L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2012;



Documenti analoghi
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 173 /12/CSP

DELIBERA N. 580/10/CONS

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

DELIBERA n. 5/13/CONS

DELIBERA N. 244/13/CONS

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SEGUE DELIBERA N. 30/10/CONS

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERAZIONE

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI. di concerto con IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

DELIBERA N. 95/08/CONS L AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2008;

NELLA riunione del Consiglio del 8 luglio 2010;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA LA FORTUNA GIRA ON LINE

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

DELIBERA N. 722/13/CONS

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE DETERMINAZIONE N. 8300/730/D.G./DEL

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 22/10/2013. in data

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DELIBERA N. 326/10/CONS MISURE DI TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE MOBILI E PERSONALI L AUTORITA

AVVISO PER IL RINNOVO DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO (art. 8 del Regolamento Edilizio Comunale)

l Allegato I, recante Misure sulla tutela dei consumatori (di seguito: direttiva

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

La programmazione televisiva disposizioni normative e regolamentari

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 13 aprile 2015.

Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 872 Data:

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Delibera n. 71 /2015

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Delibera n. 404/02/CONS Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001 L AUTORITA

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 27/09/2013. in data

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Pubblicata sul sito il 29 luglio 2005, GU n. 198 del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Procedura aperta di appalto di servizi per l affidamento del. servizio di cassa dell Istituto Regionale per il Credito alla

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

BOLLETTINO UFFICIALE n. 1/2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

DELIBERA n. 438/13/CONS

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Conservazione elettronica della fatturapa

DELIBERA N. 126/07/CIR

RISOLUZIONE N. 119 /E

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ufficio di Staff Provveditorato - Economato ********* DETERMINAZIONE

Roma,28 dicembre 2007

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

Prot. 2008/ /Giochi Ltt

Prot. n. 35 Reg. n. 35 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Articolo 1 Definizioni

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 31/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FRANZESE / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 705/11) L AUTORITA

Direzione Servizi Amministrativi /107 Area Sport e Tempo Libero Servizio Tempo Libero CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE TECNICO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO n. 92 di data 5 marzo 2015

DELIBERA N. 147/11/CIR REVISIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA PORTABILITA DEL NUMERO MOBILE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO L AUTORITA

Transcript:

DELIBERA N. 31 /12/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MARCONI S.R.L. ESERCENTE L EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE PUNTO SAT PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2012; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329; VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità cont. n. 86/11/DICAM/PROC. 2337/ZD - datato 2 agosto 2011 e notificato in data 11 agosto 2011 alla società Marconi S.r.l. esercente l emittente televisiva locale Puntosat che contesta la violazione della disposizione contenuta nell art. 5 ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, sulla predetta emittente televisiva, in data 4 novembre 2010, sono stati diffusi programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto dalle ore 08.02.17 alle ore 08.30.02, dalle ore 08.32.17 alle ore 09.00.05, dalle ore 09.02.19 alle ore 09.30.05, dalle ore 09.32.18 alle ore 10.00.04, dalle ore 10.02.19 alle ore 10.30.06, dalle ore 10.32.19 alle ore 11.00.02 e dalle ore 11.02.17 alle ore 11.30.05, nonché, dalle ore 08:00:03 alle ore 08:02:17, dalle ore 08:30:03 alle ore 08:32:17, dalle ore 09:00:05 alle ore 09:02:19, dalle ore 09:30:05 alle ore 09.32:18, dalle ore 10:00:04 alle ore 10:02:19, dalle ore 10:30:06 alle ore 10:32:19 e dalle ore 11:00:02 alle ore 11:02:17, così come segue; a) la televendita trasmessa dalle ore 08.02.17 alle ore 08.30.02 dall emittente in questione, è condotta in studio da tali Luciana e Luciano che, nel pubblicizzare i relativi servizi offerti consistenti in previsioni del gioco del lotto, invitano i telespettatori a contattarli. In sovrimpressione sullo schermo televisivo appaiono le seguenti scritte: da tutti i telefoni 899.25.26,93, 899.25.26.79, 899.25.26.92 ; 02.89.70.55.22 senza addebito in bolletta ; da cellulari Wind 899.433.365, 899.433.361, 899.433.362 ; gioca senza esagerare on si garantisce alcuna vincita, 89.20.25 ; 1

b) la televendita trasmessa dalle ore 08.32.17 alle ore 09.00.05 dall emittente in questione è condotta in studio da tale Aries che, nel pubblicizzare i relativi servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai seguenti numeri che appaiono in sovrimpressione con le seguenti scritte: da tutti i telefoni 899.24.25.96, 899.24.25.87 ; 02.89.70.55.05 senza addebito in bolletta ; da cellulari Wind 899.433.383, 899.433.382 ; gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita ; 89.20.25. Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi a Lotto Aries ; c) la televendita trasmessa dalle ore 9.02.19 alle ore 09.30.05 dall emittente in questione è condotta in studio da Franca lottologa la quale, nel fornire i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai seguenti numeri che appaiono in sovrimpressione con le seguenti scritte: da tutti i telefoni 899.25,26.75, 899.25.26.76, 899.25.26.74, 899.25.26.78 ; 02.89.70.55.16 senza addebito in bolletta ; da cellulari Wind 899.433.355, 899.433.356, 899.433.354, 899.433.358 ; gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita ; 89.20.25. Inoltre appaiono anche le seguenti scritte e numerazione telefonica: 030.777.20.08 fax personale di Franca, francapuntolotto.tv; d) la televendita trasmessa dalle ore 09.32.18 alle ore 10.00.04 dall emittente in questione è condotta in studio da tale Veronica che, nel pubblicizzare i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai numeri che appaiono in sovrimpressione. Nel corso della trasmissione appaiono in sovrimpressione le seguenti numerazioni: 899.69.68.66, 899.69.68.63, 899.69.68.30, da tutti i telefoni ; 02.89.70.55.42, 02.89.70.55.39, 02.89.7055.35, senza addebito in bolletta ; 899.433.391, 899.433.385, 899.433.359 da cellulari wind. Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi a Lotto Veronica ; e) la televendita trasmessa dalle ore 10.02.19 alle ore 10.30.06 dall emittente in questione è condotta in studio da tali Luciana e Luciano che, nel pubblicizzare i propri servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invitano i telespettatori a contattarli ai seguenti numeri che appaiono in sovrimpressione con le seguenti scritte: da tutti i telefoni 899.24.25.93, 899.24.25.79, 899.24.25.92 ; 02.89.70.55.05 senza addebito in bolletta ; da cellulari Wind 899.433.365, 899.433.361, 899.433.362 ; gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita ; 89.20.25. Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi al servizio; f) la televendita trasmessa dalle ore 10.32.19 alle ore 11.00.02 dall emittente in questione è condotta in studio da tale Paola la quale nel fornire servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai seguenti numeri che appaiono in sovrimpressione con le seguenti scritte: da tutti i telefoni 899,24.25.55, 899.24.25.85, 899.24.25.86, 899.24.25.87 ; 0289.70.55.07 senza addebito in bolletta ; da cellulari Wind 899.433.344, 899.433.345, 899.433.346, 899.433.347 ; gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita ; 89.20.25 ;. g) la televendita trasmessa dalle ore 11.02.17 alle ore 11.30.05 dall emittente in questione è condotta in studio da tale Aries che, nel pubblicizzare i servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, invita i telespettatori a contattarla ai seguenti numeri che appaiono in sovrimpressione con le seguenti scritte: da tutti i telefoni 899.24.25.96, 899.24.25.87, 899.24.25.84 ; 02.89.70.55.05 senza addebito in bolletta ; da cellulari Wind 899.433.383, 899.433.382, 899.433.384 ; gioca senza esagerare non si garantisce alcuna vincita ; 89.20.25. Inoltre appare il numero 488.08.86 per inviare un SMS per abbonarsi a Lotto Aries ; h) riguardo alla programmazione televisiva trasmessa dalle ore 08:00:03 alle ore 08:02:17, dalle ore 08:30:03 alle ore 08:32:17, dalle ore 09:00:05 alle ore 09:02:19, dalle ore 09:30:05 alle ore 09.32:18, dalle ore 10:00:04 alle ore 10:02:19, dalle ore 10:30:06 alle ore 10:32:19 2

e dalle ore 11:00:02 alle ore 11:02:17, si è disposta la riqualificazione della segnalazione della Guardia di Finanza, in quanto la programmazione televisiva in esame integra la fattispecie di televendita; in particolare, nel corso della trasmissione della televendita Puntolotto una voce maschile fuori campo recita ami ascoltare i consigli di gioco della Puntolotto? Giochi con Aries Debora Diego Franca Morena Luciana e Luciano Mario Ruggero e Veronica? Non vuoi chiamare i servizi con addebito in bolletta? Non vuoi fare nessun abbonamento? Sei disabilitato? Da oggi è facile e soprattutto conveniente, vai dal tuo tabaccaio in un negozio specializzato, al supermercato e acquista una ricarica telefonica Wind, attenzione non devi acquistare un altro numero telefonico oppure cambiare il tuo operatore telefonico, devi acquistare una normale ricarica Wind dal telefono che desideri utilizzare per ascoltare i consigli di gioco della Puntolotto, chiama il numero verde 800978821 e detta le sedici cifre della ricarica Wind che hai acquistato, il tuo telefono verrà immediatamente abilitato ad ascoltare i consigli di gioco Aries Debora Diego Franca Morena Luciana e Luciano Mario Ruggero e Veronica per un importo uguale alla ricarica Wind da te acquistata, accederai ai consigli di gioco su un numero urbano senza nessun nostro addebito sulla bolletta telefonica o sul credito del tuo telefonino, il costo della telefonata ti verrà scalato dalla ricarica Wind che hai acquistato, puoi utilizzare questo servizio da un telefono di rete fisa da un cellulare di qualsiasi gestore anche se non sei più abilitato ai servizi a valore aggiunto, la tua privacy è garantita perché nulla apparirà sulla bolletta telefonica, il credito che hai acquistato non scade mai una volta esaurito il credito della ricarica Wind se vorrai continuare ad ascoltare i consigli di gioco della Puntolotto non dovrai fare altro che acquistare un altra ricarica telefonica Wind, non avrai nessun obbligo o vincolo il risparmio è garantito infatti pagherai 2 euro da rete fissa e 3 euro da cellulare, fatti furbo! Risparmia da subito per informazioni chiama il servizio clienti Puntolotto al numero 02 89705050 ; il contenuto del predetto testo compare in sovrimpressione sullo schermo televisivo; RILEVATO che la società Marconi S.r.l. ha esperito l accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 5 ottobre 2011; RILEVATO che la società Marconi S.r.l., con memoria difensiva datata 4 novembre 2011 (prot. n. 0060752 del 7 novembre 2011), nel chiedere l archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha sollevato eccezioni in ordine alla classificazione dei programmi televisivi oggetto di contestazione sopra riportati come televendite e, in particolare, alla riqualificazione della segnalazione della Guardia di Finanza riguardo alla trasmissione di messaggi promozionali di servizi consistenti in previsioni del gioco del lotto, dalle ore 08:00:03 alle ore 08:02:17, dalle ore 08:30:03 alle ore 08:32:17, dalle ore 09:00:05 alle ore 09:02:19, dalle ore 09:30:05 alle ore 09.32:18, dalle ore 10:00:04 alle ore 10:02:19, dalle ore 10:30:06 alle ore 10:32:19 e dalle ore 11:00:02 alle ore 11:02:17 che sarebbe da classificare come televendita al pari di quanto considerato con l atto di contestazione n. 83/11/DICAM/Proc. N. 2334/ZD; RITENUTO che quanto eccepito dalla società Marconi S.r.l. con la memoria difensiva sopra riportata, possa essere parzialmente accolto, in quanto; i programmi televisivi sopra riportati trasmessi dalle ore 08.02.17 alle ore 08.30.02, dalle ore 08.32.17 alle ore 09.00.05, dalle ore 09.02.19 alle ore 09.30.05, dalle ore 09.32.18 alle ore 10.00.04, dalle ore 10.02.19 alle ore 10.30.06, dalle ore 10.32.19 alle ore 11.00.02 e dalle ore 11.02.17 alle ore 11.30.05 sono classificabili come televendite, ossia come offerte dirette al pubblico attraverso il mezzo televisivo allo scopo di fornire, dietro pagamento, servizi legati al gioco del lotto, utilizzando, tra l altro, numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in 3

sovrimpressione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti contengono già tutti gli elementi per individuare un offerta al pubblico che, a norma dell art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l accordo delle parti. Il fatto che l informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell offerta da parte dell operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta; i programmi televisivi, invece, oggetto di riqualificazione con il precedente atto di contestazione sono classificabili come pubblicità e, quindi, non oggetto della disciplina contenuta nell art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP; RILEVATO che, ad esito degli approfondimenti richiesti dalla Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 20 dicembre 2011, su taluni aspetti di natura sostanziale inerenti al procedimento sanzionatorio in esame e, in particolare, in merito alla supposta natura satellitare dell emittente televisiva PuntoSat2, tale da determinare l avvio di altrettanti procedimenti sanzionatori rispetto a quelli avviati nei confronti dell emittente televisiva locale PuntoSat, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - Ufficio regolamentazione dell accesso e autorizzazioni, con nota (prot. n. 18/DIC/12) del 10 gennaio 2012, ha precisato che in data 31 marzo 2009, con la delibera 167/09/CONS venne rilasciata alla società Immobiliare Marconi S.r.L. l autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato PUNTOSAT ; la suddetta autorizzazione è stata, una prima volta, volturata a favore della società GSP Comunications S.r.L. con la delibera 201/10/CONS del 28 aprile 2010 e, in tale circostanza, la denominazione del programma è stata variata da PUNTOSAT a VIDEOSAT ; successivamente, la medesima autorizzazione è stata ulteriormente volturata alla società Dreamit S.r.L. con la delibera 454/11/CONS del 22 luglio 2011, assumendo la denominazione BIKE SHOW TV ; per quanto attiene alla diffusione via satellite, l unica autorizzazione posseduta, attualmente, dalla società Marconi S.r.L. è quella relativa al programma televisivo denominato PUNTO5AT 2 rilasciata con la delibera 168/09/CONS del 31 marzo 2009, modificata con la delibera 202/10/CONS del 28 aprile 2010 in conseguenza della comunicazione pervenuta il 16 aprile 2010 relativa alla variazione della denominazione della società da Immobiliare Marconi S.r.L. in Marconi S.r.L., avvenuta il 16 luglio 2009. Tanto premesso, circa il quesito relativo alla sussistenza dell obbligo, posto in capo alle società titolari di autorizzazioni alla diffusione via satellite, di compilazione del registro dei programmi, l art. 10 del citato regolamento approvato con la delibera 127/00/CONS stabilisce che le emittenti nazionali che diffondano programmi ricevibili in Stati parti, le emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti e le emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall Autorità ; CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita di servizi concernenti i pronostici del gioco del lotto è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, 4

inducano all utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica ; CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00 ; RILEVATO che l emittente in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita di servizi relativi a pronostici del gioco del lotto con la sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita e con induzione ad utilizzare le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; RITENUTO che il comportamento dell emittente televisiva locale PuntoSat integra la violazione dell art. 5 ter, comm1 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177; RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all articolo 11 della legge 689/81, in quanto: - con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell illecita realizzato consistente nella trasmissione di più programmi di televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto per n. 7 volte in fascia oraria non consentita con la presenza in sovrimpressione sullo schermo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo poste a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente; - con riferimento all opera svolta dall agente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato e non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non possano essere considerate eliminate o attenuate; - con riferimento alla personalità dell agente: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; - con riferimento alle condizioni economiche dell agente: le stesse si presumono tali da consentire l applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata; RITENUTO in applicazione della previsione dell art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) nella misura di due volte il minimo edittale pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00) secondo il principio del cumulo giuridico; VISTO l art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; 5

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177; VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media; UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità; ORDINA alla società Marconi S.r.l. esercente l emittente televisiva locale PuntoSat con sede in Brescia alla via Quartiere I Maggio n. 8 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto. INGIUNGE alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale Sanzione amministrativa irrogata dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 31/12/CSP entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest Autorità quietanza dell avvenuto versamento, indicando come riferimento delibera n. 31/12/CSP. Ai sensi dell articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell Autorità. Roma, 22 febbraio 2012 IL PRESIDENTE Corrado Calabrò IL COMMISSARIO RELATORE Michele Lauria IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Martusciello Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola 6

7