S O M M A R I O CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO...



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S O M M A R I O CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... 3 ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO... 3 ART. 2 - AMMONTARE DELL APPALTO... 4 ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO... 4 ART. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI... 5 ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI... 5 CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE... 7 ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO... 7 ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO... 7 ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L APPALTO... 10 ART. 9 - FALLIMENTO DELL APPALTATORE... 11 ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE... 11 ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE... 12 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE... 13 ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI... 13 ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI... 13 ART. 14 - SOSPENSIONI... 14 ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO... 15 ART. 16 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA... 15 ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI... 17 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA... 18 ART. 18 - ANTICIPAZIONE... 18 ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO... 18 ART. 20 - PAGAMENTI A SALDO... 18 ART. 21 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO... 19 ART. 22 - REVISIONE PREZZI... 20 ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI... 20 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI... 21 ART. 24 - LAVORI A CORPO... 21 -ART. 25 - LAVORI IN ECONOMIA... 21 ART. 26 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D OPERA... 22 ART. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA... 23 ART. 28 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA... 23 ART. 29 RIDUZIONE DELLE GARANZIE... 23 ART. 30 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL IMPRESA... 24 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE... 26 ART. 31 - VARIAZIONE DEI LAVORI... 26 ART. 32 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI... 26 ART. 33 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI... 27 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA... 28 ART. 34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI... 28 ART. 35 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO... 28 ART. 36 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA... 28 ART. 37 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA... 29 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO... 30 ART. 38 - SUBAPPALTO... 30 ART. 39 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO... 32 ART. 40 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI... 32 1

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO... 34 ART. 41- CONTROVERSIE... 34 ART. 42 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA... 34 ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI... 35 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE... 38 ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE... 38 ART. 45 - TERMINI PER IL COLLAUDO... 38 ART. 46 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI... 39 CAPO 12 - NORME FINALI... 40 ART. 47 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL APPALTATORE... 40 ART. 48 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL APPALTATORE... 49 ART. 49 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE... 51 ART. 50 CUSTODIA DEL CANTIERE... 51 ART. 51 CARTELLO DI CANTIERE... 51 ART. 52 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE... 52 2

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO PREMESSA Nel presente Capitolato Speciale d'appalto viene indicato col nome di "Appaltatore" l'impresa, o la Ditta, o il Raggruppamento temporaneo di imprese, o la cooperativa, o il Consorzio di Cooperative al quale verrà aggiudicato l'appalto dei lavori e delle forniture dell'opera di che trattasi, col nome di "Committente" L Amministrazione Comunale di Pianoro, con "D.L." la Direzione Lavori. L'Appaltatore, col fatto di partecipare all'appalto, riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di aver considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi contenuti nell'apposito elenco e che, dopo compiuti i calcoli propri, giudica remunerativi e di sua convenienza. Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie a realizzare la COSTRUZIONE DI UNA LUDOTECA AD INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, IN VIA PADRE MARELLA N.19, IN PIANORO CAPOLUOGO, sono incluse tutte le opere e tutto quanto descritto nei diversi documenti contrattuali, o che si possa solamente desumere o che la normale prassi di corretta esecuzione indica come necessari per dare completamente finite e funzionanti tutte le parti dell'opera in progetto. 2. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnici, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 3

3. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. Art. 2 - Ammontare dell appalto 1. L importo dei lavori posti a base dell affidamento è definito come segue: Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Edifici Civili e industriali Impianti Elettrici Verde e Arredo urbano Impianti Meccanici. Totale % OG1 OS30 OS24 OG11 Scavi-demolizioni 10.061,21 10.061,21 1,88 Fondazioni 20.724,86 20.724,86 3,87 Opere in c.a.-murature 168.855,47 168.855,47 31,55 (Strutture) Impermeab.-isolantilattonerie 82.521,77 82.521,77 15,42 (Op.complementari) Serramenti 43.060,27 43.060,27 8,04 Pavimenti-tinteggi 33.274,77 33.274,77 6,22 ecc.(finiture) Impianti tecnologici 20.000,00 111.000,00 131.000,00 24,47 Assistenze murarie 5.112,50 5.112,50 0,96 Fognature 10.456,24 10.456,24 1,95 Reti tecnologiche 5.107,58 5.107,58 0,95 Sistemazione area 24.691,33 24.691,33 4,61 Opere in economia 434,00 434,00 0,08 A) Totale importo 379.608,67 20.000,00 24.691,33 111.000,00 535.300,00 100,00 esecuzione lavori (base d asta % 70,92 3,74 4,61 20,73 100% B) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza Totale da appaltare (A+B) 19.700,00 555.000,00 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non soggetti al ribasso d asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Art. 3 - Modalità di stipula del contratto 1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del Regolamento Generale D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999. 2. L importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 3. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica 4

ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia. 4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali per l attuazione dei piani di sicurezza. Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1». 2. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella di cui all art.2 del presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. 3. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.. 4. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali di cui all art. 72 comma 4 del Regolamento generale. 5. Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall art.13, comma 7, della legge 109/94 sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all articolo 25, comma 3, della legge n. 109 del 1994, all articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all articolo 159 del regolamento generale, D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999, all articolo 10, comma 6, del capitolato generale d appalto e all articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella seguente: 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Edifici Civili e industriali Impianti Elettrici Verde e Arredo urbano Impianti Meccanici. Totale % OG1 OS30 OS24 OG11 Scavi-demolizioni 10.061,21 10.061,21 1,88 Fondazioni 20.724,86 20.724,86 3,87 Opere in c.a.-murature 168.855,47 168.855,47 31,55 (Strutture) Impermeab.-isolantilattonerie 82.521,77 82.521,77 15,42 (Op.complementari) Serramenti 43.060,27 43.060,27 8,04 Pavimenti-tinteggi 33.274,77 33.274,77 6,22 ecc.(finiture) Impianti tecnologici 20.000,00 111.000,00 131.000,00 24,47 Assistenze murarie 5.112,50 5.112,50 0,96 Fognature 10.456,24 10.456,24 1,95 Reti tecnologiche 5.107,58 5.107,58 0,95 Sistemazione area 24.691,33 24.691,33 4,61 Opere in economia 434,00 434,00 0,08 A) Totale importo 379.608,67 20.000,00 24.691,33 111.000,00 535.300,00 100,00 esecuzione lavori (base d asta % 70,92 3,74 4,61 20,73 100% B) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza Totale da appaltare (A+B) 19.700,00 555.000,00 6

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: 2. il capitolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145; 3. gli elaborati del progetto esecutivo: ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO ELABORATI GRAFICI N. TAV. TITOLO DELL' ELABORATO SCALA ARCHITETTONICI: Tav. 1 ESTRATTO CATASTALE- STRALCIO PRG VIGENTE CON SOVRAPPOSIZIONE CTR 2000-200 PLANIMETRIA DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO" 3008E-A01-.DWG Tav. 2 RILIEVO FOTOGRAFICO 0 3008E-F01-.DOC Tav. 3 PLANIMETRIA QUOTATA E SISTEMAZIONE CORTILIVA CON COPERTURA 200 3008E-A02-.ALL Tav. 4 PLANIMETRIA RETE FOGNATURA E ALLACCIAMENTI 200 3008E-A03-.ALL Tav. 5 PIANTA PIANO TERRA E PIANO INTERRATO 50 3008E-B01-.ALL Tav. 6 PROSPETTI 50 3008E-C01-.ALL Tav. 7 SEZIONE A-A 50 3008E-D01-.ALL Tav. 8 PIANTA PAVIMENTAZIONI PIANI TERRA E INTERRATO 100 3008E-B02-.ALL Tav. 9 ABACO SERRAMENTI 50-200 3008E-E01-.ALL 7

STRUTTURALI Tav. S01 TRACCIAMENTO 50 3008E-SG01-.DWG Tav. S02 FONDAZIONI E 1 SOLAIO LOCALE TECNICO - PIANTA DI CASSERATURA 50 3008E-SG01-.DWG Tav. S03 FONDAZIONI E 1 SOLAIO LOCALE TECNICO SEZIONI DI ARMATURA E ABACO PILASTRI varie 3008E-SG01-.DWG Tav. S04 PIANTA TRAVI DI COPERTURA E PENSILINA METALLICA 50 3008E-SG01-.DWG Tav. S05 COPERTURA PROSPETTI E SEZIONI DI ARMATURA varie 3008E-SG01-.DWG Tav. S06 RIVESTIMENTO COPERTURA PIANTA E DETTAGLI COSTRUTTIVI varie 3008E-SG01-.DWG Tav. S07 PORTALI METALLICI FRANGISOLE PIANTA PROSPETTI E DETTAGLI COSTRUTTIVI varie 3008E-SG01-.DWG Tav. S08 ESECUTIVO SCALA METALLICA PIANTA E PROSPETTI varie 3008E-SG01-.DWG Tav. S09 ESECUTIVO SCALA METALLICA DETTAGLI COSTRUTTIVI varie 3008E-SG01-.DWG IMPIANTI MECCANICI Tav. IM01 SCHEMA FUNZIONALE 100 3008E-IM01-.DWG Tav. IM02 RETI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO POSIZIONE SONDE GEOTERMICHE 100 3008E-IM02-.DWG Tav. IM03 IMPIANTO PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO 100 3008E-IM03-.DWG Tav. IM04 IMPIANTO DI RECUPERO E RICAMBIO D ARIA 100 3008E-IM04-.DWG Tav. IM05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI IMPIANTO ANTINCENDIO 100 3008E-IM05-.DWG Tav. IM06 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI - 3008E-IM06-.DWG Tav. IM07 RELAZIONE D.L. 19-AGOSTO 2005 N.192-3008E-IM07-.DWG Tav. IM08 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI - 3008E-IM08-.DWG IMPIANTI ELETTRICI Tav. IE01 RACCOLTA DEGLI SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO 0 3008E-IE01-.DWG Tav. IE02 INDIVIDUAZIONE ZONE SOGGETTE A NORMATIVA SPECIFICA, IMPIANTO DI TERRA, COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI, GRADI DI PROTEZIONE MINIMI 100 3008E-IE02-.DWG Tav. IE03 SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA E DISEGNO DI APPLICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI 100 3008E-IE03-.DWG Tav. IE04 SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ED IMPIANTI AUSILIARI 0 3008E-IE04-.DWG Tav. IE05 RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELL IMPIANTO ELETTRICO 0 3008E-IE05-.DWG Tav. IE06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELL IMPIANTO ELETTRICO 0 3008E-IE06-.DWG Tav. IE07 CALCOLI PRELIMINARI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 0 3008E-IE07-.DWG 8

ELABORATI DESCRITTIVI: N. TAV. TITOLO DELL' ELABORATO SCALA Tav. 01 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 0 3008E-RIL01-.DOC Tav. 02 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO 0 3008E-CSA01-.DOC Tav. 03 ELENCO PREZZI UNITARI 0 3008E-CPU01-.DOC Tav. 05 SPECIFICHE TECNICHE: OPERE EDILI 0 3008E-STE01-.DOC Tav. 06 SCHEMA CONTRATTO D APPALTO 0 3008E-SCA01-.DOC Tav. 07 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANO D OPERA 0 3008E-CMO01-.DOC Tav. 08 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 0 3008E-RCS.DOC Tav. 09 RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA 0 3008E-RGE.DOC Tav. 10 PIANO DI SICUREZZA 0 3008E-PS01-.DOC Tav. 11 FASCICOLO DELL OPERA 0 3008E-FO01-.DOC Tav. 12 CRONOPROGRAMMA 0 3008E-CP01-.DOC 4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 5. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 6. la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrata e modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 e le successive modificazioni; 7. l articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 8. il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 8. L'Appaltatore e` tenuto contrattualmente all esatta osservanza delle norme stabilite: dal Capitolato Generale approvato con D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145; dal regolamento edilizio e prescrizioni del Comune interessato per territorio; dal regolamento sulla Direzione e Contabilità dei lavori pubblici; dalle norme tecniche emanate per gli impianti degli Enti competenti (VV.F., ISPESL o USL, UNI), in particolare D.lgs 626 e succ.modif.; del C.E.I. le seguenti: dalla Prevenzione infortuni (con particolare riguardo alle disposizioni di Legge del D.P.R. 547) alle raccomandazioni del PMP, ed alle eventuali altre disposizioni in vigore alla data di presentazione dell'offerta dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni; 9

della legge n.109 del 11.2.94 come modificato dal D.L. 101 del 3.4.95 convertito in legge n. 216 del 2.6.1995 dalle norme e disposizioni di cui al D.P.R. 24.04.1967 n. 478 art. 16 legge 26.06.1965 n. 717 relative alla quota parte delle forniture o lavorazioni occorrenti alla esecuzione delle opere che devono essere riservate ad Imprese industriali o artigianali che abbiano stabilimenti od impianti fissi ubicati nei territori indicati all'art. 3 della legge 10.08.1950 n. 646 e successive modifiche; da tutte le norme vigenti sui LL.PP. in quanto non siano in opposizione con specifiche e chiare disposizioni e prescrizioni del presente capitolato speciale; dalla Legge 10/91; dalla legge 1086/71 e succ. modif.. L'impresa assuntrice dei lavori prende a suo carico e sotto la sua responsabilità la perfetta esecuzione delle opere edili ed affini, impiantistiche ed in particolare s'impegna ad attenersi a tutte le prescrizioni contrattuali. L'impresa assuntrice s'impegna inoltre ad adeguare ogni elemento posto in opera che, dalla verifica di collaudo, non risultasse conforme alle norme previste dal presente articolo senza che alcun addebito derivi al committente; identicamente dicasi per il rifacimento di opere non eseguite a regola d'arte e richieste dalla D.L.. 9. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 25 della legge n. 109 del 1994; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla 10

completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865. 2. Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell articolo 94 del regolamento generale. Art. 10 - Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell impresa o da tecnico, abilitato (ingegnere,architetto,geometra) secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 11

4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 12

CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 270 (Duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 13

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale sfavorevole. 3. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art. 14 - Sospensioni 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su segnalazione dell appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 2. Si applicano l articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 4. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall appaltatore e recanti l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato 14

trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Art. 15 - Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 (unopermille) dell importo lavori. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a. nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 13, comma 3; b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e b) è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 4. Tutte le penali, di cui al presente articolo, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 5. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 6. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 16 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, rispettoso delle fasi individuate nel 15

cronoprogramma di progetto, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 3. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 16

Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per l ultimazione dei lavori e/o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall articolo 119 del regolamento generale. 2. Le scadenze intermedie di verifica dell effettiva consistenza delle opere realizzate definite nel cronoprogramma di cui al comma precedente sono due: a) il completamento delle strutture in c.l.s. dell edificio principale compreso le opere di impermeabilizzazione delle coperture con lo scarico delle acque a terra entro il centocinquantesimo(150) giorno dall inizio lavori; b) l effettiva chiusura dell edificio principale e di quelli accessori completo di serramenti esterni e di coperture leggere e lucernari, entro il duecentosettasettesimo(277) giorno dall inizio lavori. 3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 5. Sono dovuti dall appaltatore i danni di qualunque natura, diretti e indiretti, subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 17

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 18 - Anticipazione Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 19 - Pagamenti in acconto 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 25% (venticinquepercento) dell importo contrattuale. 2. A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: lavori a tutto il con l indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell apposito mandato e l erogazione a favore dell appaltatore ai sensi dell articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma 1. 6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto. Art. 20 - Pagamenti a saldo 18

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni, se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del 1994, non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 6. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l emissione del certificato di pagamento ai sensi dell articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli 19

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. Art. 22 - Revisione prezzi 1. Ai sensi dell articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Qualora, per cause non imputabili all appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell anno precedente sia superiore al 2 per cento, all importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l ultimazione dei lavori stessi. Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell articolo 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 20

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 24 - Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all art.5, allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 4. L elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all art.5, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. -Art. 25 - Lavori in economia 21

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall articolo 153 del regolamento generale. 2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all art.5, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 22

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 27 - Cauzione provvisoria Ai sensi dell articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 1. Ai sensi dell articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell importo contrattuale; qualora l aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all importo a base d asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 2. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 3. L Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l autorità giudiziaria ordinaria. 4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. Art. 29 Riduzione delle garanzie 1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-23

quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell impresa singola. Art. 30 - Assicurazione a carico dell impresa 1. Ai sensi dell articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro 555.000,00 e deve: prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di 24