PS9469 - AURORA POINT-DEPURATORE D'ACQUA CURATIVO Provvedimento n. 25111



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30 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 PS9469 - AURORA POINT-DEPURATORE D'ACQUA CURATIVO Provvedimento n. 25111 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Aurora Point S.r.l. (di seguito Aurora Point ), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, in veste di distributore dei prodotti Aurora D Agostino, opera nel commercio all ingrosso ed al dettaglio di accessori per la casa e la persona, quali apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica, in particolare ionizzatori. La società commercializza i propri prodotti sia attraverso venditori porta a porta, che attraverso televendite. Nel sito web della società Aurora Point, identificato dal dominio www.auroradagostino.it, è contenuto un link di collegamento diretto al sito web della Aurora Line, che viene definito sito partner. La società Aurora Point ha realizzato nel 2012, ultimo esercizio per il quale il bilancio è stato pubblicato, un fatturato di circa 72.000 euro. 2. Daxa Corporation S.r.l. (di seguito Daxa Corporation ), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo è la società a cui risulta riconducibile, tramite partita iva, il marchio Aurora Point presente nel sito internet www.auroradagostino.info 1. 1 Si evidenzia, inoltre (vedi infra nei paragrafi 18 e 20), che nel sito web della Aurora Line sono presenti una brochure informativa e una riproduzione di un autorizzazione del Ministero della Salute, entrambe riconducibili alla società Daxa Corporation.

BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/2014 31 La società opera, come distributore di prodotti Aurora D Agostino, nel commercio all ingrosso ed al dettaglio di prodotti per la casa e la persona, tra i quali apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica. La società Daxa Corporation ha realizzato nel 2013 un fatturato di circa 1.020.000 euro. 3. Aurora Line S.r.l. (di seguito Aurora Line ), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, in veste di distributore di prodotti Aurora D Agostino, opera nel commercio all ingrosso ed al dettaglio di prodotti ed accessori per la casa e la persona, tra i quali apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica. La società commercializza i propri prodotti sia attraverso venditori porta a porta, che in luoghi aperti al pubblico nel corso di manifestazioni. La società Aurora Line ha realizzato nel 2013 un fatturato di circa 670.000 euro. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dai professionisti consistenti: A) nella presentazione pubblicitaria dell attività degli stessi, nelle caratteristiche, nonché nei risultati ottenibili con l utilizzo, dello ionizzatore di acqua da loro offerto in vendita; B) nella gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti commercializzati, così come presentata nelle varie pagine internet di riferimento. 5. Nello specifico, secondo la segnalazione di un consumatore pervenuta all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 3 aprile 2014, sarebbero ingannevoli alcune indicazioni presenti nella pagina ufficiale Facebook della Daxa Corporation in merito alle proprietà curative che scaturirebbero dall utilizzo dello ionizzatore di acqua dalla stessa commercializzato. 6. Inoltre, in seguito a rilievi operati d ufficio, è emerso che le stesse indicazioni erano presenti nel sito della società, ove alcuni prodotti risultavano anche offerti in omaggio all interno di un apposita sezione Regali. Allo stesso modo, indicazioni di eguale natura sono state rinvenute nei siti delle società Aurora Point e Aurora Line, all interno dei quali venivano vantati degli accreditamenti che i professionisti affermavano di avere presso enti pubblici e privati e che lascerebbero intendere che i prodotti dagli stessi commercializzati siano particolarmente validi dal punto di vista qualitativo. Da ultimo, nei siti delle due società, sono stati rinvenuti, rispettivamente, il riferimento a una presunta sponsorizzazione con un pilota in forza alla Scuderia Ferrari e delle promozioni che offrivano prodotti in regalo. 7. Ciò premesso, le pratiche commerciali oggetto del presente procedimento sono le seguenti: A) diffusione di messaggi ingannevoli con riferimento alle caratteristiche, nonché ai risultati ottenibili con l utilizzo, dei prodotti dei professionisti, ed all esistenza di sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni dell attività dei professionisti stessi e dei prodotti da questi pubblicizzati da parte di organismi pubblici e/o privati; B) diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito alla portata degli impegni del professionista e al modo con cui è stato calcolato il prezzo dei prodotti offerti, con riferimento alla gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti così come presentata nelle pagine internet di riferimento.

32 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 8. A seguito della segnalazione pervenuta, sono stati acquisiti agli atti le stampe di alcune pagine dei siti internet della Daxa Corporation, al dominio auroradagostino.org, nonché dalla pagina Facebook, della Aurora Point, al dominio auroradagostino.it e della Aurora Line, al dominio auroradagostinocosenza.it. Inoltre, è stato acquisito un video dal noto portale www.youtube.com il cui link era contenuto nel sito della Aurora Point. Attività istruttoria 9. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 9 maggio 2014 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9469. In tale sede è stata ipotizzata, per ciascuna delle condotte descritte al precedente punto II, la possibile violazione: quanto alla pratica A), degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo; quanto alla pratica B), dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo. Nella stessa sede, i professionisti sono stati invitati a fornire alcuni dati ed informazioni concernenti la fondatezza delle proprietà terapeutiche riferibili ai prodotti messi in vendita, le modalità di commercializzazione degli stessi, con particolare riferimento alla modalità di consegna dei prodotti offerti in omaggio per le società Daxa Corporation e Aurora Line, nonché copia delle autorizzazioni ministeriali citate nei messaggi oggetto del procedimento. E stata altresì richiesta copia degli accordi di sponsorizzazione pubblicizzati dalla società Aurora Point. 10. Contestualmente all avvio del procedimento, alle Parti è stata altresì comunicata l attribuzione dell onere di fornire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi all istruttoria, ai sensi dell articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento. Nello specifico, i professionisti sono stati invitati a produrre idonea documentazione volta a dimostrare: a) per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che l acqua ottenibile con il prodotto dalla stessa commercializzato è idonea a prevenire alcune tipologie di malattie, tra cui disturbi cardiaci, tumori, obesità, cellulite, diabete e sclerosi multipla; - per ciò che concerne la società Aurora Point, che il consumo di acqua alcalina ionizzata dagli erogatori commercializzati dalla società consente di ottenere un acqua che garantisce la prevenzione di numerose malattie, tra cui diabete, insonnia, cellulite, tumori, melanoma e ictus; che i prodotti commercializzati sono sponsorizzati da Antonio Fuoco, giovane pilota in forza alla Scuderia Ferrari; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute; - per ciò che concerne la società Aurora Line, che l acqua alcalina ionizzata prodotta dall erogatore della società è in grado di contribuire positivamente allo stato di salute fisica e di prevenire molte malattie, tra cui diabete, cellulite, colesterolo, tumori, allergie, cefalea e sclerosi multipla; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute e di un certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina prodotta dagli ionizzatori in esame rilasciato congiuntamente dall Università degli Studi della Calabria e dal Centro analisi acque Selater; b) per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che i prodotti offerti in promozione nel sito internet della società sono effettivamente in regalo;

BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/2014 33 - per ciò che concerne la società Aurora Line, che attraverso una promozione reclamizzata nel sito web, lo ionizzatore di acqua alcalina in esame viene offerto in regalo ai consumatori eventualmente interessati. 11. I professionisti non sono intervenuti nel procedimento, non hanno fornito le informazioni e i dati richiesti, né hanno dato alcun riscontro all attribuzione dell onere della prova formulata contestualmente alla comunicazione di avvio. 12. In data 16 giugno 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite Pratica sub A) 13. La società Daxa Corporation commercializza, in qualità di distributore della Aurora D Agostino, prodotti per la casa e la persona, in particolare apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica, tra cui uno ionizzatore di acqua, che vengono presentati principalmente attraverso il sito www.auroradagostino.org e vengono pubblicizzati anche attraverso altri mezzi di diffusione 2, tra cui la propria pagina di Facebook 3, nella quale viene affermato che l utilizzo dello ionizzatore di acqua commercializzato dalla società consentirebbe di ottenere acqua ionizzata alcalina, definita come: Acqua che ti dà la Vita, grazie alla quale: dal Tumore si può GUARIRE 4. 14. Nel sito internet della Daxa Corporation, invece, è possibile scaricare una brochure che riporta le proprietà dell erogatore di acqua ionizzata alcalina commercializzato dalla società, tra le quali figura la possibilità di prevenire malattie quali: «diabete, colesterolo,, arteriosclerosi, disturbi cardiaci, tumori, obesità,, allergie,, sclerosi multipla,» 5. 15. La società Aurora Point, in veste di distributore di prodotti Aurora D Agostino, opera nella vendita di prodotti per la casa e la persona sia attraverso venditori porta a porta, che attraverso televendite 6. I prodotti in esame, sono pubblicizzati anche attraverso il sito www.auroradagostino.it, nel quale, in particolare, vengono riportati alcuni presunti benefici derivanti dal consumo di acqua alcalina ionizzata degli erogatori commercializzati dalla società: «bevendo tutti i giorni l'acqua alcalina ionizzata è possibile prevenire un'ampia serie di malattie e disturbi: reflusso acido, diabete, gotta, artrite, crampi, nausea, insonnia, problemi 2 Non avendo in alcun modo la società partecipato al procedimento, le modalità di commercializzazione dei prodotti si possono desumere da quanto descritto nel suddetto sito internet e dalle informazioni contenute nel Registro Imprese, dai quali si evince che la società fisserebbe degli appuntamenti presso il domicilio dei consumatori interessati al fine di presentare il prodotto e concludere i contratti. Per quanto concerne i mezzi di presentazione pubblicitaria, nella segnalazione sub doc. 11, pervenuta ad avvenuta chiusura della fase istruttoria, è stata segnalata anche la presenza di «cartellonistica pubblicitaria» che promuoveva uno ionizzatore di acqua del marchio Aurora D Agostino con il claim «dal tumore si può guarire». 3 Cfr. doc. n. 1. 4 Cfr. allegati doc. n. 2. 5 Cfr. allegati doc. n. 2. 6 Non avendo in alcun modo la società partecipato al procedimento, le modalità di commercializzazione dei prodotti si possono desumere da quanto descritto nel suddetto sito internet e dalle informazioni contenute nel Registro Imprese. Per quanto concerne i mezzi di presentazione pubblicitaria, nella segnalazione sub doc. 10, pervenuta ad avvenuta chiusura della fase istruttoria, è stata segnalata anche la presenza di «alcuni cartelloni riconducibili all azienda segnalata», che promuovevano, con il claim «dal tumore si può GUARIRE», un apparecchio per il trattamento dell acqua del marchio Aurora D Agostino.

34 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 renali, obesità, cellulite, acne, asma, emorroidi, stipsi, disturbi cardiaci, osteoporosi, tendinite, funghi, cataratta, allergie, pressione alta, arteriosclerosi, mal di testa, tumori, melanoma, ictus, miopia» 7. 16. All interno del sito web vi è poi un link che rimanda ad un video pubblicitario caricato sul noto portale You Tube, nel quale compare un fotogramma con il riferimento ad una presunta certificazione ministeriale per il sistema di micro filtraggio dell acqua di cui sarebbe dotato lo ionizzatore commercializzato dalla società 8. Nel video, vengono altresì riportate presunte testimonianze di consumatori che sarebbero guariti da patologie, più o meno gravi, in seguito all utilizzo dell apparecchio in esame. 17. Ancora nel sito, si afferma che i prodotti sono sponsorizzati da Antonio Fuoco, giovane pilota in forza alla Scuderia Ferrari. 18. La società Aurora Line, in veste di distributore di prodotti Aurora D Agostino, commercializza prodotti per la casa e la persona sia attraverso venditori porta a porta, che in luoghi aperti al pubblico nel corso di manifestazioni ed eventi 9. La società promuove i propri prodotti anche attraverso il sito www.auroradagostinocosenza.it, all interno del quale viene presentato, tra gli altri, un erogatore di acqua alcalina ionizzata, il cui utilizzo viene descritto come idoneo ad aiutare la prevenzione di numerose malattie, tra cui: «diabete, malattie renali, cellulite, colesterolo,, arteriosclerosi, disturbi cardiaci, tumori, obesità,, allergie, cefalea mal di testa,, sclerosi multipla,» 10. 19. Infine, nel sito della Aurora Line, è presente un link ad una riproduzione di un autorizzazione del Ministero della Salute del 17 ottobre 2001, della validità di cinque anni, che consentirebbe alla società Daxa Corporation di reclamizzare il prodotto denominato Aurora 3000 a mezzo TV, e compare un certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina prodotta dagli ionizzatori commercializzati dalla società Aurora Line, rilasciato congiuntamente dall Università degli Studi della Calabria e dal Centro analisi acque Selater 11. Pratica sub B) 20. Nella home page del sito della Aurora Line, attraverso una «Offerta eccezionale!», proprio lo ionizzatore in esame viene offerto in regalo ai consumatori eventualmente interessati 12. 21. All interno della pagina Facebook della Daxa Corporation, è presente una locandina dello ionizzatore di acqua alcalina, accompagnata dal claim «dal Tumore si può GUARIRE», nella quale 7 Tali apparecchiature consentirebbero di ottenere: «una forma di prevenzione dimostrata scientificamente, e non ancora conosciuta in tutta la sua forza in Italia», cfr. allegato doc. n. 2. 8 Il video, intitolato Aurora d Agostino Acqua ionizzata alcalina, è stato caricato su You Tube in data 29 ottobre 2011, cfr. allegato al doc. n. 5. 9 Non avendo in alcun modo la società partecipato al procedimento, le modalità di commercializzazione dei prodotti si possono desumere da quanto descritto nel suddetto sito internet e dalle informazioni contenute nel Registro Imprese. Per quanto concerne i mezzi di presentazione pubblicitaria, nella segnalazione sub doc. 12, pervenuta ad avvenuta chiusura della fase istruttoria, è stata segnalata anche la presenza di «un cartellone pubblicitario posizionato a Quattromiglia di Rende (Cosenza) sulla SS19» recante la scritta «dal tumore si può guarire», che promuovevano un apparecchio per il trattamento dell acqua del marchio Aurora D Agostino. 10 Le proprietà curative dell apparecchio sono illustrate in particolar modo attraverso una brochure denominata Libro della salute, scaricabile anche dal sito internet della Daxa Corporation, cfr. allegato doc. n. 2. 11 Cfr. allegati doc. n. 2. 12 Cfr. allegati doc. n. 2.

BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/2014 35 si afferma che è possibile, per coloro che sono interessati, ottenere l apparecchio in regalo; inoltre, è stato rinvenuto un messaggio pubblicitario in formato video che promuove, in omaggio, un distributore di acqua liscia fredda frizzante, ponendo a carico dei consumatori interessati il solo consumo, come recita anche la didascalia posta a lato del filmato. Parimenti, all interno del sito web della società, è presente una sezione Regali, nella quale sarebbero proposti alcuni prodotti in omaggio 13. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 22. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in data 30 giugno 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 23. Con parere pervenuto in data 29 luglio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), c), d), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo, in ragione delle indicazioni fuorvianti e non corrette ad informare i consumatori sulle effettive caratteristiche dei prodotti e sui reali benefici dovuti al loro utilizzo, delle affermazioni, contrarie al vero, circa l esistenza di sponsorizzazioni e autorizzazioni da parte di alcuni organismi pubblici e privati, della gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti commercializzati e del mancato assolvimento dell onere della prova attribuito ai professionisti. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 24. Occorre preliminarmente osservare che le condotte descritte alle lettere A) e B) del punto II del presente provvedimento integrano due pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva autonomia strutturale e funzionale, derivante dalle differenti modalità con le quali si concretizza l influenza sul normale processo di formazione della volontà del consumatore. Pratica sub A) 25. La presentazione pubblicitaria dell attività e dei prodotti dei professionisti è strutturata per veicolare nei destinatari dei messaggi l idea che gli apparecchi commercializzati dagli operatori siano dotati di caratteristiche tali che consentono di ottenere un acqua che ha anche proprietà curative. Nello specifico, le apparecchiature per il trattamento dell acqua commercializzate dalle società Aurora Point, Daxa Corporation e Aurora Line vengono presentate come qualitativamente superiori rispetto a quelle normalmente in commercio, e nei messaggi si afferma in modo esplicito che l utilizzo dell acqua ottenibile con gli ionizzatori di cui trattasi permette la prevenzione e addirittura la cura stessa di numerose e gravi patologie. Nel caso dei messaggi diffusi dalle società Aurora Point e Aurora Line, va poi sottolineato che tale percezione risulta rafforzata dai riferimenti in essi contenuti ad accreditamenti da parte del Ministero della Salute e, per la sola Aurora Line, anche da specifici enti di ricerca ed organismi pubblici. 13 In uno degli allegati al doc. n. 2 si legge che: «grazie a una fantastica promozione attiva tutto l anno, siamo in grado di regalarti una selezione di articoli per la casa di prima qualità»; [ ] «Non devi fare altro che contattarci via email o telefono: ti risponderemo senza alcun impegno e ti spiegheremo come avere uno di questi prodotti per la casa in REGALO. Sarai tu a scegliere l articolo che preferisci.».

36 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 26. Nello specifico, le affermazioni relative sia alla certificazione ministeriale che compare nel video diffuso dalla società Aurora Point, sia all autorizzazione da parte del Ministero della Salute, peraltro scaduta e comunque rilasciata a fini pubblicitari, di cui si vanta la Aurora Line, come anche il riferimento al decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25 14, sono dirette a creare nel destinatario dei messaggi stessi la falsa percezione che i prodotti commercializzati siano caratterizzati da una valenza diversa e ulteriore rispetto ai prodotti concorrenti, che ne sancisce una totale affidabilità in termini qualitativi e di sicurezza. 27. Si consideri, sul punto, che la citazione del decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25, che all art. 11, comma 2, ha stabilito la cessazione dell efficacia delle autorizzazioni rilasciate fino a quel momento e relative alla commercializzazione dei prodotti per il trattamento dell acqua destinata al consumo umano, ha come unico scopo di avvalorare le indicazioni circa le presunte capacità terapeutiche dell acqua prodotta dagli ionizzatori commercializzati dalla società e di lasciar credere ai destinatari dei messaggi che i prodotti siano dotati di caratteristiche diverse rispetto a quelli reperibili normalmente in commercio, circostanza certificata appunto dalla corrispondenza del prodotto alle indicazioni di un decreto del Ministero della Salute e confermata da un atto esplicito di autorizzazione del medesimo Ministero rilasciata alla società. 28. Analogamente, valgono le medesime considerazioni per quanto riguarda il certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina ottenibile con l utilizzo degli ionizzatori commercializzati dalla società Aurora Line ed inserito nei messaggi del professionista. 29. Richiesto alle società Daxa Corporation, Aurora Point e Aurora Line di produrre idonea documentazione volta a provare, rispettivamente, le circostanze di cui alle lettera a) della relativa comunicazione di attribuzione 15 dell onere della prova e specificatamente: - per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che l acqua ottenibile con il prodotto dalla stessa commercializzato è idonea a prevenire alcune tipologie di malattie, tra cui disturbi cardiaci, tumori, obesità, cellulite, diabete e sclerosi multipla; - per ciò che concerne la società Aurora Point, che il consumo di acqua alcalina ionizzata dagli erogatori commercializzati dalla società consente di ottenere un acqua che garantisce la prevenzione di numerose malattie, tra cui diabete, insonnia, cellulite, tumori, melanoma e ictus; che i prodotti commercializzati sono sponsorizzati da Antonio Fuoco, giovane pilota in forza alla Scuderia Ferrari; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute; - per ciò che concerne la società Aurora Line, che l acqua alcalina ionizzata prodotta dall erogatore della società è in grado di contribuire positivamente allo stato di salute fisica e di prevenire molte malattie, tra cui diabete, cellulite, colesterolo, tumori, allergie, cefalea e sclerosi multipla; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute e di un certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina prodotta dagli ionizzatori in esame rilasciato congiuntamente dall Università degli Studi della Calabria e dal Centro analisi acque Selater; le società non hanno dato alcun riscontro all onere probatorio pur avendo regolarmente ricevuto tutti gli atti. L onere, pertanto, risulta non assolto. 14 Il Decreto del ministro della Salute n. 25/2012 reca Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell acqua destinata al consumo umano. 15 Vedi supra il paragrafo 8.

BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/2014 37 Tenuto conto di quanto sopra, considerato che l onere probatorio, attribuito ai professionisti ai sensi e per gli effetti di cui all art. 27, comma 5 del Codice del Consumo, non è stato assolto, ne consegue che le informazioni relative alle capacità di prevenzione terapeutica ed alle proprietà curative dell acqua ionizzata con i prodotti della società Daxa Corporation, Aurora Point e Aurora Line, nonché le indicazioni in ordine all approvazione del prodotto commercializzato dagli stessi da parte di organismi pubblici e privati ed alla sponsorizzazione vantata da parte di Antonio Fuoco, sono da considerarsi inesatte. 30. Pertanto, le affermazioni contenute nei messaggi in merito alle caratteristiche terapeutiche dell acqua ottenibile dall utilizzo dei prodotti pubblicizzati, essendo prive di qualunque fondamento, risultano idonee ad alterare le scelte dei destinatari, che possono ritenere che, di fatto, l acqua ottenibile con gli ionizzatori di cui trattasi abbia caratteristiche che aiutano a prevenire e curare alcune patologie. Si consideri, inoltre, che le indicate affermazioni possono risultare idonee ad alterare le scelte di persone che, affette da patologie anche gravi, ritengono, fosse solo per alimentare la speranza di guarigione, di poter ricavare dei benefici dall utilizzo dell acqua ottenibile dai prodotti pubblicizzati, e pertanto influenzare la decisione di questi ultimi di acquisto del depuratore. 31. La condotta dei professionisti va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, considerato che per promuovere i prodotti di cui trattasi, si basa sulla divulgazione di informazioni ingannevoli ed idonee a falsare il comportamento economico dei consumatori, con particolare riferimento all evocazione di aspetti salutistici avvalorati da presunti accreditamenti ministeriali. 32. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione sub A) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non vere in merito alle caratteristiche dei prodotti, nonché ai risultati ottenibili con l utilizzo dei prodotti dei professionisti, nonché all esistenza di sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni dell attività dei professionisti stessi e dei prodotti da questi pubblicizzati da parte di organismi pubblici e/o privati. Pratica sub B) L offerta nei messaggi della possibilità di ottenere gratuitamente i prodotti commercializzati così come prospettata dalle società Daxa Corporation e Aurora Line, non essendo state in alcun modo dimostrate deve ritenersi non veritiera. Si consideri, sul punto, che l offerta non risulta associata ad alcun ulteriore acquisto e/o alla manutenzione del prodotto a titolo oneroso, fatto questo che rende di per sé inverosimile l indicazione. Orbene, in ordine alla veridicità di quanto pubblicizzato si evidenzia che le società Daxa Corporation e Aurora Line sono state invitate a produrre idonea documentazione volta a provare: - per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che i prodotti offerti in promozione nel sito internet della società sono effettivamente in regalo; - per ciò che concerne la società Aurora Line, che attraverso una promozione reclamizzata nel sito web, lo ionizzatore di acqua alcalina in esame viene offerto in regalo ai consumatori eventualmente interessati.

38 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 Alla richiesta i professionisti, che non hanno partecipato in alcun modo al procedimento istruttorio, non hanno fornito alcun riscontro e, pertanto, l onere risulta non assolto. 33. Tenuto conto di quanto sopra, considerato che l onere probatorio, attribuito alle Parti ai sensi e per gli effetti di cui all art. 27, comma 5 del Codice del Consumo, non è stato assolto, ne consegue che le indicazioni relative alla possibilità di ottenere in regalo i prodotti commercializzati dalle su indicate società, sono da considerarsi inesatte. 34. Per quanto precede, la pratica commerciale in considerazione sub B) deve ritenersi scorretta ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo, per la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito alla portata degli impegni del professionista con riferimento alla gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti così come presentata nelle pagine internet di riferimento. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 35. Ai sensi dell art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 36. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 37. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Con riguardo alla pratica commerciale sub A) 38. Per quanto concerne la società Aurora Point, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, mezzo suscettibile di raggiungere un notevolissimo numero di consumatori, nonché della particolare natura della pratica, che concerne l attribuzione al prodotto di caratteristiche terapeutiche anche rispetto a patologie gravi. 39. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di aprile 2014 ed è tuttora in corso. 40. Sulla base degli elementi su indicati, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Aurora Point nella misura di 10.000 (diecimila euro); 41. Per quanto concerne la società Daxa Corporation, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, mezzo suscettibile di raggiungere un notevolissimo numero di consumatori, nonché della particolare natura della pratica, che concerne l attribuzione al prodotto di caratteristiche terapeutiche anche rispetto a patologie gravi.

BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/2014 39 42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di marzo 2014 ed è tuttora in corso. 43. Sulla base degli elementi su indicati, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Daxa Corporation nella misura di 20.000 (ventimila euro); 44. Per quanto concerne la società Aurora Line, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, mezzo suscettibile di raggiungere un notevolissimo numero di consumatori, nonché della particolare natura della pratica, che concerne l attribuzione al prodotto di caratteristiche terapeutiche anche rispetto a patologie gravi. 45. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese aprile 2014 ed è tuttora in corso. 46. Sulla base degli elementi su indicati, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Aurora Line nella misura di 20.000 (ventimila euro). Con riguardo alla pratica commerciale sub B) 47. Per quanto concerne la società Daxa Corporation, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto: i) della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet; ii) della natura della pratica che con la promessa di un omaggio non provato di un prodotto con caratteristiche terapeutiche; iii) dell entità del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori. 48. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di marzo 2014 ed è tuttora in corso. 49. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Daxa Corporation nella misura di 20.000 (ventimila euro); 50. Per quanto concerne la società Aurora Line, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, che rappresenta un mezzo idoeno a raggiungere un vastissimo numero di consumatori, nonché della natura della pratica che promette, apparentemente come omaggio, un prodotto con caratteristiche terapeutiche. 51. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere: quanto meno dal mese di aprile 2014 ed è tuttora in corso. 52. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Aurora Line nella misura di 20.000 (ventimila euro); RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) ed s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non vere in merito alle caratteristiche dei prodotti, nonché ai risultati ottenibili con l utilizzo dei prodotti dei professionisti, nonché all esistenza di sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni dell attività dei professionisti stessi e dei prodotti da questi pubblicizzati da parte di organismi pubblici e/o privati;

40 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 RITENUTO, altresì, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) scorretta ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo, per la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito alla portata degli impegni del professionista e al modo con cui è stato calcolato il prezzo, con riferimento alla gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti commercializzati; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Aurora Point S.r.l., Daxa Corporation S.r.l. e Aurora Line S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Daxa Corporation S.r.l. e Aurora Line S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; c) di irrogare, alla società Aurora Point S.r.l., relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 (diecimila euro); d) di irrogare alla società Daxa Corporation S.r.l., relativamente alla pratica sub A), una sanzione di 20.000 (ventimila euro); e) di irrogare alla società Aurora Line S.r.l., relativamente alla pratica sub A), una sanzione di 20.000 (ventimila euro); f) di irrogare alla società Daxa Corporation S.r.l., relativamente alla pratica sub B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 (ventimila euro); g) di irrogare alla società Aurora Line S.r.l., relativamente alla pratica sub B), una sanzione di 20.000 (ventimila euro); h) che i professionisti comunichino all Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato

BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/2014 41 telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella