CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

Regolamento Accompagnatori Escursionistici Volontari (AEV) ed Accompagnatori semplici volontari (Acc)

ALLEGATOB alla Dgr n del 29 ottobre 2015 pag. 1/8

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Riferimenti normativi

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNICO IN ACUSTICA E VIBRAZIONI. Alessandro Peretti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 2152 XVI Legislatura. Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LAMPORECCHIO ATTIVITA DEI VOLONTARI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze SERVIZIO CIVILE NAZIONALE SOCIO C.N.E.S.C. CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

La multidisciplinarietà delle cure a casa: quali competenze. F. Saverio Proia Ministero della Salute

Tutte le chiamate sono registrate Il numero del chiamante è sempre identificato

Delibera del Direttore Generale n. 463 del 31/05/2014. Oggetto: Corsi di emergenza sanitaria - quote di iscrizione per partecipanti esterni.

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Programma formativo del corso di specializzazione per il conseguimento della Abilitazione Professionale di ACCONCIATORE

Corso coadiutore del cane e di altre specie animali (gatto, coniglio) negli interventi assistiti dagli animali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

È adottato e posto n vigore Il seguente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI E LA NORMA CEI (III EDIZIONE): APPROFONDIMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DIREZIONE Il Direttore del corso è un Medico o un Infermiere, designato dall Associazione promotrice del corso.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CROCE ROSSA ITALIANA REGOLAMENTO NAZIONALE TRUCCATORI E SIMULATORI

L ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI EMERGENZA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BURTONE

REGOLAMENTO AUTISTI EMA

/12/2008. Identificativo Atto n DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Corso coadiutore del cane e di altre specie animali (gatto, coniglio) negli interventi assistiti dagli animali

AREA LEGALE. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (Cod. 01LEG)

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Il Triage : novità e responsabilità

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

Responsabilità e competenze avanzate dell Infermiere negli interventi di Protezione Civile. Elvira Granata

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Deliberazione legislativa n. 87/ Art. 1 Finalità

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1

DELIBERAZIONE N IX / 4717 Seduta del 23/01/2013

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N COTA, SIMONETTI

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR e del DM Luciano Nigro

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

VOLONTARIATO SICURO. QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato*

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RIZZETTO, PRODANI, CURRÒ, ROSTELLATO, TURCO, PINNA, MUCCI

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

CARTA DEI SERVIZI. Presentazione. Composizione della medicina in rete. Attività ambulatoriale. Visite domiciliari. Prestazioni. Personale di studio

Protocollo di Intesa

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Lega nazionale ciclismo Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

L infermiere della Polizia di Stato e l intervento sanitario in ordine pubblico. Una proposta di aggiornamento del percorso formativo.

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ATTREZZATURE MACCHINE

Emergenza Urgenza Soccorso

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Accordo del 22 maggio 2003 CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2003

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. avv. Elisabetta Mapelli Ufficio Avvocatura Arcidiocesi di Milano

DIVENTA ISTRUTTORE CERTIFICATO AMERICAN HEART

d iniziativa dei senatori COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO e VOLPI

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER VOLONTARI A.I.B. CON SPECIALIZZAZIONE DI 2 LIVELLO

Scopo principale del progetto è coinvolgere su base volontaria il maggior numero di dentisti ANDI, per formarli, insieme allo staff dello studio,

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE ISAAC NEWTON CHIVASSO. Organizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione Superiore Universitaria

OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA

Provincia Autonoma di Trento. Deliberazione della Giunta Provinciale 17 giugno 2010, n. 1434

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3407 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUI- DESI, INVERNIZZI, MOLTENI, SALTAMARTINI, SIMONETTI Disposizioni concernenti il personale addetto ai mezzi di soccorso per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza Presentata il 5 novembre 2015 ONOREVOLI COLLEGHI! Nell ambito del trasporto sanitario su gomma, cioè in ambulanza, l Italia presenta una situazione davvero eterogenea per ciò che riguarda la qualifica e la specializzazione degli equipaggi. Dal punto di vista numerico, la componente più rappresentata è quella dei soccorritori; questi sono operatori formati per gestire in autonomia, sulla base di specifici protocolli territoriali, pazienti che presentino qualsiasi bisogno di soccorso, a partire da quelli non critici, codici bianchi e verdi, per arrivare a quelli maggiormente complessi, codici gialli o rossi, che presentano cioè traumi o patologie importanti e le cui funzioni vitali sono compromesse. Questa figura è utilizzata anche nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza (mezzi di soccorso di base basic life support-bls), in quanto addestrata a mettere in atto tutte le manovre basiche salvavita quali il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree, l utilizzo del defibrillatore automatico esterno, l uso in alcune regioni dell elettrocardiografo e in generale tale figura è formata per valutare il paziente e riconoscere eventuali criticità che mettano a rischio la sua vita. Ovviamente in caso di necessità e in situazione di estrema criticità il soccorritore è supportato dai cosiddetti Advanced life support, mezzi di soccorso con a bordo medici e infermieri specializzati nell emergenza, presenti in numero ridotto rispetto ai

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3407 mezzi di BLS. I soccorritori, spesso denominati autisti-soccorritori, siano essi volontari o professionisti, sono sempre presenti a bordo di una ambulanza che effettua anche trasferimenti di malati a piccola, media e lunga percorrenza in condizioni stabili e non critiche. In Italia il servizio sanitario di urgenza ed emergenza è gestito in modo diverso in base alla regione in cui ci si trova. A livello pratico, ad esempio, cambiano i protocolli, cambiano i titoli e i corsi necessari per prestare servizio sulle ambulanze, rendendo di fatto disomogenea la preparazione dei soccorritori e le competenze che questi ultimi acquisiscono una volta finito il corso di formazione previsto. La situazione descritta porta alla luce la mancanza di uniformità di protocolli, evidenziando un sistema che ha ancora degli elementi da definire, eredità di un passato in cui il servizio di emergenza era spesso garantito da medici, infermieri professionali e autisti soccorritori dipendenti e che, negli anni, hanno visto la figura del volontario sostituirsi a quella dei professionisti dell urgenza ed emergenza. A tale proposito si è posto il problema sull opportunità di affidare in toto il servizio sanitario di urgenza ed emergenza a personale volontario, pur esprimendo stima e riconoscenza nei confronti della figura del volontario ed esaltando il volontariato come un attività nobile e lodevole. Ma è davvero opportuno che di sera a prestare servizio su un ambulanza ci sia una persona che potrebbe arrivare da una giornata lavorativa di 8 e più ore e che potrebbe affrontare un turno di volontariato che lo terrà impegnato tutta la notte? È giusto che le responsabilità penali, civili e quelle previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, siano fatte ricadere su persone che già svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito? I cittadini dovrebbero avere il diritto di usufruire di un servizio sanitario di urgenza ed emergenza in cui sono impiegate figure professionali, come l autista soccorritore, il medico rianimatore e l infermiere. Non appare opportuno, che l incolumità dei pazienti sia affidata a persone che con tutta la buona volontà e dedizione svolgono due, tre o anche quattro servizi al mese, sicuramente dopo aver lavorato tutto il giorno e senza aver maturato l esperienza necessaria per fare fronte agli imprevisti che spesso si presentano in una attività tanto delicata e complessa. Altrettanto importante è rivelare come guidare un mezzo di soccorso non sia semplice né un passatempo. Dal momento dell attivazione dell ambulanza per rispondere alla richiesta di soccorso l autista soccorritore è responsabile dell incolumità di tutti coloro che sono a bordo del mezzo (tre o quattro persone oltre al paziente) nonché di tutti gli altri utenti della strada. Una tale responsabilità dovrebbe essere affidata a chi, dopo aver frequentato i corsi e conseguito i titoli necessari, decida di svolgere quest attività in regime di lavoratore dipendente. Il volontariato è giusto e indispensabile, è una risorsa per la comunità, ma crediamo che i cittadini abbiano il diritto ad avere un servizio sanitario di urgenza ed emergenza che impiega personale tecnicamente e professionalmente preparato, in un mix di sinergie che permetta di garantire la sicurezza dei pazienti, anziché sfruttare la grande risorsa del volontariato per attività di emergenza che richiederebbero invece maggiori competenze e conoscenze clinicosanitarie. La presente proposta di legge disciplina sia la presenza sia le caratteristiche del personale a bordo dei mezzi di soccorso su gomma, prevedendo anche una differenziazione tra soccorritore professionista e volontario, specificando inoltre la differenza tra i diversi percorsi formativi e le caratteristiche che deve avere l autista dei mezzi di soccorso.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3407 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Dotazione del personale dei mezzi di soccorso per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza). 1. Il numero minimo di personale presente a bordo dei mezzi di soccorso di base per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza, di seguito denominati «mezzi di soccorso», è di tre membri: un autista soccorritore, un infermiere soccorritore e un soccorritore/volontario. Un quarto membro può essere aggiunto in fase di formazione o qualora se ne ravvisi la necessità. ART. 2. (Caratteristiche del soccorritore). 1. Il nuovo personale che opera sui mezzi di soccorso in qualità di soccorritore deve seguire un percorso formativo teorico-pratico che preveda 1.000 ore, di cui almeno 500 di tirocinio. Durante quest attività il personale deve essere affiancato da un soccorritore esperto con almeno tre anni di servizio, che abbia seguito uno specifico percorso formativo per lo svolgimento della mansione di tutor. 2. L attività di soccorritore esperto di cui al comma 1 può essere svolta solo dopo avere esercitato sei mesi di attività come terzo membro dell equipaggio dei mezzi di soccorso. Il soccorritore senior deve organizzare l equipaggio, al fine di garantire l efficacia, l efficienza, la qualità e la sicurezza del trasporto sia dell infortunato sia dell equipaggio stesso. In talune situazioni e sulla base di normative regionali, il soccorritore esperto può essere sostituito dalla figura dell infermiere disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3407 ART. 3. (Caratteristiche del terzo membro dell equipaggio dei mezzi di soccorso). 1. La terza unità dell equipaggio dei mezzi di soccorso può essere un soccorritore di cui all articolo 2 o un soccorritore volontario, con il compito di collaborare con il resto dell equipaggio alla buona riuscita degli interventi. 2. Il personale volontario, elemento complementare del servizio dei mezzi di soccorso, deve seguire un percorso formativo non inferiore a 200 ore, suddivise in 100 ore di teoria, 50 ore di esercitazione e 50 ore di tirocinio, e presta la propria opera in maniera discontinua, sulla base della propria disponibilità e sempre in cooperazione con il resto dell equipaggio dei mezzi di soccorso. ART. 4. (Caratteristiche dell autista soccorritore). 1. Al fine di garantire la sicurezza dell equipaggio dei mezzi di soccorso e del paziente trasportato l autista soccorritore deve rispettare tutte le normative sulla sicurezza del lavoro; tale attività deve essere svolta a seguito di un sufficiente periodo di riposo antecedente alla guida dei citati mezzi di soccorso. 2. Il Ministro della salute, in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, a stabilire i requisiti necessari per esercitare l attività di autista soccorritore dei mezzi di soccorso, individuando le caratteristiche psico-fisiche per il riconoscimento dell idoneità e stabilendo l obbligo di superamento di un corso di guida in emergenza che prevede anche la conoscenza del territorio e l utilizzo corretto dei mezzi da condurre. 3. L attività di autista soccorritore può essere svolta solo dopo aver esercitato almeno due anni di attività come soccorritore esperto.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 3407 ART. 5. (Organizzazione dei percorsi formativi). 1. Il Ministero della salute provvede, d intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, a organizzare percorsi formativi esclusivamente teorici, relativi alle seguenti materie: anatomia, fisiologia, patologia, traumatologia, psicologia e lingue straniere, prevedendo l obbligo di aggiornamento continuo con corsi strutturati in analogia a quanto previsto dall educazione continua in medicina e disciplinando le caratteristiche di partecipazione e di rilascio dell abilitazione allo svolgimento dell attività di soccorritore. ART. 6. (Riconoscimento dei titoli posseduti dal personale). 1. Al fine di riconoscere l esperienza maturata a bordo dei mezzi di soccorso dal personale in forza alle associazioni e agli enti di soccorso per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza operanti nel territorio nazionale. Tali associazioni ed enti devono certificare l anzianità di servizio dei propri collaboratori per consentire loro di accedere ai percorsi formativi esclusivamente teorici di cui all articolo 5. L anzianità minima riconosciuta per poter accedere ai citati percorsi formativi e di almeno cinque anni continuativi ovvero di almeno cinque anni non continuativi in un periodo di tempo non superiore a sette anni di svolgimento dell attività di soccorritore dipendente dei mezzi di soccorso.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *17PDL0038550* *17PDL0038550*