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Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali e Regolamento del prestito Parte I - Informazioni sull'emittente e sul Collocatore Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4-00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cdp.it. Rating dell'emittente: BBB-/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch). Garante dell'emissione: STATO ITALIANO. Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190-00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it. Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet www.cdp.it). Parte II Regolamento del prestito Articolo 1 - Tipologia I buoni fruttiferi postali a 3 anni EXTRA (di seguito ) sono prodotti finanziari nominativi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili, emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. I buoni di tale tipologia possono essere sottoscritti esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio "risparmio disicuro EXTRA". Il Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA" è attivabile esclusivamente a condizione che l'importo della Prima Rata 1 risulti inferiore o uguale a cinque volte la somma degli importi delle Rate successive 2 da sottoscriversi in ciascun anno, con riferimento al Piano di Risparmio medesimo. Articolo 2 Prezzo e modalità di emissione I sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto"). Articolo 3 Durata I hanno una durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del terzo anno. Articolo 4 Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi Con riferimento alla Prima Rata del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA", i coefficienti per la sottoscrizione, unitamente ai relativi tassi effettivi di rendimento, comprensivi del maggior rendimento previsto a scadenza per la Prima Rata medesima, sono riportati nella Tabella A, in allegato, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito specificate: 1 Buono fruttifero postale sottoscritto in occasione della richiesta di attivazione del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA". 2 Buoni fruttiferi postali, tutti del medesimo importo, sottoscritti con cadenza periodica, successivamente alla Prima Rata, nell'ambito del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA". 001

(i) (ii) (iii) il Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA" sia attivo per almeno tre anni dalla data di adesione allo stesso; per almeno tre anni dalla data di adesione al Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA": a. l'importo della Prima Rata risulti inferiore o uguale a cinque volte la somma degli importi delle Rate successive sottoscritte in ciascun anno; b. con riferimento ad eventuali variazioni del Piano di Risparmio medesimo, l'importo totale delle Rate successive sottoscrivibili in ciascun anno risulti non inferiore a quello definito al momento dell'adesione; le Rate successive non siano oggetto di rimborso anticipato anche parziale per almeno tre anni dalla data di adesione al Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA". Con riferimento al punto (i), nel caso in cui il Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA" si estingua prima del decorso di un triennio a causa della cessata emissione delle tipologie di buoni fruttiferi postali sottoscrivibili nell'ambito del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA" previste al momento dell'adesione, con riferimento alla Prima Rata del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA", i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuti al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, unitamente ai relativi tassi effettivi di rendimento, sono riportati nella Tabella A in allegato. Con riferimento alla Prima Rata del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA", nel caso in cui le condizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) precedenti non vengano rispettate, i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuti al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, unitamente ai relativi tassi effettivi di rendimento, sono riportati nella Tabella B in allegato. Con riferimento alle Rate successive del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA", i coefficienti per la sottoscrizione, unitamente ai relativi tassi effettivi di rendimento sono riportati nella Tabella B in allegato. Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del BFP a 3 Anni EXTRA. I corrispondono gli interessi al momento del rimborso e diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione. Articolo 5 - Intestazione I possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche maggiori d'età. E' ammessa la cointestazione dei a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. I dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi. Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso I sono sottoscrivibili esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA" e in forma dematerializzata, presso l'ufficio postale di apertura del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi. I sono sottoscrivibili e rimborsabili per tagli pari a 50 euro e multipli, secondo quanto specificato in fase di adesione al Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA". Le sottoscrizioni presso l'ufficio postale sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è pari ad 1.000.000 di euro. 002

Articolo 7 Rimborso anticipato A richiesta del titolare, i possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 50 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento del prestito. Il rimborso anticipato, anche parziale, della Prima Rata determina in ogni caso, con riferimento al capitale residuo della Prima Rata medesima e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, il riconoscimento dei coefficienti per la sottoscrizione, unitamente ai relativi tassi effettivi di rendimento, riportati nella Tabella A in allegato. Il rimborso anticipato, anche parziale, della Rate successive, avvenuto nel corso dei primi tre anni di vita del Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA", determina, con riferimento alla Prima Rata, il riconoscimento dei coefficienti per la sottoscrizione, unitamente ai relativi tassi effettivi di rendimento, riportati nella Tabella B in allegato. Non sono corrisposti interessi per i rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione. Articolo 8 Limiti alla circolazione dei buoni I non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I non possono essere dati in pegno. Articolo 9 Regime fiscale Gli interessi maturati sui sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014. Articolo 10 Spese e commissioni Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei. Articolo 11 - Varie Le comunicazioni dell'emittente ai titolari dei sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. Articolo 13 Norma finale La sottoscrizione dei comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito. 003

Parte III Ulteriori Informazioni Reclami L intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, esclusivamente in forma scritta, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità: posta ordinaria, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta Customer Experience e Gestione Reclami Reclami - Viale Europa 175-00144 Roma; via fax al numero 0659580160; presso un Ufficio Postale compilando la specifica Lettera di reclamo per servizi BancoPosta ; via Posta Elettronica Certificata all indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it; via telematica, utilizzando il modulo web: Lettera di reclamo per servizi BancoPosta, disponibile sul sito www.poste.it seguendo il seguente percorso: Assistenza Reclami Servizi Finanziari Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane. Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria. Informazioni sui rischi dell operazione Ai per i quali sia riscontrata, con riferimento al Piano di Risparmio "risparmiodisicuro EXTRA", la mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Foglio Informativo e Regolamento del Prestito, non è riconosciuto il maggior rendimento di cui ai coefficienti e ai tassi riportati nella Tabella A in allegato ma unicamente i coefficienti e i tassi riportati nella Tabella B in allegato. Non sono corrisposti interessi per i rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione. I non possono essere dati in pegno. 004

BFP a 3 anni EXTRA Parte IV - Condizioni economiche Di seguito le condizioni in vigore dal. TABELLE TASSI E COEFFICIENTI Tabella A Coefficienti di rimborso e tassi di rendimento premiali Prima Rata Tasso Premio in Tasso effettivo annuo alla nominale percentuale Coefficiente (2) fine di ciascun anno (3) annuo lordo del valore Anno Lordo Netto Lordo Netto (1) nominale 0 - - 1,00000000 1,00000000 N.A. N.A. 1 0,50% 0,00% 1,00100000 1,00087500 N.A. N.A. 2 0,50% 0,00% 1,00200100 1,00175088 N.A. N.A. 3 0,40% 0,10% 1,01506510 1,01318196 0,50% 0,44% (1) Il tasso fisso annuo lordo minimo è calcolato ipotizzando il rimborso a scadenza della Prima Rata. (2) Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo. (3) Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale è dato dalla seguente formula: [Valore di rimborso/valore nominale) 1/n -1], dove n indica il numero degli anni di possesso. Tabella B Coefficienti di rimborso e tassi di rendimento non premiali Prima Rata e coefficienti di rimborso e tassi di rendimento Rate successive Premio in Tasso effettivo annuo alla Tasso percentuale Coefficiente (1) fine di ciascun anno (2) nominale del valore Anno Lordo Netto Lordo Netto annuo lordo nominale 0 - - 1,00000000 1,00000000 0,00% 0,00% 1 0,10% 0,00% 1,00100000 1,00087500 0,10% 0,09% 2 0,10% 0,00% 1,00200100 1,00175088 0,10% 0,09% 3 0,00% 0,10% 1,00300100 1,00262588 0,10% 0,09% (1) Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo. (2) Il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale è dato dalla seguente formula: [Valore di rimborso/valore nominale) 1/n -1], dove n indica il numero degli anni di possesso. 005