la tutela del benessere degli animali da compagnia: dalla legge n. 281/91 ad oggi Cremona 09 aprile 2008 dott.ssa rosalba matassa ministero della salute direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - ufficio vi
Consiglio d Europa Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia Siglata a Strasburgo il 13 1987 Non ancora ratificata in Italia novembre
La Convenzione Obbligo morale per l uomo di rispettare tutte le creature viventi legami particolari con gli animali da compagnia Importanza degli animali da compagnia in ragione del loro contributo alla qualità della vita e pertanto il loro valore per la società Responsabilizzazione dei proprietari degli animali da compagnia
Rifugi per animali strutture a scopo non di lucro ove gli animali da compagnia possono essere detenuti in numero sostanziale, ove la legislazione nazionale lo consente, tali strutture possono accogliere gli animali vaganti
Principi fondamentali Nessuno deve causare inutilmente dolore e sofferenza ad un animale da compagnia Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia
Detenzione Ogni persona che detiene un animale da compagnia o che accetta di occuparsene deve essere responsabile della sua salute e del suo benessere Ogni persona che detiene un animale da compagnia o se ne occupa deve accudirlo tenendo conto dei suoi bisogni etologici, conformemente alla specie e alla razza: Cibo e acqua Esercizio adeguato Misure necessarie ad impedirne la fuga
Riproduzione Tutte le persone che selezionano un animale da compagnia per la riproduzione devono tenere conto delle caratteristiche anatomiche, psicologiche e comportamentali al fine di non compromettere la salute ed il benessere della progenie e della madre
Altre disposizioni Limite d età per l acquisto - non devono essere venduti ai minori di 16 anni senza il consenso dei genitori Addestramento Commercio, allevamento e vendita Rifugi per animali Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni pubbliche
Interventi chirurgici Vietati interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un animale da compagnia o per altri fini non curativi: Taglio della coda Taglio delle orecchie La resezione delle corde vocali L estirpazione delle unghie e dei denti Eccezioni: Se un veterinario considera un intervento necessario nell interesse dell animale Per impedire la riproduzione Obbligo anestesia medico veterinario o altra persona competente
Misure complementari per gli animali vaganti Riduzione degli animali vaganti Programmi di informazione e di educazione (detenzione, allevamento, commercio, presa di coscienza e conoscenza dei principi della Convenzione)
Normativa in Italia Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Circolare 14 maggio 2001, n. 5 - Attuazione della L. 281/91 Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, la Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy Legge 20 luglio 2004, n. 189 disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate
Legge 281/91 Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l ambiente
Legge 281/91 Controllo popolazione cani e gatti limitazione delle nascite Cani vaganti catturati e quelli ospitati presso i canili non possono essere soppressi, né essere destinati alla sperimentazione Cani vaganti catturati se regolarmente tatuati restituiti al proprietario, se non tatuati e non reclamati entro 60 gg possono essere ceduti a privati o associazioni protezionistiche (trattamento profilattico contro rabbia, echinococcosi e altre malattie trasmissibili)
Legge 281/91 Obbligo tatuaggio per tutti i cani vaganti catturati e di tutti quelli ospitati nei canili I cani ricoverati presso i canili possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità
Legge 281/91 Art. 2, comma 10 gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza Art. 2, comma 11 gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale legge finanziaria 2008: modifica art. 4 i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste o zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti
Legge 281/91 E vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà Sterilizzazione e reinserimento nel gruppo Eutanasia solo se gravemente malati o incurabili Gestione colonie feline (enti e associazioni protezioniste)
Legge 281/91 Competenze delle regioni: Anagrafe canina presso i Comuni o le ASL tatuaggio indolore Risanamento dei canili comunali e costruzione dei rifugi (buone condizioni di vita e condizioni igienico-sanitarie) Programma prevenzione randagismo (informazione in ambito scolastico; corsi di aggiornamento per il personale delle regioni, enti locali, ASL e guardie zoofile) Competenze dei Comuni: Singoli o associati e le Comunità montane risanamento dei canili e costruzione di rifugi per cani
Legge 281/91 Istituzione di un fondo per l attuazione della Legge Decreto 29 dicembre 1992 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro determinazione dei criteri ripartizione annuale Anno 2007 ammontare del fondo: 4.986.000,00
Legge 281/91 In itinere nuovo decreto (abrogazione Decreto 29 dicembre 1992) modifica dei criteri di ripartizione : Dati popolazione umana; Dati popolazione canina - rilevata tramite ingresso nei canili (e gattili) sanitari (in passato dato stimato); Attivazione Banca dati regionale (in passato cani e gatti di proprietà dato stimato)
Nuovi criteri ripartizione Inoltre l articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281 come modificato dal comma 829 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone : i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all articolo 3, comma 6 della suddetta legge Pertanto il fondo disponibile viene ripartito tra le Regioni e Province autonome in base ai criteri stabiliti, fermo restando che il 60% del finanziamento attribuito annualmente a ciascuna deve essere utilizzato per le sterilizzazioni
Circolare n. 5/2001 Attuazione della legge 281/91 a 10 anni dalla sua emanazione: Ritardato recepimento da parte delle regioni Proliferazione del randagismo canino riproduzione incontrollata amministratori locali istituzione cane di quartiere (rimedio temporaneo e non risolutivo) Carente il programma di educazione e formazione Necessità di una anagrafe nazionale uso del microchips Interventi d sterilizzazione (incentivati anche sui cani di proprietà)
Accordo 6 febbraio 2003 Finalità: promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali Recepito con DPCM 28 febbraio 2003
Accordo 6 febbraio 2003 Definizioni: Animale da compagnia ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all uomo (pet -therapy, riabilitazione, pubblicità) non sono inclusi gli animali selvatici Allevamento di cani e gatti per attività commerciali 5 fattrici o 30 cuccioli per anno commercio di animali da compagnia negozi, pensioni per animali, attività di toelettatura e di addestramento
Accordo 6 febbraio 2003 Le regioni e le province autonome si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell animale da compagnia chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l età, il sesso, la specie e a razza.
Accordo 6 febbraio 2003 In particolare deve: Rifornirlo di cibo e acqua Assicurargli le cure necessarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico Consentirgli una adeguata possibilità di esercizio fisico Prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga Garantire la tutela di terzi da aggressioni Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora
Accordo 6 febbraio 2003 Controllo della riproduzione Iscrizione anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o inizio detenzione
Accordo 6 febbraio 2003 Sistema di identificazione dei cani impegno delle Regioni, Province autonome e Ministero della salute misure per ridurre il randagismo: a) Microchips unico sistema ufficiale di identificazione dei cani a decorrere dal 1 gennaio 2005 b) Creazione di una banca dati informatizzata su base regionale o provinciale che garantisca la connessione con quella nazionale c) Attivazione di una banca dati nazionale presso il Ministero della salute (indice microchips anagrafi territoriali)
Accordo 6 febbraio 2003 Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali autorizzazione ai sensi dell art. 24 DPR n. 320/1954 Requisiti: Conformità dimensioni box e recinti per cani allegato A (non si applica ai canili sanitari e rifugi, né all attività di toelettatura)
Accordo 6 febbraio 2003 allegato A Peso del cane in Kg Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m 2 Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane Fino a 3 cani m 2 per ciascun cane Oltre 3 cani m 2 per ciascun cane meno di 10 da 11 a 30 più di 30 1,0 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0
Accordo 6 febbraio 2003 Programmi di informazione e educazione: favoriti dal Ministero della salute principi dell accordo, rispetto degli animali e tutela del loro benessere fisico ed etologico rivolti in particolare a coloro che hanno in custodia, allevano, addestrano, commercializzano, trasportano gli animali da compagnia
Accordo 6 febbraio 2003 Attenzione particolare sui seguenti aspetti: Rischi aumento degli abbandoni derivanti dall acquisto irresponsabile Necessità di scoraggiare comportamenti quali: dono degli animali da compagnia a minori di 16 anni sensa consenso; dono come premio o ricompensa o omaggio; riproduzione non pianificata Promozione dell iscrizione dei cani all anagrafe territoriale Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi dei Servizi veterinari promuovono e attuano corsi di formazione e aggiornamento per medici veterinari, personale di vigilanza e associazioni di volontariato
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI ABRUZZO L.R. 86/99 modif. 8/2004 CAMPANIA L.R. 16/2001 EMILIA ROMAGNA L.R. 27/2000 DGR prot. VET 06/900 LAZIO - L.R. 34/97 Canile sanitario n. 100 cani Rifugio n. 500 Dimensioni e numero rapportato alla popolazione di randagi stima Servizi Veterinari / Incentivi alle adozioni / Box minimo 6 mq/cane, di cui 20% coperti - altezza min. mt 2,50 Recinti collettivi max 10 cani sup. aumentata del 30% Box area tot (coperta e scoperta) 2 mq piccola taglia, 3,5 media taglia, 4,5 taglia grande, 6 taglia gigante + aree ricreazione comune Box: parte coperta e scoperta dimensioni: con area sgambamento aggiuntiva box indiv. 9 mq cane (30% chiusa o coperta); box plurimi 9+7 per ogni cane aggiunto area sgambamento comune 5 cani 150 mq Senza area di sgambamento aggiuntiva: box indiv. Mq 20 Box plurimi 20+10 per ogni cane aggiunto Canili pubblici: dimensioni box devono tener conto dei parametri D.Lgs. 116/92
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 39/90 Regolamento di esecuzione 6 giugno 2002 LIGURIA L.R. 23/2000 DGR 908/2001 MARCHE L.R. 10/97 Regolamento di attuazione 2/2001 N. 200 Stabilito a livello comunale N. 400 Box superficie minima mq 10/cane (almeno 4 chiusi o coperti) + mq 8 per ogni cane aggiunto (stessa % cop. scop.) max 6 cani Box interno minimo mq 4/cane e h. 2 mt Area esterna superficie minima mq 8/cane Area parco almeno 2000 mq Superficie minima complessiva (cop. e scop.) mq 8/cane aumentabili di mq 4 per ogni capo aggiuntivo Numero max cani per box 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata MOLISE - L.R. 10/97 7/2007 Reg. 1/2006 N. 250 ACCORDO 6 FEBBRAIO 2003 (come VENETO e P.A. DI BOLZANO )
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI PIEMONTE - L.R. 34/93 Regolamento di attuazione 11/93 SARDEGNA - L.R. 21/94 Regolamento di attuazione 1/99 SICILIA L.R. 15/2000 Regolamento di attuazione 7/2007 TOSCANA - L.R. 43/95 N. 100 Canile sanitario deve poter ricevere 900/1000 cani/anno Rifugio dimensioni adeguate per poter ospitare un alto numero di animali N. 400 / Superficie minima mq 4/cane Max n. 4 cani o 1 femmina con cucciolata/box Rifugi box/peso cane: Fino a Kg 6 mq 1 cop. + 1 scop. Da 6 a 10 mq 1 + 1,4 Da 10 a 20 mq 1,5 + 2 Oltre 20 mq 2 + 2 Box superficie minima mq 18 (6 coperta per il riposo e 12 esterna (in parte riparata da tettoia) massimo 4 cani per box (almeno mq 3 area coperta e 6 zona aperta/cane media taglia) Superficie disponibile mq 8/cane (di cui 2 coperti) Canili sanitari: mq 4 (di cui 2 coperti)
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI Friuli Venezia Giulia Lombardia Marche Molise Sicilia - Trento hanno previsto nelle proprie leggi o regolamenti l obbligo di un orario di apertura al pubblico al fine di favorire l adozione o l affidamento degli animali custoditi nei rifugi Lombardia L.R. 16/2006 Regolamento in via di approvazione Nessuna Regione/P.A. ha dato indicazioni di tipo gestionale
Legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate Articolo 1- modifiche al codice penale titolo IX bis dei delitti contro il sentimento per gli animali
Legge 20 luglio 2004, n. 189 Art. 544 bis uccisione di animali Art. 544 ter maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale
Legge 20 luglio 2004, n. 189 Art. 727 c.p. modificato abbandono di animali - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze
LEGGE 29 DICEMBRE 2003 N. 376 FINANZIAMENTO INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO STANZIATI 9 MILIONI DI EURO (6 NEL 2004 E 3 NEL 2005) Domande pervenute n. 250 Domande accolte n. 208 Domande non accolte n. 42
LEGGE 29 DICEMBRE 2003 N. 376 D.M. 13 MAGGIO 2005 (determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi) Articolo 1, comma 2 contributi per: strutture di rifugio per cani randagi; strutture per la sterilizzazione di cani e gatti; centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina con particolare riferimento alla tutela dell incolumità pubblica dall aggressività dei cani. Articolo 3, comma 2 in via prioritaria: progetti che prevedano il coinvolgimento di più enti e/o associazioni; progetti che prevedano strutture in rete (strutture multizonali); progetti articolati che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piano di sterilizzazione e di adozione. 2 anni di tempo per la realizzazione
Proposte ed obiettivi per il futuro Disegno di legge su: Disciplina degli adempimenti e per la prevenzione volti alla corretta coesistenza tra le persone ed i cani per la tutela della salute pubblica e del benessere animale (disciplina del rapporto uomo-cane per la prevenzione delle morsicature e gestione dei cani ad aggressività non controllata)
Principali contenuti del ddl Riprende in parte i contenuti dell ordinanza 12 dicembre 2006 (sostituita dall ordinanza 14 gennaio 2008) Riprende i contenuti dell Accordo Stato Regioni Affermata importanza della socializzazione dei cani e del ruolo dei luoghi in cui vengono detenuti i cani (allevamenti canili sanitari e rifugi) ai fini della prevenzione STRUTTURE ADEGUATE MA ANCHE CORRETTA GESTIONE IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
Principali contenuti del ddl Percorso di valutazione e rieducazione dei cani morsicatori e di quelli dichiarati ad aggressività non controllata Obbligo percorso di educazione anche per i rispettivi detentori Acquisizione del patentino di cane buon cittadino e di una idoneità per il detentore Istituzione di un Comitato Nazionale di Valutazione Valutazione dati modifica elenco razze (obiettivo: soggetti e NON razze!)
Principali contenuti del ddl Regioni e province autonome attivazione percorsi di controllo e rieducazione dei cani promozione corsi di formazione promozione dell educazione civica e responsabilizzazione dei detentori di cani Obblighi per gli allevatori, per gli educatori cinofili, rivenditori formazione Regolamentazione Manuali buone pratiche allevamenti e canili (sanitari e rifugi)
Grazie per l attenzione