CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO PAPINI. nell ambito del procedimento penale n. 15583/03 RGNR - Bologna



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 8-bis DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE A PERQUISIZIONI DOMICILIARI E ALL ACQUISIZIONE DI TABULATI DI COMUNICAZIONI (*) NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO PAPINI nell ambito del procedimento penale n. 15583/03 RGNR - Bologna PERVENUTA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA il 15 gennaio 2004 E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ATTESTANTI L ESTRANEITÀ DEL DEPUTATO AI FATTI PERVENUTI ALLA PRESIDENZA il 23 gennaio 2004 e il 24 febbraio 2004 (*) Con nota del 3 febbraio 2004, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha comunicato che la domanda di autorizzazione a procedere è da considerarsi caducata e dunque priva di ogni effetto ai fini dell esame parlamentare.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati INDICE 1) Domanda di autorizzazione... Pag. 2 2) Richiesta di archiviazione...» 5 3) Decreto di archiviazione...» 8 1) Domanda di autorizzazione. Al Sig. Presidente della Camera dei deputati OGGETTO: Richiesta ex artt. 68 Cost., 4 e 5 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nei confronti dell on. deputato Andrea Papini Presso questo ufficio è attualmente pendente procedimento penale (R.G.N.R. 15583/03) nel quale risulta iscritto in qualità di persona sottoposta ad indagini l on. Andrea Papini, nato a Bologna il 27 febbraio 1948 (eletto con sistema maggioritario nella circoscrizione XI Emilia- Romagna, collegio 16 Bologna-Pianoro), appartenente a partire dal 4 giugno 2001 al gruppo parlamentare «Margherita» di codesta Camera dei deputati. Il procedimento in questione attinente all accertamento di responsabilità penali previste e punite dall articolo 600- quater del codice penale, ossia alla detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori è stato iscritto in data 3 dicembre 2003, a seguito di trasmissione atti per competenza dalla Procura della Repubblica di Verona. Tale ufficio, infatti, all esito di una complessa attività investigativa iniziata sin dal 2001, finalizzata all individuazione di soggetti dediti al compimento di attività di distribuzione, divulgazione, pubblicazione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto commessi in Verona ed altre località, addiveniva alla localizzazione nella rete telematica di alcuni siti di contenuto chiaramente «pedo-pornografico». Gli ulteriori accertamenti permettevano, da un lato, l identificazione dei soggetti esteri responsabili della distribuzione di filmati ed immagini realizzati mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, dall altro, l identificazione della società intermediaria a beneficio della quale venivano destinati tutte le transazioni ed i pagamenti effettuati a mezzo di carte di credito da parte degli utilizzatori di tali siti pornografici. Su tale base era altresì possibile risalire all individuazione dell istituto bancario presso il quale la suddetta società intermediaria si appoggiava per il compimento delle suddette transazioni. Infine, allo scopo, di addivenire ad una compiuta individuazione dei soggetti fruitori di tali siti, veniva disposta l acquisizione presso tutti gli istituti bancari della documentazione concernente i pagamenti effettuati da residenti su tutto il territorio nazionale a mezzo di carte di credito, o con altre modalità bancarie, a favore della società di gestione dei siti, cui i finanziamenti confluivano mediante la suddetta società intermediaria, operante di fatto come istituto di appoggio. Una volta così addivenuti all individuazione dei nominativi di titolari di carte di credito utilizzate nelle suesposte operazioni, la Procura della Repubblica di Verona trasmetteva per competenza a questo ufficio gli atti relativi alle posizione di 13 indagati, sul presupposto che trattandosi di persone residenti nel territorio di competenza di questa Procura all epoca dei

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati fatti per cui si procedeva il locus commissi delicti doveva ragionevolmente ritenersi essere proprio Bologna. Fra questi nominativi, appunto, compariva anche quello dell onorevole Andrea Papini, il quale peraltro non era stato previamente segnalato a quest ufficio nella sua qualità di parlamentare, condizione quest ultima della quale poteva aversi piena contezza solo all esito di accertamenti appositamente delegati alla polizia giudiziaria. Ebbene, alla luce delle risultanze investigative sin qui raccolte ed, in particolare, in considerazione del fatto che l onorevole Andrea Papini risulta essere stato titolare di una carta di credito a mezzo della quale sono stati effettuati acquisti con le modalità predette in particolare sì segnala la presenza di cinque acquisti effettuati in un periodo compreso fra il 10 gennaio ed il 10 giugno 2001, con la carta di credito n. (omissis) di BNL, diretti verso una delle predette società intermediarie a parere di quest ufficio sussistono allo stato elementi idonei ad ipotizzare a suo carico la commissione del delitto in questione. Al riguardo si evidenzia che la norma de qua è stata fin dall iter parlamentare che ne ha accompagnato l emanazione al centro di vivaci discussioni, per il fatto di aver previsto una sanzione penale per il mero detentore di materiale pornografico. Peraltro, non può non sottolinearsi come a fronte delle perplessità predette la scelta operata dal legislatore della riforma introdotta con legge 3 agosto 1998, n. 269, sia stata altrettanto decisa ed univoca, evidenziando come la repressione della mera detenzione non deve essere interpretata come voluntas legis di repressione di un vizio come tale, bensì come punizione di un vizio perché dannoso a «vittime in carne ed ossa», quali sono appunto i minori sfruttati al fine di produzione di immagini pedopornografiche. Se ciò si evidenzia al fine di dar contezza della piena consapevolezza da parte di questo ufficio inquirente circa le complesse problematiche sottese alle scelte di politica criminale che hanno ispirato il nostro legislatore, non v è del pari dubbio che in presenza della normativa vigente gravi sugli scriventi l obbligo costituzionalmente sancito di esercizio dell azione penale, con riguardo a tutte quelle condotte materiali mediante le quali sia astrattamente possibile ipotizzare l avvenuta consumazione del delitto di detenzione di materiale pornografico prodotto con lo sfruttamento sessuale di minori. Ebbene, fra tali condotte proprio in virtù dell esperienza investigativa condotta nei primi anni di applicazione della normativa in oggetto vi è proprio quella di entrare in possesso del materiale pedopornografico previo accesso alla rete internet, con successiva attività di «scaricamento» delle immagini acquisite sul web, ossia di immagazzinamento su supporti informatici o cartacei dei dati. Proprio tali dati eventualmente conservati sull hardware del computer, oppure registrati su floppy-disk o cd-rom vengono a costituire «oggetto» della disposizione di cui all articolo 600-quater c.p. e, al contempo, oggetto del reato o comunque cosa pertinente ad esso, la cui acquisizione mediante sequestro diviene condicio sine qua non dell accertamento della penale responsabilità dell indagato. Anche nel caso di specie, quindi, l unica ed ulteriore attività investigativa astrattamente ipotizzabile al fine di far luce sul materiale acquistato mediante l utilizzo della carta di credito intestata all on. Papini Andrea, con transazioni operate verso i destinatari predetti, appare esclusivamente essere quella volta all acquisizione con sequestro di eventuali informazioni documentali contenute su supporti informatici e non e pertanto ne discende l assoluta indifferibilità di procedere alla perquisizione dei luoghi di cui il medesimo abbia la disponibilità. Peraltro, deve evidenziarsi come al fine di una più completa ricostruzione delle condotte di reato ipotizzate e, soprattutto, allo scopo di escludere possibili errori nella riferibilità soggettiva delle stesse appare altresì necessario associare alla predetta attività di perquisizione (ed eventuale conseguente sequestro di materiale utile ai fini investigativi), l ac-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati quisizione di informazioni presso la società emittente la carta di credito con cui risultano essere stati effettuati gli acquisti on-line, per verificare se nel periodo in contestazione il titolare della carta abbia effettuato disconoscimenti di acquisto o, per ipotesi, denunciato clonazioni della carta medesima. Ne consegue che, seppur secondo l interpretazione prospettata dagli scriventi tale attività non necessita in alcun modo di un vaglio autorizzatorio ai sensi della normativa vigente da parte della Camera di appartenenza del parlamentare indagato, per mera opportunità e comunque nel rispetto dell istituzione a cui ci si rivolge con massimo spirito di collaborazione e consapevolezza delle specifiche competenze poste a tutela delle garanzie dei suoi rappresentanti, laddove codesta Camera dei deputati dovesse valutare meritevole di accoglimento la richiesta di perquisizione domiciliare prospettata nei confronti dell on. Andrea Papini voglia al contempo autorizzare anche l acquisizione di documentazione detenuta presso la società emittente la carta di credito sopra indicata, per l ipotesi che dovesse considerare tale documentazione rientrante nel concetto di «corrispondenza» (da sequestrare) o «comunicazione» (di tabulato da acquisire) di cui all articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Per tutti i motivi sin qui esposti, alla luce della normativa vigente gli scriventi invitano codesta Camera dei deputati a valutare l opportunità di voler autorizzare questo ufficio a procedere all esecuzione del provvedimento di perquisizione domiciliare dei luoghi comunque in disponibilità dell on. Andrea Papini, al fine di raccogliere elementi utili per l accertamento di eventuali responsabilità penali a suo carico per il delitto di cui all articolo 600-quater c.p., nonché ad acquisire le informazioni meglio sopra specificate presso la società emittente la carta di credito, al fine di verificare eventuali ipotesi di disconoscimento o clonazione della carta di credito intestata all indagato nel periodo di interesse ai fini investigativi. Nel riservarci ogni ulteriore chiarimento che dovesse essere ritenuto necessario al fine di addivenire alle determinazioni richieste, porgiamo rispettosi saluti. Il Procuratore della Repubblica DOTT. ENRICO DI NICOLA Il Sost. Procuratore della Repubblica DOTT. LORENZO GESTRI

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2) Richiesta di archiviazione. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 880/04 R.G.N.R./mod. 21 RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE Al Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna IL PUBBLICO MINISTERO Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di Papini Andrea (in atti generalizzato), per il delitto di cui all articolo 600-quater c.p.; RILEVA Il presente procedimento volto ad accertare l esistenza di responsabilità penali previste e punite dall articolo 600-quater c.p., ossia la detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori traeva origine dalla trasmissione di atti per competenza dalla procura della Repubblica di Verona. Tale ufficio, infatti, all esito di una complessa attività investigativa, iniziata nel corso del 2001 e diretta all individuazione di soggetti dediti al compimento di attività di distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto commessi in Verona ed altre località, addiveniva alla localizzazione nella rete telematica di alcuni siti di contenuto chiaramente «pedo-pornografico». I successivi accertamenti consentivano di identificare non soltanto i soggetti esteri responsabili della distribuzione dei filmati ed immagini realizzate mediante lo sfruttamento sessuale dei minori ma anche la società intermediaria a beneficio della quale venivano destinate tutte le transazioni ed i pagamenti effettuati a mezzo di carte di credito da parte dei presunti utilizzatori di tali siti pornografici. Su tale base si poteva così risalire all individuazione dell istituto bancario presso il quale la suddetta società intermediaria trovava appoggio per il compimento delle suddette transazioni e, successiva-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati mente al fine di addivenire ad una compiuta individuazione dei soggetti fruitori di tali siti veniva acquisita presso gli istituti di credito medesimi la documentazione concernente i pagamenti effettuati a mezzo di carte di credito, a favore della società di gestione dei siti, cui i finanziamenti confluivano proprio dopo essere transitati attraverso la suddetta società intermediaria, operante di fatto come vero e proprio istituto di appoggio. Una volta avuta certezza dell individuazione dei nominativi di titolari di carte di credito utilizzate per le suesposte operazioni, la procura della Repubblica di Verona trasmetteva per competenza a questo ufficio gli atti relativi alle posizioni di 13 indagati, sul presupposto che trattandosi di persone residenti nel territorio di competenza di questa procura all epoca dei fatti per cui si procedeva il locus commissi delicti, doveva ragionevolmente ritenersi essere proprio Bologna. Fra questi nominativi, appunto, era presente anche quello di Andrea Papini il quale seppur non essendo stato a quest ufficio segnalato come membro in carica del Parlamento si accertava essere stato eletto nel corso dell ultima legislatura ed, in particolare, appartenere a partire dal 4 giugno 2001, al gruppo parlamentare della «Margherita» della Camera dei Deputati. Proprio in considerazione del fatto che l onorevole Andrea Papini risultava essere titolare della carta di credito n. (omissis) a mezzo della quale erano stati effettuati acquisti con le modalità predette al riguardo emergevano sei acquisti effettuati in un periodo compreso fra il gennaio ed il giugno 2001 stante la necessità di acquisire ulteriori informazioni ed elementi di riscontro idonei a corroborare l ipotesi investigativa in oggetto, veniva avanzata da quest ufficio richiesta di autorizzazione alla Camera dei Deputati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, finalizzata in primis a venire in possesso della documentazione bancaria attestante gli avvenuti pagamenti e, successivamente, laddove tale acquisizione non fosse risultata decisiva al fine di chiarire i prodotti acquistati on-line, al fine di poter procedere ad una perquisizione locale del domicilio dell indagato, per ricercare dati attestanti l avvenuto acquisto di materiale pedo-pornografico (in proposito si osserva, infatti, che sulla base dell esperienza investigativa condotta nei primi anni di applicazione della normativa di cui alla legge del 1998, gli autori di tali reati sono soliti reperire materiale pedo-pornografico previo accesso alla rete internet, con successiva attività di «scaricamento» delle immagini acquisite dal web, mediante immagazzinamento su supporti informatici o cartacei dei dati. Ecco, dunque, che proprio tali dati eventualmente conservati sull hardware del computer, oppure registrati su floppy-disk o cd-rom vengono a rappresentare sia «oggetto» della disposizione di cui all articolo 600-quater c.p. che, al contempo, oggetto del reato o comunque cosa pertinente ad esso, la cui acquisizione mediante sequestro diviene condicio sine qua non dell accertamento della penale responsabilità dell indagato). Peraltro, successivamente all inoltro della predetta richiesta, l indagato produceva una memoria difensiva corredata da apposita documentazione, al fine di chiarire la reale natura degli acquisti

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati on-line, effettivamente da lui compiuti nel periodo interessato dalle investigazioni, utilizzando la propria carta di credito. Sulla documentazione prodotta peraltro la stessa per la quale questo ufficio aveva a suo tempo chiesto l autorizzazione all acquisizione venivano disposti immediati accertamenti, all esito dei quali si poteva accertare la completa estraneità dell indagato dall ipotesi di reato indicata in epigrafe. In particolare, veniva confermato l utilizzo da parte dell indagato della propria carta di credito al fine di effettuare sei acquisti, i quali si caratterizzavano, da un lato, per essere stati effettuati tutti nei primi tre giorni dei mesi compresi fra il gennaio ed il giugno 2001, dall altro, per essere contraddistinti dallo stesso importo, pari a 3,95 euro ciascuno. Al contempo, veniva riscontrata un ulteriore circostanza indicata dall indagato nella sua memoria, ossia che tali pagamenti seppur effettivamente avvenuti attraverso la società di servizi finanziari Internet Billing Company ltd (indicata negli estratti conto cori IBILL www.ibillcs.com), uno degli intermediari attenzionati nel corso delle investigazioni come specifico canale di acquisto di prodotti gestiti da siti a contenuto pedo-pornografico risultavano avere come destinatario finale il sito www. combatsim.com. Mediante tale sito l indagato riferiva di aver stipulato un abbonamento a giochi per computer, circostanza che all esito dei riscontri tecnici compiuti dalla polizia postale sul sito in questione risultano effettivamente corrispondere al vero, evidenziando come tale sito offra la possibilità di partecipare on-line a diversi giochi di ruolo e simulatori di volo e, soprattutto, di essere disciplinato da un abbonamento rinnovabile mensilmente per l importo corrispondente a quella effettivamente sborsato dall indagato. Al contempo, l analisi di tale sito portava ad escludere la gestione da parte dello stesso di materiale a contenuto pedo-pornografico. Ebbene, tenuto conto che gli acquisti «sospetti» compiuti dall indagato sono stati appunto soltanto quelli indirizzati come destinatario finale al sito in questione, deve concludersi che alla luce delle risultanze raccolte le quali in alcun modo possono essere ormai integrate da ulteriori e diverse acquisizioni deve richiedersi l archiviazione del presente procedimento perché il fatto non sussiste. Visti gli articoli 408 e ss. C.P.P. e 125 Disp. Att. C.P.P.: CHIEDE disporsi archiviazione del procedimento perché il fatto non sussiste, con restituzione degli atti al proprio Ufficio. Bologna, lì 22 gennaio 2004. Il Sost. Procuratore della Repubblica LORENZO GESTRI Il Procuratore della Repubblica ENRICO DI NICOLA

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3) Decreto di archiviazione. TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI N. 880/04 R.G.N.R. N. 839/04 R.G.G.I.P. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE artt. 409 e 411 c.p.p. Il Giudice dott.ssa RITA ZACCARIELLO Letti gli atti del procedimento penale N. 839/04 R.G.G.I.P. nei confronti di PAPINI Andrea, in atti generalizzato; esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 22 gennaio 2004; Ritenuto che: siano in toto condivisibili le argomentazioni svolte dal PM per motivare l infondatezza della notitia criminis, essendo comprovata l insussistenza della condotta ascritta ai sensi dell articolo 600 quater c.p. La procura della Repubblica di Verona ha avviato nel 2001 una vasta attività investigativa, volta a perseguire soggetti dediti tramite rete telematica alla distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori; attente verifiche hanno consentito non solo di identificare i soggetti esteri responsabili della distribuzione di materiale pedo-pornografico, bensì anche la società intermediaria presso la quale hanno avuto luogo tutte le transazioni ed i pagamenti a mezzo di carte di credito da parte dei presunti utilizzatori dei siti pornografici e, conseguentemente, l istituto bancario ove tale società intermediaria trovava appoggio per tali operazioni. Al fine di pervenire alla compiuta identificazione degli utilizzatori dei siti illeciti, è stata acquisita copia della documentazione concernente i pagamenti effet-

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati tuati mediante carta di credito a favore della società di gestione dei siti, cui i finanziamenti confluivano dopo essere transitati attraverso la società intermediaria. La proficua metodologia di indagine portava ad individuare 13 soggetti presunti fruitori dei siti incriminati residenti nel circondario di Bologna, in ordine alle cui posizioni l AG di Verona trasmetteva gli atti per competenza territoriale; tra costoro figura Papini Andrea, titolare di una carta di credito a mezzo della quale risultavano effettuati sei acquisti nel periodo compreso tra il gennaio e il giugno 2001 ritenuti, in ipotesi di accusa, aventi ad oggetto materiale pedo-pornografico. Accertata la qualità di membro del Parlamento dell indagato, l ufficio inquirente avanzava alla Camera dei Deputati richiesta di autorizzazione ad acquisire la documentazione bancaria relativa ai pagamenti di cui sopra e qualora ciò non fosse sufficiente a chiarire la natura dei prodotti acquistati on-line a procedere ad una perquisizione domiciliare a carico dell On. Papini, finalizzata a riscontrare l ipotizzata detenzione di materiale pedo-pornografico ottenuto previo accesso alla rete internet con successivo «scaricamento» delle immagini acquisite dal web. Successivamente all inoltro di tale richiesta alla Camera di appartenenza, l indagato produceva una articolata memoria difensiva, corredata da apposita documentazione, che ha trovato pieno riscontro nell esito delle indagini espletate. Si deve pertanto considerare destituita di ogni fondamento l ipotesi accusatoria, oggettivamente infamante, formulata a suo carico. L On. Papini ha sì compiuto acquisti on line nel periodo indicato utilizzando la carta di credito i cui estremi sono emersi nel corso delle indagini; tali acquisti, tutti compiuti nei primi tre giorni mensili dal gennaio al giugno 2001 e per il medesimo importo di 3,95 euro ciascuno, sono risultati tuttavia riferiti alla stipula di un abbonamento a giochi per computer, come addotto dall indagato e come verificato tramite i riscontri tecnici compiuti dalla Polpost. I pagamenti effettuati tramite carta di credito dall On. Papini, invero, pur avvenuti tramite l intermediazione della società di servizi finanziari Internet Billing Company ltd indicata negli estratti conto come www.ibill- CS.com ed emersa nel corso delle indagini come uno dei canali di acquisto di prodotti gestiti da siti a contenuto pedo-pornografico avevano come destinatario finale il sito www.combatsim.com. Questo sito, come accertato dalla polizia postale, offre la possibilità di partecipare on line tramite la stipula di abbonamento rinnovabile mensilmente per un importo esattamente corrispondente a quello pagato dall indagato a diversi giochi di ruolo e simulatori di volo; ulteriori accertamenti tecnici hanno poi portato ad escludere che il sito gestisca materiale pedo-pornografico. Appare quindi evidente come il coinvolgimento dell On. Papini in questa vicenda sia derivato unicamente dalla circostanza che la società di servizi finanziari Internet Billing Company ltd, tramite la quale egli ha corrisposto la quota di abbonamento mensile ad un sito che consente la partecipazione a giochi per computer, fosse la stessa società di intermediazione tramite la quale transitavano anche i

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati pagamenti destinati a siti dediti alla distribuzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori. P. Q. M. Visti gli articoli 409 e 411 c.p.p. dispone l archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in Sede. Autorizza la Cancelleria a rilasciare copia del presente decreto a richiesta degli interessati. Bologna, 29 gennaio 2004. Il Giudice RITA ZACCARIELLO