DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

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VISTO l articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011; VISTO il decreto n. 62922 del 14.11.2011; VISTO l accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 09.02.2012, relativo alla società BY YOU MUTUI S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; VISTI gli assensi delle Regioni Campania, Lazio e Puglia che si sono assunte l impegno all erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BY YOU MUTUI S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; VISTA l istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall azienda BY YOU MUTUI S.r.l.; RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; 1

D E C R E T A ART.1 Ai sensi dell articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09.02.2012, in favore di un numero massimo di 37 unità lavorative, della società BY YOU MUTUI S.r.l., dipendenti presso le sedi di: Napoli 23 lavoratori; Caserta 3 lavoratori; Bari 2 lavoratori; Roma 8 lavoratori; Latina 1 lavoratore. La contrazione dell orario di lavoro sarà attuata al 50% in favore di un numero massimo di n. 5 lavoratori di cui 3 dipendenti presso le sedi site in Campania, n. 1 dipendente presso una delle sedi site nel Lazio e n. 1 lavoratore dipendente presso la 2

sede sita in Puglia e al 90% in favore di 1 lavoratore dipendente presso una delle sedi site in Campania, secondo il seguente schema: Mese da 01.01.2012 a 31.01.2012 da 01.02.2012 a 29.02.2012 da 01.03.2012 a 31.03.2012 da 01.04.2012 a 30.04.2012 da 01.05.2012 a 31.07.2012 da 01.08.2012 a 30.09.2012 da 01.10.2012 a 31.10.2012 da 01.11.2012 a 31.12.2012 Totale n. lavoratori in CIGS n. lavoratori sospesi a zero ore 30 24 n. lavoratori con contrazione dell orario di lavoro al 50% n. 5 al 90% n. 1 30 29 al 90% n. 1 30 30 0 29 29 0 30 30 0 31 31 0 33 33 0 31 31 0 La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.05.2012 al 31.12.2012 per n. 14 lavoratori dipendenti presso la sede di Napoli, n. 3 3

lavoratori dipendenti presso la sede di Caserta, 7 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma e 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Bari. Sul Fondo Sociale per l Occupazione e Formazione viene imputata l intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 500.264,86 (cinquecentomiladuecentosessantaquattro/86). Matricola INPS: 5125473245 Pagamento diretto: SI 4

ART. 2 L onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l Occupazione e Formazione, pari ad euro 500.264,86 (cinquecentomiladuecentosessantaquattro/86)., è posto a carico del Fondo sociale per l Occupazione e Formazione, di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. ART. 3 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell Economia e delle Finanze. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it Roma, 25/01/2013 F.to Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero F.to Ministro dell Economia e delle Finanze Vittorio Umberto Grilli 6