CONSIGLIO NAZIOI{ALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Il Presidente Aw. Prof. Guido Alpa Roma, 22 mano 2010 N. l2-c-2010 via e-mail lll.mi Signori Awocati PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI PER IL TRAMITE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DISTRETTUALI e, per conoscenza: Ill.mi Signori Awocati COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE LORO SEDI Cari Presidenti, la Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 17 marzo 2010, ha dichiarato I'illegittimità costituzionale della noffna che prevede la possibilità per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio di essere nominati difensori d'ufficio (art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933,n. 1578 relativo all'ordinamento delle professioni di awocato e procuratore - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gernaio 1934, n.36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985,n.406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n.242 e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51). Sono ad invitarvi, pertanto, ad aggiornare gli elenchi dei difensori d'ufficio espungendone i praticanti awocato, secondo le indic azioni della Consulta. Vi trasmetto, altresì, il testo integrale della sentenza già pubblicata nel sito ufficiale del Consiglio nazionale forense. Con i piu cordiali saluti Roma - uía del Gouerno Vecchio, 3 - tel. 0039.06.977488 - fax 0039.06.97748829 I
SnNrnNzl.10612010 DepositataiI 17 marzo2009 PresidenteAMIRANTE - RedattoreMAZZELLA Normeimpugnate:Art. 8, c. 2o, secondoperiodo,del regio decretolegge27lllll933, n. 1578, convertitocon modificazioniin legge2210111934, n. 36, comemodificatodall'art. I della legge 2410711985, n.406,dall'art.l0 dellalegge2710611988, n.242,e dall'art.246del decretolegislativo 1910211998, n. 51. Massime: Titoli: Atti decisi:ord. 25912009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOITALIANO LA CORTE COSTITTJZTONALE compost a dai signori: Presidente:FrancescoAMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, GiuseppeFRIGO, AlessandroCRISCUOLO,Paolo GROSSI ) ha pronunciatola seguente SENTENZA nel giudizio di legittimitàcostituzionaledell'art. 8, secondocomma,secondoperiodo,del regio decreto-legge27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamentodelle professioni di awocato e procuratore), convertito,con modificazioni,dallalegge22 gercraioi 934,n. 36, e successivamente modificatodall'art. I della legge24 luglio 1985,n. 406(Modifichealla disciplinadel patrocinio davantial pretore),dall'art.l0 dellalegge27 giugno1988,n.242 (Modifichealla disciplinadegli esamidi procuratore legale)e dall'art.246del decretolegislativol9 febbraiol998,n.5l (Normein materiadi istituzionedel giudiceunico di primo grado),promossodal Tribunaledi SantaMaria CapuaVeterenel procedimento vertentetra R. G. e il Consigliodell'Ordinedegli awocati di Santa Maria CapuaVeterecon ordinanzadel24 marzo2009,iscrittaal n. 259 delregistroordinanze2009 e pubblicatanellagazzettaufficiale dellarepubblica n. 42, primaseriespeciale,dell'anno2009. Visto l'atto di interventodel Presidente del Consigliodei ministri; uditonellacameradi consigliodel 10febbraio2010il GiudicerelatoreLuigi Mazzeìla. Ritenutoin fatto 1. - Con ordinanz a n.259 del24 marzo2xig,emessa nel corsodel giudiziopromossoda R.G., praticanteawocato,nei confrontidel Consigliodell'Ordinedegli awocati di SantaMaria Capua Vetere,al fine di ottenerela disapplicazionedel prowedimentodi reiezionedella suadomandadi iscrizionenell'elencodei difensorid'ufficio, il localetribunaleha sollevatoquestionedi legittimità L
costituzionale- in relazione agli artt. 3,24, secondoe terzo comma, nonché 97 Cost. - dell'art. 8, secondocomma, ultimo periodo del regio decreto-legge27 novembre L933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di awocato e procuratore),convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gewraio 1934, n. 36, e come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratorelegale) e dall'art.246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui stabilisceche, dopo un anno dalla iscrizione al registro specialetenuto dal Consiglio dell'ordine degli awocati e dei procuratori pressoil tribunale nel cui circondario hanno la residenza,i praticanti procuratori <...sono ammessi,per un periodo non superiorea sei anni, ad esercitareil patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla datadi efficacia del decreto legislativo di attuazionedella legge 16 luglio 1997, n.254 (Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenzedel pretore>. <Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti awocati] possonoesserenominati difensori d'ufficio, esercitarele funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impu gnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero>. Ad awiso del rimettente, quest'ultima previsione, viola l'art.24, secondocomma, Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore dotato di una professionalità inferiore rispetto a quella di cui godono coloro che hanno completato f iter di abilitazione all' esercizio dell a professione forense. La norma impugnata contrasterebbeinoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., poiché Ia parte assistitada un praticanteawocato nominato difensored'ufficio non può goderedel patrocinioa spesedello Stato,in quantogli artt. 80 e 81 del d.p.r.30 maggio 2001, n. I 15 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di spesedi giustizia) condizionanotale beneficio alla iscrizione degli awocati negli elenchi speciali ivi previsti. Secondoil giudice a quo, risulterebbealtresìviolato l'art. 97 Cost., in quanto le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio daparte dei praticanti impedisconouna razionaleorganizzazionee gestione dell'ufficio centralizzato competente in ordine alle richieste di nomina di difensori d'ufficio provenienti dalle autorità giudiziarie e di polizia. 2. - È intervenuto in giudizio il Presidentedel Consiglio dei ministri, rappresentatoe difeso dall'awocatura generaledello Stato, il quale ha eccepito f inammissibilità o I'infondatezza delle questioni, rilevando che la difesa d'ufficio, affrdata ai praticanti awocati in sede penale, è rigorosamentelimitata ai reati minori, quelli, cioè che, in base alle norme previgenti alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazionedella legge 16 luglio 1997, n.254, rientravanonella competenza dei Pretore. A giudizio dell'interventore la questioneè altresì infondata poiché la scelta limitativa così operata rientra nella discrezionalita legislativa e, in quanto collegata alla differenza di status del praticante, si basasu una valutazionenon irragionevole, né arbitraria (ordinanzan. 163 del2002). Altrettanto infond ata- secondola difesa dello Stato - è la presuntaviolazione dell'art. 97 Cost., atteso che la disposizione sulla difesa d'ufficio da parte dei praticanti awocati non è norma di or ganizzazionedei pubblici uffi ci. Consideratoin diriuo l. - La questionedi legiuimità costituzionalesollevatadal Tribunaledi S. Maria CapuaVetere investela normache consenteai praticantiawo;ati, dopo un annodalla iscrizionenell'apposito J
registro specialetenuto dal Consiglio dell'ordine degli awocati, di esserenominati- in sedepenale difensori d'ufficio, nonché di svolgere le funzioni di pubblico ministero e di propoffe dichiarczione di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentantidel pubblico ministero, davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti sino alla data di entratain vigore del decretolegislativo 19 febbraio 1998,n. 51, di attuazionedella legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per f istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenzedel pretore. Questadisciplina è dettatadall'art 8, secondocomma, del regio decreto-legge27 novembre,1933, n. 1578 (Ordinamentodelle professioni di awocato e procuratore),convertito, con modificazioni, dalla legge22 gervraio1934,n.36, e ulteriormentemodificatodall'art. 1 della legge 24luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988,n.242 (Modifiche alla disciplinadegli esamidi procuratorelegale),e da l'art.246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ai sensi del quale i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro speciale [...], sono ammessi,per un periodo non superiorea sei anni, ad esercitareil patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla datadi efficacia del decretolegislativo di attuazionedella legge 16 luglio 1997,n.254, rientravano nelle competenzedel pretore. L'ultimo periodo della impugnatanoína precisa che <Davanti ai medesimi fribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti awocati] possono esserenominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiaruzione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentantidel pubblico ministero>. Ad awiso del rimettente,quest'ultima disposizioneviola atuitltto I'art. 24, secondocomma, Cost. poiché impone al soggettoindagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore d'ufficio dotato di una professionalità non ancora compiuta rispetto a quella di cui godono gli awo cati, dopo aver percorsof intero iter di abilitazioneall'esercizio della professione. La norma impugnata contrasterebbeinoltre con il combinato disposto degli artt. 3 e 24, teruo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante non può di fauo usufruire del patrocinio a spesedello Stato - al quale sia stato preventivamente ammesso - in quanto gli artt. 80 e 81 del d.p.r.30 maggio 2001, tr. 115 (Testounico delle disposizionilegislativee regolamentariin materia di spesedi giustizia), sostituiti dagli artt. I e 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 25 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di spesedi giusti zia, di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115), limitano espressamente il beneficio esclusivamenteagli awocati iscritti nell'albo da almeno due anni e nell'elenco specialeprevisto da questeultime nonne. Secondoil rimettente risulterebbealtresì violato l'art. 97 Cost., in quanto le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti impediscono una'razionale organizzazionee gestione dell'ufficio centralizzato competente in ordine alle richieste di nomina di difensori d'ufficio proúenienti dalle autorità giudiziarie e di polizia. 2. - La questione,sollevatain riferimento all'art.24, secondocomma, Cost., è fondata. Va premessoche essanon può dirsi risolta dalla sentenzan. 5 del 1999. Con tale pronuncia questa Corte ha dichiaruto non fondata la questione di legittimità costituzionale della prima parte del secondocomma dell'art. 8, ritenendo che la libera facolta di affidare al praticante il patrocinio, nell'ambito delle materie di sua competenza,si fondi sulla consapevolezza,da parte del mandante, della qualifica di praticantedel suo patrocinatore.l'accettazionedella stessaescludela violazione dell'art. 24, secondocomma, Cost. 4
Nell'occasione,la Corte ha esclusoancheil contrastocon l'art.33, quinto comma, Cost., ritenendo che Ia mera attivita di patrocinio consentita ai praticante, soggetta al controllo dell'ordine professionale,non elude la regola dell'esame di Stato, requisito necessarioper I'abilitazione all' eserciziodell' attività professionalepleno iure. Diversa è la fattispeciecontemplatanell'ultimo periodo del secondocomma dell'art. 8, il quale fa riferimento alla possibilità di nomina del praticantecome difensored'ufficio. In questacircostanza alf indagato o alf imputato potrebbe essereassegnato,senza il concorso della sua volontà, un difensoreche non ha percorsol'intero iter abilitativo alla professione.inoltre, nel caso di nomina a favore delf irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilita di poffe rimedio all'inconveniente denunciato,mediante la sostituzionecon un difensore di fiducia. In questitermini, la questioneattiene alla gararuiadell'effettività della difesa d'ufficio. Deve ancorarilevarsi che la differenzatra il praticantee l'awocato iscritto all'albo si apprezzanon solo sotto il profilo - prospettatodal giudice rimettente- della capacitàprofessionale(che, nel caso del praticante, è in corso di maíurazione,il che giustifica Ia prowisorietà dell'abilitazione ai patrocinio), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale,intesa come legittimazione ad esercitare,in tutto o in parte, i diriui e le facoltà proprie della funzione defensionale. In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendoabilitato a proporre dichiarazionedi impugnazione,non può partecipareall'eventualegiudizio di gravame. Il praticantesi trova, inoltre,nell'impossibilitàdi esercitareattività difensivadavantial tribunalein composizione in casodi richiestadi riesamenei giudizi cautelari. collegiale,competente Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante awocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di competerua professionalee di capacità processualesiano liberamente accettati dalf imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensored'ufficio. 3. - Va, dunque,dichiaratai'illegittimità costituzionaledell'art. 8, secondocomma, ultimo periodo, del regio decreto-legge27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamentodelle professioni di awocato e procuratore)- convertito, con modificazioni, dalla legge 22 genrraio1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n.406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n.242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratorelegale), e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti awocati possonoesserenominati difensori d'ufficio. Le questionisollevatein riferimento agli artt. 3,24,terzocomma, e 97 Cost.,restanoassorbite. per questimotivi LA CORTE COSTITU ZTONALE dichiara l'illegiuimità costituzionaledell'art. 8, secondocomma, ultimo periodo, del regio decretolegge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di awocato e procuratore) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 genrtaio1934,n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge24h4lio 1985,n.406 (Modifiche alla disciplinadel patrociniodavantial pretore),dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988,n.242 (Modifiche alla disciplinadegli esami di procuratorelegale),e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998,n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti awocati possono essere nominati difensori d'ufficio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il I0 marzo 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 maîzo 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA