Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015



Documenti analoghi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa Di Girolamo Simonato

Termini di scadenza per le revisioni veicoli

STRALCIO N <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

DECRETO 20 maggio 2015, macchine agricole ed operatrici Nuovo codice della strada l art. 80, comma l art. 111, comma 1 l art.

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare?

La sicurezza delle macchine.aggiornamenti e novità

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

Periodico informativo n. 130/2012. Carta di circolazione: identificazione del conducente

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

FORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012).

Mario Fargnoli.

D.M : Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

SUDDIVISO IN DUE LOTTI PER IL SERVIZIO, DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, CONTROLLO E Pagina 1/6

TRASPORTI ECCEZIONALI Allegato B del Regolamento dei Trasporti Eccezionali

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

Consiglio regionale della Toscana

REVISIONE AUTO. Che cos è. Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi)

News per i Clienti dello studio

Aggiornamento linee guida sulla sicurezza e abilitazione all uso delle macchine agricole

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Circolare N.139 del 21 ottobre Distributori di carburante. Le nuove linee guida del Ministero dello sviluppo per i controlli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

Provincia di Treviso TEL FAX UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO (SC) COSE E PERSONE (SP)

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Periodico informativo n. 83/2013. Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Autoscuola Marche -

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Roma, 19 novembre 2014

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il

Circolare N.132 del 5 Settembre 2013

Auser Volontariato Territoriale Firenze. Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

PERIODO DI GUIDA. COMPRESO Guida Da A 9 ore 9 ore e 1 min. 9 ore e 54 min. 10 ore e 1 min. 11 ore

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

P r o d u t tive. Circolare n.

INDICE DEGLI ARTICOLI

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 12 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

DPR 462/01 (verifiche impianti elettrici di messa a terra)

Riguardo alle descritte alternative previste per l accesso al mercato, si chiarisce quanto segue:

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati

Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Circolare Ministero Lavoro n.

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate

Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LAGESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione speciale del fondo di garanzia PMI: aperto anche alle professioniste

I N D I C E. Pag. 2 di 6

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

RISOLUZIONE N. 123/E

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

Circolare N.147 del 23 Ottobre Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia COPIA

Circolare N.47 del 29 Marzo Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

Transcript:

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 La revisione delle macchine agricole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il DM 20.5.2015 è stata recentemente disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del DLgs. 285/92 (Codice della strada). Le macchine in questione sono le seguenti: i) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26.5.2003 e successive modificazioni ed integrazioni; ii) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; iii) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza. Anche per le macchine operatrici (art. 58 del DLgs. 285/92) è stata disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni. Si tratta di: i) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; ii) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; iii) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. I tempi di revisione variano a seconda delle tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione. Per quanto concerne i trattori agricoli, questi sono sottoposti a revisione generale a decorrere dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l anno stabilito nella tabella Allegato 1 del citato DM 20.5.2015. Diversamente, invece, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d ingombro superano i quattro metri di lunghezza e i due metri di larghezza, dovranno essere sottoposti a revisione generale entro il 31 dicembre 2017. Le macchine operatrici, infine, sono sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2018.

Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, nel contesto del quale sono state fornite precise indicazioni sulle modalità e i tempi di revisione: delle macchine agricole in circolazione; delle macchine operatrici in circolazione, per le quali l art. 8, comma 5 del DL 192/2014 (conv. L. 11/2015), nel modificare l art. 111 del DLgs.285/1992, aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015. Si rammenta, al riguardo, che il citato art. 111 del D.Lgs. 285/1992 ha stabilito espressamente che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno, avrebbe dovuto disporre la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione, al fine di accertarne: lo stato di efficienza; la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. La revisione delle macchine agricole in circolazione Come anticipato in premessa, l art. 1 del citato DM 20.05.2015 ha disposto la revisione generale obbligatoria delle macchine agricole in circolazione (art. 57 del DLgs. 285/1992), con periodicità di cinque anni. Macchine agricole da revisionare Trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi. Rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza. Tempi di revisione I tempi di revisione variano a seconda delle tipologie di macchine agricole in circolazione. Più nello specifico, i trattori agricoli sono sottoposti a revisione generale a decorrere dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l anno stabilito nella tabella Allegato 1 del decreto e precisamente: Tempi di revisione dei trattori agricoli 1

entro il 31 dicembre 1973 dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 dopo il 1 gennaio 2016 Revisione entro il 31 dicembre 2017 Revisione entro il 31 dicembre 2018 Revisione entro il 31 dicembre 2020 Revisione entro il 31 dicembre 2021; Revisione al 5 anno entro la fine del mese di prima immatricolazione Modalità di esecuzione della revisione e le sanzioni previste Per quanto concerne, invece, le modalità di esecuzione della visita a revisione per le macchine agricole in circolazione, questa è stata stabilita nel contesto dell art. 3 del citato DM 20.05.2015. In particolare, è stato precisato che per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1 gennaio 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilirà procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione Alle macchine agricole in funzione per le quali sia disposta la revisione, ma che non verranno presentate a revisione e che continueranno a circolare dopo le rispettive scadenze, troveranno applicazione le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111 del D.Lgs. 285/1992, a mente del quale Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 ad Euro 679. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. In tale circostanza, sulla carta di circolazione verrà apposto il timbro «Revisione ripetere - da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Diversamente, invece, nel caso in cui le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito 2

favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. Per i veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili la sanzione amministrativa del pagamento compresa tra un minimo di Euro 169 ad un massimo di Euro 679. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1 gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione. La revisione delle macchine operatrici E' stata altresì disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e più precisamente: Macchine operatrici da revisionare Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico Macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili Carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. Tempi di revisione I termini per sottoporre le macchine operatrici a revisione sono i seguenti: Tempi di revisione per le macchine operatrici Le macchine operatrici semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli aventi massa Dovranno essere sottoposti a revisione complessiva a pieno carico superiore a 1,5 generale entro il 31 dicembre 2017 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d ingombro 3

superano i quattro metri di lunghezza e i due metri di larghezza Tutte le macchine operatrici dovranno essere sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2018. Le sanzioni previste Per le macchine operatrici in funzione per le quali sia disposta la revisione, ma che non verranno presentate a revisione e che continueranno a circolare dopo le rispettive scadenze, troveranno applicazione le medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole, ovvero la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 ad Euro 679 4