ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE OGGETTO : APPROVAZIONE DEI BANDI PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE CONDIZIONATA ALLE MISURE M10, M11, M12, M13 E M14, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020, PER L ANNUALITÀ 2015. IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, Nuova disciplina dell organizzazione dell Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale e, in particolare, l articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1 giugno 2015, nonché il provvedimento dirigenziale n. 2113 del 4 giugno 2015; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1473 in data 6 settembre 2013 recante il conferimento dell incarico dirigenziale al sottoscritto come confermato con DGR 778/2014; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1 giugno 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento UE n. 1306/2013 che disciplina le norme di condizionalità ai sensi del titolo VI, Capo I, come ulteriormente dettagliate nell allegato II del regolamento medesimo; Visto il regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009; Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1 gennaio 2015; Visto il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione UE dell'11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 12 maggio 2015 e recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015; Visto il decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ;
Vista la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d Aosta (di seguito PSR), approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 617/XIV in data 17/07/2014, inviata alla Commissione europea in data 22 luglio 2014 e attualmente in fase di esame da parte dei Servizi della Commissione stessa; Considerato che la citata proposta di PSR, essendo ancora oggetto di negoziato, non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l ammissibilità ai finanziamenti, l entità dei contributi e dei premi; Considerato che, fino ad avvenuta approvazione del PSR da parte della Commissione europea, non è possibile da parte della Regione assumere impegni di carattere amministrativo e finanziario a valere sulle misure del PSR, e che pertanto non è possibile garantire ai potenziali beneficiari della suddetta misura il pagamento dei premi così come descritti nel PSR; Ritenuto opportuno, nelle more dell approvazione definitiva del PSR, al fine di garantire la continuità all erogazione del sostegno per l anno 2015, consentire la possibilità di accedere alle Misure di cui agli articoli 28, 29, 30, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013; Preso atto che per la Regione Valle d Aosta le funzioni di Organismo Pagatore sono svolte dall Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); Vista la circolare AGEA 9 giugno 2015 n. ACIU.2015.285 Riforma PAC - Art. 72 del Reg. UE n. 1306/2013 - Presentazione delle domande PAC, recante le istruzioni per la presentazione delle domande e il modello di domanda semplificato per la campagna 2015; Considerato che, allo scopo di assicurare l applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e l aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN); Precisato che, ai sensi dell art. 24, comma 3, della legge regionale 18/2013, gli oneri derivanti dall attuazione del presente provvedimento sono finanziati con le disponibilità di cui al fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a. ai sensi dell art. 6 della l.r. 7/2006; Ritenuto pertanto di approvare i bandi per la presentazione condizionata delle domande di adesione alle Misure: M10 Pagamenti agro-climatici-ambientali M11 Agricoltura biologica M12 Indennità Natura 2000 M13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici M14 Benessere degli animali
DECIDE 1. di approvare i bandi per la raccolta delle domande di adesione condizionata alle Misure M10, M11, M12, M13 e M14 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d Aosta 2014/2020, relativamente all annualità 2015, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 2. di disporre la pubblicazione dei bandi allegati al presente provvedimento sul sito www.regione.vda.it/sezione/agricoltura/psr2014/2020. L ESTENSORE Alessandro ROTA IL COORDINATORE dott. Edi PASQUETTAZ
Allegato 1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20) BANDO PER LA PRESENTAZIONE CONDIZIONATA DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 ANNUALITA 2015 1. Premessa Con il presente bando l Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione condizionata delle domande di adesione alla Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali per l annualità 2015. Nelle more dell approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d Aosta (PSR 14-20) da parte della Commissione europea, la Misura 10 non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l ammissibilità ai finanziamenti, l entità dei contributi e dei premi e che pertanto quanto previsto dal presente bando potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all approvazione del PSR 14-20. La Misura 10 prevede i seguenti interventi: - 10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle - 10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio - 10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata - 10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione - 10.1.5 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica. 2. Riferimenti normativi Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1 gennaio 2015 regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione UE dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
deliberazione del Consiglio regionale n. 617/XIV in data 17/07/2014 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Valle d Aosta 2014/2020. 3. Beneficiari Possono presentare domanda di adesione condizionata alla Misura 10 del PSR 14-20 gli agricoltori, singoli o associati, ai sensi dell art. 4 del regolamento (UE) 1307/2013. 4. Condizioni di ammissibilità Il beneficiario deve possedere partita IVA in agricoltura e una superficie minima o una consistenza di bestiame oggetto di intervento stabilita per ciascuna tipologia di intervento, come di seguito descritto: 10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento: superficie minima 2000 mq, zone di fondovalle e mayen 10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio: superficie minima 1 ha, zone di alpeggio 10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata: superficie minima 1000 mq, zone di fondovalle mayen 10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione: nucleo zootecnico minimo 1 UBA se bovini, 0,6 UBA se ovi-caprini; zone di fondovalle mayen 10.1.5 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica: superficie minima 1000 mq, zone di fondovalle e mayen. 5. Tipologia di sostegno Trattasi di un premio annuale per unità di superficie (o di UBA per l intervento 10.1.4) oggetto di impegno. 6. Modalità e i termini per la presentazione delle domande In generale, le disposizioni per la presentazione delle domande sono stabilite dalla circolare AGEA 9 giugno 2015 n. ACIU.2015.285 Riforma PAC - Art. 72 del Reg. UE n. 1306/2013 - Presentazione delle domande PAC, recante le istruzioni per la presentazione delle domande e il modello di domanda semplificato per la campagna 2015. Allo scopo di assicurare l applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e l aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN www.sian.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2015. 7. Impegni I richiedenti devono rispettare gli impegni previsti dagli interventi della Misura 10 per un periodo di 5 anni. I richiedenti devono inoltre rispettare: - gli obblighi di condizionalità stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché i relativi recepimenti regionali approvati con DGR 748 del 22/05/2015;
- i pertinenti criteri di attività minime a norma dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come definiti a livello nazionale con DM 1420 del 26/02/2015 e a livello regionale con DGR 328 del 06/03/2015. 8. Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013) E prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla Misura 10, realizzati ai sensi dell articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Allegato 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20) BANDO PER LA PRESENTAZIONE CONDIZIONATA DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 ANNUALITA 2015 1. Premessa Con il presente bando l Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione condizionata delle domande di adesione alla Misura 11 Agricoltura biologica per l annualità 2015. Nelle more dell approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d Aosta (PSR 14-20) da parte della Commissione europea, la Misura 11 non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l ammissibilità ai finanziamenti, l entità dei contributi e dei premi e che pertanto quanto previsto dal presente bando potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all approvazione del PSR 14-20. La Misura 11 prevede i seguenti interventi: 11.1. Conversione a pratiche e metodi di conduzione biologica 11.2 Mantenimento di pratiche e metodi di conduzione biologica. 2. Riferimenti normativi Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1 gennaio 2015 regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione UE dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento; deliberazione del Consiglio regionale n. 617/XIV in data 17/07/2014 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Valle d Aosta 2014/2020. 3. Beneficiari Possono presentare domanda di adesione condizionata alla Misura 11 del PSR 14-20 gli agricoltori in attività ai sensi dell art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.
4. Condizioni di ammissibilità Il beneficiario deve possedere partita IVA in agricoltura e una superficie minima o una consistenza di bestiame oggetto di intervento stabilita per ciascuna tipologia di intervento, come di seguito descritto: 11.1. Conversione a pratiche e metodi di conduzione biologica: entrata nel regime di conversione al biologico, superficie minima 1000 mq, zone di fondovalle e mayen; 11.2 Mantenimento di pratiche e metodi di conduzione biologica: aziende in regime biologico, superficie minima 1000 mq, zone di fondovalle e mayen. 5. Tipologia di sostegno Trattasi di un premio annuale per unità di superficie oggetto di impegno. 6. Modalità e i termini per la presentazione delle domande In generale, le disposizioni per la presentazione delle domande sono stabilite dalla circolare AGEA 9 giugno 2015 n. ACIU.2015.285 Riforma PAC - Art. 72 del Reg. UE n. 1306/2013 - Presentazione delle domande PAC, recante le istruzioni per la presentazione delle domande e il modello di domanda semplificato per la campagna 2015. Allo scopo di assicurare l applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e l aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN www.sian.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2015. 7. Impegni I richiedenti devono rispettare gli impegni previsti dagli interventi della Misura 11 per un periodo di: 11.1. Conversione a pratiche e metodi di conduzione biologica: impegno pari al periodo di conversione; 11.2 Mantenimento di pratiche e metodi di conduzione biologica: impegno quinquennale. I richiedenti devono inoltre rispettare: - gli obblighi di condizionalità stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché i relativi recepimenti regionali approvati con DGR 748 del 22/05/2015; - i pertinenti criteri di attività minime a norma dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come definiti a livello nazionale con DM 1420 del 26/02/2015 e a livello regionale con DGR 328 del 06/03/2015. 8. Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013) E prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti
necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla Misura 11, realizzati ai sensi dell articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Allegato 3 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20) BANDO PER LA PRESENTAZIONE CONDIZIONATA DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 12 INDENNITA NATURA 2000 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 ANNUALITA 2015 1. Premessa Con il presente bando l Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione condizionata delle domande di adesione alla Misura 12 Indennità Natura 2000 per l annualità 2015. Nelle more dell approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d Aosta (PSR 14-20) da parte della Commissione europea, la Misura 12 non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l ammissibilità ai finanziamenti, l entità dei contributi e dei premi e che pertanto quanto previsto dal presente bando potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all approvazione del PSR 14-20. La Misura 12 prevede un unico intervento Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000. 2. Riferimenti normativi Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1 gennaio 2015 regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione UE dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento; deliberazione del Consiglio regionale n. 617/XIV in data 17/07/2014 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Valle d Aosta 2014/2020. 3. Beneficiari Possono presentare domanda di adesione condizionata alla Misura 12 del PSR 14-20 gli agricoltori, singoli o associati, ai sensi dell art. 4 del regolamento (UE) 1307/2013.
4. Condizioni di ammissibilità Il beneficiario deve possedere partita IVA in agricoltura e una superficie minima oggetto di intervento di 2.000 mq; sono interessate le zone di fondovalle, di mayen e di alpeggio. 5. Tipologia di sostegno Trattasi di un premio annuale per unità di superficie oggetto di impegno. 6. Modalità e i termini per la presentazione delle domande In generale, le disposizioni per la presentazione delle domande sono stabilite dalla circolare AGEA 9 giugno 2015 n. ACIU.2015.285 Riforma PAC - Art. 72 del Reg. UE n. 1306/2013 - Presentazione delle domande PAC, recante le istruzioni per la presentazione delle domande e il modello di domanda semplificato per la campagna 2015. Allo scopo di assicurare l applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e l aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN www.sian.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2015. 7. Impegni I richiedenti devono rispettare tutte le disposizioni in vigore concernenti le zone Natura 2000 ed in particolare le Misure di conservazione previste dalla DGR 3061/2011. Trattasi di impegni annuali. I richiedenti devono inoltre rispettare: - gli obblighi di condizionalità stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché i relativi recepimenti regionali approvati con DGR 748 del 22/05/2015; - i pertinenti criteri di attività minime a norma dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come definiti a livello nazionale con DM 1420 del 26/02/2015 e a livello regionale con DGR 328 del 06/03/2015.
Allegato 4 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20) BANDO PER LA PRESENTAZIONE CONDIZIONATA DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 13 INDENNITA A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 ANNUALITA 2015 1. Premessa Con il presente bando l Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione condizionata delle domande di adesione alla Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici per l annualità 2015. Nelle more dell approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d Aosta (PSR 14-20) da parte della Commissione europea, la Misura 13 non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l ammissibilità ai finanziamenti, l entità dei contributi e dei premi e che pertanto quanto previsto dal presente bando potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all approvazione del PSR 14-20. La Misura 13 prevede un unico intervento Pagamento compensativo per le zone montane. 2. Riferimenti normativi Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1 gennaio 2015 regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione UE dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento; deliberazione del Consiglio regionale n. 617/XIV in data 17/07/2014 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Valle d Aosta 2014/2020. 3. Beneficiari Possono presentare domanda di adesione condizionata alla Misura 13 del PSR 14-20 gli agricoltori in attività ai sensi dell art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.
4. Condizioni di ammissibilità Il beneficiario deve possedere partita IVA in agricoltura e una superficie minima oggetto di intervento pari ad 1 ha per il sistema zootecnico e a 5.000 mq per gli altri sistemi agricoli; le zone interessate sono quelle di fondovalle, di mayen e di alpeggio. 5. Tipologia di sostegno Trattasi di un premio annuale per unità di superficie oggetto di impegno. 6. Modalità e i termini per la presentazione delle domande In generale, le disposizioni per la presentazione delle domande sono stabilite dalla circolare AGEA 9 giugno 2015 n. ACIU.2015.285 Riforma PAC - Art. 72 del Reg. UE n. 1306/2013 - Presentazione delle domande PAC, recante le istruzioni per la presentazione delle domande e il modello di domanda semplificato per la campagna 2015. Allo scopo di assicurare l applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e l aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN www.sian.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2015. 7. Impegni Trattasi di impegni annuali. I richiedenti devono rispettare: - gli obblighi di condizionalità stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché i relativi recepimenti regionali approvati con DGR 748 del 22/05/2015; - i pertinenti criteri di attività minime a norma dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come definiti a livello nazionale con DM 1420 del 26/02/2015 e a livello regionale con DGR 328 del 06/03/2015.
Allegato 5 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20) BANDO PER LA PRESENTAZIONE CONDIZIONATA DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 14 PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 ANNUALITA 2015 1. Premessa Con il presente bando l Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione condizionata delle domande di adesione alla Misura 14 Pagamenti per il benessere degli animali per l annualità 2015. Nelle more dell approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d Aosta (PSR 14-20) da parte della Commissione europea, la Misura 14 non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le modalità attuative, l ammissibilità ai finanziamenti, l entità dei contributi e dei premi e che pertanto quanto previsto dal presente bando potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all approvazione del PSR 14-20. La Misura 14 prevede un unico intervento Concessione di incentivi agli allevatori che si impegnano all uso della paglia come lettiera degli animali o di tappeti nel periodo di stabulazione fissa. 2. Riferimenti normativi Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1 gennaio 2015 regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione UE dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento; deliberazione del Consiglio regionale n. 617/XIV in data 17/07/2014 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Valle d Aosta 2014/2020. 3. Beneficiari Possono presentare domanda di adesione condizionata alla Misura 14 del PSR 14-20 gli agricoltori in attività ai sensi dell art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.
4. Condizioni di ammissibilità Il beneficiario deve possedere partita IVA in agricoltura e detenere almeno 1 UBA. 5. Tipologia di sostegno Trattasi di un premio annuale per unità di bovino adulto (UBA). 6. Modalità e i termini per la presentazione delle domande In generale, le disposizioni per la presentazione delle domande sono stabilite dalla circolare AGEA 9 giugno 2015 n. ACIU.2015.285 Riforma PAC - Art. 72 del Reg. UE n. 1306/2013 - Presentazione delle domande PAC, recante le istruzioni per la presentazione delle domande e il modello di domanda semplificato per la campagna 2015. Allo scopo di assicurare l applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e l aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN www.sian.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2015. 7. Impegni Trattasi di impegni quinquennali. I richiedenti devono rispettare: - gli obblighi di condizionalità stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché i relativi recepimenti regionali approvati con DGR 748 del 22/05/2015; - i pertinenti criteri di attività minime a norma dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come definiti a livello nazionale con DM 1420 del 26/02/2015 e a livello regionale con DGR 328 del 06/03/2015. 8. Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013) E prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla Misura 14, realizzati ai sensi dell articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
IL COMPILATORE Alessandro ROTA
ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO Struttura gestione spese - Ufficio impegni Codice creditore/debitore Descrizione / Motivazione Atto non soggetto a visto regolarità contabile IL DIRIGENTE
REFERTO PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'amministrazione regionale dal 12/06/2015 per quindici giorni consecutivi.