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12 Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 [BO02090153966 A070 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il 5.12.2008, registro 1, foglio 42) Regolamento di attuazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ; - visto l art. 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2704 di data 17 ottobre 2008 avente ad oggetto Regolamento di attuazione dell articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell attività di acconciatore e di estetista. il seguente regolamento: emana CAPO I Disciplina dell attività di acconciatore e di estetista Art. 1 Definizione delle attività 1. Le disposizioni previste dall articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, nonché dal presente regolamento nonché dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell attività di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell attività di estetista), si applicano a tutte le imprese che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita. 2. L attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 3. L attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall articolo 9: a) alle imprese esercenti l attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;

Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 13 b) alle imprese esercenti l attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. 5. Per l effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell impresa, purché in possesso dell abilitazione prevista dall articolo 2. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 6. L attività professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività. Art. 2 Soggetti che svolgono le attività e requisiti professionali 1. Le imprese che esercitano l attività di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all albo delle imprese artigiane. 2. Per esercitare l attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002. 3. L abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l abilitazione professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima persona. Art. 3 Luogo di esercizio delle attività e requisiti igienico-sanitari 1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto previsto dall articolo 20. È inoltre fatta salva la possibilità di esercitare tali attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio. 2. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti: a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge; b) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere; c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di a- reoilluminazione richiesti, è ammesso l esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione; d) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile; e) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro; f) essere dotati di appositi recipienti per l eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato. 3. Al titolare dell esercizio spetta l obbligo e la responsabilità dell osservanza delle seguenti norme igieniche: a) l esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni; b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia; c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati in ogni servizio; d) tutti gli attrezzi occorrenti per l esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;

14 Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici; f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave); g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali; h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti; i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell ambiente, eventualmente tramite l utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d aria dei locali. Art. 4 Sospensione e divieto di prosecuzione delle attività 1. Le attività di acconciatore e di estetista non possono essere sospese dall interessato oltre i termini previsti dagli articoli 11 e 18. La comunicazione di sospensione deve essere esposta nei locali e visibile dall esterno. 2. La denuncia di inizio attività prevista dall articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 deve essere ripresentata - e le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono - a seguito di pronuncia dell autorità comunale competente e previo avviso scritto all interessato: a) qualora, entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, le attività non siano effettivamente avviate o riprese nella nuova sede nel caso di trasferimento; b) per sospensione delle attività oltre il termine previsto dal comma 1, salvo che il comune conceda all interessato che lo richieda un congruo periodo di proroga nei seguenti casi: 1) grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l esercizio, se trattasi di società artigiana; 2) demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell immobile sede delle attività; 3) sfratto non dovuto a morosità; 4) altri casi valutati dal comune. 3. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell attività - ovvero la revoca dell autorizzazione ottenuta nel previgente regime - qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate secondo quanto disposto dall articolo 5, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l avvio delle attività o il rilascio dell autorizzazione. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione o la revoca dell autorizzazione operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 5 Vigilanza e controllo - Sanzioni - Provvedimenti inibitori 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di acconciatore e di estetista, nonché di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano ai comuni, anche tenuto conto di quanto indicato dall articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 2002. 2. Per l applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti rispettivamente dalla legge n. 174 del 2005 e dalla legge n. 1 del 1990, sono inflitte, da parte dell autorità comunale, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi. 4. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della denuncia di inizio attività - e in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime - l autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse, disponendo altresì l esecuzione d ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell ordinanza medesima. 5. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati sia rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonché edilizi ed urbanistici previsti da questo regolamento per lo svolgimento dell attività di

Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 15 acconciatore e di estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il comune dispone la sospensione immediata delle attività, intimando all interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dall articolo 4. 6. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell arco di 12 mesi dall accertamento della precedente, l autorità comunale competente, indipendentemente dall applicazione delle sanzioni e previa diffida, può disporre la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni. Art. 6 Manifestazioni straordinarie 1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, il comune può consentire l esercizio delle attività nell ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse. Art. 7 Norme transitorie 1. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono continuare le attività, fatto salvo l obbligo di adeguamento in caso estensione delle attività da acconciatore ad estetista e viceversa. Nel caso di trasferimento d azienda (cessione, affitto, successione, ecc.), ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, continuano ad applicarsi i requisiti edilizi ed urbanistici dei locali esistenti, anche in deroga a quelli previsti da questo regolamento. 2. Fino all approvazione di nuovi provvedimenti in materia di orari di apertura da parte dei comuni restano in vigore le disposizioni già adottate in materia sulla base della previgente normativa. 3. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessa di applicarsi la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell attività di barbiere, parrucchiere ed affini) nonché i regolamenti comunali adottati in base ad essa. Dalla medesima data cessano inoltre di trovare applicazione i regolamenti comunali relativi all attività di estetista. CAPO II Indirizzi generali per i regolamenti comunali Art. 8 Regolamenti comunali 1. Ferma restando l applicazione del capo I, i comuni possono adottare propri regolamenti per la disciplina dell attività di acconciatore e di estetista, ai sensi del comma 5 dell articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti da questo capo. Art. 9 Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali 1. I locali destinati all attività di acconciatore e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica; il regolamento comunale stabilisce la superficie minima degli stessi che comunque non può essere inferiore a 25 metri quadrati per l attività di estetista e a 15 metri quadrati per l attività di acconciatore nonché per quella di estetista limitata ad una sola delle prestazioni previste all articolo 1, comma 3. 2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela degli esercizi di acconciatore e di estetista in armonia con le disposizioni previste per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato. 3. Al fine di favorire l insediamento delle attività in particolari zone del proprio territorio, il regolamento comunale può stabilire una superficie minima diversa da quella prevista da questo regolamento.

16 Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 Art. 10 Dichiarazione di inizio attività 1. Le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente; l esercizio delle attività non può essere subordinato al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, nonché al rispetto dell obbligo di chiusura infrasettimanale. 2. Il regolamento comunale stabilisce i contenuti della dichiarazione di inizio attività; la dichiarazione deve comunque contenere specifici elementi relativi al possesso dei requisiti dei locali ed dei requisiti professionali del responsabile tecnico previsto dall articolo 2. 3. Il regolamento comunale stabilisce i criteri per la presentazione delle comunicazioni relative ai casi di trasferimento dell azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) e di trasferimento della sede di esercizio delle attività. Art. 11 Condizioni per l esercizio delle attività 1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura e di estetista, il regolamento comunale stabilisce un periodo minimo di apertura annuale, in base alle specifiche esigenze del territorio. 2. L orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie secondo quanto previsto dall articolo 12. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale. Art. 12 Consultazione con le categorie 1. I comuni concordano forme stabili di consultazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002. Art. 13 Attività svolte presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente 1. L attività di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale; le attività presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale in cui sono esercitate rispetti i requisiti igienico sanitari previsti da questo regolamento; le attività possono essere svolte presso la sede designata dal cliente esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono l attività in sede fissa. Art. 14 Sistema di informazioni 1. Il regolamento comunale stabilisce le disposizioni per attuare un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento alla disciplina degli orari e dei giorni di apertura nonché all esposizione delle tariffe praticate.

Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 17 CAPO III Disposizioni applicabili fino all eventuale adozione dei regolamenti comunali Art. 15 Disposizioni generali 1. Ai sensi del comma 5 dell articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002, questo capo detta le disposizioni che trovano diretta e immediata applicazione fino all eventuale adozione dei regolamenti comunali nel rispetto degli indirizzi generali previsti dal capo II. Art. 16 Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali 1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono: a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica; b) avere una destinazione d uso corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d uso a residenza. Può essere ammessa altra destinazione d uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato; c) avere una superficie minima di 25 metri quadrati per l attività di acconciatore e di 40 metri quadrati per l attività di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell attività di estetista ai sensi dell articolo 1, comma 3, la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati. Nel caso l attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all articolo 1, comma 3. La superficie minima è calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori. Art. 17 Dichiarazione di inizio attività 1. Per svolgere l attività di acconciatore e di estetista è richiesta la presentazione allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente, di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992. 2. Con la dichiarazione di inizio attività il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti da questo regolamento, con particolare riferimento ai requisiti dei locali ed ai requisiti professionali del responsabile tecnico previsti all articolo 2, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni igienico sanitarie indicate all articolo 3, comma 3. 3. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata anche nei casi di trasferimento dell azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) o di trasferimento di sede di esercizio dell attività. Art. 18 Condizioni per l esercizio delle attività 1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatore e di estetista, il periodo minimo di apertura annuale dell esercizio, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall impresa, non può essere inferiore a 10 mesi. 2. L orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie come previsto dall articolo 19. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale. Art. 19 Consultazione con le categorie 1. I comuni richiedono il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002, in relazione all approvazione e modificazione del regolamento comunale per l attività di acconciatore e di estetista.

18 Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 Art. 20 Attività svolte presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente 1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti. 2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell abilitazione professionale prevista rispettivamente dall articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990. 3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che siano rispettati i requisiti previsti dall articolo 3. Il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all esercizio della professione. Art. 21 Sistema di informazioni 1. Nei locali dell esercizio deve essere esposto in modo visibile il tariffario delle prestazioni fornite nonché l orario di apertura, conforme alle disposizioni previste dall articolo 18. L orario di apertura dell esercizio deve essere visibile anche dall esterno. 2. Il titolare dell attività deve esporre il periodo di chiusura dell esercizio per ferie. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 5 novembre 2008 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI Note Avvertenza Le note, redatte a cura del Servizio artigianato della Provincia Autonoma di Trento, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Note alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4. l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 19 5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. - L art. 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento) dispone: Art. 18 bis Attività di acconciatore e di estetista 1. Quest'articolo regola l'attività professionale di acconciatore in conformità ai principi fondamentali previsti dalla legge 17 a- gosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore). 2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato alla presentazione di una dichiarazione d'inizio di attività al comune territorialmente competente. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), di questa legge, definisce con proprie deliberazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano: a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi previsti per l'accesso all'esame di abilitazione professionale, valorizzando inoltre le figure del maestro artigiano e della bottega scuola nei percorsi formativi; b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale e l'organizzazione degli esami di abilitazione professionale, nonché i criteri per accertare la conformità dei percorsi formativi avviati e non conclusi prima della data prevista dal comma 6, rispetto ai percorsi formativi e all'abilitazione professionale previsti dalla legge n. 174 del 2005; ai fini dell'ammissione agli esami possono essere considerati anche crediti formativi acquisiti in percorsi diversi da quelli dei corsi, che diano garanzia di equipollenza rispetto a questi ultimi; la Giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), può stabilire criteri e modalità per la valutazione di questi crediti. 3. Il regolamento di attuazione di quest'articolo, con l'obiettivo di favorire un equilibrato sviluppo del settore, provvede a: a) definire l'attività, nel rispetto della legge n. 174 del 2005; b) stabilire i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, nonché le eventuali norme di carattere sanitario per gli addetti; c) disciplinare i casi in cui i comuni, in fase di verifica iniziale dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti ai fini dell'insediamento e dell'esercizio delle attività o in fase di verifica successiva della loro permanenza, possono vietare la prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato conformi l'attività ai requisiti, se possibile; d) individuare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 174 del 2005, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); e) disciplinare i criteri generali per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dei comuni; f) individuare, in relazione alle materie indicate dal comma 4, gli indirizzi generali sulla base dei quali i comuni possono adottare propri regolamenti, ai sensi del comma 5. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali eventualmente adottati ai sensi del comma 5 il regolamento di attuazione di quest'articolo disciplina inoltre: a) le modalità di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività, nonché i criteri e i requisiti, eventualmente anche di natura urbanistica, per l'insediamento e per l'esercizio delle attività; questi criteri e requisiti sono stabiliti per valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le attività commerciali e le altre attività di servizio, e per favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 174 del 2005; i criteri e i requisiti non possono comunque far riferimento a distanze minime o a parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono la medesima attività; b) le superfici minime, la destinazione d'uso e le caratteristiche dei locali destinati all'esercizio dell'attività; c) i criteri per definire forme stabili di consultazione e partecipazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative; d) le condizioni e le modalità per l'eventuale esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente, comunque nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature; e) il sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riferimento alla disciplina degli orari e dei giorni di apertura nonché all'esposizione delle tariffe praticate. 5. Il regolamento di attuazione di quest'articolo è adottato, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, il Consiglio delle autonomie locali nonché la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo. I comuni, sentito il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, possono adottare propri regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal regolamento di attuazione di questo articolo. 6. Fino alla data stabilita dal regolamento di attuazione di questo articolo la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), e i regolamenti comunali adottati in base ad essa, continuano ad essere applicati in quanto compatibili con le disposizioni di questo articolo e del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 6 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e del decretolegge n. 7 del 2007, i commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attività di estetista, in quanto compatibili (6).

20 Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 Note all articolo 1 - Per la nota all articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento), si veda la nota alle premesse. Nota all art. 2 - L art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell attività di acconciatore) dispone: Art. 3 Abilitazione professionale. 1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (4). - l art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) dispone: Art. 3 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6. - l articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) dispone: Art. 8 1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge: a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142; b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a). 2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1. 3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione. 4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 21 5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni. 6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3. 7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale. - Per la nota all articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento), si veda la nota alle premesse. Nota all art. 4 - Per l art. 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento) vedi la nota alle premesse. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Nota all art. 5 - L art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento) dispone: Art. 10 Tutela della professionalità artigiana 1. A garanzia degli utenti e dei consumatori la Provincia Autonoma di Trento tutela la professionalità degli imprenditori artigiani che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. 2. A tal fine la commissione provinciale per l'artigianato raccoglie le segnalazioni pervenute concernenti soggetti che esercitano l'attività artigiana in violazione delle norme della presente legge. 3. Qualora la commissione accerti la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, oltre ad adottare i provvedimenti previsti dal comma 5 del medesimo articolo, segnala la situazione alle amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. 4. Nessuna impresa, consorzio, società consortile o associazione di imprese può in ogni caso adottare ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, marchio in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia iscritta all'albo. Nota all art. 8 - Per la nota all articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento), si veda la nota alle premesse. Nota all art. 10 - L art. 23 della legge provinciale 20 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), dispone: Art. 23 Dichiarazione di inizio attività 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportano valutazioni tecniche discrezionali, e non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal responsabile della struttura stessa. 1 bis. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. 2. La Giunta provinciale individua i casi in cui la dichiarazione di inizio di attività è esclusa ai sensi del comma 1. In ogni caso la dichiarazione di inizio attività prevista da questo articolo non si applica agli atti di assenso comunque denominati imposti dalla normativa comunitaria. 3. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi da quelli di cui al comma 1.

22 Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 7.1.2009 - Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 7.1.2009 Nota all art. 12 - Il secondo comma dell art. 6, comma 2, lett. a) della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento) dispone: Art. 6 Nomina, composizione e organizzazione della commissione 1. Omissis. 2. La commissione è composta da: a) undici imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative in provincia individuate secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale; 3 Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis. Nota all art. 15 - Per la nota all articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento), si veda la nota alle premesse. Nota all art. 17 - Per l art. 23 della legge provinciale 20 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), vedi la nota all art. 10. Nota all art. 19 - Per il secondo comma dell art. 6, comma 2, lettera a) della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento), vedi la nota all art. 12. Nota all art. 20 - Per l art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) vedi la nota all art. 2. - Per gli articoli 3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) vedi la nota all art. 2.