e reclami. In ossequio al principio della collaborazione del consumatore, che deve agire secondo buona fede, l art. 98 pone a carico del consumatore il compito di contestare le eventuali mancanze nell organizzazione del contratto senza ritardo così che l organizzatore (o chi sia da lui incaricato) possa velocemente porvi rimedio; il reclamo può anche essere effettuato al rientro nel luogo di partenza con lettera raccomandata inviata entro e non oltre 10 gg. lavorativi; 9. Responsabilità contrattuale in caso di mancato o inesatto inadempimento e limiti. Le norme che disciplinano la responsabilità contrattuale del venditore o dell organizzatore possono essere invocate quando i soggetti coinvolti rispondano ai requisiti soggettivi di cui all art. 83 del Codice del consumo. Sarà altrimenti applicabile la disciplina convenzionale (meno incisiva) disposta dalla Convenzione internazionale in materia di contratti di viaggio (Bruxelles 20 aprile 1970, ratificata con l. 27 dicembre 1977, n. 1084). La responsabilità contrattuale può derivare: dall omissione delle informazioni obbligatorie o doverose ai sensi del generale dovere di buona fede nell esecuzione del contratto; dalla comunicazione di informazioni ingannevoli (vietate dall art. 87, 4 co.); dalla modifica non accettata dal consumatore delle prestazioni previste nel pacchetto; dalla cancellazione del pacchetto e dalla violazione dell obbligo di protezione del consumatore che si può realizzare con l offerta di soluzioni alternative (art. 91 e 92); dall inadempimento dell obbligo di soccorso (art. 96, 2 co.) dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel pacchetto. 11

La cattiva esecuzione del contratto può determinare un danno ai beni, alla persona del viaggiatore oltre al danno da diminuita o mancata fruizione della vacanza. L art. 93, 1 co.: organizzatore e venditore sono responsabili secondo le relative responsabilità cioè a seconda degli obblighi assunti. Il venditore del pacchetto (cioè l intermediario) non sarà responsabile verso il consumatore per l inadempimento del tour operator né in via solidale né in via diretta. Se organizzatore o venditore si avvalgono di prestatori di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, devono comunque risarcire il danno sofferto dal consumatore (art. 93, 2 co.) 5. 10. Esonero da responsabilità (oggettiva). Ai sensi dell art. 96 venditore e organizzatore sono esonerati da responsabilità nei casi di impossibilità oggettiva di adempiere il contratto quando la mancata o inesatta esecuzione: è imputabile al consumatore può ricollegarsi al fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile deriva da caso fortuito (cioè un fattore esterno imprevedibile o inevitabile) o da forza maggiore (cioè da un azione imprevedibile e non controllabile che impedisce la prestazione). 11. In particolare, responsabilità: a) per danni alla persona; b) per danni diversi da quelli alla persona (artt. 94 e 95). Le due norme si riferiscono a due tipologie di danni diversi, cui vengono fatti conseguire effetti differenti in ordine alla prescrizione, ai limiti risarcitori e alle clausole limitative. a) responsabilità per danni alla persona (art. 94): il danno è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali, la sua entità non può essere limitata per mezzo di una clausola contrattuale; è assoggettato alla prescrizione triennale dalla data del rientro del viaggiatore; 5 In relazione alla responsabilità solidale della compagnia aerea e dell organizzatore del viaggio per i danni patiti a due turiste a causa del dconsiderevole ritardo nella partenza per un viaggio organizzato a causa di un guasto tecnico dell aereo, v. Trib. Mondovì, 22 maggio 2008; v. anche Cass. 29 febbraio 2008, n. 5531. 12

per i danni che sorgono nell ambito di un contratto di trasporto oggetto di un pacchetto si applicano i termini di cui all art. 2951 c.c. (12 mesi, se il trasporto ha luogo in Europa; 18 mesi se dall Europa prosegue fuori). La dottrina si interroga sull espressione danno alla persona se debba intendersi inclusiva del danno esistenziale o solo relativa al danno biologico; e si domanda anche se tale danno abbia natura patrimoniale o non patrimoniale (v. 7). b) responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (art. 95) (danni alle cose): consentite solo clausole di limitazione della responsabilità (se non vessatorie e se approvate per iscritto) che siano ammissibili ai sensi delle convenzioni internazionali; si prescrive in un anno dal rientro del consumatore. 12. Assicurazioni e fondo garanzia. L art. 99 prevede l obbligo per l organizzatore e il venditore di stipulare un assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli artt. 94 e 95 (diversi dai danni alla persona e derivanti da inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali), oltre che altra eventuale assicurazione di assistenza al turista. In caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell organizzatore, per consentire il rimborso e il rimpatrio del viaggiatore, è possibile attingere al Fondo garanzia di cui all art. 100 del codice cons. 7. In particolare, sulla natura del c.d. danno da vacanza rovinata subito dal turista: analisi della più recente giurisprudenza La giurisprudenza recente ha affermato che nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico e assai diverso dal contratto di organizzazione e dal contratto di intermediazione di viaggio) la finalità turistica (o, con espressione più generale, lo scopo di piacere ) rappresenta (non un semplice motivo, come tale irrilevante, che ha indotto il consumatore alla stipulazione, ma) 13

l interesse preminente che spinge le parti a contrarre 6 : l'interesse turistico del consumatore è, in questa tipologia di contratti, parte integrante della loro causa e consente di ritenere essenziali, ai fini di una sua esatta esecuzione, tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza. L inadempimento o il non esatto adempimento contrattuale può causare danni risarcibili: nell ambito dei danni risarcibili al viaggiatore si evidenzia il c.d. danno da vacanza rovinata definito come «pregiudizio che può gravare sul turista da disagi psico-fisici sofferti in corso di vacanza e idonei a limitare il pieno e sereno godimento del viaggio considerato come occasione di svago e di piacere o di riposo, e che spesso si accompagnano alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma turistico previsto» 7. La giurisprudenza da tempo ha affermato la risarcibilità di tali danni e la dottrina propende perlopiù che si sia in presenza di un danno morale contrattuale 8 risarcibile in via autonoma rispetto al danno morale e a prescindere dalla sussistenza di un illecito di natura penale 9, altra dottrina parla di danno da responsabilità extracontrattuale e di danno esistenziale 10. In giurisprudenza, sono state ritenute configurare ipotesi di inadempimento e fonti di danni da vacanza rovinata (da risarcire) 11, ad es.: l erogazione di prestazioni diverse da quelle pattuite o il cattivo funzionamento di servizi basilari (Trib. Napoli: nel corso di una crociera, essere stato alloggiato in una cabina priva di aerazione; G.d.P. Roma, sez. V, 25 giugno 2005, l umidità delle camere d albergo; G.d.P. Cagliari, la mancata fruizione dei promessi servizi sportivi); 6 Cass. 24 luglio 2007, n. 16314, in Dir. turismo, 2007, 375 ss., con commento di BENELLI; in I contratti, 2008, p. 241 ss., con nota di C. CAVAJONI, La finalità turistica come causa in concreto del contratto di viaggio. 7 G. GLIATTA, La responsabilità degli operatori turistici nell ambito del c.d. danno da vacanza rovinata, in Resp. civ., 2008, p.358 ss. 8 G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, Roma-Bari 2006, p. 188. 9 G. GLIATTA, cit. 10 In relazione alla categoria del danno esistenziale, v. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. 31 maggio 2003, n. 8828; e v. anche, da ultimo, Cass. 11 novembre 2008, n. 26972. 11 G. GLIATTA, cit. 14

la sottovalutazione di condizioni metereologiche avverse (Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462); l impraticabilità del mare a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera (Cass. 24 aprile 2008, n. 10651); un furto subito in albergo durante un viaggio di nozze (Trib. Roma 5 giugno 2008). 8. Studio per l elaborazione di una bozza di modello contrattuale relativo al settore dei viaggi tutto compreso Definite, alla luce della normativa vigente, le linee guida e analizzate alcune più significative problematiche, questa Commissione si è indirizzata alla predisposizione di una bozza di modello contrattuale relativo al settore dei viaggi tutto compreso da sottoporre alle osservazioni delle locali associazioni rappresentative degli interessi in gioco. Lo studio, finalizzato alla elaborazione di tale modello contrattuale, è iniziato con l analisi critica dei alcuni contratti di vendita utilizzati da differenti operatori turistici, sia quelli che operano a livello nazionale sia quelli che (talvolta vendendo direttamente i pacchetti turistici) agiscono in un ambito locale. Tali contratti sono stati valutati anche alla luce del modello contrattuale nel settore viaggi tutto compreso idoneo alla vendita di pacchetti turistico on-line (presentato dalla Camera di Commercio di Milano, e alla cui realizzazione aveva contribuito la Camera di Commercio di Roma) e di quello proposto dalla Camera di Commercio di Macerata. Ne sono derivate osservazioni e proposte. Si è notato che lo schema contrattuale offerto dalla Camera di Commercio di Milano è dotato una serie di caratteristiche che lo qualificano in maniera estremamente positiva; esso presenta infatti: - una struttura chiara, lineare, leggibile ed immediatamente comprensibile per chiunque; - una completezza di riferimenti normativi: tra le fonti normative disciplinanti i contratti di viaggio tutto compreso e la responsabilità dell organizzazione, sono menzionati, oltre alla Legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 di attuazione della Direttiva CEE n.314/90 anche la Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo, la Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario ed il D.lgs 206/2005 Codice del Consumatore ; 15

- relativamente alle prenotazioni, esso risulta assai completo prevedendo infatti, ai commi 2, 3 e 4 dell art. 4, condizioni assai dettagliate in favore del consumatore; - la possibilità di variazione del prezzo, da parte dell organizzatore, risulta esattamente limitata ai 20 giorni precedenti la partenza e legata a determinate circostanze quali variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse; - ben articolato appare sia il diritto di recesso (disciplinato dall art. 64 del D.lgs 206/05) del consumatore sia la disciplina dell annullamento o della modifica del pacchetto turistico ; - nel contratto viene previsto il diritto del consumatore rinunciatario di farsi sostituire da altra persona, dandone comunicazione fino a 4 gg. lavorativi prima della data fissata per la partenza (per l agenzia di Campobasso, oltre a determinate condizioni, è richiesto che la comunicazione sia data entro 7 gg. prima della partenza); - il lavoro della Camera di Commercio di Milano, inoltre, è arricchito con i seguenti articoli: Definizioni, Informazione obbligatoria Scheda tecnica, Modifiche dopo la partenza, Obblighi del consumatore, Classificazione alberghiera, regime di responsabilità, Limiti del risarcimento, Obbligo di assistenza e Procedura di conciliazione. Altrettanto positive sono state le valutazioni relative al contratto tipo proposto dalla Camera di Commercio di Macerata i quale però, essendo del 2003, non risulta aggiornato ai più recenti dati normativi. Si è successivamente proceduto ad analizzare i contratti utilizzati nella provincia di Campobasso. Le Condizioni generali presenti nella maggior parte degli schemi contrattuali analizzati sono state valutate anche attraverso la comparazione con il modello contrattuale viaggi tutto compreso on line proposto dalle due Camere di Commercio (di cui sopra). Tali condizioni generali presentano una struttura chiara, lineare, leggibile ed immediatamente comprensibile per chiunque. Quanto disposto in ordine a autorizzazioni, definizioni, informazioni obbligatorie scheda tecnica, prenotazioni, pagamenti, prezzo, modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza, recesso del consumatore, modifiche dopo la partenza, sostituzioni, obblighi dei consumatori, classificazione alberghiera, 16

regime di responsabilità, limiti del risarcimento, obbligo di assistenza, reclami e denunce, assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio e Fondo di garanzia risulta pressoché identico nei diversi modelli comparati. Si riscontra un unica differenza relativamente alle fonti normative menzionate in materia di contratti di viaggio tutto compreso e responsabilità dell organizzazione. In alcuni dei contratti esaminati, infatti, sono menzionate la Legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 di attuazione della Direttiva CEE n. 314/90 ed il D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumatore mentre non si fa riferimento esplicito alla Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo e alla Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario. Osservazioni meno positive sono state fatte da questa Commissione in relazione ad un esiguo numero di modelli contrattuali utilizzati da agenzie che (talvolta vendendo pacchetti turistici da loro stessi organizzati) agiscono in un ambito locale ove si è persino rilevato come in un opuscolo informativo del 2009 (di una agenzia turistica locale) si utilizzino condizioni generali che neppure citano né rispettano la più recente disciplina vigente a tutela del consumatore (essendo, ad es., fissato contrattualmente il diritto dell organizzatore: di variare le quote in qualunque momento in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi, delle tariffe, dei vettori e del costo dei servizi turistici; di annullare il contratto senza alcuna indennità sia per motivi di carattere eccezionale sia quando non sia raggiunto un minimo numero di viaggiatori. La mancanza, poi, di chiare definizioni sembra favorire la confusione del consumatore-viaggiatore e rendere più difficile la distinzione tra le due diverse posizioni: dell Agenzia di viaggio e dell Organizzatore; altrettanto grave la mancanza della previsione di obblighi informativi relativi alla fase precedente alla stipula del contratto). In seguito a tale indagine si è proceduto alla elaborazione di una bozza di modello contrattuale relativo alla vendita di pacchetti turistici da sottoporre alla valutazione critica delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori. 9. Incontro con le associazioni rappresentative degli interessi in gioco (operatori turistici e consumatori): osservazioni e proposte. Dall incontro con le varie associazioni è emersa una sostanziale convergenza sul presente documento. 17

10. Modello contrattuale tipo. La Commissione propone dunque l allegato modello contrattuale che, essendo conforme alla legge, potrà essere utilizzato dai tour operators interessati alla vendita di pacchetti turistici. 18

ALLEGATO Contratto di compravendita di pacchetto turistico Agenzia di viaggio Nome società Indirizzo Cap. Città Autorizzazione regionale n. Compagna assicurativa e n. Polizza Riferimento pratica Operatore ADV N. Pratica Il contraente Cognome Nome Indirizzo Cap. Città Tel. Data di nascita in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate: Cognome Nome Indirizzo Cap. Città Tel. Data di nascita Cognome Nome Indirizzo Cap. Città Tel. Data di nascita stipula il presente contratto avente ad oggetto il seguente Pacchetto Turistico Singolo servizio turistico Catalogo edizione pag. 19

Fuori catalogo come da programma richiesto e allegato Altri servizi Destinazione dal al n. persone Partenza da ritorno a Durata giorni notti Tipo di Trasporto Richieste particolari In caso di non disponibilità immediata del servizio, la presente proposta vale come richiesta impegnativa ed è formulata dal cliente in modo irrevocabile ed impegnativo fino alla data del... Descrizione dei servizi richiesti Importo persona per N Totale Polizze obbligatorie previste Polizze facoltative Acconto Totale generale versato il Saldo da versare il DOCUMENTI NECESSARI Passaporto Carta identità Visto Vaccinazioni e profilassi Altre Il presente contratto, disciplinato dalle specifiche che precedono e dalle condizioni generali a tergo sono parte integrante dello stesso contratto che s intenderà concluso all atto della sottoscrizione 20