REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE

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1 Comune di BORGO VALSUGANA (Provincia di Trento) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ed ESTETISTA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 dd , e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd

2 INDICE Art. 1 Ambito delle attività 2 Soggetti e qualificazione professionale 3 Luogo di esercizio delle attività 4 Requisiti dei locali 5 Autorizzazione all esercizio delle attività 6 Domanda di autorizzazione 7 Commissione comunale 8 Regolamentazione dell attività 9 Rilascio dell autorizzazione amministrativa ed inizio dell attività 10 - Subingresso 11 Trasferimento 12 Modifiche dei locali 13 Prestazioni accessorie ed attività integrate 14 Sospensione dell attività revoca cessazione. 15 Obbligo dell esposizione dell autorizzazione, delle tariffe e degli orari 16 Sanzioni 17 Norma transitoria 2

3 Art. 1 AMBITO DELLE ATTIVITA 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle L.. 14 febbraio 1963, n.161; L. 23 dicembre 1970, n e L. 4 gennaio 1990, n. 1 l attività di parrucchiere e di estetista. 2. L attività di parrucchiere comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla persona (sia uomo che donna), relativi al taglio dei capelli, all acconciatura in genere, colorazione e decolorazione degli stessi, taglio della barba, ivi compresi tutti i servizi inerenti e complementari. Puo comprendere inoltre semplici servizi di manicure e pedicure estetico, nei limiti previsti dall art. 9 della L n L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Art. 2 SOGGETTI E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 1. Sono qualificate professionalmente per l esercizio delle attività di parrucchiere le persone in possesso dei requisiti di cui all art. 2 della L. 14 febbraio 1963, n. 161, così come integrato e modificato dall art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n Sono qualificate professionalmente per l esercizio dell attività di estetista le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 ed 8 della L. 4 gennaio 1990, n Il riconoscimento della qualificazione professionale di parrucchiere ed estetista spetta alla Commissione provinciale per l artigianato, istituita ai sensi della legge provinciale in materia di artigianato. 4. Le imprese che intendono esercitare le attività di parrucchiere o di estetista, in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all Albo provinciale delle imprese artigiane. Nel caso tali imprese siano gestite in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci, ovvero da uno nel caso di due soci, mentre la qualificazione richiesta dalla L n. 1 per l attività di estetista deve essere posseduta dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente l attività. 5. Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente comma (non artigiane), la qualificazione richiesta dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142, per l esercizio delle attività di parrucchiere, dovrà essere posseduta dal titolare o dal direttore dell azienda, mentre la qualificazione richiesta dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, per l esercizio dell attività di estetista, dovrà essere posseduta dal titolare, o dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente l attività di estetica. 3

4 Art. 3 LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA 1. Le attività di parrucchiere e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso le sedi autorizzate, sia in luogo pubblico che privato, che devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo Le disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi prestati all interno di strutture ricettive, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, case di riposo, studi medici specializzati, negozi di profumeria e comunità diverse, anche se fornite a titolo di prestazione gratuita o ai soli soci. 3. Le attività di cui sopra possono essere svolte anche presso il domicilio dell esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e dispongano dei requisiti di cui al successivo articolo 4, Il titolare dell autorizzazione, in questo caso, è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all esercizio della professione. 4. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di parrucchiere è vietato esercitare quella di estetista, anche se quest ultima viene svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi, così come negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista è vietato esercitare quelle di parrucchiere, anche se svolte come pura dimostrazione. E tuttavia possibile il rilascio per esercitare, nella medesima sede, sia l attività di parrucchiere che quella di estetista, purchè vengano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento per entrambe le attività e i locali dispongano di superfici da adibire all attività di estetica separate da quelle destinate all attività di parrucchiere. 5. E vietato lo svolgimento dell attività di parrucchiere ed estetista in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato. Art. 4 REQUISITI DEI LOCALI 1. I locali destinati all attività di parrucchiere ed estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica, nonché possedere i seguenti requisiti: a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46; b) avere una superficie minima di 15 metri quadrati per ogni attività, esclusi i servizi igienici ed eventuali ripostigli; c) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere; 4

5 d) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti comunali; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l esercizio dell attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell area tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione; e) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile; i piani di appoggio devono essere lavabili e disinfettabili; f) essere dotati di almeno un lavandino con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro; g) dove si usino sostanze volatili, essere dotati di impianto di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d aria dei locali stessi; h) essere dotati di appositi recipienti per l eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato. Inoltre devono essere disponibili: - le attrezzature necessarie per la disinfezione degli strumenti di lavoro, da attuarsi mediante immersione in soluzione disinfettante contenente idoneo prodotto germicida; - asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati per ogni servizio; un armadio per la conservazione della biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca; la biancheria, una volta usata, non potrà di nuovo essere utilizzata per altri clienti se non sarà lavata con materiale detergente e a temperatura adeguata (90 C). - cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti. Gli esercizi di parrucchiere ed estetista devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione di barriere architettoniche. Art. 5 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA 1. Per esercitare le attività di parrucchiere e di estetista è necessario disporre delle relative autorizzazioni rilasciate dal Comune ove viene svolta l attività, sentita, nel caso di apertura di nuovi esercizi, la Commissione di cui al successivo articolo Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all accertamento dei seguenti requisiti: a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell impresa dei requisiti richiesti dalla L.P. 12 dicembre 1977 n. 34; per le altre imprese non soggette a detta Legge dovrà essere accertata la regolare costituzione dell impresa e l avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio; b) che i locali e le attrezzature dell azienda possiedano i requisiti di cui al precedente art. 4; c) la qualificazione professionale dei soggetti indicati al precedente articolo 2 e pertanto: - del titolare o dei soci in caso di impresa artigiana; - del titolare o del direttore dell azienda nel caso di impresa non artigiana che intenda svolgere attività di parrucchiere; la persona che assume la direzione dell azienda dovrà accettare tale incarico mediante dichiarazione scritta ed essere effettivamente presente nell esercizio; 5

6 - del titolare o dei soci o dei dipendenti che esercitano professionalmente l attività nel caso di impresa non artigiana che intenda svolgere attività di estetista. d) il rispetto dei vincoli previsti al successivo articolo 8; e) il rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento. 3. Una persona fisica non puo essere intestataria di piu di una autorizzazione. Nel caso di imprese societarie regolarmente costituite è possibile il rilascio di piu autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualifica professionale. Parimenti nel caso di imprese societarie regolarmente costituite è possibile l esercizio congiunto, pur con il rilascio di distinte autorizzazioni, sia dell attività di parrucchiere che di estetista nella medesima sede, purchè i locali dispongano di superfici distinte per le due attività e purchè sussistano le qualificazioni professionali dei singoli soci e vengano rispettate le altre norme stabilite dal presente Regolamento. 4. Nel caso, a seguito di modifiche intervenute nell assetto giuridico dell impresa, venissero a mancare i soggetti qualificati professionalmente, le relative autorizzazioni verranno sospese con le procedure e le modalità di cui al successivo art L accertamento dei requisiti di cui sopra è di competenza: - della Commissione provinciale per l artigianato nel caso di imprese di cui alla L.P. 12 dicembre 1977 n. 34 per quanto riguarda i punti a) e c); - del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Sanitario competente per territorio e degli uffici comunali competenti per il requisito di cui al punto b); - degli uffici comunali competenti per i requisiti di cui ai punti d) ed e). 8. L eventuale diniego dell autorizzazione deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla data in cui la commissione consultiva ha esaminato la domanda. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica. Art. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 1. La domanda per l apertura di un nuovo esercizio deve essere presentata al Comune in carta legale. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti dati essenziali: a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; b) nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita I.V.A.) della stessa mentre i dati di cui al punto a) andranno riferiti al legale rappresentante o al direttore della società; c) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l attività specificando se per i medesimi è già stato conseguito il certificato di agibilità;, d) dichiarazione in merito alla disponibilità, in proprietà o in locazione, dei locali; e) indicazione della persona avente i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell attività, se diversa dal richiedente, con la precisazione del rapporto con l azienda; f) elenco delle attrezzature elettromeccaniche utilizzate in caso di attività di estetista. 2. La domanda dovrà essere corredata di due planimetrie in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l attività, firmate da un tecnico abilitato. 6

7 Art. 7 COMMISSIONE COMUNALE 1. Al fine del rilascio dell autorizzazione per l apertura di nuovi esercizi viene sentita la commissione consultiva prevista dall art. 2 bis della L n. 161 come modificata ed integrata dalla L n La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato del Consiglio comunale. 3. La Commissione esprime il proprio parere anche in occasione dell adozione e delle successive modifiche del presente Regolamento. 4. In caso di decadenza del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimangono in carica fino alla nomina della nuova. 5. La Commissione è composta: - dal Sindaco o suo delegato, che la presiede; - da tre rappresentanti della categoria artigianale; - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative; - da un incaricato dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, o suo delegato; - dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato; - da un rappresentante della commissione Provinciale per l Artigianato, o suo delegato. 6. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive. 7. I rappresentanti della categoria artigiana e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all organizzazione che aveva designato quello sostituito. 8. Nel caso i rappresentanti delle associazioni di categoria o delle organizzazioni sindacali non vengano segnalati nei tempi assegnati dal Comune, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione. 9. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. 10. La commissione, nell ambito delle competenze previste dalla Legge e dal presente regolamento, esprime proprio obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 11. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un funzionario del Servizio Segreteria. 7

8 Art. 8 REGOLAMENTAZIONE DELL ATTIVITA 1. Lo svolgimento delle attività di parrucchiere ed estetista è regolamentato secondo parametri di certezza e oggettività, riguardanti la distanza fra esercizi similari e il rapporto tra numero di abitanti e punti di esercizio, come di seguito indicato. 2..La distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti viene calcolata sulla base del percorso minimo pedonabile fra due esercizi similari: tale distanza minima è fissata in ml. 100 dall ingresso sulla pubblica via. 3. Il rapporto popolazione/punto di esercizio è fissato come segue: - 1 esercizio ogni 500 abitanti per attività di parrucchiere; - 1 esercizio ogni 1300 abitanti per l attività di estetista; 4. I parametri si applicano anche nei casi di trasferimento di esercizi, fatti salvi i casi di sfratto giudiziario esecutivo (esclusa la causa di morosità), esproprio, demolizione e/o sgombero dei locali, per i quali il Comune può autorizzare il trasferimento in deroga ai limiti medesimi. 5. Il Comune può altresì autorizzare il trasferimento in deroga ai limiti medesimi qualora il titolare dell esercizio, in possesso dell autorizzazione comunale già da 5 anni, acquisti in proprietà i locali laboratorio, con il divieto di cedere l attività medesima per ulteriori 5 anni dall avvenuto trasferimento. 6. Il Comune può inoltre autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo massimo di mesi 12, prorogabile di mesi 6, in deroga ai limiti citati nei casi di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore. 7. Sono esclusi dai parametri di cui sopra gli esercizi che agiscono nell ambito di case di cura e di riposo, ospedali ed alberghi, a condizione che l attività sia rivolta esclusivamente agli ospiti degli stessi e che non vi sia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via ai locali adibiti a tale attività Art. 9 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED INIZIO DELL ATTIVITA 1. l rilascio dell autorizzazione è subordinato al parere definitivo del Distretto Sanitario territorialmente competente, ad avvenuta ultimazione di eventuali lavori di sistemazione dei locali ed arredamento degli stessi, nonché all acquisizione del certificato di agibilità dei medesimi e della documentazione prevista dalla normativa antimafia. 2. Il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all arredamento dei locali entro 120 giorni dalla comunicazione dell accoglimento della richiesta, a pena di decadenza. 3. Su richiesta motivata dell interessato potrà essere concessa una proroga comunque non superiore a 60 giorni, trascorsa inutilmente la quale la pratica verrà archiviata. 8

9 4. Il richiedente ha l obbligo di iniziare l attività entro tre mesi dalla data del rilascio dell autorizzazione. Il Comune, su richiesta motivata dell interessato può prorogare, per una sola volta, l inizio dell attività. Trascorsi i termini assegnati l autorizzazione è revocata. Art. 10 SUBINGRESSO 1. Nel caso di trasferimento d azienda che svolge regolarmente l attività, ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, le imprese che intendono subentrare presentano denuncia di inizio di attività, dichiarando specificatamente il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 2. In caso di morte dovrà essere prodotto atto notorio di individuazione degli eredi. Nella denuncia di inizio di attività dovrà essere dichiarato che i locali sono rimasti invariati rispetto all ultimo sopralluogo effettuato dall Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. In caso contrario dovrà essere chiesta l autorizzazione alle relative modifiche, come previsto all art Dovrà altresì essere comunicata ogni variazione riguardante i soci (sia quelli che esercitano professionalmente l attività che gli altri) e gli altri addetti qualificati. Art. 11 TRASFERIMENTO 1. Il Comune autorizza il trasferimento degli esercizi. 2. Chi intende trasferire un esercizio, già autorizzato, dovrà richiedere, in carta legale, la relativa autorizzazione, corredando la domanda dei dati e della documentazione relativi ai nuovi locali, ai sensi dell art La nuova ubicazione ed i locali dovranno rispondere ai parametri ed ai requisiti del presente Regolamento. Art. 12 MODIFICHE DEI LOCALI 1. Nel caso si renda necessario apportare modifiche ai locali laboratorio, sia in termini strutturali che di superficie, il titolare dell esercizio dovrà richiedere, in carta legale, la relativa autorizzazione, corredando la domanda delle nuove planimetrie dei locali e producendo la documentazione tecnica necessaria, sulla base dell intervento eseguito. 3. L apporto di eventuali modifiche ai locali dovrà comunque corrispondere alle procedure ed alle norme previste dalla vigente legislazione urbanistico edilizia e sanitaria. 9

10 Art. 13 PRESTAZIONI ACCESSORIE ED ATTIVITA INTEGRATE 1. Alle imprese artigiane che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio. 2. Gli esercizi di estetica e di parrucchiere possono esercitare in base alla L..P. 8 maggio 2000 n. 4 anche la vendita di altri prodotti connessi alla propria attività, nel rispetto delle disposizioni previste dalla norma predetta e purchè vengano rispettate le norme igienico-sanitarie e quelle urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d uso e sugli spazi minimi di parcheggio. Art. 14 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA REVOCA - CESSAZIONE 1. La sospensione dell attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere preventivamente comunicata al Comune. 2. La sospensione dell attività per un periodo superiore a tre mesi deve essere autorizzata dal Comune, previa acquisizione di idonea documentazione. 3. Qualora venga accertata l inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie previste da disposizioni di legge o dal presente regolamento, il Comune puo sospendere l autorizzazione d esercizio, ordinando al titolare di ottemperare alle stesse ed assegnando al riguardo un congruo termine. Qualora entro il termine fissato l interessato non ottemperi alle prescrizioni impartitegli, il Comune puo disporre la revoca dell autorizzazione comunale. 4. Comporta inoltre la sospensione dell autorizzazione la mancanza dei soggetti qualificati professionalmente, come indicato all art L autorizzazione d esercizio è revocata inoltre qualora: - l impresa venga cancellata dall Albo delle imprese artigiane, ovvero dal Registro delle imprese della Camera di Commercio. - l attività sia rimasta sospesa per un periodo superiore a 12 mesi senza autorizzazione del Comune; 6. Qualora l attività sia esercitata sulla base di denuncia di inizio di attività, i provvedimenti di revoca dell autorizzazione previsti dal presente articolo sono sostituiti da un provvedimento di inibizione dell attività. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica,al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa. 7. Entro 30 giorni dalla cessazione dell attività il titolare o il legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e riconsegnare ai competenti uffici comunali l autorizzazione che comunque, dopo tale termine, è da ritenersi decaduta. 10

11 Art. 15 OBBLIGO DELL ESPOSIZIONE DELL AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE DEGLI ORARI 1. Nei locali d esercizio delle attività devono essere esposti in modo visibile l autorizzazione comunale, il tariffario delle prestazioni fornite e l orario di apertura dell esercizio, quest ultimo visibile anche dall esterno. 2. L orario deve essere conforme ai criteri stabiliti in materia con ordinanza del Sindaco nel rispetto delle normative di settore. Art. 16 SANZIONI 1. Nei confronti di chi esercita l attività di parrucchiere ed estetista senza i requisiti professionali di cui al precedente art. 2 è inflitta la sanzione amministrativa da 516,46 Euro a 2.582,29 Euro con le procedure di cui alla L n Viene inoltre ordinata la chiusura dell esercizio. 2. Nei confronti di chi esercita l attività di parrucchiere ed estetista senza l autorizzazione comunale o senza aver presentato la denuncia di inizio attività, nei casi previsti dal presente regolamento, è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da 516,46 Euro a 1.032,91 Euro. Viene inoltre ordinata l immediata cessazione dell attività abusiva. 3. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento viene applicata la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 con le procedure di cui alla L n Art. 17 NORMA TRANSITORIA Le autorizzazioni comunali per l esercizio dell attività di parrucchiere ed estetista, già in essere prima dell entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere validità. 11

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