ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE



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ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 25 DD. 13 NOVEMBRE 1996 (VERBALE N. 248) E CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 5579 DD. 23 DICEMBRE 1996

* * * AGGIORNAMENTI 21 DICEMBRE 2000 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 18/2000 VERBALE N. 276, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 391 DD. 12 FEBBRAIO 2001 05 LUGLIO 2001 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 08/2001 VERBALE N. 279, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2811 DD. 28 AGOSTO 2001 25 OTTOBRE 2001 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 13/2001 VERBALE N. 280, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 4177 DD. 11 DICEMBRE 2001 18 APRILE 2002 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 13/2002 VERBALE N. 283, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1981 DD. 10 GIUGNO 2002 24 OTTOBRE 2002 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 15/2002 VERBALE N. 284, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 4177 DD. 6 DICEMBRE 2002 31 LUGLIO 2003 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NN. 104/2003 E 105/2003 VERBALE N. 13, APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2708 DD. 12 SETTEMBRE 2003 2 OTTOBRE 2003 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 133/2003 VERBALE N. 18, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N.3498 DD. 14 NOVEMBRE 2003 29 GENNAIO 2004 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NN. 13 E 14/2004 VERBALE N. 3, APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 569 DD. 11.03.2004 26 FEBBRAIO 2004 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 30 VERBALE N. 5, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 901 DD. 08.04.2004 22 APRILE 2004 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 58/2004 VERBALE N. 8, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1502 DD. 11.06.2004 29 APRILE 2004 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 66/2004 VERBALE N. 9, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1508 DD. 11.06.2004 13 MAGGIO 2004 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 77/2004 VERBALE N. 10, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1665 DD. 25.06.2004 28 APRILE 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 54/2005 VERBALE N. 9, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1167 DD. 23.05.2005 09 GIUGNO 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 76/2005 VERBALE N. 12, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1649 DD. 08.07.2005 30 GIUGNO 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 88/2005 VERBALE N. 13, DIVENUTA ESECUTIVA PER SOPRAVVENUTA SCADENZA DEI TERMINI DI LEGGE PER IL CONTROLLO 17 OTTOBRE 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 148/2005 VERBALE N. 22, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 3041 DD. 21.11.2005 15 DICEMBRE 2005 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NN. 189/2005 E 191/2005, APPROVATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 16 DD. 13.1.2006 31 LUGLIO 2006 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 97/2006, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 1966 DD. 25.08.2006 31 AGOSTO 2006 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 101/2006, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2271 DD. 29.09.2006 8 FEBBRAIO 2007 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15/2007, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 547 DD. 16.03.2007 26 LUGLIO 2007 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 63/2007, ESECUTIVA PER DECORSO DEI TERMINI 4 OTTOBRE 2007 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 74/2007, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 2725 DD. 09.11.2007 13 DICEMBRE 2007 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 94/2007, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 103 DD. 18.01.2008 24 GENNAIO 2008 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07/2008, APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA N. 548 DD. 29.02.2008

PARTE I NORME DI CARATTERE GENERALE ARTICOLO 1 (Rapporto di lavoro del personale) 1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ente per la Zona Industriale di Trieste è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia eccettuati i casi espressamente previsti dal presente regolamento. 2. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e comunque devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. ARTICOLO 2 (Stato giuridico ed economico del personale) 1. I miglioramenti economici che verranno corrisposti ai dipendenti regionali in base alla contrattazione saranno corrisposti, con le medesime modalità e decorrenza, al personale dell'ente. Il loro recepimento, peraltro, avverrà con deliberazione del Consiglio di amministrazione. 2. Le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti regionali contenute in leggi, regolamenti e contratti collettivi verranno recepite mediante modifica al presente regolamento da approvare con deliberazione del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quanto concerne gli aspetti peculiari collegati alla natura ed alle dimensioni dell'ente che verranno definiti con la medesima deliberazione. ARTICOLO 3 (Pianta organica) 1. L'Ente procede con cadenza almeno triennale alla rideterminazione della propria pianta organica tenuto conto delle risorse economiche disponibili. 2. La rideterminazione è effettuata previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 1

3. La pianta organica dell Ente, suddivisa per categorie, è inclusa come allegato A al presente regolamento di cui è parte integrante. ARTICOLO 4 (Struttura dell Ente) 1. La struttura dell Ente, che si articola in servizi ed uffici, è determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore dell Ente. 2. Con provvedimento del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore dell Ente, sono individuati gli uffici ai quali preporre un coordinatore, di cui vengono anche indicate le attribuzioni e le responsabilità. ARTICOLO 5 (Indirizzo politico-amministrativo) 1. Il Consiglio di amministrazione definisce, periodicamente e comunque ogni anno, con documento accompagnatorio al bilancio preventivo, i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse. 2. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall approvazione del bilancio da parte dell Organo di controllo individua gli obiettivi, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l azione amministrativa e la gestione. Il Consiglio di amministrazione verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi di strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politicoamministrativo. 3. Il Presidente garantisce il necessario coordinamento fra le strutture dell'ente e il Consiglio di amministrazione al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dal Consiglio di amministrazione medesimo. Il Presidente a tali fini verifica costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dal Consiglio di amministrazione. ARTICOLO 6 (Funzioni di direzione e di gestione) 1. Per l'adempimento delle funzioni attribuite nell'ambito delle specifiche struttu- EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 2

re, al Direttore dell'ente ed ai dirigenti spetta, in attuazione dei programmi e degli obiettivi di cui all'articolo 5, nonchè nel rispetto delle direttive generali stabilite dal Consiglio di amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione medesimo, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 2. I dirigenti informano periodicamente il Presidente, anche su richiesta del medesimo, sull'andamento dell'attività di gestione svolta. 3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Consiglio di amministrazione; in caso di inerzia o di ritardo il Consiglio di amministrazione può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l interesse pubblico, il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore dell Ente, può attribuire al Direttore stesso, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza il Consiglio di amministrazione può procedere all attribuzione senza contestazione. 4. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti al Direttore dell'ente che determini pregiudizio per l'interesse pubblico dell'ente medesimo, il Consiglio di amministrazione ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il Direttore avrebbe dovuto compiere. In tali casi, il Consiglio di amministrazione procede all'accertamento della relativa responsabilità. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 3

PARTE II RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'ENTE TITOLO I RUOLO E DECLARATORIA DELLE CATEGORIE ARTICOLO 7 (Ruolo del personale) 1. Il personale dell'ente è assegnato a un ruolo unico. 2. Il ruolo unico dell Ente si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione. 3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. Il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne sono adeguati agli esiti della contrattazione dell Ente Regione. ARTICOLO 8 (Categorie del personale) 1. Sono inserite nelle categorie A, B, C e D le posizioni di lavoro previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della L.R. 31.8.1981, n. 53, come sostituiti dall articolo 7 della L.R. 13.8.2002, n. 20, commi 2, 3, 4 e 5. ARTICOLO 9 (Gruppi di lavoro) 1. Il personale dell'ente può partecipare a gruppi di lavoro, comitati, collegi e commissioni, nell'interesse dell'ente stesso. 2. Per quanto attiene agli aspetti economici relativi alle partecipazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 130. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 4

TITOLO II DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO AREA NON DIRIGENZIALE ARTICOLO 10 (Disciplina e contenuti Area non dirigenziale) 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito mediante contratti individuali di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenziale quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta e che deve essere stipulato prima dell ammissione in servizio, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) categoria, profilo professionale e posizione economica di inquadramento; d) mansioni corrispondenti alla categoria e al profilo professionale di assunzione; e) durata del periodo di prova; f) termine finale del contratto di lavoro nel caso di assunzione a tempo determinato. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto medesimo e per i termini di preavviso. E, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o, con i limiti e le modalità di cui al Capo IV, a tempo parziale. In tale ultimo caso il contratto individuale di lavoro indica anche l articolazione dell orario di lavoro. 5. L Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell assunzione, invita l interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l accesso all impiego, assegnandogli un termine non inferiore a tren- EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 5

ta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore dell Ente pronuncia la decadenza dell interessato dall assunzione. 6. Entro il giorno precedente quello di inizio servizio, il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all articolo 93 del presente Regolamento. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine o di mancanza dei requisiti prescritti, l Ente, nella persona del Dirigente responsabile, pronuncia la decadenza dell interessato dall assunzione. 7. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 8. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 6, il Direttore dell Ente pronuncia la decadenza dell interessato dall assunzione. 9. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all articolo 16 della L. 28.2.1987, n. 56, sono composte da dipendenti dell Ente di categoria non inferiore a quella d accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella categoria medesima. Sino alla decorrenza del termine di cinque anni dal collocamento del personale nelle categorie di cui all articolo 7 si fa riferimento alla qualifica funzionale di provenienza e all anzianità maturata nella categoria viene sommata l anzianità maturata nella qualifica di provenienza stessa. 10. L esito della selezione di cui al comma 9 è approvato con decreto del Direttore dell Ente. ARTICOLO 11 (Periodo di prova Area non dirigenziale) 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per le categorie A e B; b) sei mesi per le categorie C e D. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella corrispondente categoria presso altra amministrazione pubblica. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 6

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo periodo effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da norme di legge e da regolamenti vigenti. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può esser risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, l assenza non viene computata ai fini del calcolo del limite massimo del diritto alla conservazione del posto. Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 4. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e quello dell amministrazione deve essere motivato. 5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento a tutti gli effetti dell anzianità a partire dal giorno dell assunzione. 6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità, se maturati, e la quota di salario aggiuntivo; al dipendente spetta inoltre la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute nonché alle giornate di festività soppresse. 7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti, rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 7

CAPO II COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AREA DIRIGENZIALE ARTICOLO 12 (Disciplina e contenuti Area dirigenziale) 1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, dei dirigenti è costituito mediante contratti individuali di lavoro. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) categoria, profilo professionale e posizione economica nonché, in caso di assunzione a tempo determinato, tipologia dell incarico; d) mansioni corrispondenti alla categoria e al profilo professionale di assunzione; e) durata dell eventuale periodo di prova; f) termine finale del contratto di lavoro nel caso di assunzione a tempo determinato. 3. L Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell assunzione, invita l interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l accesso all impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore dell Ente pronuncia la decadenza dell interessato dall assunzione. 4. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 5. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 4., il Direttore dell Ente pronuncia la decadenza dell interessato all assunzione. 6. Entro il giorno precedente quello di inizio servizio, il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ad eccezione dei casi specificamente consentiti dalla legge, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all articolo 93 del presente Regolamento. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 8

7. Il contratto individuale di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti nel tempo per il personale regionale anche per le cause di risoluzione contrattuale e per i termini di preavviso. 8. La stipulazione del contratto individuale di lavoro non è richiesta per il personale dirigente già in servizio alla data di acquisizione di efficacia del contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 1994 1997, area dirigenziale. ARTICOLO 13 (Periodo di prova Area dirigenziale) 1. Qualora nel contratto individuale di lavoro venga previsto un periodo di prova, la durata dello stesso è fissata in sei mesi. 2. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. 3. In caso di assenza durante il periodo di prova il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un termine massimo pari alla durata del periodo medesimo, decorso il quale il rapporto può essere risolto; in caso di infortunio sul lavoro o di malattia derivante da causa di servizio il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per non più di venti mesi dal giorno dell inizio del rapporto. Per il dirigente assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato i termini massimi di conservazione del posto sono rispettivamente ridotti a tre e dieci mesi. 4. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza preavviso né indennità sostitutiva. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell Ente deve essere motivato. 5. Qualora, al termine del periodo di prova, il Consiglio di amministrazione non abbia provveduto alla risoluzione del rapporto per esito negativo della prova medesima, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell anzianità, a tutti gli effetti, dal giorno dell assunzione. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 9

CAPO III ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL RUOLO DELL'E.Z.I.T. ARTICOLO 14 (Modalità di accesso) 1. L'accesso alle categorie del ruolo dell'ente avviene mediante: a) concorso per titoli ed esami; b) concorso per esami; c) concorso per esami e successivo corso di formazione; d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità; e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla L. 12.3.1999, n. 68 ed all'articolo 19 della L. 5.2.1992, n. 104; f) mobilità esterna in attuazione di quanto disposto dall articolo 16, comma 1, della L.R. 21.5.1992, n. 17; g) ricorso alle graduatorie di pubblici concorsi approvate nell ambito del comparto unico, previa intesa da sottoscrivere con l amministrazione interessata, secondo il disposto di cui all art. 16 della L.R. 8/2005. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno sono determinati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonchè avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi. 3. Tenuto conto delle dimensioni e della struttura dell'ente, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 e compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di deliberare la copertura dei posti non appena gli stessi si rendono disponibili. 4. I criteri e le modalità di attuazione della mobilità esterna di cui al comma 1, punto f), saranno disciplinati con regolamento di esecuzione. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 10

ARTICOLO 15 (Requisiti) 1. Per l'accesso alle categorie del ruolo dell'ente non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale allorchè esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente. ARTICOLO 16 (Accesso alla categoria dirigenziale) 1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami. 2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso e di un anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 3. Per il personale dell Ente è prevista una riserva di posti pari al 50 per cento riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei. ARTICOLO 17 (Accesso alla categoria D) 1. Fermo restando il disposto di cui all articolo 15 e quanto previsto dall articolo 22 in ordine alle procedure per la progressione verticale interna, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami, pubblico concorso per titoli ed esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso. ARTICOLO 18 (Accesso alla categoria C) 1. Fermo restando il disposto di cui all articolo 15 e quanto previsto dall articolo 22 in ordine alle procedure per la progressione verticale interna, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami, pubblico concorso per titoli ed esami o pubblico EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 11

concorso per esami e successivo corso i formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso. ARTICOLO 19 (Accesso alla categoria B) 1. Fermo restando il disposto di cui all articolo 15 e quanto previsto dall articolo 22 in ordine alle procedure per la progressione verticale interna, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per le specifiche professionalità. ARTICOLO 20 (Accesso alla categoria A) 1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento; è richiesto, quale titolo di studio, l assolvimento della scuola dell obbligo. ARTICOLO 21 (Riserva di posti nelle categorie B, C e D) 1. I posti disponibili nelle categorie B, C e D possono essere riservati, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che abbia prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero ai sensi della legge 196/1997 presso l Ente per almeno sei mesi nell ultimo anno precedente alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso. 2. All atto dell immissione in ruolo, ai riservatari è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica per la quale hanno concorso. E riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all immissione in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica o categoria corrispondenti alla categoria per la quale hanno concorso, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di nomina. ARTICOLO 22 (Progressione verticale interna) 1. Le procedure selettive per la progressione verticale, finalizzate al passaggio EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 12

dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, si adeguano alla disciplina applicata al riguardo dall Ente Regione. 2. L Ente adotta il piano dei fabbisogni di personale secondo la disciplina delle relazioni sindacali. All interno dei fabbisogni così definiti, sono individuati annualmente, previa informativa ai soggetti titolari del diritto di informazione ed eventuale attivazione della procedura di concertazione, i posti da riservare alle progressioni verticali per un numero comunque non superiore al 50% e, di norma, non inferiore al 20% del totale dei posti da coprire, secondo quanto previsto dal piano occupazionale, per l anno di riferimento, compatibilmente con le professionalità richieste dal piano medesimo. Possono essere previste selezioni interamente riservate al personale interno con riferimento a professionalità caratterizzate da esperienza professionale acquisibile esclusivamente all interno dell Ente. I posti che risultino ancora disponibili dopo l effettuazione delle procedure di progressione verticale rientrano nella disponibilità dell Amministrazione. 3. Sono ammessi alla partecipazione alle procedure delle progressioni verticali, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nella categoria immediatamente inferiore, indipendentemente dalla posizione economica, in possesso dei seguenti requisiti: a) esito non negativo della valutazione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, nel biennio precedente, ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell articolo 130 secties, comma 17, nei primi due anni utili nell ambito del quadriennio precedente, ed assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari, superiori al richiamo scritto, nel biennio stesso; b) per l accesso alla categoria B (posizione B 1 ): 1. inquadramento nella categoria A e possesso di un anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni; 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; ovvero 1. inquadramento nella categoria A e possesso di un anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni; 2. assolvimento dell obbligo scolastico. c) per l accesso alla categoria C - (posizione C 1 ) : 1. inquadramento nella categoria B e possesso di un anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni; 2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero 1. inquadramento nella categoria B e possesso di un anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni; 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 13

d) per l accesso alla categoria D - (posizione D 1 ): 1. inquadramento nella categoria C e possesso di un anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni; 2. possesso della laurea ovvero 1. inquadramento nella categoria C e possesso di un anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni; 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 4. In relazione al requisito del titolo di studio, per diploma di scuola secondaria di secondo grado si intende quello conseguito al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni; per laurea si intende il diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario nonché la laurea specialistica e la laurea di primo livello di cui al vigente ordinamento universitario. Non si può comunque prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnica o un abilitazione professionale qualora detti titoli siano necessariamente richiesti per il profilo professionale e indirizzo messi a concorso. 5. Le progressioni verticali sono attuate mediante procedure selettive, differenziate in relazione alla categoria, al profilo professionale e indirizzo messi a concorso. Le procedure si realizzano, anche con l ausilio di sistemi automatizzati, attraverso prove situazionali finalizzate alla risoluzione di problemi pratici e teorici correlati al contesto operativo dell Ente, secondo le seguenti modalità: a) Accesso alla categoria B 1. Corso di formazione con esame finale ovvero prova pratica e prova orale. 2. Costituisce titolo l esito della valutazione, riferita al biennio precedente, ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell articolo 130secties, comma 17, nei primi due anni utili nell ambito del quadriennio precedente, limitatamente agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi. b) Accesso alla categoria C 1. Corso di formazione con esame finale ovvero prova teorico pratica e prova orale. 2. Costituisce titolo l esito della valutazione, riferita al biennio precedente, ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell articolo 130secties, comma 17, nei primi due anni utili nell ambito del quadriennio precedente, limitatamente agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 14

c) Accesso alla categoria D 1. Corso di formazione con esame finale ovvero prova teorico pratica e prova orale. 2. Costituisce titolo l esito della valutazione, riferita al biennio precedente, ovvero, in caso di mancata valutazione ai sensi dell articolo 130secties, comma 17, nei primi due anni utili nell ambito del quadriennio precedente, limitatamente agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi. 6. La Commissione esaminatrice dispone di 42 punti per la valutazione di ciascuna prova d esame; le prove si intendono superate qualora il candidato consegua almeno 22 punti in ognuna delle medesime. Qualora l esame si articoli su un unica prova, la Commissione dispone di 84 punti per la valutazione; in tal caso la prova si intende superata qualora il candidato consegua almeno 43 punti. La Commissione dispone altresì di 16 punti per la valutazione del titolo di cui al comma 5; il punteggio è attribuito tenendo conto dei fattori come di seguito indicati: Categoria di appartenenza Obiettivi individuali (peso) Comportamenti organizzativi (peso) A, B 25% 75% C 40% 60% 7. Qualora le procedure selettive siano attuate mediante il corso di formazione con esame finale, l Ente, ogniqualvolta il numero delle domande sia superiore a 30, può realizzare forme di preselezione anche con l ausilio di sistemi automatizzati. 8. Il corso di formazione è realizzato per l 80 % della sua durata nell ambito dell orario di lavoro e per la restante parte al di fuori di esso. 9. Le selezioni sono indette con apposito bando. 10. L Ente disciplina, in analogia e con le medesime modalità della Regione, previa informativa alle Organizzazioni sindacali: a) i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa l eventuale fase preselettiva; b) i contenuti e le modalità di svolgimento del corso di formazione con esame finale; c) i profili professionali e indirizzi per i quali è necessariamente richiesto uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnica o un abilitazione professionale ovvero una verifica dell idoneità fisica; d) i contenuti del bando di concorso e le modalità di presentazione delle domande; e) la composizione della commissione esaminatrice e il suo funzionamento; EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 15

f) la modalità di formazione e approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori. 11. Le graduatorie possono essere utilizzate, in relazione al piano annuale occupazionale e ai suoi eventuali aggiornamenti, per la copertura dei posti disponibili nell anno a cui si riferisce il bando di concorso. 12. Il personale vincitore delle procedure di progressione verticale è collocato nella categoria per la quale ha concorso con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro. 13. Alle selezioni previste dal presente articolo è consentita la partecipazione, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente richiesti per l accesso dall esterno; non si può comunque prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio ovvero di una qualificazione o specializzazione tecnica o un abilitazione professionale qualora detti titoli siano necessariamente richiesti per la figura professionale per la quale si concorre. 14. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo non è soggetto al periodo di prova. 15. Le progressioni verticali si effettuano a fronte di copertura di posti disponibili o di aumento del fabbisogno occupazionale. ARTICOLO 23 (Procedure) 1. Le procedure di accesso sono attuate, ove necessario, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione avvalendosi se del caso della collaborazione di istituti specializzati e di esperti. ARTICOLO 24 (Commissioni giudicatrici) 1. Per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici si fa riferimento all apposito regolamento allegato H al presente regolamento del personale. 2. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all Ente compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza che non può in alcun caso superare l ammontare massimo previsto dall articolo 21 della L.R. 27.3.1996, n. 18 come modificato dall articolo 40 della L.R. 19.8.1996, n. 31. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 16

ARTICOLO 25 (Procedure per l accesso dall esterno) 1. Il regolamento di accesso alle categorie A, B, C, D di cui all allegato H al presente Regolamento del personale definisce: a) i requisiti generali di accesso; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture dell Ente; d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo; e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici; f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette. 2. L articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali. 3. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'unione europea. ARTICOLO 26 (Approvazione della graduatoria) 1. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso. 2. La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 17

ARTICOLO 27 (Conferimento di posti) 1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro il termine fissato dall'ente, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in conformità a quanto disposto dall articolo 10, comma 4 e dall articolo 12, comma 3: a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'ente di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della L. 20.5.1970, n. 300; b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 2. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti dell'ente, viene attribuito, nella nuova categoria, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare della nuova categoria e posizione economica e lo stipendio tabellare della categoria e posizione economica di provenienza. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 18

CAPO IV Posizioni organizzative ART. 28 (Posizioni organizzative) 1. Il Consiglio di amministrazione dell Ente può istituire, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplomi di laurea e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 2. Il Consiglio di amministrazione dell Ente determina, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, il numero complessivo delle posizioni organizzative attribuibili e la loro collocazione all interno delle singole strutture. ART. 28 bis (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative) 1. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti, a personale della categoria D, dal Direttore dell Ente e d intesa con il Direttore di servizio qualora l incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze del medesimo, per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, sulla base dei criteri generali determinati dalla Regione con D.G.R. n. 623 dd. 24.03.2005 e successive modifiche e integrazioni, anche future, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Il Direttore dell Ente provvede, con l atto di conferimento dell incarico relativo alle posizioni organizzative a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni medesime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definisce altresì le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse. Non può comunque essere delegata ad un incaricato di posizione organizzativa l adozione di atti relativi: a) alla valutazione del personale; b) a procedimenti disciplinari. Non può essere altresì attribuita la funzione di sostituzione del dirigente assente a qualsiasi titolo. 2. Per il conferimento degli incarichi il Direttore terrà conto rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere della natura e caratteristiche dei programmi da realizza- EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 19

re, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestionale ed organizzativa e dell esperienza acquisiti dal personale. 2 bis. In deroga ai criteri sopra richiamati il requisito soggettivo minimo richiesto al personale in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, per l attribuzione dell incarico di responsabile di P.O., è fissato in anni tre. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento, ai sensi del comma 4, di risultati negativi delle attività svolte, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute. 4. La revoca dell incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all articolo 28 ter da parte del dipendente titolare. 5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri e procedure predeterminati dalla Regione con D.G.R. n. 623 dd. 24.03.2005, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l atto di conferimento. L Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva dovrà acquisire, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. ART. 28 ter (Retribuzione di posizione) 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui all art. 28 bis è composto da una retribuzione di posizione fissa e da una retribuzione di posizione variabile. Tale trattamento assorbe il compenso per il lavoro straordinario per un numero pari a 120 ore annue nonché tutte le indennità, correlate a incarichi o funzioni. 2. L importo della retribuzione di posizione fissa è stabilito da un minimo di 5.200,00 a un massimo di 16.000,00 annui lordi corrisposti per dodici mensilità. Il Consiglio di amministrazione dell Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa utilizzando il modello di graduazione delle posizioni organizzative approvato con D.G.R. n. 623 dd. 24.03.2005. 3. L importo della retribuzione di posizione variabile non può superare il 35% né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione fissa specificatamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l esito della stessa risulti positivo. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 20

ART. 28 quater (Valutazione dei risultati delle attività svolte dalle Posizioni Organizzative) 1. Ai fini di cui al precedente art. 28 bis comma 5, il Direttore dell Ente è coadiuvato da apposito nucleo di valutazione. 2. Il nucleo di valutazione ha il compito di: definire e promuovere l adeguamento nel tempo del sistema di valutazione delle Posizioni Organizzative; monitorare l andamento del sistema di valutazione, verificandone la corretta applicazione e l efficacia. 3. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore dell Ente, che lo presiede, e da due esperti esterni all Ente. I componenti esterni rimangono in carica cinque anni e l incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall incarico alla cessazione dall incarico del Direttore dell Ente. 4. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un indennità annua da determinarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità stabilite per i Consiglieri dell Ente. 5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività al Consiglio di Amministrazione. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 21

CAPO V RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ARTICOLO 29 (Disposizioni a carattere generale) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito, mediante trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno ovvero mediante assunzioni di personale nel ruolo unico dell Ente. 2. L Ente può procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro ad orario pieno in rapporti a tempo parziale nel limite massimo di due unità complessive dell organico appartenente alle categorie B e C. 3. Esclusivamente a fronte di gravi e documentate situazioni familiari l Ente può autorizzare la trasformazione, in qualsiasi momento, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, anche oltre i limiti di cui al precedente comma 2. 4. La concessione del lavoro a tempo parziale può essere negata, con le procedure di cui all articolo 32, comma 2, a fronte di esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi. 5. Non possono usufruire del rapporto a tempo parziale i titolari di posizioni organizzative e i coordinatori degli uffici nonché, in caso di vacanza, i loro sostituti; il lavoratore interessato potrà ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro solo a seguito di espressa disponibilità a rinunciare alle particolari funzioni e ad essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell Ente, in attività professionali equivalenti. ARTICOLO 29 bis (Svolgimento di altra attività lavorativa) 1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti normative sull incompatibilità, possono svolgere un altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l iscrizione ad albi professionali. 2. L Ente, ferma restando in concreto la valutazione dei singoli casi, è tenuto ad individuare le attività che, in ragione dell interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 1, dandone informazione alle organizzazioni sindacali. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 22

3. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l attività esterna del dipendente sia subordinata che autonoma e la specifica attività di servizio, l Ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale. 4. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, all Ente l eventuale successivo inizio o la variazione dell attività lavorativa esterna. ARTICOLO 30 (Orario di lavoro) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta un orario settimanale, pari a diciotto, ventiquattro ovvero a trenta ore, articolato su cinque giorni lavorativi, secondo la seguente strutturazione: a) Per l ipotesi delle 18 ore settimanali: - dal lunedì al giovedì: entrata: 8.30 9.00 uscita: 12.00 12.30 - venerdì: entrata: 8.30 9.00 uscita: 12.30 13.00 b) Per l ipotesi delle 24 ore settimanali: - dal lunedì al giovedì: entrata: 8.00 9.00 uscita: 13.00 14.00 - venerdì: entrata: 8.30 9.00 uscita: 12.30 13.00 c) Per l ipotesi delle 30 ore settimanali: - dal lunedì al venerdì: entrata: 8.00 8.30 uscita: 14.00 14.30 ARTICOLO 31 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale) 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo. 2. E consentita l effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con il consenso del personale medesimo, nella misura massima del dieci per cento della durata dell orario di lavoro a tempo parziale dovuto con riferimento al periodo di un mese; detto limite non opera in relazione alla partecipazione a iniziative formative o di aggiornamento professionale regolarmente autorizzate. Le ore di lavoro straordinario sono recuperate entro il bimestre successivo. EIT REGAET DI RGAIAIE E DEA PIATA RGAICA pag 23