Città di Trevi Provincia di Perugia Imposta comunale sulla pubblicità PG TRIB 006 Rev 00 11-04-13 UFFICIO TRIBUTI Dove rivolgersi Ufficio Tributi- Piazza Mazzini 21 Tel. 0742/332233 Fax 0742332237 Orario Lun/Mer/Ven 9,30 13,00 Mar 9,30-13,00 /15,30-17,30 Gio 8,30 13,30/15,30-18,00 NATURA DELL IMPOSTA L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; Via Marconi 1a 06039 Trevi (Pg) C.F. e P.IVA 00429570542 Tel 0742.3321 Fax 0742.332220 sportello@comune.trevi.pg.it www.comune.trevi.pg.it GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA Reg. n. IT-000904
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; i-bis) l imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. (*) Definizione di insegna di esercizio ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. COSA FARE Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Pagina 2 di 6
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. SCADENZA E MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento dell imposta sulla pubblicità annuale, salvo proroghe di legge dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell anno corrente. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; Se l importo dell imposta è superiore a. 1549,37 è possibile effettuare lo stesso in rate uguali, alle seguenti scadenze: 31 gennaio - 31 marzo 30 giugno e 30 settembre. Per la pubblicità annuale e temporanea, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sull apposito conto corrente n 37132602 intestato a : Comune di Trevi Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Tesoreria oppure con bonifico tramite IBAN: IT64 M076 0103 0000 0003 7132 602; Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Pagina 3 di 6
TARIFFE VIGENTI A) PUBBLICITA ORDINARIA - ART.12. c. 1-2 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE superficie opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa Da 0 mq a 1,00 mq 1,136 2,272 2,272 4,545 3,409 6,817 11,362 22,724 Da 1,01mq a 5,50 mq 1,477 2,954 2,954 5,908 4,431 8,862 14,770 29,541 Da 5,51 mq a mq 8,50 2,216 3,693 4,431 7,385 6,647 11,078 22,156 36,927 Superiore a mq 8,51 2,954 4,431 5,908 8,862 8,862 13,294 29,541 44,312 B) PUBBLICITA EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE ART.13.1 (vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq]) Superficie opaca Interna/esterna Mq. 1 11,362 Interna/esterna da mq1,01 a mq 5,50 14,770 Esterna da mq 5,51 a mq 8.5 22,156 Esterna superiore a mq 8,51 29,541 C) PUBBLICITA EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA DELL IMPRESA art 13.3 CATEGORIA PORTATA PORTATA ALTRI Superiore 30 q.li Inferiore 30 q.li autoveicoli 74,37 49,58 Motoveicoli e altri non ricompresi nella 24,79 precedente categoria Veicoli con rimorchio 148,74 99,16 49,58 Pagina 4 di 6
D) PUBBLICITA EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie) art. 14 c.1-2 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA normale speciale normale speciale normale speciale normale speciale Sino a 1 mq 3,305 6,61 9,92 33,053 > di 1 mq 4,297 8,594 12,891 42,969 b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie) art.14 c.1-3 Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA normale speciale normale speciale normale speciale normale speciale Sino a 1 mq 1,653 3,306 4,959 16,527 > di 1 mq 2,148 4,296 6,444 21,485 E) PUBBLICITA EFFETTUATA CON PROIEZIONI art 14.4 (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) Periodi A 30 Gg categoria Per Giorno Periodi oltre 30 gg categoria normale speciale normale speciale 2,066 1,033 Pagina 5 di 6
F) PUBBLICITA VARIA a) CON STRISCIONI (AL MQ) art.15.1 Periodi di 15 gg. o fraz. Normale 10,742 Categoria Speciale b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI art 15. 2-3 Aeromobili Per ogni giorno o frazione Palloni Frenati Per ogni giorno o frazione 49,580 24,789 c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI art.15.4 Per Ciascuna Persona Per ogni giorno o frazione 2,066 d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI art.15.5 Per Ciascun Punto Fisso E Per Ciascun Giorno o Fraz. Normale 6,197 Categoria Pagina 6 di 6