C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE
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1 C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011
2 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Definizione e finalità del servizio Art. 3 Destinatari del servizio Art. 4 Istituzione e svolgimento del servizio TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO Art. 5 Modalità di accesso Art. 6 Ammissione al servizio Art. 7 Modalità di svolgimento Art. 8 Prenotazioni del trasporto Art. 9 Orario di servizio Art. 10 Personale incaricato alla guida Art. 11 Condizioni di sicurezza TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA Art. 12 Quote a carico degli utenti e modalità di pagamento Art. 13 Assicurazione TITOLO IV SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Art. 14 Sospensione e revoca del servizio Art. 15 Obblighi dell utente Art. 16 Trattamento dati personali Art. 17 Entrata in vigore TITOLO V NORME FINALI
3 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per: a) l organizzazione e la gestione del servizio di trasporto per le strutture sanitarie e ospedaliere; b) l ammissione degli utenti al servizio; c) la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti; d) obblighi dell utente. Articolo 2 Definizione e finalità del servizio Il Servizio Trasporto da e per le strutture sanitarie e ospedaliere rappresenta un intervento che concorre ad ampliare l offerta di prestazioni in favore di persone anziane, persone anziane non autosufficienti, persone con disabilità così come previsto dall art. 3, comma 3, della Legge n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, persone temporaneamente prive dell autonomia personale. Il Servizio di Trasporto ha lo scopo di favorire l accesso ai Servizi Sanitari presso strutture ambulatoriali e ospedaliere, di norma nell ambito del territorio Distrettuale e della ASL di Sassari, ai cittadini anziani, disabili, portatori di handicap con gravi difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l ausilio di personale medico e/o infermieristico); eventuali richieste di trasporto in Aziende USL limitrofe saranno valutate caso per caso. Articolo 3 Destinatari del servizio Il Servizio Trasporto è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale, residenti nel Comune di Ittireddu, in particolare: a) persone anziane non autosufficienti totali o parziali; b) persone anziane, sole o conviventi con il coniuge o con persona portatrice di handicap, in situazione di difficoltà sociale accertata dall Ufficio Servizi Sociali;
4 c) persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) persone in temporanea difficoltà. Articolo 4 Istituzione e svolgimento del Servizio Il Servizio Trasporto sarà realizzato attraverso il mezzo di proprietà dell Ente, l ambulanza dell Associazione FIDAS ADVS di Ozieri con il quale il Comune di Ittireddu stipulerà una apposita convenzione e il mezzo per trasporto persone con handicap messo a disposizione dall Associazione Per Monica Insieme di Ozieri con la quale il Comune di Ittireddu stipulerà un apposito Protocollo Operativo. Il Servizio deve essere preventivamente concordato e prenotato presso l Ufficio Servizi Sociali. Devono essere rispettate le condizioni di sicurezza durante il trasporto. La prenotazione e funzionamento del servizio dovranno avvenire in orari e giorni stabiliti. L Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede: all acquisizione delle richieste e impegnative; alla definizione e organizzazione del Servizio Trasporto; al controllo regolare del servizio; informa l utente delle modalità di funzionamento del servizio. TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO E AMMISSIONE AL SERVIZIO Art. 5 Modalità di accesso La persona o il familiare che richiede il Servizio deve presentare domanda al Comune su apposito modulo predisposto dall Ufficio, con un periodo di anticipo minimo di giorni 4 rispetto alla data in cui è previsto il trasporto,(salvo casi urgenti che saranno valutati volta per volta), per consentire la verifica da parte dell Ufficio della fattibilità del trasporto e la programmazione dello stesso. L utente viene avvisato subito o in seguito telefonicamente dell accettazione della domanda. L ammissione al servizio prevede: presentazione della domanda, su apposita modulistica, all Ufficio Servizi Sociali;
5 presentazione della certificazione ISEE, ovvero dichiarazione sostitutiva; eventuale colloquio a cura dell Operatrice Sociale per conoscere l utente e raccogliere ulteriori informazioni; l accettazione incondizionata del presente Regolamento da parte dell utente. Art. 6 Ammissione al servizio L Ammissione ad usufruire del servizio è di esclusiva competenza del Servizio Sociale del Comune che valuta le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto dell anziano e le condizioni di ammissibilità e poi eventualmente l esibizione di documenti o certificati comprovanti lo stato di disabilità del richiedente. Di quanto sopra si terrà conto anche per stabilire eventuali priorità nell erogazione del servizio. Art. 7 Modalità di svolgimento Il Servizio viene erogato nei giorni feriali, secondo un piano concordato tra l interessato o familiari e l Ufficio Servizi Sociali del Comune. I trasporti saranno effettuati con automezzo comunale, autoambulanza o auto per trasporto persone con handicap. Art. 8 Prenotazioni del trasporto La richiesta di trasporto va sempre comunque prenotata anche telefonicamente, almeno 4 giorni prima, direttamente al Servizio Sociale che concorda con il richiedente tempi e modalità di trasporto. L intervento in tempi più brevi può essere assunto dal servizio, compatibilmente con il lavoro già programmato, solo se giustificato da ragioni di particolare urgenza e gravità. Art. 9 Orario di servizio Prenotazione: l orario di prenotazione del trasporto coincide con l orario di apertura al pubblico dell Ufficio Servizi Sociali, fatti salvi i casi di particolare gravità ed urgenza.
6 Funzionamento del Servizio: nella prima fase di avvio del servizio l orario normale va dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali. Compatibilmente con la disponibilità del personale e dei mezzi, sarà possibile effettuare il trasporto di persone anche in orario diverso. Eventuali successive variazioni dell orario di servizio sono demandate alla competenza della Giunta Comunale. Art. 10 Personale incaricato alla guida Il personale incaricato ad effettuare il trasporto è normalmente costituito da volontari operatori di assistenza, e dagli operatori delle Associazioni convenzionate, che siano in possesso della prescritta patente di guida. Il rapporto con i volontari e con le Associazioni verrà regolato con apposita convenzione da sottoscrivere annualmente. La convenzione potrà prevedere un compenso a titolo di rimborso spese giornaliero così come specificato nel successivo art. 12. Art. 11 Condizioni di Sicurezza Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo di dimora abituale o altro luogo al veicolo, deve avvenire in condizioni di sicurezza per l utente e per l operatore. Va pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di accompagnatori personali o di altri ausili ritenuti necessari, procurati dall utente stesso. TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA Art. 12 Quote a carico degli utenti e modalità di pagamento I beneficiari del servizio sono tenuti a partecipare alle spese attraverso il pagamento di una quota di contribuzione che sarà definita in base al mezzo di trasporto utilizzato e in base alla fascia di reddito di appartenenza. Costo Servizio Ambulanza: Vedi tabella A) allegata al presente Regolamento. Il Comune di Ittireddu, così come stabilito dalla Convenzione, verserà mensilmente all Associazione Fidas ADVS di Ozieri il corrispettivo calcolato sulla base del numero di trasporti
7 effettivamente garantiti. L utenza verserà al Comune la quota di compartecipazione al costo del servizio così come di seguito specificato. Costo Servizio Macchina per Trasporto Persone Handicappate: Vedi tabella B) allegata al presente Regolamento. L utente così come stabilito dal Protocollo verserà direttamente la quota all Associazione per Monica Insieme di Ozieri e il Comune di Ittireddu procederà al rimborso delle spese sostenute, ammettendo esclusivamente gli importi definiti nella tabella di cui all allegato B. La definizione del costo del trasporto e della quota a carico dell utenza avverrà secondo le modalità di seguito indicate. Costo trasporto mezzo comunale: Vedi tabella B) allegata al presente Regolamento. L utenza verserà al Comune la quota di compartecipazione al costo del servizio così come di seguito specificato. I beneficiari contribuiranno per una quota fissa pari al 50% del costo del trasporto così come meglio definito nelle Tabelle A) e B) allegate al presente Regolamento e di una ulteriore quota definita in base alla fascia di reddito di appartenenza: Tabella ISEE % Contribuzione utenza Da 0 ad 5.000,00 gratuità Da 5.001,00 ad 5.500,00 6,6% Da 5.501,00 ad 6.000,00 10,0% Da 6.001,00 ad 6.500,00 13,5% Da 6.501,00 ad 7.000,00 17,1% Da 7.001,00 ad 7.500,00 20,7% Da 7.501,00 ad 8.000,00 24,4% Da 8.001,00 ad 8.500,00 28,3% Da 8.501,00 ad 9.000,00 32,1% Da 9.001,00 ad 9.500,00 36,1% Da 9.500,01 ad ,00 40,2% Da ,00 ad ,00 44,3% Da ,00 ad ,00 48,5% Da ,00 ad ,00 52,8% Da ,00 ad ,00 61,6% OLTRE ,00 100,0% Le eventuali variazioni del costo del servizio saranno preventivamente comunicate all utenza. Il pagamento del servizio deve essere effettuato attraverso bollettino, ovvero a consegna diretta di ricevuta rilasciata dal Comune di Ittireddu, nel quale sarà indicato il mezzo utilizzato e i Km percorsi e la corrispettiva quota di contribuzione. Il pagamento per il servizio trasporto garantito
8 dall Associazione per Monica Insieme dovrà avvenire da parte dell utente a consegna diretta della ricevuta rilasciata dalla stessa Associazione. La ricevuta dovrà poi essere consegnata con allegata la richiesta di rimborso all Ufficio Protocollo dell Ente. L Ufficio Servizi Sociali procederà al rimborso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Il costo del trasporto potrà essere adeguato con Deliberazione della Giunta Comunale in caso di aumento dei costi di trasporto da parte delle Associazioni ed in base alle risorse finanziarie dell Ente. Art. 13 Assicurazione I mezzi utilizzati per il Servizio, il conducente e i terzi trasportati sono assicurati almeno alle stesse condizioni di assicurazione e di massimale dei mezzi del Comune. Le assicurazioni relative ai trasporti su ambulanza e su mezzo per trasporto persone disabili sono a carico delle Associazioni convenzionate. TITOLO IV SOSPENSIONE E REVOCA DEL SERVIZIO Art. 14 Sospensione e revoca del Servizio Il Servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi. La Giunta Comunale si riserva di revocare il servizio in caso di mancanza di fondi o nel caso dovesse sopraggiungere altro eventuale impedimento. TITOLO V NORME FINALI
9 Art. 15 Obblighi dell utente L utente si impegna: ad essere presente al domicilio al momento dell arrivo del mezzo di trasporto; ad avvisare tempestivamente l Ufficio Servizi Sociali in caso di rinuncia al Servizio Trasporto; a pagare il costo del servizio nelle modalità previste dal Titolo III. Art. 16 Trattamento dati personali Nell ambito strettamente connesso all esecuzione delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, vengono rispettate le modalità del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, secondo quanto disposto dalla Legge n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dal Decreto Legislativo , n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni. Art. 17 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore, a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
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