IL QUADRO NORMATIVO: LE LEGGI



Documenti analoghi
AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ministero della Salute

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

SELENE rel Sintesi Principali Modifiche ed Implementazioni

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. Circolare n. 40 / 2014 Roma, 26 settembre 2014

Articolo 1 Definizioni

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141

Ministero dell Interno

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Prot. n /EL/AREA II Torino, 23 marzo 2007

Legislazione di riferimento

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

Prefettura di Latina Ufficio Territoriale del Governo Latina, 20 APRILE 2009

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

REGOLAMENTO PER LE ADESIONI A FORZA ITALIA ANNO 2014

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 10/2015

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

Regolamento in materia di accesso. Attestazione dell'autenticità di firma DPR445/2000 al momento

C I R C O L A R E N 2_

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

Ufficio Territoriale del Governo. Prot /Area II Torino, 31 marzo 2014

Attività relative al primo anno

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Servizio di documentazione tributaria

Settore servizi demografici

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Art. 1. (Oggetto) Art. 2. (Requisiti generali di iscrizione)

e, p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco SEDE

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

COMUNE DI PARMA. NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE Relative all accesso al Nido d infanzia, Spazio bambini, Educatore domiciliare

IoStudio - La Carta dello Studente

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

NOTA INFORMATIVA N. 10/2010

Responsabile del PROVVEDIMENTO. Responsabile del PROCEDIMENTO. Orietta Barbaresch Orietta Barbaresch

5 per mille al volontariato 2007

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

INPS. Roma, 26 agosto Circolare n. 146

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO

2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51.

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO ,00 ATTINENTI I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Avviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

Ufficio Territoriale del Governo. Prot. n /EL/Area II Torino, 28 marzo 2014

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

MinisterodelloSviluppoEconomico

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA

Fax urp@comune.volvera.to.it - P.I

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Circolare N.27 del 12 Febbraio Entro il 28 febbraio 2013 invio dei dati per gli stampati fiscali

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

Informazioni generali

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437. (Pubblicato sulla GU n. 277 del )

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Dott. Filippo Caravati Convegno - Audit Intermediari 1

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

AUTORIZZAZIONE all'effettuazione delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO

COMUNE DI SALUGGIA *************************** VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 2 *******************************

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo

Una Scelta in Comune Linee-Guida Operative per l attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

COMUNE DI VILLACIDRO SERVIZIO CONTRATTI SISTEMI INFORMATIVI DEMOGRAFICI PROCEDIMENTI UFFICIO DEMOGRAFICI, ELETTORALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

Transcript:

IL QUADRO NORMATIVO: LE LEGGI Legge 27 ottobre 1988, n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all estero Decreto del presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 Approvazione del regolamento per l esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull anagrafe ed il censimento degli italiani all estero Legge 27 maggio 2002, n. 104 Disposizioni per il completamento e l aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 IL QUADRO NORMATIVO: LE CIRCOLARI (1) Circolare Miacel n. 12 del 26 giugno 1990 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all estero Circolare Miacel n. 21 del 31 ottobre 1990 Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all estero Circolare Miacel n. 5 del 4 febbraio 1991 Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all estero Circolare Miacel n. 16 del 18 maggio 1991 - Ulteriori note esplicative concernenti la gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all estero nelle fasi preliminari, successive ed in gestione ordinaria Circolare Miacel n. 2 del 7 febbraio 1992 Istruzioni per la compilazione dei modelli 02 e 03 Circolare Miacel n. 7 del 19 maggio 1995 Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all estero. Problematiche inerenti la gestione Circolare Miacel n. 13 del 23 giugno 1999 Vigilanza sulla gestione dell. Problematiche 1

IL QUADRO NORMATIVO: LE CIRCOLARI (2) Circolare Miacel n. 2 del 19 febbraio 2002 Rilascio carta d identità ai cittadini italiani residenti all estero Circolare telegrafica n. 12 del 10 giugno 2002 Anagrafe degli italiani all estero: nuovo programma di gestione e trasmissione dati Circolare telegrafica n. 13 del 25 giugno 2002 Anagrafe degli italiani all estero: nuovo programma di gestione e trasmissione dati Circolare n. 22 del 14 ottobre 2002 Istituzione dell Elenco degli italiani residenti all estero di cui all articolo 5 della legge n. 459/2001. Ruolo degli Uffici territoriali del Governo. Chiarimenti e precisazioni ai Comuni in merito al nuovo programma per la gestione informatizzata dell Circolare n. 29 del 20 dicembre 2002 Indicazioni sugli aggiornamenti funzionali della procedura ANAG- per la trasmissione telematica dei dati via web-mail Circolare n. 3 del 27 gennaio 2003 Allineamento degli schedari consolari con l centrale IL QUADRO NORMATIVO: LE CIRCOLARI (3) Circolare n. 4 del 3 febbraio 2003 Schede di famiglia: variazioni di indirizzo Circolare n. 10 del 5 marzo 2003 Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani residenti all estero. Certificato di cittadinanza Circolare n. 9 del 17 aprile 2003 Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero. Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Legge 16 gennaio 1992, n. 15 Circolare n. 21 del 31 luglio 2003 Aggiornamento dell centrale con l utilizzo delle nuove tecnologie Anag-Aire e Bakbone Aire Circolare n. 2 del 15 gennaio 2004 Cancellazione Circolare n. 8 del 27 febbraio 2007 - Estensione controlli informatici 2

IL QUADRO NORMATIVO: LE CIRCOLARI (4) Direttiva del Ministro dell interno e del Ministro degli affari esteri del 5 giugno 2007 Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta di identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei cittadini italiani residenti all estero ed iscritti al registro Circolare n. 34 del 25 giugno 2007 Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta di identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei cittadini italiani residenti all estero ed iscritti al registro Circolare n. 35 del 27 giugno 2007 - Estensione controlli informatici IL QUADRO NORMATIVO I testi delle leggi e delle circolari, tutti gli aggiornamenti del software ANAG- e i manuali sono disponibili sul sito internet del Ministero dell interno www.servizidemografici.interno.it http://infoaire.interno.it 3

CHE COS E L? Anagrafe degli I taliani Residenti Estero E lo schedario che raccoglie le schede individuali e le schede di famiglia relative a cittadini italiani che hanno la propria dimora abituale all estero, con esclusione di: Cittadini che si recano all estero per un periodo inferiore ai dodici mesi o per occupazioni stagionali; Dipendenti di ruolo dello Stato, in servizio all estero, e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna di cui alla legge 9 agosto 1967, n. 804; Militari in servizio presso uffici e strutture della NATO. LE ISCRIZIONI NELL Espatrio Residenza all estero Nascita (registrata o trascritta allo Stato Civile) Le iscrizioni nell A.I.R.E. Trasferimento da un altra avvengono a seguito di: A.I.R.E. Reiscrizione da irreperibilità Acquisto della cittadinanza italiana Esistenza giudizialmente dichiarata 4

LE ISCRIZIONI NELL Per poter effettuare l iscrizione nell A.I.R.E. è necessario avere conoscenza di tutte le seguenti notizie anagrafiche: Cognome e nome Data e luogo di nascita (Comune o territorio estero) Comune italiano e relativa sigla di provincia di registrazione o trascrizione dell atto di nascita Estremi della registrazione o della trascrizione dell atto (numero, parte, serie e anno) LE ISCRIZIONI NELL Qualora pervenissero dichiarazioni prive di qualcuna delle notizie precedenti ed il Comune non fosse in grado di integrarle, l ufficiale d anagrafe non potrà perfezionare le iscrizioni all A.I.R.E. ma farà immediata richiesta delle notizie mancanti agli Uffici Consolari e questi ultimi provvederanno ad inviarle tempestivamente. Circolare MIACEL n. 12 del 26 giugno 1990 5

LE ISCRIZIONI NELL La non correttezza / completezza dei seguenti dati genera errori formali (che non danno luogo a scarto): L anno di espatrio Il Comune / territorio di provenienza La data di arrivo nella circoscrizione consolare Data di iscrizione all Il codice dello stato civile La data di variazione dello stato civile Il comune o territorio in cui si verifica la variazione dello stato civile Il comune di registrazione dell atto di variazione dello stato civile L anno di registrazione dell atto di variazione dello stato civile Il titolo di studio La condizione lavorativa, professionale ed il settore di attività L ente pensionistico Il codice fiscale La data di aggiornamento e l iniziativa di aggiornamento LE ISCRIZIONI NELL La non correttezza / completezza dei seguenti dati invece provoca lo scarto dall : Il codice del Comune di iscrizione Il codice di iscrizione Aire Il codice della famiglia Il cognome, il nome ed il sesso L iniziativa ed il motivo di iscrizione Il codice di individuazione del Comune di iscrizione La data di nascita, il luogo di nascita, il Comune o territorio di nascita Il Comune o territorio di registrazione dell atto di nascita e l anno Il diritto di voto Il codice del consolato di residenza e del territorio estero di residenza L indirizzo 6

LE ISCRIZIONI NELL Presupposto per l iscrizione in A.I.R.E. è il possesso della cittadinanza italiana. Il problema sorge per i cittadini nati all estero da genitori italiani per i quali manca l atto di nascita che possa comprovare l acquisto della cittadinanza per nascita. Al riguardo non può prescindersi dall acquisizione di tale documento per l iscrizione in A.I.R.E., considerato che il problema si riproporrebbe in occasione dell iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del relativo fascicolo e dell acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il certificato di nascita e quello di cittadinanza. Circolare MIACEL n. 7 del 19 maggio 1995 LE ISCRIZIONI NELL PER ESPATRIO I cittadini che trasferiscono la loro residenza all estero devono dichiararlo all ufficio consolare entro novanta giorni dall arrivo. La dichiarazione deve essere presentata dall interessato o da persona legittimata. 7

LE ISCRIZIONI NELL PER ESPATRIO: DECORRENZA L iscrizione a seguito di espatrio decorre: Dalla data della dichiarazione di trasferimento della residenza all estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se entro 90 giorni dall arrivo nella circoscrizione consolare è stata resa dichiarazione al Consolato; Dalla data di ricezione da parte del Comune della comunicazione del Consolato negli altri casi. LE ISCRIZIONI NELL PER ESPATRIO: DECORRENZA marzo 5 2 0 1 1 marzo 23 2 0 1 1 giugno 21 2 0 1 1 marzo 4 2 0 1 2 Presentazione di dichiarazione di trasferimento della residenza all estero e compilazione del modello APR/4 Espatrio (arrivo nella Circoscrizione Consolare) Termine entro cui presentare al Consolato la richiesta di iscrizione all A.I.R.E. Termine entro cui, da parte del Consolato, deve pervenire al Comune la richiesta di iscrizione all A.I.R.E., con modello Cons/01 8

LE ISCRIZIONI NELL PER ESPATRIO L eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato comporta che la cancellazione dall A.P.R. verrà effettuata per irreperibilità accertata e non già per emigrazione definitiva all estero, con conseguente segnalazione al Prefetto. Circolare MIACEL n. 12 del 26 giugno 1990 Se nel termine di un anno dalla dichiarazione resa dall interessato non è giunta alcuna comunicazione da parte del Consolato, né l interessato è reperibile nell ambito comunale, lo stesso andrà cancellato per irreperibilità. Circolare MIACEL n. 16 del 18 maggio 1991 LE ISCRIZIONI NELL : DECORRENZA Le iscrizioni nell A.I.R.E. - per motivi diversi dal trasferimento della residenza all estero - hanno decorrenza: L iscrizione per nascita o per acquisto della cittadinanza decorre dalla data della registrazione o della trascrizione dei relativi atti di stato civile; L iscrizione per altri casi (trasferimento da altra A.I.R.E., reiscrizione da irreperibilità) decorre dalla data di ricezione della richiesta o della comunicazione presentata al Consolato, oppure dalla data della richiesta se questa è stata presentata direttamente al Comune. 9

ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE Per i nuovi nati i Comuni, trascritti gli atti, e modificati eventualmente i cognomi come prescritto dal regolamento di Stato Civile, procederanno all iscrizione nell AI.R.E. comunicando contestualmente i dati all Agenzia dell Entrate per l attribuzione del codice fiscale. Ugualmente si procederà per le persone adulte che acquisiscono la cittadinanza italiana e i cui atti di nascita vengono trascritti in Italia, comportando in taluni casi la modifica del cognome. Circolare n. 29 del 29 dicembre 2002 CODICE INDIVIDUALE L iscrizione nell A.I.R.E. comporta l attribuzione di un numero individuale distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. così strutturato: E A A A A - N N N N N N E indica Estero AAAA indica l anno di iscrizione nell A.I.R.E. a partire dal 1990 NNNNNN è un numero progressivo di iscrizione nell anno 10

CODICE DI FAMIGLIA L iscrizione nell A.I.R.E. comporta anche l attribuzione di un numero distintivo della famiglia anagrafica A.I.R.E. così strutturato: F E - N N N N N N FE indica Famiglia Estero NNNNNN è un numero progressivo di iscrizione L ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI Sono iscritti d ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell anagrafe della popolazione residente nel comune o nell anagrafe degli italiani residenti all estero. Articolo 4, decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Gli elettori residenti all estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita. La domanda diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all estero () l elettore è iscritto. L accoglimento della domanda produce la conseguente iscrizione nell del comune. Articolo 11, decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 11

IL DIRITTO DI VOTO I cittadini italiani residenti all estero, iscritti nelle liste elettorali, votano nella circoscrizione Estero per l elezione delle Camere e per i referendum abrogativi e costituzionali. Votano per corrispondenza. Possono esercitare il diritto di voto in Italia previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa. Articolo 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459 IL DIRITTO DI VOTO In occasione di ogni consultazione elettorale l elettore può esercitare l opzione dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, può esercitare l opzione entro il decimo giorno successivo all indizione delle votazioni. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell Interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l opzione per il voto in Italia. Articolo 4, legge 27 dicembre 2001, n. 459 12

LE CANCELLAZIONI DALL Rimpatrio Morte (registrata o trascritta allo Stato Civile) Le cancellazioni dall A.I.R.E. avvengono a seguito di: Trasferimento in un altra A.I.R.E. Irreperibilità presunta Perdita della cittadinanza italiana LE CANCELLAZIONI DALL PER IRREPERIBILITA La cancellazione per irreperibilità presunta viene effettuata, salvo prova contraria, nei seguenti casi: Trascorsi cento anni dalla nascita Dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo Quando risulti inesistente l indirizzo estero A seguito del mancato recapito della cartolina avviso in occasione delle ultime due consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno (esclusa l elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nell Unione europea ed escluse le consultazioni referendarie locali) 13

LE CANCELLAZIONI DALL : : DECORRENZA La cancellazione dall A.I.R.E. decorre: In caso di rimpatrio dalla data della dichiarazione al Comune di nuova residenza o dalla data del provvedimento di cancellazione d ufficio; In caso di trasferimento in altra A.I.R.E. dalla data di decorrenza dell iscrizione nella nuova A.I.R.E.; In caso di perdita della cittadinanza, dalla data della perdita della cittadinanza stessa; In caso di morte dalla data del decesso (anche se potrà essere perfezionata solo a seguito dell iscrizione o della trascrizione del relativo atto di stato civile). LE CANCELLAZIONI DALL : : DECORRENZA La cancellazione dall A.I.R.E. per irreperibilità decorre: Dalla data del secondo censimento senza rilevazione Dalla data del compimento del centesimo anno di età; Dalla data di ricevimento della seconda cartolina avviso non ritirata. 14

LA RICOMPARSA DA IRREPERIBILITA I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d ufficio nell anagrafe degli italiani residenti all estero e nelle liste elettorali. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano optato per l esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all ufficio elettorale del comune di origine. Legge 27 maggio 2002, n. 104, articolo 1, commi 2 e 3 TRASFERIMENTI ED AGGIORNAMENTI Le richieste di trasferimento ad altra A.I.R.E. così come gli aggiornamenti di notizie anagrafiche non possono essere effettuati d ufficio ma solo a seguito di richiesta dell interessato o di persona legittimata. 15

IL RILASCIO DI CERTIFICATI L Ufficiale d Anagrafe rilascia, per gli iscritti nell A.I.R.E., a chiunque ne faccia richiesta: Il certificato di residenza (di iscrizione nell A.I.R.E.) Il certificato di stato di famiglia Tutti i certificati devono indicare: Cognome e nome Data e luogo di nascita Gli estremi dell iscrizione o della trascrizione dell atto di nascita (numero, parte, serie, anno) L indicazione dell iscrizione nell A.I.R.E. La circoscrizione consolare di residenza e l indirizzo all estero Gli Uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA Competente al rilascio della carta di identità è il comune di residenza. Agli italiani residenti all estero si applica analogicamente la normativa generale e, pertanto, i comuni sono tenuti al rilascio della carta di identità anche agli iscritti nell A.I.R.E. Sulla carta di identità sarà comunque indicata la località estera di residenza. Circolare MIACEL n. 2 del 19 febbraio 2002 Dal 1 giugno 2007 la carta di identità è rilasciata anche dai Consolati (Articolo 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 16

IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA Il Consolato richiede al Comune di iscrizione il nulla-osta al rilascio o rinnovo, comunicando: Cognome, nome, data e luogo di nascita Gli estremi dell atto di nascita L indirizzo e la località estera di residenza dichiarati dall interessato Lo stato civile (se espressamente dichiarato dall interessato) Il numero della carta di identità scaduta (ovvero l indicazione dell avvenuto smarrimento o furto) Il Comune risponde al Consolato (entro tre giorni lavorativi a mezzo fax o posta elettronica) confermando la veridicità dei dati comunicati, ovvero integrandoli e rettificandoli (in caso di necessità) Il Consolato comunica al Comune gli estremi della carta di identità rilasciata Il Comune provvede all annotazione delle carte di identità rilasciate dai Consolati IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA - VARIAZIONI ANAGRAFICHE Qualora i dati trasmessi con la richiesta di nulla-osta -autocertificati dall interessato - siano diversi da quelli presenti nell comunale, dovrà essere effettuato il riscontro con le generalità risultanti sull atto di nascita. Per quanto riguarda la verifica di eventuali discordanze tra l indirizzo autocertificato e l Ufficio consolare che ha richiesto il nulla osta e quanto contenuto nell ultimo aggiornamento, l Ufficiale d Anagrafe dovrà provvedere a registrare nell la variazione di indirizzo, residenza e/o Ufficio consolare con la richiesta di nulla-osta, senza attendere un modello CONS/01 di variazione. (Circolare n. 34/2007) 17

LE COMUNICAZIONI AI CONSOLATI Lo scambio di informazioni tra Comuni e Consolati è essenziale per la corretta gestione dell A.I.R.E. Anche se non espressamente previsto dalla normativa vigente è opportuno che i Comuni provvedano ad informare i Consolati (anche con semplice scambio epistolare) in particolare in caso di rimpatrio o di trasferimento ad un altra A.I.R.E. Circolare MIACEL n. 7 del 19 maggio 1995 LE COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI Fatte salve le comunicazioni di inizio e conclusione di procedimento previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,il compimento di alcuni provvedimenti prevede che ne sia data notizia agli interessati mediante notifica (se del caso all indirizzo estero): in caso di iscrizione effettuata in base a comunicazione d ufficio da parte di un Consolato; in caso di rimpatrio e/o residenza in Italia accertata d ufficio; in caso di perdita della cittadinanza italiana, su comunicazione di un Ufficio Consolare o accertata d ufficio. 18

LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL Per la gestione dell A.I.R.E. non devono più essere compilati ed utilizzati i modelli /01, /02 ed /03 ma tutto viene gestito informaticamente con il software ANAG - predisposto dal Ministero dell interno. Era stata inizialmente prevista, con cadenza bimestrale, la trasmissione degli archivi aggiornati dell A.I.R.E. su supporto magnetico (floppy disk o cd-rom), direttamente al Ministero informando per conoscenza l Ufficio territoriale del Governo di appartenenza. Ora la trasmissione dei dati avviene a mezzo web-mail (posta elettronica). LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL E-Aire E attivo all indirizzo http://webaire.interno.it/aire/eaire.jsp un nuovo servizio definito E-Aire fornito dal Ministero dell interno 19