Tracciabilità dei flussi finanziari
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- Floriana Pinna
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1 Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n. 136 DL 187 del 12 novembre 2010 L. Conv. 217 del 17 dicembre 2010
2 Scopo Assicurare la prevenzione di infiltrazioni criminali
3 Si rivolge Agli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti (c.d. filiera delle imprese nei lavori, servizi e forniture pubblici) Ai concessionari di finanziamenti pubblici interessati a lavori, servizi e forniture pubblici L appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso
4 Entrata in vigore della L 13 agosto 2010 n settembre 2010
5 La normativa\disposizioni temporali Non si applica ai contratti in corso ma solo a quelli successivi al 7 settembre 2010 (art. 6 D.L. 187/10) I contratti in corso andranno adeguati entro il 180 giorno successivo al 7 settembre 2010 e cioè entro il 18 giugno 2011 (art. 6 D.L. 187/10)
6 La normativa\dimensione del contratto Non si applica ai contratti diversi da quelli indicati (ad es. agli appalti nel settore privato) Non riguarda le spese correnti di importo inferiore o uguale a 1.500,00= euro, ma per esse è vietato l uso del contante
7 GLI OBBLIGHI IN SINTESI Obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane Spa Utilizzo di conti correnti dedicati Comunicazione dei conti alla stazione appaltante Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili Indicazione di CIG e CUP nei pagamenti Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità Avv. Paolo Lessio 14 marzo 2011
8 Il conto corrente Deve essere acceso presso banche o la società Poste Italiane s.p.a.
9 Sanzioni La transazione effettuata senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a. è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione
10 Utilizzo di conti correnti dedicati È obbligatorio per tutti movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché per la gestione di finanziamenti pubblici Avv. Paolo Lessio 14 marzo 2011
11 Conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ma riservato ad una certa commessa È un conto corrente bancario o postale che può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna siano effettuate le comunicazioni di cui al comma 7 dell art. 3 (art. 6 D.L. 187/10) Può essere utilizzato anche per movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche Per tutte le operazioni relative ad una certa commessa va sempre usato lo stesso conto Avv. Paolo Lessio 14 marzo 2011
12 Il conto corrente dedicato Può essere un conto corrente già esistente Può operare in regime di fido
13 Sanzioni La transazione effettuata su un conto corrente non dedicato è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione
14 Comunicazioni alla stazione appaltante/1 I soggetti economici comunicano alla stazione appaltante entro sette giorni dall accensione dei conti dedicati: 1) Gli estremi identificativi degli stessi 2) Le generalità delle persone delegate da operare sugli stessi
15 Comunicazioni alla stazione appaltante/2 Se il conto corrente è già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
16 Sanzioni L omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro
17 I movimenti finanziari in entrata ed in uscita Devono essere effettuati attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale Avv. Paolo Lessio 14 marzo 2011
18 Al bonifico bancario o postale E assimilato l uso di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
19 I movimenti finanziari tracciabili: strumenti assimilabili e non (Det. N. 8 del 18/11/2010) OK - Ri.Ba NO RID OK SEPA NO Assegno (profili problematici per recupero crediti?) Avv. Paolo Lessio 14 marzo 2011
20 Il trasferimento di somme È sia quello in entrata dalla stazione appaltante Sia quello in uscita verso tutti i subcontraenti nella filiera delle imprese
21 Questioni particolari Devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato e anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l intero importo dovuto i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, anche se il suddetto importo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici. Fermo restando l obbligo di documentazione della spesa, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti: in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali; in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi; riguardanti tributi. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l obbligo di documentazione della spesa. Anche in tale caso, mediante una norma di interpretazione autentica, il DL 187/2010 chiarisce che è consentita l adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
22 Sanzioni Ai sensi dell art. 6 co. 2 della L. 136/2010, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l applicazione di una sanzione ammi-ni-strativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa. Il DL 187/2010 ha stabilito che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
23 Reintegri dei conti correnti Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori ai servizi ed alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti dedicati, questi ultimi possono essere reintegrati solo mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (modifica inserita dal D.L. 187/10)
24 Sanzioni Il reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale implica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito La disposizione non sembra più coordinata con il testo della legge 136/10, come integrato con il D.L. 187/10, perché non dovrebbe essere soggetto a sanzione anche il caso di integrazione con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
25 Il bonifico deve riportare Il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (modifica inserita dal D.L. 187/10) Ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP)
26 Sanzioni I bonifici effettuati senza indicazione del CUP sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione Non è prevista sanzione per la mancata indicazione del CIG
27 I contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici Devono prevedere a pena di nullità assoluta una clausola con cui gli appaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
28 La stazione appaltante Verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
29 Applicazione delle sanzioni le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l amministrazione concedente; l opposizione contro l applicazione delle sanzioni deve essere proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l autorità che ha applicato la sanzione; l autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al Prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità.
30 Avv. Paolo Lessio Milano Via Pietro Cossa 2 Tel: Fax: [email protected]
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