Area 4 POLIZIA LOCALE



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adeguatamente illuminata nonché dotata di impianto antincendio oltre che di un ufficio per i servizi, debitamente attrezzata e sicuramente idonea al compito. Detta area dovrà essere resa nota al Comune appaltante che dovrà assentire. Il personale di vigilanza e di custodia dell impresa curerà la presa in carico del veicolo assicurandone lo stato effettivo e quindi il mantenimento in custodia. Art. 4 Obblighi nel prelievo dei mezzi E fatto obbligo al concessionario di provvedere al prelievo e custodia dei veicoli rimossi per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. Il concessionario dovrà provvedere alle operazioni con veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di rimozione nel più breve tempo possibile dalla richiesta della Polizia locale o altri organi di polizia stradale. Qualora sussistano motivi contingibili od urgenti di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ovvero il veicolo costituisca pericolo per la pubblica incolumità o per decoro urbano la Polizia locale può disporre la rimozione immediata. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all interno del deposito fino al momento della sua demolizione ovvero della sua restituzione all avente diritto che ne abbia fatto richiesta dopo il nulla osta della Polizia locale o presso l organo di Polizia stradale. Nel caso di veicolo privo di targa o di elementi identificativi del proprietario il centro di raccolta, decorso il termine di 60 gg. (sessanta) dalla data di rinvenimento, secondo le procedure e nel rispetto dei termini stabiliti dal D.M. 460/99 e dal D.Lgs. n. 209/03, procede alla demolizione del veicolo. Per i veicoli rimossi in sosta d intralcio sarà cura della Polizia locale individuare i proprietari dandone comunicazione agli stessi con intimazione a ritirare il veicolo presso il deposito ai sensi del D.P.R. 13.02.2001 n. 189. Il prelievo potrà avvenire sul luogo della rimozione presso il deposito autorizzato Il recupero dei mezzi potrà essere immediato se e richiesto sul luogo dell accertamento, ovvero entro il termine dell orario di servizio (ore 19,00), se i mezzi rimossi sono gia presso il deposito. La custodia dei suddetti mezzi dovrà essere assicurata in un area con le caratteristiche di cui all art. 3 ultimo comma, che precede. Nell ipotesi di riconsegna in orario notturno verranno applicate le tariffe previste per tale fascia oraria. Art. 5 Direzione del Servizio Alla Polizia locale spetta il coordinamento e controllo del servizio affidato al concessionario. Salvo quanto previsto dal presente Capitolato alla Polizia Locale spetta in ogni caso emanare

ulteriori disposizioni per un efficace ed efficiente servizio. Alla Polizia locale sono demandate le procedure di alienazione e rottamazione connesse all applicazione del D.P.R. 189/01 per i veicoli rimossi per intralcio al traffico e non ritirati dagli aventi diritto. Art. 6 Controllo del Servizio L affidatario è obbligato a consentire in ogni momento al personale incaricato dall Amministrazione comunale l accesso presso il deposito ove si svolgono attività riguardanti l affidamento di cui trattasi esercitando funzioni di vigilanza sul buon andamento del servizio. Art. 7 Durata La concessione ha la durata di anni 3 (tre), cosi come stabilito dall art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a decorrere dalla data di stipula della convenzione. Art. 8 Tariffe Il corrispettivo per le prestazioni per la rimozione di veicoli in stato di abbandono viene effettuato dal Comune con scadenza quadrimestrale previa presentazione da parte del concessionario della relativa fattura alla quale devono essere allegati: a) prospetto riepilogativo contenente il numero delle operazioni effettuate per tipologia d intervento; b) dichiarazione della data di demolizione e degli elementi di identificazione di ciascun veicolo; c) la documentazione relativa alla presentazione della richiesta di cancellazione al P.R.A. se avvenuta. I veicoli rimossi ai sensi dell art. 159 del C.d.S. sono restituiti all avente diritto previo rimborso, delle spese di intervento, rimozione e custodia, da corrispondere direttamente al concessionario sulla base di apposita tariffa al pubblico che dovrà rilasciarne apposita quietanza secondo le normative vigenti in materia. Le tariffe da applicare sono quelle individuate dettagliatamente nell elenco seguente ai sensi del decreto 04 settembre 1998 n. 401, comprensivo delle spese di radiazione dal P.R.A. quando dovute, potranno essere modificate ogni due anni con delibera di Giunta comunale; Oltre a quanto previsto dal Decreto 401/98, le tariffe da applicare a titolo di custodia dei veicoli rimossi, nonche gli importi relativi alle rimozioni e custodia sono i seguenti: Servizio di rimozione (diurno) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t: a) diritto di chiamata: 12,00

b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: 18,00; c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e fino al deposito) /km 2,50; per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t: d) a) diritto di chiamata: 12,00; e) b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: 23,00; f) c) indennità chilometrica (calcolata come sopra indicato): 3,00; per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe specificate al punto precedente aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere; per la rimozione di veicoli in orario notturno o in giornata festiva si applica l aumento del 30% delle tariffe previste; per interventi effettuati con unico autoveicolo di rimozione, ma con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo. Servizio custodia giornalieri per la custodia di autoveicoli fino a 1000 cc. : 3,50; giornalieri per la custodia di veicoli di cilindrata superiore a 1000 cc.: 4,50; giornalieri per la custodia di ciclomotori: 1,50; giornalieri per la custodia di motocicli: 2,50; giornalieri per la custodia di biciclette: 0,50; Tali somme sono comprensive di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri compresi quelli di mezzi d opera, personale, infrastrutture, canoni, premi assicurativi, consumi, custodia dei veicoli e quant altro occorra per rendere le prestazioni conformi alle normative vigenti. Per i veicoli rimossi e non ritirati dagli aventi diritto il Comune provvederà a liquidare il servizio reso solo successivamente alla trasmissione degli atti comprensivi del D.P.R. 189/01con le modalità previste dall art. 11 ed a pagare solamente l intervento e le spese per la radiazione al P.R.A. Art. 9 Tariffe veicoli sequestrati Per i veicoli rimossi a seguito di sequestro amministrativo cautelare o penale previsti dagli artt. 13,20, e 21 della Legge 689/81, conseguenti alla violazione di cui all art. 193 del C.d.S. il gestore dovrà applicare per le spese di trasporto e custodia gli importi previsti dal tariffario della Prefettura di Viterbo. Art. 10 Corrispettivo Il corrispettivo dovuto all Ente è pari ad 100,00 annui incrementata dalla percentuale offerta.

Se nel corso dell anno verranno effettuati meno di 10 (dieci) interventi il concessionario non dovrà versare il corrispettivo di cui al comma precedente all Ente concedente. Le rimozioni eventualmente disposte dal Comando Polizia Municipale per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessita, o relative a veicoli di proprieta o nella disponibilita dell Amministrazione Comunale, saranno effettuate a titolo gratuito in quanto ricomprese nel corrispettivo. Art. 11 Danni Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell art. 354 del vigente Regolamento d attuazione del Codice della Strada, l importo del massimale unico della polizza assicurativa contro le responsabilita civili verso terzi, prevista dall art. 2043 del Codice Civile, e stabilito in 3.500.000,00 ( Euro tremilionicinquecentomila/00 ) per carro attrezzi per recupero di mezzi pesanti ed in 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) per carro attrezzi per recupero di mezzi ordinari. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle cose, comunque provocati nell esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Art. 12 Controversie Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento applicabili in materia. Ogni questione insorta tra Comune e concessionario in ordine all esecuzione dei patti stipulati con il presente atto, che non si sia potuta definire in via bonaria, è competente in via esclusiva il foro di Viterbo. Art. 13 Revoca della concessione L Amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla revoca della concessione nei casi previsti dall art. 11 del Regolamento ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. Art. 14 Modalità di espletamento della gara L individuazione del concessionario verrà effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i, Le ditte interessate dovranno a tal fine far pervenire tutta la documentazione necessaria attenendosi a quanto disposto dal presente capitolato. Art. 15 Cauzione definitiva La cauzione definitiva e fissata nella misura di 500,00 (Euro cinquecento/00), da presentarsi in contanti o mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione definitiva potra essere svincolata solo dopo che siano stati soddisfatti da parte dell aggiudicatario tutti gli obblighi contrattuali. Art. 16 Spese Ogni spesa inerente il presente contratto, o consequenziale a questo, e a carico del concessionario. Art. 17 Divieto di subappalto E fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio pena l immediata risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione. Art. 18 Altre prestazioni L Amministrazione comunale rimane esclusa da qualsiasi richiesta di rimborso da parte della ditta concessionaria del servizio, nel caso in cui non sia possibile rintracciare i proprietari dei veicoli rimossi, fatto salvo il diritto di rivalsa sulle eventuali somme derivanti dalle procedure di alienazione.