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Transcript:

COMUNE DI CAPRIASCA Municipio Piazza Motta, CP 65, 6950 Tesserete Ordinanza municipale sui cani Il Municipio di Capriasca Richiamati la Legge sui cani del 9.0.008 e relativo Regolamento dell.0.009, l articolo 07, 9 LOC e, RALOC, l art. 57 del Regolamento comunale del gennaio 009, ordina: Art. Campo di applicazione Art. Responsabilità La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari o i detentori di cani devono assumere nella custodia di questi animali sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull animale e sono solidalmente responsabili dell attuazione delle disposizioni federali e cantonali nonché delle presenti disposizioni. Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane. E fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di milioni di franchi. In caso di affidamento la copertura deve essere estesa anche al detentore. Art. Identificazione I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale.

Art. Corsi Ogni proprietario o detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni. Art. 5 Autorizzazione La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione. L autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita. I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge. Art. 6 Struttura di detenzione Art. 7 Cani pericolosi, definizione e obblighi Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione dei cani nei casi previsti dalla Legge, per tramite dei propri funzionari. Sono considerati pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l integrità fisica delle persone o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull area pubblica, quanto sull area privata aperta al pubblico transito. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di presunti cani pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all Ufficio del Veterinario cantonale. Art. 8 Fuga I proprietari o i detentori sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale. La fuga deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonale e comunale.

Art. 9 Disposizioni generali È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. Il Municipio può proibire in ogni tempo l accesso ai cani, anche se al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una segnaletica. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, da soccorso, degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell Esercito, per i disabili e quelli da caccia, durante l impiego nel loro specifico ramo di utilità. Art. 0 Aree di svago e di sfogo Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e segnalate al pubblico; all interno delle stesse potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l animale non possa nuocere. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio. Art. Norme igienicosanitarie Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori. Gli escrementi debitamente chiusi nei sacchetti devono venir depositati nei contenitori previsti a tale scopo o di raccolta dei rifiuti. I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non

possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito. Art. Quiete pubblica Art. Cani incustoditi I detentori sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l avvio della procedura di contravvenzione. Art. Morte dell animale In caso di morte dell animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all Ordinanza federale concernente l eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha l obbligo di consegnare la carcassa dell animale al Centro di raccolta regionale oppure ad un Centro di cremazione autorizzato. La morte dell animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 0 giorni. Art. 5 Sanzioni Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo di fr. 0'000.--. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti: inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati AMICUS; mancata frequenza ai corsi prescritti; la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta; il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio; la fuga del cane; il mancato uso della museruola; la mancata raccolta degli escrementi; il disturbo della quiete; la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago; l accesso alle aree vietate. L importo minimo della multa per l infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 50.--. Riservata l applicazione di cui al cpv., la procedura è disciplinata dagli articoli 5 e seguenti LOC.

Art. 6 Disposizioni finali Art. 7 Disposizioni abrogative e entrata in vigore Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia. Con l entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 08 e seguenti della LOC. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Andrea Pellegrinelli Il Segretario: Tiziano Delorenzi Approvata con risoluzione municipale no. 67 del dicembre 009 Pubblicata agli albi comunali dal al 8 gennaio 00 5