Aggiornamento al 28 giugno 2016 ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA Estratto dell Ordinanza Balneare n. 1/2016 della Regione Emilia-Romagna (Art.4 comma 1 lett. j) Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente Ordinanza E VIETATO: J) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento di cui all art. 5 lett. C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 L.R. 5/2005 s.m.s., previa comunicazione al Comune competente per territorio, i cani al guinzaglio preposti all accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell ambito del proprio impianto e previa SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l incolumità e la tranquillità dell utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti. I Comuni potranno rilasciare deroga al rispetto dei sopra citati limiti : - per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l area libera; - per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l altro senza limiti di distanza da detto confine; - con dichiarazione di assenso del confinante;; - senza l assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri nell ipotesi di limitata larghezza con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente. La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di cui al successivo art. 5. I Comuni trasmettono copia delle SCIA al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione ai fini dell implementazione delle banche dati di informazione al turista Istituzionali e di APT Servizi S.r. L. I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza, le aree ove è consentito l accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l indicazione contestuale dell orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso. L autorizzazione di dette aree dovrà essere trasmessa al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione. Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. E consentito l utilizzo dell accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari. A tale scopo per i pubblici esercizi siti nell ambito di concessione si applicano le norme di settore.
STRATTI DELLE ORDINANZE COMUNALI EMANATE AD INTEGRAZIONE DELL ORDINANZA BALNEARE N. 1/2016 Comune di RAVENNA Ordinanza Comunale n TL N. 580/2016 del 28.4.2016 Premesso che: nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche; la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali; l art.4 p.1 lett. j) Prescrizioni sull uso delle spiagge dell Ordinanza 1/2014 emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, dandone comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate, con l indicazione contestuale dell orario di utilizzo, ove sia consentito l accesso con animali; Considerato che: si ravvisa l opportunità di individuare, in via sperimentale, nelle sottonotate località, tratti di spiaggia libera ove consentire l accesso ai cani e precisamente: CASALBORSETTI (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 70,00 circa adiacente lato Sud allo stabilimento balneare " OVERBEACH" ; LIDO DI CLASSE (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 30,00 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio. Vista: - la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205 ; - la Legge 8 Luglio 2003, n. 172 recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ; - gli articoli 28,30,1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; - l art.4 p.1 lett. j) dell Ordinanza Balneare n. 1/2016 emanata dalla Regione Emilia Romagna; - l Ordinanza Balneare Integrativa TL. 463/2016 del 13/04/2016 emanata dal Comune di Ravenna; - il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza; - le prescrizioni indicate, negli anni precedenti, dall Azienda U.S.L. Servizio Veterinario di Ravenna; PER QUANTO SOPRA ESPOSTO per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale: a) Individua, in via sperimentale, nelle sottonotate località, tratti di spiaggia libera dove consentire l accesso ai cani e precisamente: K) CASALBORSETTI (RA): tratto di spiaggia libera di mt. 70,00 circa a Sud dello stabilimento balneare OVERBEACH come da planimetria allegata; L) LIDO DI CLASSE (RA): tratto di spiaggia libera di mt. 30,00 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio, come da planimetria allegata; b) Precisa che: - l utilizzo di tali aree è consentito dall alba al tramonto nel periodo dal primo weekend di maggio all'ultimo di settembre; - tali aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell animale, creare zone d ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l abbeverata e la docciatura; - HERA SPA - Sede Operativa di Ravenna, provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell arenile.
c) Dispone che: 1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all anagrafe canina; 2) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall animale stesso; 3) I proprietari/detentori dei cani hanno l obbligo di provvedere autonomamente all ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l abbeverata e per eventuali docciature; 4) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; 5) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50; 6) I proprietari/detentori hanno l obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti; 7) I cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata; 8) E interdetto l accesso all area dei cani di sesso femminile in periodo estrale calore ; 9) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; 10) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell area. Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni: - comma 1 : pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro; - comma 2 : pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro. Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2 comma dell Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1 comma dell Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi Ravenna, 28 aprile 2016
STABILIMENTI BALNEARI GIÀ AUTORIZZATI PER L ACCOGLIENZA DI ANIMALI DOMESTICI TOT. N. 171 Lidi di Bellaria Igea Marina 1.Bagno 54 2. Bagno 61 3. Bagno 66-67 4. Bagno 36 5. Bagno 75 6. Bagno 84 7. Bagno 87 8. Bagno 88 9. Bagno 65 10. Bagno 16 11. Bagno 72 12. Bagno 71 13. Bagno 30 14. Bagno 37 15. Bagno 70 16. Bagno 35 17. Bagno 40 Lidi San Mauro Pascoli 1. Fido Bech 2. Bagno Alba 3. Bagno Guerrino N.B. possibilità di fare il bagno in mare per i cani al FIDO BEACH con le prescrizioni di cui all'ord. Comunale n. 5/2016 Lidi di Cervia Bagno Delfino Loc. Pinarella di Cervia Lidi Cattolica 1) Bagni 42 - Galluzzi Alfiero - prospiciente Hotel Villa Fulgida. 2) Bagni 51 - Tura Tomasino - prospiciente Hotel Vienna. 3) Bagni Altamarea Beach Village 103/110 al Circolo Nautico Cattolica. 4) Bagni Margherita 114/116 a ponente del torrente Ventena zona Parco Le Navi.
Lidi Rimini Rimini sud bagno n: 5 6 8 14 23 24 25 26 27 27 28 31 33 36 37 39 40 42 43 44 45 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 83 84 85 85 A 85 B
86 A 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 100 103 104 104 A 104 C 105 106 106 B 107 110 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123 124 124 A 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 137 138 138A 139 140 141 145 148 149 150 lido S.Giuliano
Nettuno Rimini nord bagno n: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 13 14 17 22 31 36 37 38 39 49 51 52 53 54 55 58 59
60 62 63 66 67 68 72 74 A 75 76