N. 64 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo



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N. 64 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO SEDUTA del 21 ottobre 2014 L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 30 presso la sede Amministrativa dell'ente via Abbazia 28-40053 Valsamoggia - loc. Monteveglio, a seguito di convocazione del 14/10/2014, conservata in atti con Prot. n. 3746, si sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo. All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o Nominativo In rappresentanza di: Qualifica Presente Ceccoli Sandro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Comunità del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio Presidente Burgin Emanuele Provincia di Bologna Rappresentante Archetti Giorgio Comunità del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell Abbadessa Rappresentante Franchi Romano Comunità del Parco Storico regionale di Monte Sole Rappresentante Moruzzi Carlo Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone Rappresentante Torri Elena Comunità del Parco regionale Corno alle Scale Consigliere Morisi Andrea Consigliere Presenti n. 7 Assenti n. 0 Assiste in qualità di Direttore il Massimo Rossi. Accertata la presenza del numero legale, CECCOLI SANDRO, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell' o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione del regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28-40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044-051.6254811 fax 051.3513872 presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it P.IVA e C.F. 03171551207

IL COMITATO ESECUTIVO Delibera 1) di approvare il Regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente proposta deliberativa, ma esplicherà i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2014. Motivazione La Regione Emilia Romagna, con Legge n. 24 del 23/12/2011, ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000. A tal fine sono state definite cinque macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche omogenee, definite Macroaree per i Parchi e la Biodiversità. In particolare la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale comprende i Parchi Regionali dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell Abbadessa, del Corno alle Scale, dell'abbazia di Monteveglio, dei Laghi di Suviana e Brasimone e il Parco Storico di Monte Sole. L Ente di gestione della suddetta macroarea è denominato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale. A causa dell articolata struttura dell Ente il cui territorio di competenza ricomprende oltre i suddetti cinque parchi regionali, che si estendo per la gran parte della Provincia di Bologna, anche le Aree Protette della Pianura (GIAPP) la cui estensione comprende anche parte della Provincia di Modena, gli amministratori dell Ente, in ragione del loro mandato, si recano spesso fuori dalla propria sede di competenza primaria, utilizzando mezzi pubblici, mezzi di proprietà dell ente o mezzi propri. In attuazione di quanto disposto dalla nuova disciplina contenuta nell art. 84 del TUEL e dalle recenti indicazioni della Corte dei Conti e del D.M. del Ministero dell Interno e del Ministero dell Economia e delle Finanze si ritiene opportuno dover regolamentare adeguatamente la disciplina del trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori. Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto, che si compone di 8 (otto) articoli, si ritiene opportuno procedere alla sua approvazione, stabilendo che lo stesso esplichi i suoi effetti a partire dal primo gennaio 2014.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI SOMMARIO Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Viaggi che danno diritto al rimborso Art. 3 Autorizzazioni Art. 4 Uso del mezzo di trasporto Art. 5 Rimborso spese di viaggio Art. 6 Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio Art. 7 Modalità di liquidazione delle spese Art. 8 Entrata in vigore Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi spese di viaggi e trasferte, da intendersi come sinonimi) sostenute dagli amministratori dell Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia orientale per le loro attività istituzionali, (Presidente Delegati - Sindaci) in relazione al disposto dell art. 84 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed alle recenti indicazioni della Corte dei Conti (Corte dei conti, sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 21) e del D.M. del Ministro dell Interno e del Ministro dell Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011, in attuazione della nuova disciplina contenuta nell art. 84, co. 1 e 2 del TUEL, previa intesa con la conferenza Stato Città ed Autonomie locali (acquisita in data 16 marzo 2011). Art. 2 Viaggi che danno diritto al rimborso 1. Gli Amministratori dell Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori della sede di competenza primaria (sedi dei parchi presso i quali rivestono il ruolo di Presidente di Comunità o di Delegato presso il Comitato Esecutivo o di Presidente dell Ente) hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura stabilita dal CCNL dell Area della Dirigenza, così come stabilito all art. 2 del decreto del Ministro dell interno e del Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 4 agosto 2011; 2. Si definiscono viaggi autorizzati tutte quelle attività, connesse all esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, per le quali esiste un nesso diretto tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l attività dell Amministrazione e con le eventuali deleghe amministrative conferite. 3. Costituisce, altresì, viaggio connesso all esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte. 4. Sono sempre ammesse, su iniziativa del Presidente dell Ente, le delegazioni dell Ente per promuovere, realizzare, consolidare rapporti di amicizia, mediante gemellaggi, con comunità locali italiane o straniere quando sussiste un interesse economico, morale o sociale della popolazione. AA2014006400001.doc Pagina 1 di 4

5. I suddetti viaggi sono così definiti: α) trasferimenti nel caso si rechino presso la sede legale o le sedi operative dell Ente oppure in strutture e luoghi all interno del territorio dei Parchi della macroarea Emilia Orientale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. β) missioni qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori delle casistiche individuate nella lettera a). Art. 3 Autorizzazioni 1. Tutti i viaggi degli Amministratori previsti dal presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente su richiesta scritta dell Amministratore. 2. Nella richiesta di autorizzazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio competente, deve essere specificata la finalità del viaggio, la sua durata, il mezzo di trasporto che si intende utilizzare ed ogni altra informazione utile a preventivarne il trattamento economico. 3. Non è richiesta autorizzazione per i viaggi del Presidente. Art. 4 Uso del mezzo di trasporto 1. Gli Amministratori devono prioritariamente utilizzare il mezzo di trasporto pubblico, o se disponibili, i mezzi di trasporto di proprietà dell Ente. 2. L uso del mezzo proprio è consentito solo nei seguenti casi: a) se non sono disponibili mezzi dell Ente; b) se i mezzi pubblici non consentono il rispetto degli orari; c) se la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi; d) se il mezzo proprio viene ritenuto più economico rispetto al mezzo pubblico e se consente un più efficace espletamento dell attività; e) se si evitano ulteriori costi a carico dell Ente, quali pernottamenti; 3. In caso di uso del mezzo proprio, nell autorizzazione è implicito, anche se non espressamente richiamato, che l amministratore solleva l Ente da qualsiasi responsabilità ed obbligazione; in ogni caso non è concesso per lo svolgimento di trasferte all estero 4. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell Ente di persone non autorizzate. Art. 5 Rimborso spese di viaggio 1. Unitamente alle spese di vitto e alloggio, all amministratore in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate: a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico: - rimborso del biglietto del treno in seconda classe, compreso il costo della prenotazione ove prevista; - rimborso del biglietto di bus, metropolitana o altro mezzo pubblico di trasporto di massa; - rimborso del biglietto aereo in classe economica; - rimborso della spesa taxi, purché adeguatamente motivata; b) in caso di utilizzo del mezzo dell ente: AA2014006400001.doc Pagina 2 di 4

- pagamento del pedaggio autostradale; - pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente documentati e giustificati; c) in caso di autorizzazione all utilizzo del mezzo proprio: - l indennità chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che l amministratore avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico più economico salvo quanto di seguito riportato: Considerato il territorio di competenza dell Ente, che si sovrappone all intera area provinciale di Bologna con estensione a parte di quella di Modena e che le sedi dei Parchi e del GIAPP si trovano fuori dal capoluogo di Provincia, in assenza di mezzi pubblici o nel caso in cui l'utilizzo di questi ultimi risulti più oneroso o ricorrano le condizioni di cui alle lettere b, c, d, ed e del comma 2 dell art. 4, da dichiararsi a cura dell Amministratore autorizzato alla trasferta o dal Presidente, il rimborso sarà calcolato sulla base del costo dell utilizzo di un autovettura di cilindrata media (1600 cc) alimentata a gasolio e con percorrenza inferiore ai 30.000 km all anno riferita alle tariffe ACI. Nel caso in cui non siano disponibili mezzi dell Ente e che i mezzi pubblici consentano il rispetto degli orari e garantiscano il servizio sino alla sede di arrivo, il rimborso sarà calcolato in base alla misura più conveniente all Amministrazione tra il costo dei biglietti necessari al tragitto della Tariffa extraurbana del bacino di Bologna, e il costo dell utilizzo dell autovettura come sopra calcolato; 2. Sarà cura del Servizio competente individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabile ai casi specifici; 3. Qualora la località non sia servita da mezzi pubblici, si farà riferimento al prezzo del biglietto del luogo più vicino raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico; 4. Se l amministratore è autorizzato, per una stessa missione, ad avvalersi per una parte del tragitto della propria autovettura, lo stesso dovrà indicare nel riepilogo delle spese di viaggio il tragitto percorso con il proprio automezzo. Art. 6 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio 1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale. 2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri degli Amministratori è necessaria apposita dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge, sottoscritta dai singoli amministratori in cui risultino indicate le date e i luoghi dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta. 3. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l uso del mezzo, sia proprio che dell Ente, nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell Ente. 4. Non sarà rimborsata alcuna spesa, anche se effettivamente sostenuta e documentata, se presentata al Servizio competente per la liquidazione dopo 18 mesi dall effettivo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. Art. 7 - Modalità di liquidazione delle spese 1. Con cadenza trimestrale, il Responsabile del Servizio competente provvede alla liquidazione del rimborso delle spese, su richiesta dell Amministratore interessato, corredata della documentazione in originale e di una dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge, sulla durata e sulle finalità della missione. AA2014006400001.doc Pagina 3 di 4

2. La richiesta, autocertificata e su modulo predisposto dal competente Servizio, deve contenere o recare in allegato tutti gli elementi utili a comprovare il diritto e la misura del rimborso. 3. Per stabilire l indennità chilometrica, l ufficio competente procede alla rilevazione del costo dell utilizzo di un autovettura di cilindrata media (1600 cc) alimentata a gasolio e con percorrenza inferiore ai 30.000 km all anno riferita alle tariffe ACI. Art. 8 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dell atto nel Comitato Esecutivo dell Ente. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia. AA2014006400001.doc Pagina 4 di 4

Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Sandro Ceccoli DIRETTORE F.to Massimo Rossi Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Lì, La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dell'ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 04/11/2014 al 19/11/2014 ai sensi di legge. certificato di esecutività Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all Albo Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000. Lì, 14/11/2014 La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.). F.to Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28-40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044-051.6254811 fax 051.3513872 presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it P.IVA e C.F. 03171551207

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO Delibera nr. 64 Data Delibera 21/10/2014 OGGETTO Approvazione del regolamento per il trattamento economico delle spese di viaggio sostenute dag amministratori PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 21/10/2014 IL DIRETTORE F.to Massimo Rossi IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 21/10/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Adriano Marabini Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28-40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044-051.6254811 fax 051.3513872 presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it P.IVA e C.F. 03171551207