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(Pubblicato nella G.U. 3 novembre 1987, n. 257.) IL MINISTRO DEI TRASPORTI

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STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento

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Settore Lavori Pubblici e Territorio ORDINANZA n. 68 PG. N. 72846 del 04/11/2015 Class. N 2015.011.015.004.5 Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale La sottoscritta Barbara Galletti, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Territorio della PROVINCIA di PAVIA: Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l espletamento del servizio di sgombero neve; Visto l art.6, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120; Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU \ 1580 del 16.01.2013; ORDINA che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016 transitano sull intera rete viaria di competenza di questo Ente, debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 (per la classificazione - 1 -

dei veicoli si veda l Allegato 2 alla presente Ordinanza). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell aviazione civile. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all allegato B della direttiva (Allegato 1 della presente Ordinanza). Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lombardia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992. Verranno esclusi dall ambito da applicazione dell ordinanza i mezzi agricoli, in quanto, come dichiarato in precedenza dalle associazioni di categoria, risulta per questi impossibile reperire sul mercato i mezzi dispositivi omologati quali pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli. Pavia, 04/11/2015 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO (Ing. Barbara Galletti) - 2 -

ALLEGATO 1-3 -

- 4 -

Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) ALLEGATO 2 Art. 47. Classificazione dei veicoli ( 1 ) 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. ( 2 ) 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui - 5 -

potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; ( 3 ) b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; ( 4 ) - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. - 6 -