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Comune di Tricesimo Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2010 N 00032 del Reg. Delibere Originale OGGETTO: AGEVOLAZIONI SUGLI ACQUISTI DI COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO PER LE ZONE NON METANIZZATE RICADENTI IN ZONA CLIMATICA E (DPR 412/93) - ANNO 2010. - L'anno 2010, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 19.30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 08/07/2010 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Risultano: MANSUTTI ANDREA SINDACO presente BARBALACE RENATO Vicesindaco assente BENEDETTI LUCIA Consigliere presente COSEANO ANDREA Consigliere presente FABBRO LORENZO Consigliere presente MAFFIONE ANTONIO Consigliere assente MARTINUZZI EZIO Consigliere presente PELLEGRINO GIACINTO Consigliere presente SANT LUCA Consigliere presente SANTELIA CRESCENZO Consigliere presente ZINUTTI ANGELO Consigliere presente CIPRIANI DANIELE Consigliere presente CEOLAN GIORGIO Consigliere presente LOLLI SOFIA Consigliere presente MARTINUZZI GABRIELA Consigliere presente SACCARDO PAOLO Consigliere presente MANSUTTI SANDRO Consigliere assente DI PAULI GIANNINA Assessore esterno presente Assiste il segretario comunale Sig. VAZZAZ ALFREDO. Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANSUTTI ANDREA nella sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: X FAVOREVOLE CONTRARIO NON DOVUTO PARERE reso ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L 267/2000 Il Responsabile TONDOLO GUIDO 2010/00032 pag. 1 di 5

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2010 / 00032 DEL 15/07/2010 AGEVOLAZIONI SUGLI ACQUISTI DI COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO PER LE ZONE NON METANIZZATE RICADENTI IN ZONA CLIMATICA E (DPR 412/93) - ANNO 2010. - IL CONSIGLIO COMUNALE Illustra l'argomento l'assessore ai Lavori Pubblici sig. Andrea Coseano; PREMESSO che il Comune di Tricesimo ricade in zona climatica E di cui al D.P.R. n.412 del 1993; VISTO l art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23.12.1998, n 448, come sostituito dal comma 4,dell articolo 12 della Legge 23.12.1999, n 488 che al secondo periodo prevede una riduzione del prezzo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto usato come combustibile per riscaldamento non inferiore a lire 200 per ogni litro anche per le frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412 del 23.08.1993, individuate annualmente con delibera di Consiglio degli Enti Locali interessati, da comunicare al Ministero delle Finanze (ora dell Economia e delle Finanze) e al Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigiano (ora delle Attività Produttive) entro il 30 settembre di ogni anno; DATO ATTO che, in relazione alla predetta riduzione del prezzo gasolio e del GPL da riscaldamento, il Consiglio Comunale ha provveduto ad emanare il provvedimento n 68 del 27 settembre 2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 18.06.2008, individuando le zone del territorio comunale ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche; VISTO l art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n 448 (finanziaria 2002), con il quale, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i predetti benefici, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E, sono stati estesi anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con apposita delibera del Consiglio Comunale ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale; DATO ATTO che, detta ultima disposizione è stata successivamente prorogata dalle leggi finanziarie e da disposizioni di legge in materia finanziaria sino al 31 dicembre 2009; CONSIDERATO che con Legge n 191 del 23.12.2009 (legge finanziaria 2010) e D.Lgs. n 194 del 30.12.2009, la mancata reiterazione del beneficio di cui trattasi comporta la non applicazione della riduzione alle "frazioni non metanizzate comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale"; RILEVATO che la previsione di cui all art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n 203 (finanziaria 2009) che ha prorogato l ampliamento dell ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL, per l anno 2009, non è stata reiterata nella legge finanziaria per l anno 2010; VISTA la nota prot. 41017 del 12 aprile 2010 dell'agenzia delle Dogane, relativa a precisazioni sulle modalità per la concessione delle agevolazioni a seguito della pubblicazione della Legge n 191/2009 (finanziaria 2010), in base a cui "...il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e gpl) impiegati nelle porzioni edificate non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case parse"; ACCERTATO pertanto che l ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della legge 23.12.1998, n. 448, come modificato dall art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n 488 e di quanto stabilito dall art. 4 del Decreto legge 30.09.2000, n 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n 354; CONSIDERATO che il beneficio di cui all art. 8, comma 10 lett c) della legge n 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati, che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto legge n 268/2000 come. Porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ; 2010/00032 pag. 2 di 5

RILEVATO che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci nel quadro normativo fiscale; VISTA la nota dell Agenzia delle Dogane n 41017 R.U. del 12 aprile 2010, con la quale viene precisato che, per quanto riguarda la definizione centro abitato, in assenza di una specifica definizione fiscale è possibile far riferimento a quanto stabilito dalla art.3 del Codice della strada ( emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n 285 ) che lo individua come Insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine ; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 9 del 12 gennaio 1993 con la quale veniva adottata la cartografia predisposta dall ufficio tecnico a delimitazione del centro abitato; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 80 del 19 maggio 2003 con la quale fu modificata la delimitazione del centro abitato recependo le note dell ANAS; CONSTATATO che nel territorio del Comune di Tricesimo non ci sono frazioni non metanizzate ma solo aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato; RITENUTO pertanto di riconoscere l agevolazione ai fabbricati siti al di fuori del centro abitato e ricadenti in zone non metanizzate, individuate oltre la fascia di 50 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, salvo che gli stessi risultino già allacciate alla rete di cui sopra; DATO ATTO che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio o GPL) su autocertificazione degli utenti e che i gestori chiederanno in seguito il rimborso al Ministero delle Finanze; VISTI: - Il D.Lgs. n 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; - La Legge n 448/98 e la Legge n 488/99; - La Legge n 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010); - La nota dell Agenzia delle Dogane n 178604 R.U. del 31.12.2009; - La nota dell Agenzia delle Dogane n 41017 R.U. del 12.04.2010; UDITI gli interventi come da allegata trascrizione della seduta; CON VOTI unanimi DELIBERA 1. di stabilire che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale della presente; 2. di prendere atto, di quanto disposto con la legge n 191 del 23.12.2009 (finanziaria 2010) che proroga i termini sino al 31.12.2010 per l applicazione del beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche; 3. di dare atto, inoltre, che come stabilito nella Legge sopra richiamata nonché dalle note dell Agenzia delle Dogane n 178604 R.U. del 31/12/2009 e n 41017 R.U. del 12.04.2010, il beneficio di cui all art. 8, comma 10 lett. c) della legge n 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto legge n 268/2000 come porzioni edificate.ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, ovvero ai fabbricati siti al di fuori del centro abitato ( vedi cartografia predisposta dall ufficio tecnico approvata con deliberazione della Giunta Comunale n 9 del 12 gennaio 1993 e successivamente modificata con deliberazione n 80 del 19 maggio 2003 ) e ricadenti in zone non metanizzate, individuate oltre la fascia di 50 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, salvo che gli stessi risultino già allacciate alla rete di cui sopra; 4. di dare atto che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio o GPL) su autocertificazione degli utenti e i gestori chiederanno in seguito il rimborso al Ministero delle Finanze; 5. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell Economia e Finanze e al Ministero delle Attività Produttive; 2010/00032 pag. 3 di 5

6. di dare ampia diffusione della presente alla cittadinanza. Con separata votazione DELIBERA di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R.21/2003 Art.1 comma 19. Letto, confermato e sottoscritto: IL PRESIDENTE MANSUTTI ANDREA IL SEGRETARIO COMUNALE VAZZAZ ALFREDO 2010/00032 pag. 4 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio il 16/07/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 30/07/2010. Tricesimo, li 16/07/2010 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ROMANO MARINA Il provvedimento diventa esecutivo dal 16/07/2010in quanto dichiarato Immediatamente Eseguibile ai sensi della L.R. 21 / 2003 e s.m.i. CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per 15 consecutivi dal 16/07/2010 al 30/07/2010. Tricesimo, li 02/08/2010 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ROMANO MARINA 2010/00032 pag. 5 di 5