NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

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1 Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano le regole per assegni e denaro contante Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 Supplemento ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231/2007. Il D.lgs. 231/2007 che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di natura illecita, ha modificato tra l altro, alcune modalità di utilizzo di assegni e denaro contante. Con effetto dal 30/04/2008, per specifica previsione normativa, l art. 49 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce nuove e rilevanti novità nell utilizzo di assegni e denaro contante. In particolare, l art. 49 del D.Lgs. 231/2007, stabilisce le seguenti nuove regole: - Riduzione dei limiti nell utilizzo del contante da euro a euro 5.000; - Chiarimenti sulle operazione frazionate; - Nuove regole per gli assegni; - Libretti di deposito. Con la presente circolare vogliamo segnalare gli aspetti principali senza alcuno scopo esaustivo ma con l unico fine di sollecitare un prossimo approfondimento presso il nostro Studio delle tematiche di Vostro interesse. Per quanto in argomento rimaniamo a vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti del caso. Studio Fortarezza & Associati Dott. Antonio Fortarezza 1

2 RIDUZIONE DEI LIMITI DA EURO A EURO PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Per importi superiori a euro mila euro, non si potranno pertanto effettuare pagamenti di denaro contante. Gli assegni di importo pari o superiore a euro dovranno essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità. Resta impedito l uso del denaro contante, anche per operazioni artificiosamente frazionate in tante tranche inferiori a euro DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE Viene definita dalla legge, all art 1 del D.lgs. 231/2007 operazione frazionata, un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Con il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Comunitaria 2005/60/CE, la definizione di operazione frazionata ha, dunque un contenuto innovativo rispetto al sistema previgente. Infatti, viene fissato per legge un arco temporale ben definito entro il quale l operazione può ritenersi unitaria sotto il profilo economico. La norma stabilisce un divieto esplicito alle ripetute (frazionate) operazioni di importo inferiore a euro compiute nell arco di sette giorni, che superano complessivamente tale limite. Sotto questo aspetto, l innovazione semplifica ed elimina le incertezze di carattere soggettivo precedenti, poiché il legislatore, pur riproducendo il riferimento all unitarietà sotto il profilo economico (già presente nelle precedenti formulazioni) fissa il termine rilevante di sette giorni, ai fini della qualificazione dell operazione quale frazionata. Da un punto di vista funzionale, invece, la nuova disposizione pone a carico dei soggetti destinatari della normativa esaminata (ad esempio Banche etc.), l onere di individuare e segnalare alle autorità competenti gli elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni a unità. 2

3 NUOVE REGOLE PER GLI ASSEGNI Il D.Lgs. 231/2007 modifica in modo sostanziale le modalità relative all emissione degli assegni da parte delle Banche e Poste, in particolare: I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera; Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. La nuova norma stabilisce che, sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari di importo inferiore a euro verranno consegnati dalla Banca o dalla Posta al cliente esclusivamente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, appositamente per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In questo ultimo caso, il richiedente dovrà però pagare un imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno. Inoltre, le autorità di vigilanza hanno la possibilità di richiedere alle Banche e Poste i dati identificativi e codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all incasso. 3

4 Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente emette con le formule a me stesso, a sé medesimo, a me medesimo, a m.m., ecc.) potranno essere girati unicamente per l incasso a una banca o alle Poste. In altri termini, non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare al portatore ; Per gli assegni di cui è consentita la girata e cioè quelli senza la clausola di non trasferibilità, dovranno recare la girata piena : ossia il soggetto beneficiario dell assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando avviene da parte sua la girata dell assegno, occorre l indicazione del suo codice fiscale. Non è più prevista, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta girata in bianco. LIBRETTI DI DEPOSITO Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 5.000, esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 (29/12/2007), devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno Inoltre in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, colui che cede deve comunicare entro 30 giorni, alla Banca o Posta, i dati identificativi del soggetto che ha ricevuto il libretto e la data del trasferimento. PROFILI SANZIONATORI La legge stabilisce che per le violazioni relative all utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti secondo la norma, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito. Per le violazioni relative alle nuove disposizioni sui libretti di deposito bancari o postali al portatore, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell importo del saldo. 4

5 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE Come già previsto dalle precedenti disposizioni normative, i professionisti (Avvocati, Notai, Consulenti del lavoro, Ragionieri, Dottori commercialisti e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi), le Banche, le Poste e altri soggetti, che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, hanno l obbligo di riferire alle autorità competenti (Ministero dell Economia e delle Finanze) entro 30 giorni. Come previsto dall art. 51 del D.Lgs. 231/2007, la comunicazione in esame deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui, i soggetti sopra indicati, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni hanno avuto notizia delle infrazioni relative all utilizzo di denaro contante, all utilizzo di assegni e di libretti al portatore in violazione delle disposizioni esaminate. Nel caso in cui i soggetti destinatari della normativa in esame, violino le disposizioni relative alla comunicazione delle infrazioni di cui hanno avuto notizia, l art. 58, comma 7) del D.Lgs. 231/2007 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. 5

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