AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO IV - N. 41. 31 ottobre 1994



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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO IV - N. 41 31 ottobre 1994 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

SOMMARIO Pag. OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 Provvedimento n. 2356 ( C1524 ) MEDEVA INVESTMENTS/METALLI PREZIOSI 5 Provvedimento n. 2363 ( C1650 ) ISAB/TANKERSUD 9 Provvedimento n. 2364 ( C1659 ) FISIA/FISIA DBA-IMPIANTI E TECNOLOGIE AMBIENTALI 11 Provvedimento n. 2365 ( C1660 ) FIAT AUTO/UICA 13 Provvedimento n. 2366 ( 1661 ) FIAT AUTO/INNOCENTI MILANO 15 Provvedimento n. 2367 ( C1662 ) TERMORAGGI/SANTAGATA 17 Provvedimento n. 2368 ( C1664 ) GISIEL/STARTER 19 Provvedimento n. 2371 ( C1668 ) APRE/EASY-SOGENIA 21 Provvedimento n. 2372 ( C1671 ) COOP EMILIA VENETO/COOP ROMAGNA MARCHE 23 Provvedimento n. 2373 ( C1673 ) FINMARR/ALISEA 26 Provvedimento n. 2374 ( C1674 ) BETONVAL CALCESTRUZZI DI CEMENTO/CALCESTRUZZI SERCHIO 28 Provvedimento n. 2375 ( C1675 ) S.M.A.E./UNICALCESTRUZZI 30 Provvedimento n. 2377 ( C1683 ) INCA INTERNATIONAL/ENICHEM FIBRE 32 PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 20 (L. 287/90) 35 Provvedimento n. 2369 ( C1634B ) CARIMONTE BANCA/NETTUNO 35 Provvedimento n. 2376 ( C1678 ) CREDITO ITALIANO/BANQUE TRANSATLANTIQUE DE MONACO 37 PUBBLICITA' INGANNEVOLE 39 Provvedimento n. 2357 ( PI306 ) CARIPLO/CARTA MONETA 39 Provvedimento n. 2358 ( PI315 ) ACCADEMIA EUROPEA 43 Provvedimento n. 2359 ( PI322 ) G.P.S. 46 Provvedimento n. 2360 ( PI328 ) VESTRO III 48 Provvedimento n. 2361 ( PI344 ) HT ITALIA 53 Provvedimento n. 2362 ( PI345 ) BATTERY MANAGER 55 DECISIONI DI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO 57 GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA 57 Provvedimento del 17 ottobre 1994 - FUTURA FINANZIARIA/MEDIASET 57 ERRATA CORRIGE 59

4 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Decisioni del 12 ottobre 1994 5 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n. 2356 ( C1524 ) MEDEVA INVESTMENTS/METALLI PREZIOSI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto in data 22 giugno 1994 da parte della società MEDEVA INVESTMENTS Bv; VISTO l'atto, del 15 luglio 1994, con il quale l'autorità richiedeva ulteriori informazioni, pervenute il giorno 27 settembre 1994; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La MEDEVA INVESTMENTS Bv (di seguito MEDEVA) è una holding di nazionalità olandese, controllata dalla ABN AMRO TRUST COMPANY Bv. L'attività di MEDEVA consiste nell'acquisizione di partecipazioni in società finanziarie presenti nel settore della commercializzazione e trasformazione di metalli preziosi. In Italia, MEDEVA controlla due società: - SIPIM Spa, controllata con una quota azionaria dell'80%, costituita il 3 marzo 1994 a Monza; tale società è attiva nella produzione e commercio di metalli preziosi e non ferrosi, nonché di prodotti meccanici e chimici derivati dagli stessi. Contestualmente all'inizio delle attività, la SIPIM ha affittato l'azienda della società Mariovilla Spa, quest'ultima in stato di liquidazione e per la quale era stata già avviata una procedura di Concordato preventivo; la Mariovilla aveva interrotto la propria attività, relativa agli stessi settori nei quali opera la SIPIM, il 29 novembre 1993; - GAMET Srl, controllata con una quota del 90% del capitale sociale, costituita nel febbraio 1994 ed acquisita nel settembre 1994; tale società sarà attiva nel settore del recupero dei metalli preziosi dagli scarti di produzione o utilizzazione (es. circuiti stampati) ed opererà essenzialmente in Italia per le società del gruppo. A motivo della recente costituzione, non si posseggono i dati di fatturato delle uniche due società controllate in Italia da MEDEVA. La METALLI PREZIOSI Spa (di seguito MP) svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti chimici e semilavorati meccanici a base di metalli preziosi. Il suo capitale sociale è controllato al 99,99% dalla società JOHNSON MATTHEY INVESTMENTS Ltd, a sua volta controllata al 100% da JOHNSON MATTHEY Plc (JM), società multinazionale inglese, operante in vari settori relativi ai metalli preziosi, ai catalizzatori ed ai coloranti. Nell'ultimo esercizio, MP ha realizzato un fatturato pari a 192 miliardi di lire.

6 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata si realizza attraverso l'acquisizione, da parte della società MEDEVA, del 100% del capitale sociale della società MP, detenuto per il 99,99% dalla JOHNSON MATTHEY INVESTMENTS Ltd e per lo 0,01% dalla JOHNSON MATTHEY (NOMINEES) Ltd. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è superiore a cinquantotto miliardi e seicento milioni di lire. 4. Valutazione della concentrazione Mercati interessati alla concentrazione Il settore economico interessato all'operazione è quello della produzione e commercializzazione di metalli preziosi allo stato puro, in lega o sotto forma di sali o semilavorati. Il settore della produzione e commercializzazione di metalli preziosi, in particolare l'oro, è soggetto, in Italia, ad autorizzazioni amministrative e di Pubblica Sicurezza. Agli operatori è richiesta: - la licenza di Pubblica Sicurezza sia per la fabbricazione che per la commercializzazione dei prodotti con base metallo prezioso; - la licenza comunale per la vendita all'ingrosso ed al minuto di prodotti; - le autorizzazioni all'acquisto dell'oro da parte del Ministero per il Commercio con l'estero, nonché dell'ufficio Italiano dei Cambi, le quali, di durata limitata, sono rilasciate per quantitativi definiti. Le citate autorizzazioni prevedono inoltre una limitazione: l'oro acquistato deve essere esclusivamente destinato a produrre beni in Italia. L'attività della società MP consiste prevalentemente nella lavorazione e commercializzazione dei seguenti prodotti: - metalli preziosi allo stato puro, per orafi, argentieri, industrie chimiche ecc.; si tratta essenzialmente di argento, oro e platino; - prodotti chimici, che hanno il loro campo di applicazione nel settore galvanico (decorativo ed industriale), chimico e fotografico. Si tratta di prodotti a base di metalli preziosi: oro (cianuro d'oro, solfito d'oro), argento (nitrato d'argento, ossido d'argento ed altri sali d'argento), e metalli del gruppo del platino (di seguito PGM); - prodotti per argentieri; si tratta di semilavorati meccanici a base di oro e argento per l'industria orafa ed argentiera; - prodotti per brasatura; si tratta di semilavorati a base di metalli preziosi che consentono la saldatura a bassa temperatura (400-600 gradi centigradi) di pezzi metallici, utilizzati nell'industria del freddo, nell'industria elettromeccanica, nel settore dell'utensileria, nella saldatura dei lampadari, ecc.; - trafilati industriali; si tratta di semilavorati in argento, utilizzati nell'industria elettromeccanica (es. contatti); - sinterati; tale dizione ricomprende i prodotti derivati dalla compressione a caldo di polveri di metallo, che trovano il loro campo di applicazione nella produzione di contatti elettronici a base di argento per l'industria elettromeccanica a medio ed alto voltaggio; - gettoni e lingotti, per la realizzazione di articoli promozionali in oro e argento. Nel caso dei lingotti, si tratta di un prodotto stagionale (Natale), utilizzato, ad esempio, dalle imprese per la promozione del proprio marchio presso la clientela. I gettoni, d'oro e d'argento, vengono utilizzati prevalentemente nei concorsi a premio. La società è attiva, in modo secondario, anche nei settori odontoiatrico, nei prodotti di precisione per laboratori (es. crogioli in platino), nonché nella rivendita di materiali c.d. "iperpuri" per i laboratori di ricerca.

Decisioni del 12 ottobre 1994 7 Sulla base delle condizioni di domanda e di offerta per i prodotti sopra descritti, è possibile distinguere tre mercati interessati: Mercato dei metalli preziosi (oro, argento, platino) allo stato puro Il mercato della commercializzazione dei metalli preziosi allo stato puro è relativo all'attività di intermediazione svolta dalle banche e dalle imprese denominate "banchi metalli". L'esistenza di stringenti vincoli normativi delimita l'estensione geografica di tale mercato a livello nazionale. Il volume d'affari del mercato interessato è stimabile, nel suo insieme, in circa 2.500 miliardi di lire; i principali operatori di quest'ultimo sono le banche, che intervengono per circa 2.000 miliardi. Mercato dei semilavorati di metalli preziosi per l'industria non orafa In tale mercato, di dimensioni sovranazionali, rientrano i prodotti chimici, i prodotti per brasatura, i trafilati industriali ed i sinterati. E' un mercato aperto, in quanto non sussistono vincoli significativi alla libera circolazione dei prodotti interessati ed i livelli di importazioni in Italia sono rilevanti. Mercato dei semilavorati di metalli preziosi per l'industria orafa In tale mercato sono compresi i prodotti per argentieri ed il segmento gettoni e lingotti. In ragione dell'alto grado di specializzazione dell'industria orafa italiana, il livello delle importazioni e delle esportazioni è poco significativo ed un'ampia quota della produzione è assorbita dal mercato nazionale. Per tali ragioni, il mercato geografico ha dimensione nazionale. Effetti della concentrazione Le condizioni di domanda e di offerta del settore sono influenzate dall'andamento del mercato dell'oro, dell'argento e dei PGM. Tali metalli, scambiati sui mercati internazionali, sono comunemente considerati come commodities ed il prezzo si determina sulla base delle contrattazioni che si svolgono presso le più importanti borse merci internazionali. Conseguentemente, il prezzo internazionale condiziona in modo determinante tutti i mercati nazionali ed in particolare, nel caso in esame, quello italiano, cosicché è praticamente inesistente la possibilità per un produttore e/o trasformatore di riuscire ad influenzare il prezzo del citato prodotto. Nel mercato nazionale dei metalli preziosi allo stato puro, la MEDEVA verrà a detenere una quota del 3%. Nel mercato dei semilavorati di metalli preziosi per i settori industriali diversi dall'industria orafa operano, in concorrenza con la MEDEVA, molte imprese multinazionali di rilevanti dimensioni, quali JM, CHIMET, CLAL, DEGUSSA, ENGELHARD, ITALCHIMICI, SAMEC, SEMPSA, THESCO ecc.; tali imprese detengono quote di mercato molto significative, sia direttamente, sia tramite società controllate che svolgono attività di commercializzazione. Infine, nel mercato nazionale dei semilavorati di metalli preziosi per l'industria orafa, l'insieme delle imprese controllate dalla MEDEVA verrà a detenere una quota di mercato del 31%. In tale mercato operano in concorrenza imprese di grandi e piccole dimensioni; in particolare, tra le prime è presente la MONILART, del gruppo UNOAERRE, e la CIMI. L'operazione comunicata, quindi, non sembra produrre effetti significativi sulle condizioni concorrenziali nei mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

8 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 9 Provvedimento n. 2363 ( C1650 ) ISAB/TANKERSUD L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTO l'atto, pervenuto all'autorità in data 14 settembre 1994, con il quale la società ISAB Spa ha comunicato di aver concluso, nel novembre 1992, una operazione di acquisizione del controllo del capitale sociale della società TANKERSUD Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La ISAB, società che ha acquisito il controllo della TANKERSUD, opera nel settore della raffinazione dei petroli ed effettua lavorazioni sia per conto terzi che in proprio. Tramite la propria controllata ERG PETROLI Spa svolge, inoltre, attività di vendita dei prodotti al dettaglio. Il fatturato realizzato dalla ISAB nel 1991, periodo in cui venne effettuata l'operazione, era pari a 2.087 miliardi di lire. La TANKERSUD opera nel settore del trasporto marittimo di merci, in particolare nel trasporto di idrocarburi. Il fatturato realizzato nel 1991 dalla TANKERSUD era pari a circa 47 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione In data 14 settembre 1994 la società ISAB Spa ha provveduto a comunicare all'autorità di aver proceduto, nel novembre del 1992, alla acquisizione del controllo del capitale sociale della società TANKERSUD Spa. I soci di allora della TANKERSUD, precisamente la NAVISUD Spa per il 45% del capitale sociale, la PETROLIFERA TANKERS Srl per il 45% e la NOLARMA TANKERS Srl per il restante 10%, stabilirono di trasferire il 79% del capitale sociale della TANKERSUD a società del gruppo ERG ed il 3% alla società NOLARMA N Srl. A conclusione delle operazioni la compagine azionaria della società TANKERSUD risultò così modificata: il gruppo ERG detiene il 79% del capitale sociale, di cui il 51% risulta controllato dalla società ISAB Spa ed il restante 28% dalla ERG Spa, la NOLARMA N Srl ne detiene il 3%, la PETROLIFERA TANKERS ne detiene il 9% ed il restante 9% risulta detenuto dalla NAVISUD Spa. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire.

10 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4. Valutazione della concentrazione I mercati interessati dall'operazione sono quello del trasporto marittimo di idrocarburi, in cui opera la società oggetto di acquisizione TANKERSUD, e quello della raffinazione dei petroli, in cui opera l'acquirente ISAB. La società oggetto di acquisizione opera nel settore del trasporto via mare di idrocarburi, nel quale la società acquirente non è presente né direttamente né tramite sue controllate. Il mercato rilevante è quello relativo al trasporto di idrocarburi via mare, il quale ha caratteristiche peculiari rispetto al più ampio settore del trasporto marittimo delle merci. La TENKERSUD opera con tre navi, per un tonnellaggio complessivo pari a T. 83.470, esclusivamente su rotte italiane. La società acquirente, operante nel settore della raffinazione dei petroli, destina parte dei propri prodotti al mercato nazionale e parte alle esportazioni. Prima dell'acquisizione del controllo della TANKERSUD la società ISAB non era presente sul mercato dei trasporti marittimi di idrocarburi, mercato sul quale risultano, invece, presenti molte altre compagnie petrolifere. Con l'operazione in esame si è verificata una integrazione di tipo verticale tra le attività della società acquirente, che si occupa della raffinazione e commercializzazione degli oli minerali, e l'attività dell'acquisita, che opera nel mercato del trasporto marittimo di idrocarburi. CONSIDERATO che l'operazione è stata comunicata, seppur tardivamente, volontariamente dalle parti; RITENUTO, pertanto, che la mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 da parte della società acquirente non giustifica, nel caso di specie, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19, comma 2, della citata legge; RITENUTO che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA a) di non avviare il procedimento di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 287/90; b) di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 11 Provvedimento n. 2364 ( C1659 ) FISIA/FISIA DBA-IMPIANTI E TECNOLOGIE AMBIENTALI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto in data 20 settembre 1994 da parte della società FISIA Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La FISIA Spa, società appartenente al gruppo FIAT, è controllata con una partecipazione pari al 56% del capitale sociale dalla FIATIMPRESIT Spa. La FISIA Spa opera nel settore dell'utilizzo di risorse idriche e della protezione dell'ambiente e del territorio ed ha realizzato nel 1993 un fatturato di circa 138 miliardi di lire. La FISIA DBA-IMPIANTI E TECNOLOGIE AMBIENTALI Spa è una società che opera nel settore della tutela dell'ambiente ed è direttamente controllata dalla FISIA Spa, che ne detiene l'intero capitale sociale. La FISIA DBA-IMPIANTI E TECNOLOGIE AMBIENTALI Spa ha realizzato nel 1993 un fatturato di circa 8 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione consiste nella fusione per incorporazione nella FISIA Spa della FISIA DBA-IMPIANTI E TECNOLOGIE AMBIENTALI Spa. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire. RITENUTO che l'operazione avviene tra imprese non indipendenti, in quanto la società incorporanda è già direttamente controllata dalla società incorporante, e non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nel mercato interessato

12 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 13 Provvedimento n. 2365 ( C1660 ) FIAT AUTO/UICA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto in data 20 settembre 1994 da parte della società FIAT AUTO Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La società FIAT AUTO Spa è la caposettore del Gruppo Fiat. Essa è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di automobili di produzione in serie. Gli azionisti della società FIAT AUTO Spa sono la società Fiat Spa per il 99,973% e la società Teksid Spa per il restante 0,027%. I principali marchi con i quali la società FIAT AUTO Spa opera sono: Fiat, Lancia-Autobianchi, Alfa Romeo, Innocenti e Ferrari. La società è attiva sia sul mercato nazionale che internazionale attraverso sessantacinque società controllate e collegate, delle quali venti aventi sede in Italia. Per il 1993, la società FIAT AUTO Spa ha realizzato un fatturato globale consolidato di circa 25.000 miliardi di lire. La UICA Spa - Unione Italiana Costruttori Autoveicoli è una società che direttamente, o attraverso società da essa stessa controllate, svolge attività di progettazione, produzione e commercializzazione di autovetture, veicoli speciali e veicoli commerciali, parti staccate, ricambi e accessori. Essa è controllata dalla società FIAT AUTO Spa, che ne detiene l'intero capitale sociale. Nel 1993, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 7,5 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione consiste nella fusione per incorporazione della UICA Spa-Unione Italiana Costruttori Autoveicoli nella FIAT AUTO Spa. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire. RITENUTO che l'operazione avviene tra imprese non indipendenti, in quanto la società incorporanda è sottoposta al controllo della società incorporante, e che essa non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati

14 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 15 Provvedimento n. 2366 ( 1661 ) FIAT AUTO/INNOCENTI MILANO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto in data 20 settembre 1994 da parte della società FIAT AUTO Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La società FIAT AUTO Spa è la caposettore del Gruppo Fiat. Essa è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di automobili di produzione in serie. Gli azionisti della società FIAT AUTO Spa sono la società Fiat Spa per il 99,973% e la società Teksid Spa per il restante 0,027%. I principali marchi con i quali la società FIAT AUTO Spa opera sono: Fiat, Lancia-Autobianchi, Alfa Romeo, Innocenti e Ferrari. La società è attiva sia sul mercato nazionale che internazionale attraverso sessantacinque società controllate e collegate, delle quali venti aventi sede in Italia. Per il 1993, la società FIAT AUTO Spa ha realizzato un fatturato globale consolidato di circa 25.039 miliardi di lire. La società INNOCENTI MILANO Spa è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società FIAT AUTO Spa. La società è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di automobili di produzione in serie. Nell'anno 1993, la società INNOCENTI MILANO Spa ha realizzato un fatturato pari a 109.621 milioni di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione consiste nella fusione per incorporazione della società INNOCENTI MILANO Spa nella società FIAT AUTO Spa. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire. RITENUTO che l'operazione avviene tra imprese non indipendenti, in quanto la società incorporanda è sottoposta al controllo della società incorporante, e che essa non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati

16 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 17 Provvedimento n. 2367 ( C1662 ) TERMORAGGI/SANTAGATA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto in data 20 settembre 1994 da parte della società TERMORAGGI Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La TERMORAGGI Spa è controllata con una partecipazione del 99,4% dalla società FINTERMICA Spa, società partecipata dai sigg. Ovidio Jacorossi (34,68%), Giancarlo Jacorossi (30%), da altri componenti della famiglia Jacorossi per una partecipazione complessivamente pari al 16,65% ed dalle società SAMOVAR 8 Spa (18,35%) e GROTTAPINTA Srl (0,32%). TERMORAGGI Spa svolge attività prevalente di commercio di prodotti petroliferi, gestione e manutenzione di impianti di condizionamento e di riscaldamento e commercio di prodotti bituminosi. FINTERMICA Spa svolge attività di assunzione e cessione di partecipazioni in società o enti, finanziamento e coordinamento delle società partecipate, prestazioni di servizi di assistenza in favore delle società partecipate. Il fatturato realizzato dalla società TERMORAGGI Spa nel 1993 ammonta a circa 152,9 miliardi di lire, mentre il fatturato consolidato realizzato da FINTERMICA Spa è stato, nello stesso periodo, di circa 4.249 miliardi di lire. La SANTAGATA Spa, il cui capitale sociale è interamente posseduto da FIDIGEST Spa, non svolge alcuna attività operativa, ma è titolare di un deposito di gasolio a Cassina de' Pecchi (Mi). Tale deposito è stato concesso in affitto al Consorzio "Consaga" (cui partecipano AGIPSERVIZI, ATRIPLEX e la stessa TERMORAGGI), che quindi gestisce il deposito e distribuisce il gasolio ai propri concessionari. Il fatturato totale realizzato nel 1993 da SANTAGATA Spa è stato di circa 1,17 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte della società TERMORAGGI Spa dell'intero capitale sociale di SANTAGATA Spa. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire.

18 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4. Valutazione della concentrazione L'attività della SANTAGATA Spa si sostanzia nella gestione dei diritti di proprietà relativi al deposito, attualmente affittato al Consorzio "Consaga". Attraverso l'operazione in esame, quindi, la TERMORAGGI Spa di fatto acquisirà la disponibilità del diritto di proprietà relativo al deposito, ma non la gestione dell'attività a quest'ultimo connessa, che continua ad essere svolta sulla base del contratto di affitto dal Consorzio "Consaga", del quale detta società fa parte. Il mercato interessato dall'operazione è lo stoccaggio del gasolio. Il servizio di stoccaggio per conto terzi è molto diffuso nel settore petrolifero, in quanto gli operatori del settore effettuano in genere delle permute di prodotti. L'estensione geografica di tale mercato è tendenzialmente regionale; in particolare, il mercato relativo all'operazione in oggetto coincide con il territorio della Lombardia. TERMORAGGI Spa opera prevalentemente nella citata regione; la sua capacità di stoccaggio rappresenta circa lo 0,3% della capacità complessiva delle imprese operanti in Lombardia. A seguito dell'eventuale acquisizione della titolarità del deposito, la capacità di stoccaggio di TERMORAGGI Spa diventerebbe pari a circa il 9%. Di conseguenza, l'operazione, in relazione al basso valore percentuale dell'aumento della capacità di stoccaggio che si verificherà a seguito di essa, non comporterà alcuna modifica apprezzabile della situazione concorrenziale nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 19 Provvedimento n. 2368 ( C1664 ) GISIEL/STARTER L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTA la comunicazione pervenuta il 20 settembre 1994 da parte della società GISIEL Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La GISIEL Spa, società acquirente, con sede in Napoli, svolge attività di progettazione, realizzazione, messa in opera, gestione e manutenzione di sistemi informativi per l'industria e ha realizzato, nel 1993, un fatturato pari a 83,3 miliardi di lire. La GISIEL Spa è posseduta al 100% dalla FINSIEL - CONSULENZA E APPLICAZIONI INFORMATICHE Spa (di seguito FINSIEL Spa), con sede in Roma. La FINSIEL Spa è una società finanziaria che ha realizzato nel 1993 un fatturato pari a 1609 miliardi di lire e che detiene partecipazioni in imprese operanti nel settore dei servizi di informatica e dei prodotti software. La STARTER Srl, con sede in Torino, svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi aziendali. L'azienda ha realizzato nel 1993 un fatturato di 4,7 miliardi di lire, di cui 4,4 conseguiti in Italia. 2. Descrizione dell'operazione La società GISIEL Spa ha comunicato all'autorità l'intenzione di procedere all'acquisizione del 40% del capitale della STARTER Srl. Attualmente, il capitale sociale della STARTER Srl è detenuto per il 62% dalla GRUPPO G Srl, con sede in Torino, operante nel settore della realizzazione e gestione di punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio di ogni genere e articolo di consumo, e per il 38% dalla SYSTEMA Srl, con sede in Torino, attiva nel settore delle apparecchiature elettroniche e meccanografiche. L'operazione notificata prevede la cessione alla società GISIEL Spa del 32% del capitale posseduto dalla GRUPPO G Srl e dell'8% del capitale detenuto dalla SYSTEMA Srl. Ciò porterà al controllo congiunto della STARTER Srl da parte della GISIEL Spa (con il 40% del capitale sociale), della GRUPPO G Srl e della SYSTEMA Srl (con il 30% ciascuna). Gli accordi prevedono che il presidente del Consiglio di amministrazione (C.d.A.) e un consigliere siano nominati dalla GRUPPO G Srl, un consigliere, con funzioni di amministratore delegato, sia designato dalla SYSTEMA Srl e due consiglieri, di cui uno con funzioni di gestione operativa delle attività commerciali della STARTER Srl, dalla GISIEL Spa. Quest'ultimo farà parte di un Comitato esecutivo, composto anche dal presidente del C.d.A. e dall'amministratore delegato. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione da parte della GISIEL Spa del 40% del capitale sociale della STARTER Srl e il previsto controllo congiunto su di essa insieme alle società GRUPPO G Srl e SYSTEMA Srl, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

20 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato dalle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire. La conclusione dell'operazione non è condizionata al verificarsi di particolari circostanze né è sottoposta a restrizioni accessorie. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato interessato dall'operazione di concentrazione riguarda i servizi di elaborazione dati per l'industria. Nel settore dell'elaborazione dati, i mercati hanno dimensione nazionale per la specificità della domanda relativa ai servizi richiesti, per la frequente necessità di effettuare le elaborazioni presso il centro di calcolo dell'azienda cliente e per il forte radicamento a livello nazionale anche di imprese multinazionali. L'offerta di servizi di elaborazione dati per l'industria risulta frammentata e nel mercato sono attivi numerosi e qualificati operatori. In seguito all'operazione di concentrazione, la FINSIEL Spa, attraverso la propria controllata GISIEL Spa, non dovrebbe modificare sensibilmente l'entità della propria presenza nel mercato interessato, considerato il modesto livello del fatturato della STARTER Srl nel mercato dei servizi di elaborazione dati per l'industria. Riscontrata, inoltre, l'estrema frammentazione del mercato interessato, l'operazione di concentrazione non sembra comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante della GISIEL Spa sul mercato rilevante. RITENUTO che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 21 Provvedimento n. 2371 ( C1668 ) APRE/EASY-SOGENIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Professor Franco Romani; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; Spa; VISTO gli atti pervenuti in data 22 settembre 1994 da parte delle società APRE Spa, SOGENIA Srl e EASY CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La FINTERMICA Spa, società holding dell'omonimo gruppo, opera nell'ambito della gestione di partecipazioni in società o enti. Durante l'ultimo esercizio (1992-93), il gruppo di società controllate dalla FINTERMICA ha realizzato un fatturato consolidato di 4.249 miliardi di lire, interamente in Italia. La APRE Spa si occupa prevalentemente di sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche per il telecontrollo civile ed industriale. Il capitale sociale della APRE Spa è detenuto per il 55% dalla capogruppo FINTERMICA Spa e per il 45% dalla OSAI A-B Spa. La EASY Spa si occupa prevalentemente della realizzazione e della fornitura di sistemi per la telesorveglianza. Il capitale sociale della EASY Spa è detenuto interamente dalla APRE Spa. La EASY Spa opera esclusivamente in Italia. Il fatturato complessivo realizzato nell'esercizio 1993, anno in cui è stato approvato l'ultimo bilancio, è stato pari a 3,15 miliardi di lire. La SOGENIA Srl si occupa prevalentemente di produzione e commercializzazione di software. La SOGENIA Srl opera esclusivamente in Italia. Il capitale sociale della SOGENIA Srl è detenuto interamente dalla APRE Spa. Il fatturato complessivo realizzato nell'esercizio 1993, anno in cui è stato approvato l'ultimo bilancio, è stato pari a 223 milioni di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione in esame è stata comunicata preventivamente, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 287/90, dalle società interessate APRE Spa, SOGENIA Srl e EASY Spa. L'operazione si realizza attraverso la fusione per incorporazione delle società SOGENIA Srl e EASY Spa nella controllante APRE Spa. Dal punto di vista economico, l'operazione viene realizzata principalmente allo scopo di razionalizzare le attività svolte dalle partecipate della APRE Spa, ottenendo in tal modo delle economie di costi, soprattutto di natura amministrativa e fiscale.

22 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire. RITENUTO che l'operazione avviene tra imprese non indipendenti, in quanto le società incorporande sono già sottoposte al controllo della società incorporante, e che essa non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nel mercato interessato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

Decisioni del 12 ottobre 1994 23 Provvedimento n. 2372 ( C1671 ) COOP EMILIA VENETO/COOP ROMAGNA MARCHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto in data 22 settembre 1994 da parte delle società COOP EMILIA VENETO Scrl e COOP ROMAGNA MARCHE Scrl; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La COOP EMILIA VENETO Società Cooperativa a responsabilità limitata (di seguito COOP EMILIA VENETO) è un'impresa attiva nella distribuzione commerciale nelle regioni Veneto ed Emilia-Romagna mediante la gestione di supermercati, ipermercati e negozi per il commercio al minuto di generi alimentari ed articoli vari. La COOP EMILIA VENETO svolge tale attività sia direttamente, sia tramite la INIZIATIVE COMMERCIALI Spa, da essa stessa controllata per la totalità del capitale sociale. Attraverso le società controllate CA' NOVA Srl e CENTRO LEONARDO Spa, la COOP EMILIA VENETO svolge anche attività immobiliari strumentali all'attività principale di distribuzione commerciale. L'impresa è inoltre presente nel coordinamento commerciale ed organizzativo di agenzie turistiche tramite la società controllata ROBINTUR Srl, nonché nel settore radiotelevisivo, attraverso le società controllate RETE 7 Spa - gestione di un'emittente televisiva locale -, PUBBLI 7 Srl - gestione della raccolta pubblicitaria televisiva - e EDIT 7 Srl - gestione dell'informazione televisiva per la suddetta emittente locale. La COOP EMILIA VENETO è una società cooperativa composta da circa 243.000 soci i quali, ai sensi dell'art. 2532 del C.C., dispongono ciascuno di un solo voto nelle delibere assembleari, qualunque sia il valore della quota. Nel 1993, il fatturato complessivo della COOP EMILIA VENETO e delle società da questa controllate è stato pari a 873 miliardi di lire, interamente realizzato in Italia. La COOP ROMAGNA MARCHE Società Cooperativa di Consumatori a responsabilità limitata (di seguito COOP ROMAGNA MARCHE) opera nella distribuzione commerciale nelle regioni Emilia-Romagna e Marche. Tale attività è svolta direttamente dalla società, nonché attraverso le società interamente controllate CRM IPERMERCATI Srl e SAGECO Spa e la società ESP COMMERCIANTI ASSOCIATI Spa, controllata per il 62% del capitale sociale. La COOP ROMAGNA MARCHE è una società cooperativa composta da circa 140.000 soci i quali, ai sensi dell'art. 2532 del C.C., dispongono ciascuno di un solo voto nelle delibere assembleari, qualunque sia il valore della quota. Nel 1993, il fatturato della società e delle imprese da questa controllate è stato di 503 miliardi di lire, interamente realizzato in Italia.

24 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2. Descrizione dell'operazione In data 22 settembre 1994, la COOP EMILIA VENETO e la COOP ROMAGNA MARCHE comunicavano congiuntamente all'autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, l'intenzione di procedere ad una fusione per incorporazione della COOP ROMAGNA MARCHE nella COOP EMILIA VENETO. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto interessato dall'operazione è quello della grande distribuzione commerciale di generi alimentari. In tale definizione viene ricompresa anche la vendita di alcuni prodotti per la casa, di norma svolta congiuntamente al commercio di prodotti alimentari. L'attività di alcune società controllate da COOP EMILIA VENETO interessa anche i mercati della gestione di agenzie turistiche e dell'emittenza televisiva. Poiché la società incorporanda non opera in questi mercati, l'analisi degli effetti della concentrazione si limita al mercato della grande distribuzione commerciale di prodotti alimentari, ove sono attive entrambe le imprese interessate dall'operazione. Il mercato geografico rilevante ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori ed in particolare dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nella concentrazione in esame, i singoli mercati geografici interessati corrispondono approssimativamente agli ambiti territoriali riconducibili alle provincie ove sono situati i punti vendita delle imprese interessate. I territori provinciali interessati sono quelli di Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Vicenza, Bologna, Ferrara, ove opera COOP EMILIA VENETO, e di Ravenna, Rimini, Forlì, Ancona, Macerata e Pesaro, ove è attiva COOP ROMAGNA MARCHE. COOP EMILIA VENETO e la società da questa controllate gestiscono 68 punti vendita nelle 7 provincie di attività. Le quote relative ai punti vendita nei singoli territori provinciali sono pari al 21% nell'area di Bologna, al 12% nell'area di Venezia ed inferiori al 5% nelle restanti provincie ove l'impresa è operante. La COOP ROMAGNA MARCHE e le società da essa controllate gestiscono 37 punti vendita ripartiti in sei provincie. L'incidenza dei punti vendita gestiti dall'impresa sul totale degli esercizi della grande distribuzione alimentare nei singoli territori provinciali è pari al 45% nell'area di Ravenna, al 21% nell'area di Forlì, al 12% nell'area di Rimini, al 9% nella provincia di Ancona ed è inferiore al 5% nelle provincie di Macerata e Pesaro. Poiché non vi è sovrapposizione fra i territori provinciali in cui operano le imprese interessate dall'operazione, in nessuno dei singoli ambiti territoriali che costituiscono i mercati geografici rilevanti si ha una modifica delle quote di mercato detenute da COOP EMILIA VENETO e da COOP ROMAGNA MARCHE. Inoltre, le due imprese interessate operano nella distribuzione al dettaglio utilizzando entrambe il marchio commerciale COOP, che risulta, agli occhi dei consumatori, l'elemento essenziale di riconoscimento dei punti vendita. Il legame operativo fra le imprese interessate coinvolge anche le politiche di acquisto, condotte dalla società COOP ITALIA Scrl, che provvede alla stipula delle condizioni contrattuali di acquisto con i fornitori per conto delle varie società associate, queste ultime tutte operanti nella distribuzione al dettaglio sotto il marchio commerciale COOP, le quali poi, nell'ambito delle condizioni generali pattuite dalla COOP ITALIA Scrl, organizzano autonomamente le proprie forniture. Anche sotto tale aspetto, pertanto, l'operazione non modifica le condizioni concorrenziali esistenti sui mercati interessati.

Decisioni del 12 ottobre 1994 25 RITENUTO che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera p.il PRESIDENTE Luciano Cafagna * * *

26 Bollettino n. 41-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n. 2373 ( C1673 ) FINMARR/ALISEA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 1994; SENTITO il Relatore Professor Franco Romani; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto in data 23 settembre 1994 da parte della società FINMARR Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La FINMARR Spa è una holding finanziaria di partecipazioni attiva nel settore del commercio al minuto di generi alimentari e generi vari, e nel settore della distribuzione di prodotti alimentari preconfezionati e/o conservati, che vengono utilizzati soprattutto dagli alberghi, ospedali, compagnie aeree, compagnie ferroviarie (cd. catering). La FINMARR Spa è controllata dalla società CA-FIN CASTELVETRO FINANZIARIA Spa, holding del gruppo CA-FIN, il cui capitale sociale è a sua volta detenuto dai signori Luigi Cremonini e Giuseppe Cremonini nella misura del 33,33% ciascuno e dai signori Marco Brandoli Bettelli e Valentina Belugani nella misura del 16,66% ciascuno. Nel 1993, l'insieme delle società controllate dalla CA-FIN ha realizzato a livello nazionale un fatturato consolidato di circa 3.000 miliardi di lire. ALISEA Società Consortile a r.l., la cui attività principale consiste nelle forniture alimentari e preparazione pasti nell'ambito della ristorazione ospedaliera, ha realizzato nel 1993 un fatturato pari a 4,7 miliardi di lire. Il capitale sociale di ALISEA è così distribuito: FINMARR Spa 50%, S.I.R Società Cooperativa a r.l. 49% e LA CITTA' DEL SOLE Società Cooperativa a r.l. 1%. 2. Descrizione dell'operazione La FINMARR Spa ha comunicato all'autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, l'intenzione di acquisire il 10% del capitale sociale della ALISEA Società Consortile a r.l., del quale già detiene il 50%. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, poiché il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire.