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DECRETO LEGGE 20 MARZO 2014, N. 34 - RILANCIO OCCUPAZIONE E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il Decreto legge in oggetto, contenente modifiche alla normativa in materia di contratto a tempo determinato, di contratto di apprendistato, di DURC e di contratti di solidarietà. Nel rinviare ad un'attenta lettura della nota esplicativa di seguito riportata, si precisa che il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (GU n.66 del 20-3-2014) per la Capo I Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva; Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonchè di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità; 2

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 - Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo' eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 2) il comma 1-bis e' abrogato; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano». 2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro». Art. 2 - Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»; 2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata; 3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di 3

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonchè delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»; c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,». 2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato. Capo II Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà Art. 3 - Elenco anagrafico dei lavoratori 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia». 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato». Art. 4 - Semplificazioni in materia di documento di regolarita' contributiva 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'inps, dell'inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'inps, dell'inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; 4

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo. 4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva. 5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse. 6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 5 - Contratti di solidarietà 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.». Art. 6 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 5

Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 - rilancio occupazione Articolo 1 - Contratto a tempo determinato Viene modificato l art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 e abrogato il comma 1-bis del medesimo articolo, eliminando la necessità delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per la stipula di un contratto a tempo determinato (anche nell ambito della somministrazione di lavoro). Possono, quindi, essere stipulati contratti acausali, della durata massima di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe. Le proroghe sono ammesse, fino a un massimo di 8 volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività. Viene introdotto, inoltre, un limite massimo per l utilizzo dei contratti a tempo determinato, nella misura del 20% dell organico complessivo. Viene fatta salva la previsione di cui all art. 10, comma 7 del d.lgs. n. 368/2001, ossia il rinvio alla contrattazione collettiva e all esenzione per una serie di causali, tra le quali si evidenziano le ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità. In ogni caso, nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti è possibile stipulare un contratto a termine. Articolo 2 - Apprendistato Nella disciplina generale, di cui all art. 2 del d.lgs. n. 167/2011, viene eliminata la necessità di forma scritta del Piano Formativo Individuale ed abrogata la disciplina in materia di stabilizzazione degli apprendisti. In riferimento all apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, viene aggiunto un comma in base al quale, fatta salva l autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. In materia di apprendistato professionalizzante si prevede che la formazione professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell impresa, possa (e non più debba) essere integrata da quella pubblica per l acquisizione delle competenza di base e trasversali. Articolo 3 - Elenco anagrafico dei lavoratori Al fine di attuare la Garanzia Giovani europea e consentire, dunque, la parità di trattamento nei confronti dei giovani in cerca di occupazione, la norma elimina il domicilio come requisito per beneficiare delle politiche attive, prevedendo, inoltre, che i servizi competenti idonei a comprovare lo stato di disoccupazione siano quelli di qualsiasi ambito territoriale dello Stato e non più quelli nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del lavoratore. Articolo 4 - Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) La norma, al fine di snellire gli adempimenti e le procedure in materia di DURC, dispone che attraverso un Decreto Interministeriale vengano definite le modalità ed i criteri necessari a consentire la verifica, con modalità esclusivamente telematiche ed 6

in tempo reale, della regolarità contributiva nei confronti dell'inps, dell'inail e, per le imprese edili, nei confronti delle Casse edili, attribuendoall'esito dell'interrogazione, che sostituirà il DURC, validità di 120 giorni dalla data di acquisizione. La norma definisce, inoltre, i criteri che dovranno essere contenuti nel Decreto Interministeriale, da approvare entro 60 giorni dall entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, per i quali si rinvia al testo del Decreto Legge n. 34/2014, che si allega. Articolo 5 contratti di solidarietà Per quanto riguarda i contratti di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui alla legge 236/93, è stata prevista una dote di 15 milioni di euro annui, in aggiunta ai 50 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità, per la riduzione contributiva previdenziale e assistenziale, di cui al comma 4 della legge 608/96, riconosciuta ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà per le riduzioni orarie superiori al 20%. I criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della predetta riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili, saranno definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. RIMBORSI D'IMPOSTA RICHIESTA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CODICE IBAN. Con il Comunicato stampa del 21 marzo 2014, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che, al fine di accelerare l'erogazione dei rimborsi d'imposta, sta richiedendo alle società beneficiarie la comunicazione del proprio codice Iban per poter accreditare le somme direttamente sul conto corrente bancario dell'azienda. I destinatari riceveranno la richiesta delle coordinate via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo della società presente nel registro delle imprese. 7

Come comunicare il codice Iban Due sono le modalità per trasmettere all'agenzia delle Entrate il codice Iban del conto della società. 1. E' possibile comunicare od aggiornare il codice Iban utilizzando i servizi on-line disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nell'area autenticata riservata agli utenti registrati. 2. In alternativa, le società possono fornire o modificare il codice Iban del conto corrente direttamente presso qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate, presentando il modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul predetto sito internet dell'agenzia delle Entrate. Fornire all'amministrazione finanziaria il proprio codice Iban è il modo migliore per accelerare i tempi dei rimborsi d'imposta. Infatti, in tal modo, i rimborsi - anziché impiegare alcuni mesi per essere corrisposti - arrivano sul proprio conto corrente in maniera veloce e sicura, senza alcun aggravio economico per il contribuente. Tale opportunità è offerta a tutti i contribuenti e, quindi, non solo alle società. Occorre solo compilare il modello dedicato disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. Operazioni commerciali con altri Paesi membri dell'unione europea Iscrizione al VIES. Con il Comunicato stampa del 26 marzo 2014, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che, da ora, gli operatori commerciali potranno avvalersi di un nuovo servizio on-line che consente ai soggetti titolari di partita Iva - abilitati a Fisconline o Entratel - di richiedere in via telematica la propria iscrizione nell'archivio degli operatori economici autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie (cosiddetto "VIES" - ("Vat Information Exchange System"). Finora, infatti, i soggetti in possesso di partita Iva, per essere iscritti nell'archivio VIES, dovevano, necessariamente, presentare un'apposita istanza - a mano, con raccomandata o via posta elettronica certificata (Pec) all'ufficio dell'agenzia delle Entrate. Per utilizzare il nuovo servizio on-line basterà indicare nel campo dedicato la propria partita Iva. Come detto, per avvalersi di tale servizio è necessario essere abilitati a a Fisconline o Entratel. Al riguardo, si precisa che, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'agenzia delle Entrate 8

effettuerà le analisi propedeutiche all'inserimento della posizione nel VIES. Qualora emergano elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso termine, l'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente per le attività di controllo ai fini Iva, emanerà un provvedimento di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio VIES sono effettuati controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. Definizione agevolata delle cartelle Scadenza 31 marzo 2014 - Comunicato stampa di Equitalia del 25 marzo 2014. Con il Comunicato stampa del 25 marzo 2014, Equitalia ha ricordato che c'è tempo fino al prossimo 31 marzo per aderire alla definizione agevolata delle cartelle che consente di pagare gli importi dovuti senza la corresponsione degli interessi maturati. Nel ricordare la predetta scadenza, di seguito, si riporta un breve vademecum per i contribuenti interessati. Vademecum per i contribuenti La Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n.147), prevede la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e senza interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati, entro il 31 ottobre 2013, a Equitalia per la riscossione. Rientrano nella predetta definizione agevolata, ad esempio, le entrate erariali come l'irpef e l'iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano, invece, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali od altre situazioni particolari. I tributi interessati La definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio, Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013. 9

Verifica delle cartelle Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione ed il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono tutte contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia. Cosa non si paga Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell'agenzia delle Entrate, e quindi riferite ad entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo. Cosa si paga I contribuenti che scelgono di aderire alla definizione dovranno pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), le sanzioni, l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il prossimo 30 giugno, mediante posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti. Dove e come pagare È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite il bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", oltre ai dati personali, anche la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata. Notizie per i Mediatori ed Agenti d Affari Con riferimento alle lettere di richiesta di pagamento del canone speciale RAI pervenute a diverse imprese si trasmette di seguito l informativa dei Consulenti Legali Nazionali di FIMAA che precisa l applicazione del RDL n.246/38 secondo i chiarimenti forniti dal Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. 10

CANONE SPECIALE RAI Con riferimento alla lettere di richiesta di pagamento del canone speciale Rai, che sono pervenute a diverse imprese, si osserva come siano tenuti al pagamento di detto tributo le imprese che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (apparecchi muniti di sintonizzatore per la ricezione del segnale - terrestre o satellitare di radiodiffusione dell antenna radiotelevisiva) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell ambito familiare o che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto. Il canone è strettamente personale (in caso di cessione dell apparecchio e/o dell attività deve essere data disdetta) e vale solo per l indirizzo per cui è stato stipulato. Restano esclusi dal pagamento del canone i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare. Per la precisione si evidenzia che con la nota prot.n. 12991, del 22 febbraio 2012, indirizzata al Direttore dell Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sull applicazione del RDL n. 246/38 e sul Canone di abbonamento RAI ed ha precisato che un apparecchio si intende atto a ricevere le radioaudizioni se (e solo se) include fin dall origine gli elementi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici. Un apparecchio si intende invece adattabile a ricevere le radiodiffusioni se (e solo se) include almeno un elemento sintonizzatore radio, ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo. Ne consegue che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e quindi non è tenuto al pagamento del Canone Speciale RAI. Gli importi del canone variano a seconda dell attività svolta, della categoria del servizio reso ed in certi casi dal numero di apparecchi utilizzati. Tra gli esercizi che devono corrispondere il canone vi sono: alberghi, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi, pensioni e locande, affittacamere, esercizi pubblici, navi e aerei in servizio pubblico, sportelli bancari, ospedali, cliniche e case di cura, uffici, strutture ricettive, circoli associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati, mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti da canone. Sono previsti canoni maggiorati per cinema, cinema-teatri ed assimilabili. In definitiva se gli apparecchi detenuti dall impresa appartengono alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di sintonizzatore) il canone speciale RAI sarà dovuto e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l inesistenza dell obbligo. 11

Si osserva che nel caso di utilizzo di apparecchi potenzialmente idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo (come detto muniti quindi del sintonizzatore) per scopi diversi, quali promozioni di propri prodotti/servizi il canone speciale RAI sarà comunque dovuto qualora il monitor sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall effettivo uso che ne viene fatto. 12