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Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE NOLEGGIO CON CONDUCENTE 389

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali ACCORDO NAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE DEL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE Addì, 22 marzo 1994 presso la sede dell Enat tra L'Enat - Associazione nazionale esercenti noleggio autobus e trasporti turistici - e le OO.SS.LL. Filt-Cgil, Fit-Cisl, e Uiltrasporti - visto l'allegato al C.C.N.L. del 19 dicembre 1991 in materia di "adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende"; - vista la deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sull'accordo, adottata nella seduta del 9 aprile 1992, con la quale la Commissione medesima invita le parti a perfezionare il protocollo d'intesa del 19 dicembre 1991; - vista altresì, la deliberazione della Commissione di Garanzia, adottata nella seduta del 30 luglio 1992, con la quale la medesima, preso atto che l'invito non ha avuto seguito, valuta inidoneo, ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, l'accordo del 19 dicembre 1991 in quanto non garantisce i1 contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della persona di cui all'articolo k1, comma 2, 1ett. b) della legge n. 146/1990; - visti gli inviti, formulati dalla Commissione di Garanzia, in ultimo, in occasione dell'incontro del 9 dicembre 1993. tenuto conto delle proposte da questa formulate; - in attuazione della previsione dell'art. 1, punto 2, della legge 12 giugno 1990 n. 146; - si è convenuta la seguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero ed il codice di comportamento delle aziende del settore del noleggio autobus con conducente che - per le aziende indicate all'art. l, comma 1, che segue - sostituiscono ed abrogano in ogni sua parte il protocollo del 19 dicembre 1991, in tema di "adempimenti in caso di sciopero e di codice di comportamento delle aziende", allegato al C.C.N.L. 19 dicembre 1991. 1) Il presente accordo si applica alle aziende esercenti noleggio autobus con conducente. La previsione dell'art. 7 del presente accordo trova applicazione ai soli servizi regolari specializzati di cui all'articolo 2, paragrafo l, punto 2, del regolamento CEE 16 marzo 1992, n. 684 (trasporto casa-luogo di istruzione, 390

casa-luogo di lavoro, casa-caserma e viceversa) con esclusione, quindi, dei servizi di trasporto turistico. 2) La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle OO.SS. nazionali di categoria per quelli nazionali; alle OO.SS. regionali di categoria per quelli regionali; alle OO.SS. territoriali di categoria per quelli locali; alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture, territoriali di categoria per gli scioperi aziendali. 3) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con preavviso minimo di 10 giorni con l'indicazione della data, della durata e dell'orario dell'astensione dal lavoro. 4) La revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate, di norma, almeno 48 ore prima dello sciopero già indetto e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. 5) Esperite le procedure di mediazione e raffreddamento previste dall'accordo interconfederale ratificato il 25 gennaio 1990 e/o dall'art. 46 del C.C.N.L. del 10 giugno 1988, così come modifîcato dal C.C.N.L. 19 dicembre 1991, effettuati uno o più scioperi di breve durata, eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa e successivamente di due giornate lavorative. Tra uno sciopero ed il successivo deve essere comunque assicurato un intervallo di almeno 7 giorni calendariali. 6) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare4 (quattro) ore di servizio. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo continuativo. Modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabilite in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. 7) Dovrà comunque essere garantito il trasporto domicilio istituto scolastico degli scolari e degli studenti. Dovrà altresì essere garantito il servizio ordinario, articolato su due fasce orarie di massima utenza pendolare nel complesso pari a 4 (quattro) ore, dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di ogni giornata di servizio. A livello locale, in relazione a particolari esigenze di mobilità dell'utenza servita, potranno essere concordati diversi periodi di collocazione temporale della fasce orarie indicate al capoverso che precede fermo restando, comunque, il numero delle fasce orarie ed il periodo massimo di 4 (quattro) ore. In assenza di accordo a livello locale, resta fermo quanto previsto al punto 7, comma 2, del presente accordo. 8) Le prestazioni indispensabili individuate nel presente accordo dovranno essere garantite anche in presenza di scioperi di una giornata ed oltre. 9) I regolamenti di servizio individueranno le procedure da adottare all'inizio della fase di sciopero e alla ripresa del servizio, nonché le procedure da adottare per lagaranzia e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. Verranno altresì individuate le modalità per la presa in servizio e la riconsegna nelle rimesse aziendali degli autobus all'inizio e al termine delle fasce orarie di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, del presente accordo. 10) Non sono consentiti scioperi per singoli livelli, categorie, qualifiche o profili professionali. 11) Le astensioni dal lavoro non avranno luogo: - nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere; 391

- nelle giornate di sciopero riguardanti altro o altri settori del trasporto di persone e/o merci (ferroviario aereo, urbano, interurbano a gestione pubblica o privata); - nella, settimana che precede e in quella che segue la Pasqua; - dal 30 ottobre al 5 novembre; - dal 15 dicembre al 7 gennaio. 12) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o :in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. 13) La Associazioni datoriali si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e si impegnano perché esse adottino le procedure negoziali previste nel C.C.N.L. di categoria. 14) L'Associazione datoriale e le aziende utilizzano le forme di raffreddamento nel quadro di costruttive relazioni industriali. Inoltre le aziende ripristinano il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della revoca degli stessi. 15) L'Associazione datoriale e le aziende che essa rappresenta favoriscono forme congrue, di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si impegnano a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni di servizio che si potrebbero verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalla Organizzazioni Sindacali. ENAT FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI 392

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Delibera n. 7.2: ENAT Seduta del 12 maggio 1994 La Commissione, discussa la proposta del relatore, adotta, all'unanimità, la seguente delibera. LA COMMISSIONE VISTO l'accordo nazionale raggiunto il 22.3.1994 tra ENAT (Associazione Nazionale Esercenti Noleggio Autobus e Trasporti Turistici) e FILT-CGIL, FIT- CISL, UILT-UIL per la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente; VISTI i pareri su di esso formulati da due delle tre organizzazioni degli utenti consultate dalle parti, la terza non essendosi espressa malgrado il decorso d'un periodo di tempo largamente superiore a trenta giorni; VISTA la legge n. 146/1990; VISTA la proposta del Prof. Romagnoli; CONSIDERATO che la disciplina, sufficientemente articolata sul piano procedimentale, prevede in particolare la garanzia inderogabile del trasporto domicilio-scuola delle scolaresche, nonché, indipendentemente dalla durata dello sciopero (che comunque non può superare i due giorni consecutivi), del servizio ordinario giornaliero limitatamente alle due fasce orarie di massima utenza pendolare pari complessivamente a quattro ore convenzionalmente predeterminate (dalle h. 7 alle h. 9 e dalle h. 17 alle h. 19), ferma restando la possibilità di deroghe consensuali a livello locale per quanto concerne la collocazione oraria di una o di entrambe le fasce; VALUTA IDONEO l'accordo attuativo della legge n. 146/1990 nel settore a cui esso di riferisce; DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al Ministro dell'interno, all'enat ed alle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT- CISL e UILT-UIL. 393