2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo.



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PS7253 - ALLIANZ-POLIZZE ASSICURATIVE VITA Provvedimento n. 23042 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Allianz S.p.A. (di seguito, anche Allianz ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore assicurativo con prodotti vita e danni. Nell esercizio 2010, Allianz ha realizzato un fatturato, calcolato ai sensi dell articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a 2.907.917.361 euro. 2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell omettere in fase di sottoscrizione delle polizze vita di Ramo I informazioni rilevanti circa le modalità di revoca o modifica mediante disposizione testamentaria dei soggetti designati come beneficiari. 4. In particolare, in data 5 aprile 2011 è pervenuta la richiesta di intervento da parte di un consumatore, successivamente integrata in data 11 maggio 2011, nella quale quest ultimo lamenta la mancata liquidazione in suo favore delle prestazioni assicurative previste da alcune polizze vita del professionista in quanto all interno della disposizione testamentaria del contraente delle stesse, nella quale era indicato quale suo erede universale, non veniva effettuato un espresso riferimento alle polizze vita in questione. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 5. In data 14 aprile 2011 è stata inviata ad Allianz una richiesta d informazioni in merito alla fattispecie segnalata dal consumatore, alla quale il professionista ha fornito riscontro in data 29 aprile 2011. Attività istruttoria 6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 5 agosto 2011 è stato comunicato ad Allianz l avvio del procedimento istruttorio n. PS7253 per possibile violazione degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo. In sede di avvio veniva in particolare ipotizzata la possibile scorrettezza della pratica in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio con riferimento alle modalità di esercizio del diritto contrattualmente previsto della revoca o modifica dei soggetti designati come beneficiari nelle polizze vita di Ramo I. 7. In data 5 settembre 2011 Allianz ha versato in atti una memoria difensiva concernente il merito della condotta contestata e una comunicazione di risposta alla richiesta di informazioni effettuata contestualmente all avvio del procedimento. 8. Successivamente in data 12 settembre 2011 è pervenuta l istanza di partecipazione al procedimento del consumatore segnalante, accolta in data 16 settembre 2011. 9. In data 11 ottobre 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 10. Il consumatore interveniente nel procedimento ha depositato in data 21 ottobre 2011 una propria memoria. 11. In data 26 ottobre 2011 Allianz ha presentato una memoria conclusiva. 2) Le evidenze acquisite 12. Le polizze vita di Ramo I oggetto del presente procedimento sono polizze miste che erogano la prestazione sia in caso di morte sia in caso di vita dell'assicurato (i.e. alla naturale scadenza del contratto). Tali polizze prevedono per prassi contrattuale la designazione dei beneficiari in caso di morte dell assicurato al momento della sottoscrizione del contratto con la possibilità di modificare successivamente la designazione effettuata in origine. Quest ultima può essere a favore di uno o più soggetti specificamente individuati, degli eredi legittimi

ovvero degli eredi testamentari. Al momento del verificarsi dell evento morte, la compagnia assicurativa, acquisita la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dell obbligo di pagamento e per la corretta individuazione dei beneficiari 1, mette a disposizione degli aventi diritto le somme dovute 2. Nell ipotesi in cui poi nessun beneficiario dovesse reclamare entro il termine di prescrizione di cui all articolo 2952 del Codice Civile 3 le prestazioni derivanti dalle polizze assicurative in questione, le somme dovute sarebbero ai sensi dell articolo 3, comma 2-bis, della legge 27 ottobre 2008, n. 166 devolute al Fondo per l indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie 4. 13. Le condizioni contrattuali delle polizze vita di Ramo I offerte dal professionista si limitano a prevedere relativamente ai beneficiari che la loro designazione ed eventuale revoca o modifica devono essere comunicate per iscritto alla società o disposte per testamento. 14. Dalla documentazione acquisita agli atti è risultato che con riguardo alla revoca o modifica dei soggetti beneficiari mediante disposizione testamentaria per Allianz, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 1920 5 e 1921 6 del codice civile, una designazione testamentaria generica che non faccia riferimento alla polizza vita non è considerata sufficiente per concretizzare una modifica dei beneficiari precedentemente indicati in polizza 7. 15. Inoltre, sempre dalle risultanze istruttorie è emerso che il contraente può richiedere al Servizio Clienti istruzioni operative circa le modalità di revoca o modifica dei soggetti designati come beneficiari, che lo indirizzerà alla propria agenzia di riferimento oppure, in alternativa, lo inviterà a inviare una comunicazione scritta alla Compagnia 8. Le agenzie, poi, sono fornite di un modulo guida, non vincolante, per effettuare la modifica del beneficiario. 3) Le argomentazioni difensive del professionista 16. In via preliminare Allianz rileva come le questioni poste dal consumatore nella propria segnalazione non riguarderebbero tematiche consumeristiche, attenendo da un lato all interpretazione degli artt. 1920 e 1921 del codice civile e dall altro all accertamento della volontà del testatore. 17. Il tenore delle avvertenze e delle clausole regolanti il diritto del contraente di revocare o modificare il beneficiario della polizza, secondo Allianz, è chiaro e sostanzialmente riproduce quanto disposto dall articolo 1920 del codice civile 9. Stante la chiarezza delle norme contenute nella disposizione citata e considerato che la legge non prevede ulteriori requisiti minimi di forma o di sostanza per l esercizio del diritto del contraente di revocare o modificare la designazione del beneficiario di polizza, Allianz non imporrebbe forme particolari per tale incombente e non fornirebbe ulteriori istruzioni per la redazione delle dichiarazioni di modifica o revoca del beneficio 10. 1 [In particolare, Allianz in caso di morte dell assicurato richiede la seguente documentazione: 1) l istanza di liquidazione firmata dai beneficiari; 2) il certificato di morte dell assicurato; 3) la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei beneficiari ma vi sia solo una designazione generica; 4) copia dell'eventuale testamento valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 codice civile e senza opposizioni per verificare che i beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 codice civile); 5) in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell autorizzazione all'incasso del Giudice.] 2 [La corresponsione delle somme dovute avviene generalmente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti da parte della compagnia assicurativa gli interessi legali a favore degli aventi diritto.] 3 [In forza dell articolo 3, comma 2-ter, della legge 27 ottobre 2008, n. 166, il termine prescrizionale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione di cui all art. 2952 del Codice Civile è stato elevato da uno a due anni, decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.] 4 [Tale fondo è stato istituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze dalla legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), con l obiettivo di socializzare, almeno parzialmente, le perdite subite dai soggetti coinvolti nel dissesto delle società Cirio e Parmalat e nel default dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina (c.d. tango bonds).] 5 [L art. 1920 del codice civile recita che: E valida l assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione.] 6 [L art. 1921 del codice civile dispone che: La designazione del beneficiario revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, dopo che, verificatosi l evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all assicuratore.] 7 [Doc. n. 1, all. 7, all. 11 e all. 13, e doc. n. 4, all. 8 e all. 12.] 8 [Doc. n. 4. ] 9 [Le specificazioni che vengono rese al contraente sono che la dichiarazione di revoca o modifica del beneficiario deve essere fatta per iscritto, in tal modo riproducendo il precetto dell art. 1920 del codice civile e che può essere fatta anche con testamento, come recita sul punto sempre l art. 1920 del codice civile.] 10 [Allianz nei propri clausolari di polizza non introdurrebbe previsioni o requisiti particolari da cui possa dipendere l efficacia o meno della dichiarazione di revoca o modifica del beneficiario da parte del contraente, aggiuntive rispetto alla previsioni normative, si limiterebbe solamente a riprodurre i requisiti essenziali previsti dalla legge per la validità ed efficacia della dichiarazione di revoca o cambio di beneficio.]

18. Inoltre, Allianz rappresenta che il contraente che intendesse redigere testamento è in ogni caso nella possibilità di interpellare la Direzione o l agenzia per ricevere indicazioni operative o semplicemente conoscere il punto di vista del professionista con la conseguenza che, in assenza di tale contatto, il vuoto informativo che si verificasse causando una disposizione testamentaria inidonea a revocare o modificare sarebbe l effetto di una negligenza comportamentale dello stesso consumatore. 19. Infine, Allianz osserva, altresì, che in considerazione della tipologia di contratto in esame (contratto di assicurazione), il momento dell individuazione e dell eventuale successiva revoca o modifica dei beneficiari non sarebbe tale da alterare la condotta del consumatore e da incidere sulla decisione di stipulare o meno. Per Allianz, non rileva pertanto quale scelta commerciale ai fini della disciplina delle pratiche commerciali scorrette la revoca o modifica del beneficiario, in quanto tale atto del consumatore non è di tipo commerciale ed il professionista è del tutto estraneo e neutrale al medesimo. Nell economia generale del contratto di assicurazione l unica scelta rilevante ai fini della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, riguarderebbe, secondo Allianz, l oggetto della prestazione e i profili economici dell operazione. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 20. L oggetto del procedimento riguarda la presunta scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Allianz consistente nell omettere in fase di sottoscrizione delle polizze vita di Ramo I informazioni rilevanti circa le modalità di revoca o modifica dei soggetti designati come beneficiari mediante disposizione testamentaria. Allianz, infatti, al momento di eseguire le prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali solleva l inidoneità a produrre gli effetti giuridici di revoca o modifica delle disposizioni testamentarie che non facciano espresso riferimento alle polizze vita. 21. Si evidenzia preliminarmente che nella fattispecie contestata il rapporto di consumo si sostanzia nella sottoscrizione di una polizza vita in cui, essendo l evento morte uno dei rischi assicurati, assume rilevanza primaria il momento della designazione del beneficiario. Le modalità di esercizio dei diritti contrattuali di designazione ed eventuale successiva revoca o modifica della stessa devono essere pertanto considerate caratteristiche essenziali del prodotto di polizza vita. Il contraente, pertanto, nel momento in cui esercita i diritti contrattuali attenendosi a quanto previsto dalle condizioni di polizza matura un legittimo affidamento a che i beni giungano a coloro che lui ha designato e che era suo interesse fossero destinatari degli stessi. A ciò si aggiunga che l articolo 19, comma 1, del Codice del Consumo si applica anche a comportamenti tenuti dal professionista e ai diritti esercitati dal consumatore anche dopo la fornitura di un prodotto o di un servizio, tra cui rientra senz altro il diritto di revoca o modifica del beneficiario. 22. Nel merito, la carenza informativa relativa alle modalità di esercizio dei diritti contrattuali viene in evidenza quando Allianz rappresenta che una designazione testamentaria generica che non faccia riferimento alla polizza vita non è considerata sufficiente per concretizzare una modifica dei beneficiari precedentemente indicati in polizza. In tal modo si sottolinea che la designazione testamentaria, che poteva legittimamente, in assenza di condizioni contrattuali più specifiche, essere intesa dal contraente come sufficiente a modificare quella designazione, di fatto non lo è stata. E ragionevole ritenere infatti che il contraente vista l importanza che riveste il testamento nella vita di una persona - quale atto di ultima volontà - avrebbe effettuato la designazione secondo le modalità richieste dal professionista 11 e utilmente comunicate. La carenza informativa in questione si apprezza ancor di più con gli effetti perché quando il problema della correttezza o meno della designazione si pone (al momento dell apertura del testamento) il consumatore che ha compiuto quella scelta senza un adeguata informazione non è più in vita. Né appare pregevole la difesa per cui l imprecisione nel redigere il testamento può essere imputata alla negligenza comportamentale del consumatore che a dire di Allianz avrebbe dovuto, prima di redigere il testamento, interpellare la Direzione o l agenzia per ricevere indicazioni operative o semplicemente conoscere il punto di vista del professionista. La completezza delle informazioni deve, infatti, sussistere sin dalla fase di stipulazione del contratto e la possibilità per il consumatore di reperire ulteriori informazioni attraverso il successivo eventuale contatto con il professionista non può ritenersi idonea a sanare l incompletezza delle informazioni fornite su elementi essenziali del contratto. 23. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, consistente nell omettere in fase di sottoscrizione delle polizze vita di Ramo I informazioni rilevanti circa le modalità di revoca o modifica mediante disposizione testamentaria dei soggetti designati come beneficiari, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio al quale è diretta. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 24. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 25. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: 11 [Doc. n. 1, all. 7, all. 11 e all. 13, e doc. n. 4, all. 8 e all. 12.]

in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 26. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, della dimensione economica del professionista e della circostanza per cui la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è potenzialmente suscettibile di raggiungere un numero apprezzabile di consumatori. 27. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire dal 21 settembre 2007 12 ed è tuttora in corso. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Allianz nella misura di 10.000 (diecimila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle modalità di esercizio del diritto contrattualmente previsto della revoca o modifica mediante disposizione testamentaria dei soggetti designati come beneficiari nelle polizze vita di Ramo I; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Allianz S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Allianz S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 (diecimila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 12 [Data di entrata in vigore del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.]

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella