COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti



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COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti Regolamento comunale per la disciplina dell attività di noleggio autoveicoli con conducente Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 3 giugno 2003. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE ART. 1 - Disciplina del servizio ART. 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio ART. 3 - Domanda per esercitare il servizio ART. 4 - Dimostrazione dell'idoneità morale ART. 5 - Dimostrazione dell'idoneità finanziaria ART. 6 - Dimostrazione dell'idoneità professionale ART. 7 - Titoli preferenziali ART. 8 - Cause di impedimento al rilascio della licenza ART. 9 - Rilascio della licenza ART. 10 - Trasferibilità della licenza ART. 11 - Proseguimento di attività ART. 12 - Inizio del servizio ART. 13 - Sospensione della licenza ART. 14 - Verifica e perdita dei requisiti ART. 15 - Revoca della licenza ART. 16 - Decadenza della licenza ART. 17 - Verifica e revisione degli autobus ART. 18 - Sostituzione dell'autobus ART. 19 - Cronotachigrafo ART. 20 - Tariffe ART. 21 - Responsabilità nell'esercizio ART. 22 - Divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche ART. 23 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli ART. 24 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli ART. 25 - Contravvenzioni ART. 26 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali ART. 27 - Commissione regionale ART. 28 - Classificazione autobus ART. 29 - Individuazione dell'unità organizzativa e termine per la conclusione del procedimento ART. 30 - Disposizioni finali ART. 31 - Pubblicità del regolamento ART. 32 Entrata in vigore

ART. 1 - Disciplina del servizio 1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolazione secondo le prescrizioni degli artt. 82, 85, 93 e seguenti della L. 285 del 30 aprile 1992 o del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, in particolare degli artt. 243 e 244 sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato: a.. dal nuovo codice della strada approvato con la Legge 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni; (la parte in corsivo è stata integrata con delibera C.C. n. 31 del 26.9.2003) b. D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992; c. Regolamenti CEE 543/69, 1433/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 e 2828/77, 438/89 e dal regolamento CEE n.12 /98; d. dalle leggi 14 febbraio 1974 n.62 e 14 agosto 1974 n.394, nonché dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21; e. dai DM 18 aprile 1977 e 20 dicembre 1991 n.448; f. dagli artt.18 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n.773, nonché dall'art.158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n.635; g. dal D.P.R.24 luglio 1977, n.616; h. dal Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; i. dalla delibera Consiglio regionale, n.39/7 del 5.03.1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale; j dalle disposizioni del presente regolamento; k. dalla L.R. 7 novembre 1998, n.124. ART. 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio 1. Il numero delle autovetture minibus ( veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore ad otto e non superiore a 16, escluso il conducente - art.2 D.M. 18 aprile 1977) da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggio tenendo presente i seguenti criteri: l'entità della popolazione residente nel territorio comunale; la distanza del Comune capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria; l' entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale; le attività turistiche, commerciali, industriali ed artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe. 2. Il numero di autobus ( veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16 escluso il conducente - art.2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è invece determinato, sempre con delibera di Consiglio comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento abitanti). 3. E' ammessa la deroga per una sola unità, da tale parametro o comunque dal numero di licenze già concesse, per i comuni sedi di APT e per i comuni con insediamenti di rilevante interesse turistico. 4. Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento la dizione di AUTOBUS si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso quello di conducente.

ART.3 - Domanda per esercitare il servizio l. Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale. 2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati.al servizio di noleggio ai sensi dell'art.2. 3. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco. 4. La licenza per l'attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche. 5. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito. 6. La domanda deve essere corredata, solo per l'esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, dalla documentazione elencata nei successivi articoli comprovante l'idoneità morale (art.4), finanziaria (art.5) e professionale (art.6) ed inoltre per tutti i tipi di attività (noleggio mediante autobus e noleggio mediante autovetture): a. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell art.46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi. b. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare, svolgimento del servizio (se ditta individuale); c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.7 del presente regolamento; d. certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio (se ditta individuale); e. solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture, dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.15.1.92 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare 1'attività per servizi analoghi. 7. Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, in luogo della documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, attestante tutti i dati ed i fatti indicati nel certificato di iscrizione presso il registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. competente. 8. Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono inoltre essere prodotti: a. statuto ed atto costitutivo; b. dichiarazione sostitutiva attestante l iscrizione all'albo prefettizio; c. dichiarazione sostitutiva attestante l iscrizione alla Camera di commercio di una Provincia abruzzese; d. dichiarazione sostitutiva attestante l iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); e. elenco soci; f. certificato medico attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività. ART.4 - Dimostrazione dell'idoneità morale

1. Ai fini della dimostrazione della idoneità morale, unitamente alla domanda di licenza (solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus) dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che attesti il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 4 del DM. 448/91. 2. L'attestazione dovrà essere riferita al titolare dell'impresa individuale o, quanto trattasi di società a tutti i soci per le società in nome collettivo, ai soci accomandatari, per le società in accomandita semplice, agli amministratori per ogni altro tipo di società. 3. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere riferita anche a quest'ultimo. ART.5 - Dimostrazione dell'idoneità finanziaria 1. Per la dimostrazione dell idoneità finanziaria (solo alla domanda di rilascio Licenza comunale per l'esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus),dovrà essere allegata ad esclusione delle imprese artigiane, una attestazione di affidamento rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a.100.000.000 ( 51.645,69) ovvero fidejussione bancaria o polizza assicurativa per il valore minimo di.100.000.000 ( 51.645,69). 2. L' importo dell'attestazione o della polizza dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere. ART. 6 - Dimostrazione dell'idoneità professionale 1. Per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità professionale alla domanda, (solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus) dovrà essere allegata: a. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che attesti il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 448/91 rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C.. 2. Il requisito della idoneità professionale dovrà essere posseduto: a. qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona e dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare; b. in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. 3. Le imprese richiedenti la licenza se in possesso di un primo titolo di abilitazione al trasporto, dovranno produrre copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente Ente concedente che ne certifichi la validità attuale. 4. Le predette imprese debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, presentare i seguenti documenti: a. certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento dal quale risulti il numero, l' avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente; b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni. 5. Coloro che nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla licenza.

ART.7 - Titoli preferenziali 1. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, quali: a. la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti; b. la documentata anzianità di presenza operativa nel settore; c. la disponibilità di adeguate autorimesse, se trattasi di autobus; d. il possesso di altra licenza d' esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della Provincia. 2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta. ART. 8 - Cause di impedimento al rilascio della licenza 1. Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l' esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente: a. l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento o, comunque in modo abusivo; b. l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stato presentata, sia da parte di altri Comuni c. la mancanza di idoneità morale finanziaria e professionale così come definita rispettivamente dagli artt.4, 5 e 6 del Decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n.448. ART. 9 - Rilascio della licenza l. La licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente è rilasciata dal Comune sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente art. 7, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio e deve contenere la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio. 2. Il rilascio della licenza è condizionato dal possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773. ART.10 - Trasferibilità della licenza l. La licenza di esercizio può essere trasferita nel rispetto delle modalità e requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento. 2. La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività. 3. Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare, fermo restando il caso di gestione provvisoria ai sensi del primo comma del successivo articolo 11, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

ART. 11 - Proseguimento di attività 1. Qualora con il decesso del titolare dell'impresa individuale l'impresa risulti priva di un gestore munito di idoneità professionale è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L' esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale in uno dei modi previsti dall'art 8 del D.M. 20 dicembre 1991, n.448. 2. La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente. 3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito dei titolo di idoneità professionale dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi. 4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa e le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente le funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni. 5. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione provvisoria. ART. 12 - Inizio del servizio 1. L' assegnatario della nuova licenza comunale per l'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autobus entro 120 ( centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa. L'inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione. 2. Il predetto termine di 120 (centoventi) giorni può essere prorogato sino al massimo di altri 120 giorni ove 1'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile. 3. Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo. ART. 13 - Sospensione della licenza 1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 novanta giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. 2. Il provvedimento di sospensione viene adottato sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggio. 3. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio provinciale M.C.T.C. ed il settore trasporti della Giunta regionale. ART. 14 - Verifica e perdita dei requisiti 1. In ogni momento, qualora venga accertato, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al successivo comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria il Comune procede alla revoca della licenza. 2. La valutazione del permanere della idoneità morale verrà effettuata sulla scorta delle comunicazioni che l'ufficio provinciale M.C.T.C. invierà al comune circa le violazioni accertate relative alle materie di cui all'art.4 comma 3 del DM. 20 dicembre 1991, n.448.

3. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all autotrasporto di viaggiatori il Comune provvederà d'ufficio alla verifica dei requisiti in base ai quali l impresa ha acceduto alla professione di trasportatore. ART.15 - Revoca della licenza 1. La licenza comunale di esercizio viene revocata sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggio nei seguenti casi: a. quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l' esercizio; b. quando l'attività viene esercitata da persona che non sia titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante; c. quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati; d. quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso; e. quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie; f. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento; g. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio; h. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio. 2. Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra. 3. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte. 4. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato 1'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza. ART. 16 - Decadenza della licenza l. La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento: a- mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento; b. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa; c. interruzione dei servizio per in periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore; d. fallimento del soggetto titolare della licenza; e. cessione della proprietà dell' autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni; f. morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art.11 e ultimo comma dell'art.10. 2. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

ART.17 - Verifica e revisione degli autobus 1. Gli autobus sono sottoposti da parte della Commissione di cui al successivo art. 27 e prima dell'immissione in servizio, alla verifica della rispondenza alle caratteristiche (art. 2 DM. 18.4.1977) indicate nella domanda. 2. Le verifiche di cui al comma precedente non si rendono necessarie per gli autobus di prima immatricolazione e per quelli che, alla data della domanda, hanno un'età uguale o inferiore a tre anni dalla data di prima immatricolazione. 3. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle vigenti disposizioni del codice della strada, agli Uffici periferici della M.C.T.C. 4. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art.27 ritenga, direttamente o previa segnalazione di terzi, che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, procede ad apposita verifica e degli esiti deve informare il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della M.C. T.C. da inviarsi anche alla Regione Abruzzo Settore Trasporti. 5. Ove invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'automezzo stesso entro un termine che è fissato caso per caso dalla Commissione, si provvede alla revoca della licenza a norma del precedente art.10. ART 18 - Sostituzione dell'autobus l. Nel corso del periodo di durata della licenza comunale di esercizio, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus. 2. Nel caso che tale autobus, destinato a sostituire il. precedente fosse stato immatricolato - come prima immatricolazione - oltre tre anni prima dalla data della domanda la sostituzione è possibile purché l'autobus risulti in migliore stato d'uso previa verifica da parte della Commissione di cui all'art.27. 3. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta. ART. 19 - Cronotachigrafo l. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727, di A.B.S. nel sistema frenante e devono essere in regola con gli artt.22 e seguenti della Legge 13.7.1966, n.615. ART.20 - Tariffe l. Con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente. 2. Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni sindacali di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono di norma, soggette a revisione annuale, e di esse la Giunta regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il settore trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato agli Enti Turistici, alle agenzie di viaggio ed ai provveditorati agli studi.

3. La commissione di cui all'art.27 ha altresì il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate. 4. Qualora la Commissione di cui sopra riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza; dopo tre richiami, nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Sindaco l'adozione del provvedimento di revoca della licenza ai sensi del 1 comma del precedente art.15. 5. In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida. 6. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie. ART. 21 - Responsabilità nell'esercizio 1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune. 2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge. ART. 22 - Divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche 1. E fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. 2. In caso di necessità e sempre quando il noleggio sia stato precedentemente contrattato, può essere consentito che gli autobus stessi stazionino presso aree in precedenza indicate dall'amministrazione in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati. ART. 23 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli 1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, comunque, tenere un atteggiamento decoroso. 2. In particolare essi hanno l'obbligo di: a. conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale; b. curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente; c. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini. 2. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrati a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art.13 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro. ART. 24 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli l. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di: a. far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta; b. portare gli animali propri sull'autoveicolo;

c. deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio; d. chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell' autoveicolo; e. fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. ART.25 - Contravvenzioni 1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione. la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presento regolamento, che non trovino la loro sanzione nel vigente codice della strada, sono punite ai sensi del vigente regolamento comunale per l applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali. ART.26 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali 1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo. ART. 27 - Commissione regionale l. Presso la Regione Abruzzo - Settore trasporti - è costituita la Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, per l'attività di noleggio di autobus con conducente. 2. Essa è composta: dal Componente la giunta regionale preposto al Settore trasporti o suo delegato, con funzione di Presidente da un dirigente in servizio presso il Settore trasporti della Giunta regionale da un rappresentate delle 00.SS dei lavoratori dei settore da un rappresentante delle aziende concessionarie di autolinee da un rappresentante della M.C.T.C. da un funzionario della Regione Abruzzo in servizio presso il Settore trasporti, con funzioni di Segretario di commissione. 3. I componenti la Commissione di cui sopra hanno diritto ad un compenso per ogni effettiva seduta. 4. Il compenso è determinato a norma de!la L.R. 2 febbraio 1988, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni e ne hanno diritto i soli componenti esterni all Amministrazione Regionale. ART.28 - Classificazione autobus 1. La Commissione di cui al precedente art.27 provvede a presentare, entro 120 giorni dalla sua costituzione, un regolamento che individui le caratteristiche qualitative e di confort degli autobus per una classificazione degli stessi. 2. Tale regolamento è adottato dalla Regione Abruzzo.

ART. 29 - Individuazione dell'unità organizzativa e termine per la conclusione del procedimento 1. Ai sensi dell'art.4 della Legge 7 agosto 1990, n.241, l'ufficio competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è quello cui fanno capo le attività di polizia amministrativa secondo la struttura organizzativa dell'ente così come delineata dal regolamento comunale per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 2. I termini per la conclusione del procedimento relativo all'istruttoria delle richieste di autorizzazione sono quelli stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.407 Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 26.04. 1992, n.300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.241", tabella C, numeri da 69 a 76. ART. 30 - Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, al Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle autonomie locali e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento. ART. 31 - Pubblicità del regolamento Copia del presente regolamento, a norma del vigente statuto comunale sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento. Art. 32 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto. 2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 3 giugno 2003; La deliberazione di approvazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal giorno 11.6.2003 al giorno 26.6.2003 ed è divenuta esecutiva il 21.6.2003 ; Il presente regolamento è entrato in vigore il giorno 17.7.2003.