L' ipotesi di risarcimento danni promossa dopo il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è disciplinata dall'art. 287 del D.Lgs. 209/2005. Tale articolo stabilisce che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. L'art. 283, comma 1, lett. c) stabilisce "1.Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: (...) c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente ". Condizione di proponibilità per l'esercizio dell'azione nei confronti della impresa designata è il preventivo invio della richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandata ed il passaggio del termine di sei mesi, sia in caso di danni a cose che di lesioni personali. La raccomandata va inviata alla impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, alla impresa designata dalla Isvap, ex art. 286 D.Lgs.209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed al Fondo di Garanzia Vittime della Strada presso Consap Via Yser, 14 - Roma. 1 / 8
L'impresa designata assume, in questo caso, la veste di legittimata passiva mentre il commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta deve essere citato unicamente in quanto litisconsorte necessario anche se alcuna sentenza di condanna può essere emessa nei confronti dello stesso. La Consap - FGVS - può, invece, intervenire in giudizio, anche in grado di appello. Esempio atto di citazione Giudice di Pace di Ottaviano (NA) ATTO DI CITAZIONE Il sig. M.F. - nato il 00/00/1934 a San Giuseppe Vesuviano, Cod. Fisc. MMM FFF 00R00 H931Z, residente ivi alla Via C. R., 97 - rapp.to e difeso dall'avv. F.A. (Cod. Fisc.FFF AAA 51A24 L142O) presso il quale è elett.te dom.to in Terzigno alla via,20, giusta procura a margine del presente atto 2 / 8
PREMESSO 1) che l'istante è proprietario dell'auto Fiat Punto tg. XX 000 XX; 2) che, in data 06/07/2009, alle ore 12.30 circa, in Terzigno, incrocio Via Diaz - Via Einaudi, la predetta autovettura, scoperta di assicurazione, veniva danneggiata dalla moto Honda tg.yy 00000 di proprietà di V. D.; 3) che, il sinistro si verificava in quanto la Honda, proveniente da via Diaz - strada gravata da segnale di Stop - si immetteva nel flusso della circolazione della indicata via Einaudi senza concedere la dovuta precedenza al veicolo dello istante, che procedeva a velocità moderata su strada favorita e proveniva, peraltro, da destra; 4) che, a seguito del sinistro, l'autovettura Fiat Punto tg. XX 000 XX riportava danni al lato anteriore sinistro (faro, paraurti...) meglio specificati nel preventivo di spesa che si esibisce e deposita, per le cui riparazioni occorre la somma di Euro 1.800,00; 3 / 8
5) che, all'epoca del sinistro, il motoveicolo investitore risultava assicurato, per la RC, con la società "PROGRESS S.p.A."; 6) che rimaneva senza riscontro la formale richiesta di risarcimento danni formulata - ai sensi e per gli effetti degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. 209-2005 - alla predetta compagnia di assicurazione; 7) che, con decreto del ministro delle attività produttive pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20.04.2010 la Progress Ass.ni S.p.A., veniva posta in Liquidazione Coatta Amministrativa (per la Novit decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30.04.2011); 8) che con racc.te ar nn. lo istante richiedeva, infruttuosamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 287 del D.Lgs. 209/2005 citato, il risarcimento dei danni dovuti, rispettivamente, alla società "Progress S.p.A." in L.C.A. in persona del commissario liquidatore, prof.avv. Andrea Gemma, con sede in Palermo alla Piazza Alberico Gentili, 3, alla società " GENERALI S.p.A. ", nella qualità di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex art. 286 D.Lgs.209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in TRIESTE alla P.zza Duca Degli Abruzzi,2, ed al Fondo di Garanzia Vittime della Strada presso Consap, Via Yser, 14 - Roma 4 / 8
9) che sono trascorsi i termini previsti dall'art. 287 (sei mesi) senza che l'esponente abbia conseguito il richiesto risarcimento. Tanto premesso, l'istante, come innanzi, dom.to e difeso, con salvezza di ogni altra azione CITA - V. D. (Cod. Fisc. VVV DDD 56R24 L789U), dom.to in Piedimonte Matese, al Viale...,7 - la società GENERALI Ass.ni S.p.A." (P.Iva 00079760328), nella qualità di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex art. 286 D.Lgs.209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in TRIESTE alla P.zza Duca Degli Abruzzi,2 - la società "Progress S.p.A." in L.C.A (C.F./P. IVA: 00675700827). in persona del commissario liquidatore, prof.avv. Andrea Gemma, con sede in Palermo alla Piazza Alberico Gentili, 3 5 / 8
a comparire innanzi al GIUDICE DI PACE di OTTAVIANO per l'udienza del, nei locali di solite udienze ed all'ora del regolamento col prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e, con avvertenza che, in mancanza, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI a) respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, riconoscere e dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto V.D. in ordine alla causazione dell'evento dannoso; b) per lo effetto, condannare, ex artt. 283 e 287 D.Lgs.209/2005, (con il vincolo solidale) V.D. e la società "GENERALI S.p.A.", nella spiegata qualità di Impresa designata per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore dell'istante, della somma di euro 1.800,00, quale ammontare dei danni subiti, oltre interessi e svalutazione monetaria, come per legge, il tutto come sarà meglio specificato e documentato in corso di causa ma, comunque, da contenersi entro i limiti della competenza per valore del giudice adito; 6 / 8
c) condannare, inoltre, i medesimi convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo. In via istruttoria si chiede, sin da questo momento, nella ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione, di essere ammessi a provare con testi le circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della premessa che qui abbiansi come integralmente riportate e trascritte precedute dalla locuzione di rito "E' vero". Si indica a teste: M.A.Via C.R. 97 San Giuseppe Vesuviano Sentenza munita di clausola. Offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore della presente controversia è compreso nello scaglione di cui alla lettera della allegata tabella (>). 7 / 8
Terzigno Avv... 8 / 8