C I T T A' D I C A R M A G N O L A PROVINCIA DI TORINO UFFICIO AMBIENTE IGIENE IL SINDACO



Documenti analoghi
I L S I N D A C O INVITA

blocco della circolazione veicolare dal 29 gennaio 2007 nei giorni dal lunedì al venerdì. IL SINDACO

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE 2005/2006 IL SINDACO

Nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici sul territorio della Città di Ivrea, in vigore dal 25 gennaio 2010 IL SINDACO

COMUNE DI BORGO TICINO Provincia di Novara Ufficio di Polizia Locale Via Vittorio Emanuele II, 58

IL SINDACO. Ordinanza n. 01_A3s del C I T T À di BIELLA. Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P Telefono:

Ordinanza n 5307/2010

C O M U N E D I V A R A L L O P O M B I A Provincia di Novara

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE

COMUNE DI VINOVO (Provincia di Torino)

Comune di Limena ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: LIMITAZIONE TRAFFICO VEICOLARE DOMENICA 25 FEBBRAIO 2007 IL SINDACO

in relazione all'emergenza smog, dichiarata a seguito dell'incontro a Milano di

A OU DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

Ordinanza n. 24 del Pagina volume N. COMUNE DI PERUGIA SETTORE STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA UNITÀ OPERATIVA I L S I N D AC O

CITTÀ DI TORINO DIVISIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA AMBIENTE IL SINDACO

INCENTIVI ECONOMICI PER L ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI O PER LA TRASFORMAZIONE A GAS DI QUELLI PIU VECCHI

COMUNE DI VERONA lunedì 12 ottobre 2015 fino al 13 maggio 2016,

DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2006

ORDINANZA DEL SINDACO. Numero: 10/D Del : 25 febbraio 2008 Esecutiva da: 17 marzo 2008 proponenti : DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE - P.O.

COMUNE DI NOCETO PROVINCIA DI PARMA

Comune di Livorno DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2007

IL SINDACO ORDINANZA N. 48 DEL 16/05/2012 COMANDO POLIZIA LOCALE

COMUNE DI BRESCIA SETTORE POLIZIA LOCALE Servizio Gestione del Traffico Prot. N /15 /N

COMUNE DI JESI. Provincia di Ancona ORDINANZA SINDACALE. Numero: 16 Data: 29/03/2010 Prot. n del 29/03/2010 I.D

Direzione Infrastrutture e Mobilità ORDINANZA N / 119 CITTA DI TORINO ORDINANZA N del 6 ottobre 2015

C O M U N E D I C A S T E L B O L O G N E S E Medaglia d Argento al Merito Civile Provincia di Ravenna

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE Provincia di Novara

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI RHO IL SINDACO

ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE URBANA

COMUNE TREVISO L'amministrazione comunale di Treviso ha emanato l'ordinanza "Respiro Meglio a Treviso - aria pulita per una città più vivibile".

P r o d u t tive. Circolare n.

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 299

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

COMUNE DI PISA SERVIZIO MOBILITA E QUALITA DELLA CITTA IDENTIFICATIVO N Ordinanza n. 2 E/PS DEL IL SINDACO

IL SINDACO. Ordinanza sindacale numero 5_ del 17/05/2012

IL SINDACO. Ordinanza N. 29 / 12

IL SINDACO Piercarlo Fabbio

PIANO STRALCIO DI INTERVENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA ZONA A

COMUNE di NOVARA ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE URBANA IL SINDACO

COMUNE CAMPI BISENIO. Ordinanza per l istituzione e la disciplina della zona a traffico limitato e del centro storico di Capalle

COMUNE DI GENOVA ESTRATTO DAI VERBALI DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

Decreto Dirigenziale n. 103 del 28/03/2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

approvato con le modifiche apportate dalla Giunta Comunale con deliberazione del n.

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA

disciplinare 2008.doc

COMUNE DI VERDELLO PROVINCIA DI BERGAMO ORDINANZA N. 8 DEL

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

REPUBBLICA ITALIANA - COMUNE DI BOLOGNA ACCORDO INFRAPROCEDIMENTALE PER L ESERCIZIO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA A CARAT-

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA DA INQUIDAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 29 dicembre 2005, n. ALP 10/3215-E/28/203.

LA SICUREZZA ANTINCENDIO LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI OSPEDALI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

CITTÀ DI TORINO DIVISIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA AMBIENTE IL SINDACO

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

COMUNE DI SPILIMBERGO

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

N Protocollo n. Milano, 29 gennaio 2010

COMUNE DI MIRANO Provincia di Venezia

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Questo divieto varrà su tutte le strade poste all interno del seguente perimetro:

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Disciplina temporanea della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche all interno del centro storico. IL SINDACO

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

COMUNE di VOLPIANO (PROVINCIA DI TORINO) (Tel Fax n ) SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

Piano d Azione Comunale (PAC)

I N D I C E. Pag. 2 di 6

Linee guida finalizzate all'attuazione dei processi di mobilita' sostenibile per il personale della Regione Piemonte.

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA DEVE SEGUIRE PER POTER TENERE LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

COMUNE DI SIENA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ Decreto 3 agosto Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli

COMUNE DI ROCCAGORGA (Provincia di Latina)

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Corpo Polizia Locale Miranese Nord

STRALCIO N <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL AUTOPARCO DELLA PROVINCIA DI LATINA

COPIA Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n. 28

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta

Transcript:

C I T T A' D I C A R M A G N O L A PROVINCIA DI TORINO UFFICIO AMBIENTE IGIENE Ordinanza n 24/2005 OGGETTO: Articolo 7 del Decreto legislativo n. 285/1992 Limitazioni del traffico veicolare nel centro urbano, a tutela della salute dei cittadini IL SINDACO Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali; Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione. Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all art. 3 affida alla Provincia, nell ambito della definizione dei piani d azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la valutazione della qualità dell aria ambiente prevista dall art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351. Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province. Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1320-413881 dell 11.10.2005 con la quale si approva il nuovo Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera e i provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da adottarsi, nel periodo ottobre 2005-gennaio 2006. Preso atto che la situazione dell inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di rilevamento della qualità dell aria gestito dal Dipartimento di Torino dell ARPA, sul territorio della provincia di

Torino ed in particolare sull area metropolitana torinese presenta particolare criticità, per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n 60. Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti. Visto l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; Visto l art. 29 c. 1 lett. B) dello Statuto INVITA Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti. ORDINA Che siano adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare. 1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NON ECOLOGICI nelle giornate di Mercoledì 19 ottobre 2005 Giovedì 20 ottobre 2005 Mercoledì 26 ottobre 2005 Giovedì 27 ottobre 2005 Mercoledì 9 novembre 2005 Giovedì 10 novembre 2005 Mercoledì 16 novembre 2005 Giovedì 17 novembre 2005 Mercoledì 23 novembre 2005 Giovedì 24 novembre 2005 Mercoledì 30 novembre 2005 Giovedì 1 dicembre 2005 Mercoledì 14 dicembre 2005 Giovedì 15 dicembre 2005 Mercoledì 11 gennaio 2006 Giovedì 12 gennaio 2006 Mercoledì 18 gennaio 2006 Giovedì 19 gennaio 2006 Mercoledì 25 gennaio 2006 Giovedì 26 gennaio 2006 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 è interdetta la circolazione di tutti i veicoli non ecologici. Per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00. Per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; In tali date ed orari è pertanto vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione): a) veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);

b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive); c) veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE); d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE; e) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi delle direttive 91/542/CE, 93/59/CE e successive; f) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive; 2) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TARGHE ALTERNE Nei giorni di, OTTOBRE 2005 NOVEMBRE 2005 DICEMBRE 2005 GENNAIO 2006 Giovedì 20 Giovedì 10 Mercoledì 14 Giovedì 12 Mercoledì 26 Mercoledì 16 Mercoledì 18 Giovedì 24 Giovedì 26 Mercoledì 30 è interdetta la circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari (circolano le pari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00; per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; Nei giorni di, OTTOBRE 2005 NOVEMBRE 2005 DICEMBRE 2005 GENNAIO 2006 Mercoledì 19 Mercoledì 9 Giovedì 1 Mercoledì 11 Giovedì 27 Giovedì 17 Giovedì 15 Giovedì 19 Mercoledì 23 Mercoledì 25 è interdetta la circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è pari (circolano le dispari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00; per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; 3) TERRITORIO INTERESSATO AI DIVIETI I divieti di circolazione stabiliti dalla presente ordinanza si applicano alla parte del territorio comunale delimitata dalle seguenti vie: Via San Francesco di Sales Via Piscina, Via Racconigi, Via Ormea Via Puccini - Via De Gasperi - Via Chiffi Via F.lli Vercelli ad esclusione dei tratti di viale Barbaroux - Piazza IV Martiri Via Gobetti Via Bobba per il raggiungimento delle piazze istituite a parcheggio. Si evidenzia che nelle vie citate sopra è consentita la libera circolazione di tutti i veicoli mentre l area inclusa tra le predette vie è oggetto di limitazione del traffico.

4) DEROGHE. In deroga alle limitazioni di cui ai punti precedenti, possono circolare i seguenti veicoli: a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; b) veicoli a metano e a Gpl; c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi; d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE; e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli; f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente; g) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico limitatamente agli interventi urgenti ed indifferibili; h) veicoli con targa estera. Ulteriori deroghe: In deroga alle limitazioni di cui ai punti precedenti, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione (l'individuazione delle esenzioni è di esclusiva competenza comunale, nel seguito si riportano a titolo indicativo alcune categorie di veicoli passibili di esenzione): i) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; j) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione k) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; l) veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso; m) veicoli utilizzati da imprese per: - interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza; - il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie; - il trasporto di medicinali; con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l attività dell azienda. L intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l orario dell intervento o del trasporto; n) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un

orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici; o) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); p) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.; q) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2); r) veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori urgenti per conto di Enti Pubblici, Enti di diritto pubblico, Comitato organizzatore dei XX Giochi Olimpici Torino2006 e di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'ente per cui lavorano; s) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; t) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; u) veicoli o mezzi d opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; v) veicoli con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario; w) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all art 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI. Veicoli ecologici derogati esclusivamente dal provvedimento di limitazione a targhe alterne: x) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell Ordine professionale;veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell orario del blocco; veicoli di infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli di farmacisti; veicoli di magistrati; y) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell Ordine professionale; z) agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa; aa) veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città; bb) veicoli utilizzati dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio con tesserino di riconoscimento e lettera di incarico da cui risultino in servizio negli orari di blocco; cc) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); dd) veicoli del servizio car sharing o a noleggio senza conducente; ee) veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto (carpooling); ff) veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida veicoli, dai dipendenti del SIIT settore Trasporti Piemonte e Valle d Aosta dell ufficio di Torino (ex

motorizzazione civile) limitatamente al percorso tra l ufficio e la località di svolgimento delle operazioni tecniche o di esame; gg) veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; hh) veicoli utilizzati pei il trasporto di merci deperibili; ii) veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 ton) Euro 3 (conformi alla Direttive 98/69/CE, 99/96/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE e successive) o immatricolati dopo l 1/01/2001; jj) veicoli commerciali pesanti (oltre le 3,5 ton) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/96/CE e successive o immatricolati dopo l 1/10/2001; L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero. L efficacia della presente ordinanza rimane automaticamente sospesa dal giorno in cui dal rilevamento della qualità dell aria gestito dall ARPA - Dipartimento di Torino risulti che le concentrazioni degli inquinanti atmosferici e in particolare del parametro PM10 sono al di sotto dei limiti stabiliti dal D.M. 2/4/2002 n.60 per la protezione della salute umana e riprende dal giorno in cui le concentrazioni tornano a superare detti limiti. Per essere informati sulla sussistenza delle circostanze che comportano la sospensione dell efficacia e la ripresa di efficacia di questo provvedimento i cittadini faranno riferimento ai bollettini diramati dalla Provincia attraverso le radio e i telegiornali nonché agli avvisi pubblicati sul sito internet del Comune. AVVERTE Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale. AVVISA Che a norma dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio. Carmagnola, 14.10.2005 IL SINDACO