Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 01/12/2015 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 01/12/2015 0020 103301 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 novembre 2015, n. 18-32/Leg. Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili". IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ; - vista la legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative); - vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2002 del 13 novembre 2015 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento recante Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili. emana il seguente regolamento: Art. 1 Temperamento del regime sanzionatorio in materia di impianti termici civili 1. Alle violazioni amministrative, individuate dall'allegato A a questo regolamento, tra quelle previste dall'articolo 13 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) che comportano omissioni formali passibili di regolarizzazione o le cui conseguenze potenzialmente pericolose sono eliminabili, si applicano le disposizioni procedurali contenute nella legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative). 2. In riferimento all'omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche dell'impianto termico previste dalla legislazione statale, l'istituto del temperamento del regime sanzionatorio si applica anche alle violazioni riferite ad anni precedenti a quello di accertamento, secondo quanto previsto dall'allegato A a questo regolamento. 3. Questo regolamento si applica alle violazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE UGO ROSSI
Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 01/12/2015 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 01/12/2015 0021 Allegato A (Art. 1, co. 1) Individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative previste dall'art. 13 della legge provinciale n. 20 del 2012 alle quali si applica il temperamento del regime sanzionatorio. 1 Fattispecie Norme sanzionatorie Mancanza del libretto di impianto per la climatizzazione di cui al DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di Art. 13, co. 1, lett. a), efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 (già libretto di impianto o libretto di centrale). Soggetto sanzionato Modalità di adeguamento e conformazione alle norme violate - Esibizione ad APRIE del libretto di impianto per la climatizzazione ovvero in alternativa: - trasmissione per via telematica di copia della prima pagina del libretto di impianto per la climatizzazione (c.d. scheda identificativa) Termini di adeguamento e conformazione alle norme violate Entro 30 giorni dalla Entità sanzione non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro Note 2 Omessa esecuzione delle Art. 13, co. 1, lett. b), manutenzioni o delle verifiche periodiche Esecuzione della o della verifica omessa Entro 60 giorni dalla non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro L'avvenuta esecuzione della è accertata d'ufficio da APRIE. 3a 3b 4 Mancato rispetto dei limiti di Art. 13, co. 1, lett. c), rendimento di combustione degli impianti termici civili Mancata compilazione e mancata sottoscrizione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per Art. 13, co. 2, lett. b), la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 (già rapporto di controllo tecnico). Manutentore Riconduzione del generatore di calore a valori di rendimento di combustione superiori ai limiti fissati dalla legge, per il tramite dell'intervento di un'impresa abilitata alla degli impianti termici Nel caso in cui non sia possibile la riconduzione del generatore termico, sostituzione dell'apparecchio entro il termine di 180 giorni dalla data della, per il tramite dell'intervento di un'impresa addetta all'installazione - Esibizione ad APRIE del rapporto di controllo, brevi manu presso la sede di APRIE ovvero, in alternativa - trasmissione per via telematica di copia del rapporto di controllo Entro 60 giorni dalla Entro 180 giorni dalla Entro 15 giorni dalla non inferiore a 1.000 Se il generatore non è più riconducibile a valori di rendimento superiori ai limiti di legge, il responsabile dell impianto deve provvedere alla sostituzione di tal generatore entro il termine di 180 giorni dalla data della. non inferiore a 1.000 L'avvenuta sostituzione è accertata d'ufficio da APRIE. non inferiore a 1000
Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 01/12/2015 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 01/12/2015 0022 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse L articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. L articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Note all'articolo 1 L'art. 13 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia) dispone: Art. 13 Sanzioni 1. Il responsabile civile soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) pagamento di una somma non inferiore a 700 5.000 euro, in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 01/12/2015 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 01/12/2015 0023 degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10); b) pagamento di una somma non inferiore a 500 3.000 euro, in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; c) pagamento di una somma non inferiore a 1.000, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili; d) pagamento di una somma non inferiore a 300 2.000 euro, in caso di impossibilità ad effettuare i controlli previsti, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato. 2. L'installatore e il manutentore soggiacciono alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) pagamento di una somma non inferiore a 500 3.000 euro, in caso di mancata trasmissione delle informazioni sull'impianto termico civile con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; b) pagamento di una somma non inferiore a 1.000, in caso di mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di controllo e, e di mancata compilazione e sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme. 3. Il manutentore soggiace alla sanzione amministrativa, non inferiore a 500 3.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alle manutenzioni necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'articolo 11, comma 2. 4. Le società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti termici soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore a 2.000 10.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'articolo 11, comma 2. 5. L'autorità che applica le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 6. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al responsabile della struttura provinciale competente in materia di energia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. 7. Per quanto non espressamente disposto da quest'articolo si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di impianti termici civili. Non si applica la sanzione prevista dall'articolo 34, comma 5, della legge n. 10 del 1991, relativa alla violazione dell'articolo 31, comma 1, della medesima legge. La L.P. 27 agosto 1982, n. 20 recante Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative dispone: Art. 1 Sanzioni amministrative Nelle materie di competenza provinciale, i rapporti relativi alle violazioni che determinano l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte della Provincia sono presentati ai responsabili delle strutture provinciali alle quali compete la trattazione del contenzioso nella materia in cui rientrano le violazioni. Agli stessi responsabili spetta altresì l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Qualora le norme prevedano espressamente solo la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'importo della misura minima è fissato in un decimo della misura massima e comunque in una somma non inferiore a lire quattromila. Art. 1 bis Temperamento del regime sanzionatorio 1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della Provincia, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato da questo articolo. 2. Nel verbale di accertamento l'addetto al controllo deve indicare le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento è comunicato all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, se diversa, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 01/12/2015 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 01/12/2015 0024 3. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l'addetto al controllo non determina nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, che ne informa, se diversa, l'autorità preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è in ogni caso obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai predetti commi. 5. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Se viene accertata l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate. 6. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l'addetto al controllo accerta una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, il procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa non è attivato, se l'adempimento è stato eseguito spontaneamente prima dell'accertamento. 7. Il regolamento previsto dal comma 1 può dettare anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di questo articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio, nonché disposizioni a carattere transitorio con riferimento ai procedimenti sanzionatori pendenti alla sua data di entrata in vigore. 8. Le disposizioni contenute in questo articolo possono trovare applicazione anche in deroga alle disposizioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella legislazione provinciale di settore.