DELIBERA PER L ATTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA



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DELIBERA PER L ATTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ivrea - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d ufficio, ai sensi dell art. 16 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed in particolare le modifiche apportate all art. 97 c.p.p. secondo cui Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell ambito degli iscritti all elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio Nazionale Forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. ; - visto il regolamento per la tenuta e l aggiornamento dell elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d ufficio (di seguito denominato Regolamento), approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 ed in particolare i compiti di verifica e controllo dei Consigli degli Ordini circondariali in ordine ai requisiti di iscrizione e di mantenimento nell elenco unico nazionale dei difensori d ufficio; - ribadito il principio generale secondo cui la difesa d ufficio, incarico di natura pubblicistica, è volta a garantire la professionalità e il decoro dell avvocato al fine della tutela del diritto di difesa; - richiamata la natura volontaria dell iscrizione nelle liste dei difensori d ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi anche in sede di determinazione dei compensi professionali, alla luce di elementari quanto fondamentali principi di lealtà e di correttezza nell esercizio di tale ufficio, sia con riferimento ai colleghi, sia con riguardo allo stesso Consiglio dell Ordine; - richiamata altresì la necessità di tutelare il prestigio dell Avvocatura e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell attività professionale svolta dai difensori iscritti nell elenco 2 - preso atto della necessità di adeguare i regolamenti di Codesto Consiglio in materia di difesa d ufficio; DELIBERA di adottare il seguente regolamento in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate. Art. 1 LISTE CIRCONDARIALI 1. Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Ivrea, in osservanza di quanto disposto all art. 10 co. 1 lett. b) del Regolamento, istituisce due liste separate per la nomina dei difensori d ufficio a seconda della disponibilità alla reperibilità. 2. Una prima lista, di seguito denominata Lista Reperibilità, sarà dedicata ai difensori d ufficio che, all atto dell iscrizione nell elenco nazionale o successivamente, dichiarino la propria disponibilità ad essere reperibili per indagati o imputati detenuti e atti urgenti. Una seconda lista, di seguito denominata Lista Liberi, sarà invece

dedicata ai difensori d ufficio che, all atto dell iscrizione nell elenco nazionale o successivamente, dichiarino di rendersi disponibili ad essere nominati d ufficio in relazioni ad indagati e imputati liberi. 3. La difesa d'ufficio è assicurata secondo turni di reperibilità di 24 ore, a decorrere dalle ore 0,00 di ciascun giorno sino alle ore 24,00 del giorno stesso, informati a criteri di rotazione giornaliera ovvero continua. 4. Si ricorre al criterio della rotazione giornaliera con obbligo di reperibilità, ai sensi dell'art. 29, co. 7, disp. att., c.p.p., nell'ipotesi di urgente e necessaria assistenza di persone detenute, arrestate, fermate o catturate. Si ricorre altresì al criterio della rotazione giornaliera con obbligo di reperibilità in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza alla individuazione o alla sostituzione di un difensore. A tal fine è istituito un apposito turno. 5. Si ricorre al criterio della rotazione continua alfabetica in tutte le ipotesi in cui occorra provvedere senza urgenza all'individuazione del difensore d'ufficio. 6. La Segreteria dell'ordine redige ed inoltra i turni all'ufficio centralizzato, al quale le Autorità Giudiziarie faranno riferimento per individuare il nominativo del difensore da designare, e comunicherà tramite PEC a ogni difensore i propri turni. Il difensore potrà altresì richiedere l'elenco dei propri turni di reperibilità presso la Segreteria dell'ordine di appartenenza e non avrà in ogni caso contatti diretti con l'ufficio Centralizzato. 7. Il momento della chiamata verso l'ufficio centralizzato da parte dell'ufficio giudiziario interessato determina l'individuazione del difensore d'ufficio. ART. 2 REQUISITI PER L ISCRIZIONE 1. La domanda di inserimento nell elenco unico nazionale deve essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell Ordine che provvederà al successivo inoltro, unitamente al parere di cui all art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta l accoglimento o il rigetto della domanda. 2. In osservanza a quanto disposto dall art. 29 co. 1-bis del D.lgs. 28 luglio 1989, alla domanda di inserimento nell elenco unico nazionale il Consiglio dell Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense parere favorevole all accoglimento solamente qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall Unione delle Camere penali, della durata complessiva di 3 almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. b), si ritiene idonea la documentazione attestante la partecipazione ad almeno 10 udienze all anno, escluse quelle di mero rinvio, per ciascuno dei cinque anni precedenti il momento di presentazione della domanda. 4. Nel formulare il proprio parere al Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell Ordine tiene altresì in particolare considerazione che il richiedente non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all ammonimento. 5. E condizione per l iscrizione all elenco nazionale l adempimento dell obbligo formativo di cui all art. 11 della L. 247/2012.

ART. 3 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL ELENCO NAZIONALE 1. Il Consiglio dell Ordine verifica annualmente la sussistenza delle condizioni necessarie per la permanenza nell elenco nazionale, e segnatamente, in applicazione di quanto disposto dall art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e dall art. 5 del Regolamento: a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all avvertimento; b) l esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) l adempimento dell obbligo formativo di cui all art. 11 l. 31 dicembre 2012 n. 247. 2. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera b), l avvocato iscritto nell elenco nazionale deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell inserimento nell elenco nazionale, documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio. 3. Il Consiglio dell Ordine trasmette la documentazione di cui al comma precedente, unitamente al parere previsto dall art. 29, comma 1-quinques, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e relativo alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell elenco nazionale, al Consiglio Nazionale Forense, 4 al quale spetta la decisione relativa all eventuale cancellazione dell iscritto. ART. 4 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE AUTOMATICA PREVISTA DALL ART. 2 D. LGS. 30.01.2015 N. 6 1. Gli avvocati che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, risultavano già iscritti agli elenchi dei difensori d ufficio predisposti dal Consiglio dell Ordine di Ivrea sono iscritti automaticamente, ai sensi dell art. 2 del citato D. Lgs. ed a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, nell elenco nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense. 2. Ai fini del mantenimento dell iscrizione di cui al comma precedente, l avvocato deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell Ordine di Ivrea, entro il 20 febbraio 2016, idonea documentazione comprovante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio. 3. Nel medesimo termine indicato nel comma precedente, l avvocato ha, altresì, la facoltà di comunicare al Consiglio dell Ordine la propria eventuale disponibilità a rimanere iscritto, anziché ad entrambe le liste circondariali di cui all art. 1 del presente regolamento, solamente ad una o all altra delle stesse. ART. 5 DOVERI DEL DIFENSORE D UFFICIO 1. L avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. Il difensore d'ufficio ha, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice deontologico forense, l'obbligo di curare la propria preparazione professionale, con specifico riferimento alla difesa d'ufficio. 3. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di assicurare la reperibilità nell'arco delle 24 ore del proprio turno giornaliero, fornendo il maggior numero di recapiti telefonici attivi (studio, cellulare, abitazione, ecc.). Il difensore nominato ai sensi dell art. 97, 1 comma, c.p.p., che non si sia reso reperibile, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art. 97, 4 comma, c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto dall art.105 c.p.p. Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni e deve informarlo che anche il difensore d ufficio deve essere retribuito a norma di legge (art. 369 bis c.p.p. lett. d), e). 4. Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario ha l obbligo di comunicare, tempestivamente, con qualsiasi mezzo, la nomina ricevuta e di avvisare il cliente che è tenuto a corrispondere al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni professionali già effettuate. 5. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'incombente per il quale è stato individuato. La mancata presentazione può comportare la cancellazione dall'elenco e l'eventuale avvio di indagine disciplinare da parte del Consiglio dell'ordine. 6. Il difensore d'ufficio deve segnalare per iscritto al proprio Ordine l'eventuale indisponibilità per un turno assegnatogli ed indicare il nominativo del sostituto (la comunicazione verrà inoltrata dall'ordine al Call Center); ove fosse già intervenuta la nomina da parte dell'autorità Giudiziaria, il difensore nominato dovrà avvisare direttamente e tempestivamente l'autorità stessa o nominare un sostituto. La mancata comunicazione o designazione di un sostituto può comportare la cancellazione dalle liste. Le eventuali sostituzioni nel turno possono essere effettuate solamente da avvocati iscritti nell elenco dei difensori d ufficio, così come previsto dall art. 97 4 comma, ultimo periodo c.p.p. 7. La difesa d ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà. Gli iscritti agli elenchi dei difensori di ufficio devono dimostrare la disponibilità ad assicurare la necessaria collaborazione al fine di evitare difficoltà alla naturale celebrazione dei processi. 8. Tutti gli avvocati sono tenuti ai doveri: a) di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice deontologico forense); b) di lealtà e correttezza (art. 6, ivi); c) di fedeltà, nello svolgere la propria attività professionale (art. 7, ivi); d) di diligenza nell adempiere i propri doveri professionali (art. 8, ivi); e) di segretezza e riservatezza (art. 9, ivi); f) di indipendenza con il dovere di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10, ivi); g) di competenza (art. 12, ivi); h) di aggiornamento professionale (art. 13, ivi). 6) Tra i doveri ricorre l obbligo di indossare la toga durante l espletamento della attività professionale. 9. L avvocato iscritto nell elenco dei difensori d ufficio, quando nominato: a) ha l obbligo di prestare il patrocinio; b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla, ed il suo impedimento dovrà essere comunicato all autorità giudiziaria nelle forme e nei modi previsti dall art. 30 disp. att. c.p.p.; c) nelle ipotesi di diversi e successivi difensori nominati d ufficio nel medesimo procedimento penale, deve, qualora nominato da ultimo ai sensi dell art. 97, comma 4 c.p.p., chiedere che si proceda alla nomina definitiva di un difensore ex art. 97, comma 1 c.p.p., attesa la necessità di tutelare compiutamente il diritto di

difesa; d) non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente; e) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d ufficio ha diritto ad essere retribuito; f) deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia; g) ove sia impedito a partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituto, dell adempimento dell incarico; h) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti; i) deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica; j) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall elenco nazionale. ART. 6 DIRITTI DEL DIFENSORE D'UFFICIO 1. Il difensore d'ufficio ha diritto, incombendo su quello di fiducia il relativo obbligo, sì come sovra disposto, di venire informato dal collega dell'intervenuta nomina fiduciaria. 2. Il difensore d'ufficio, sostituito nell'esercizio difensivo dal difensore di fiducia, ha diritto ad essere retribuito. ART. 7 COMPENSO DEI DIFENSORI D'UFFICIO 1. Il compenso per l'attività svolta dal difensore d'ufficio è corrisposto dall assistito, ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p. 2. Per le prestazioni degli avvocati nominati difensori d'ufficio si applicano le stesse disposizioni previste per i non abbienti e per i collaboratori di giustizia. 3. Per quanto riguarda le prestazioni degli avvocati nominati difensori d'ufficio di persona che si sottrae al pagamento, il Consiglio, nel caso in cui l'avvocato intenda procedere con giudizio monitorio, provvede alla normale procedura di liquidazione degli onorari. 4. La procedura monitoria è esente da bollo e imposte. ART. 8 CANCELLAZIONE DALL ELENCO NAZIONALE 1. La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell elenco nazionale comporta la cancellazione d ufficio dell avvocato. 2. Il Consiglio dell Ordine, avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense che delibera la immediata cancellazione. 3. L avvocato, trascorsi almeno due anni dall iscrizione nell elenco nazionale, può chiedere al Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dall elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di reiscrizione, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione. ***