CONVENZIONE TRA l Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente Ligure (di seguito ARPAL) con sede legale in Genova, Via Bombrini, 8, cap. 16149, C.F. e P. IVA 01305930107, in persona del legale rappresentante, avv. Roberto Giovanetti, Direttore Generale; L Ente Parco delle Alpi Liguri in qualità di Ente titolare del Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, di seguito denominato CEA Parco delle Alpi Liguri con sede legale in Pigna (IM) Piazza Umberto I n 1, cap 18037 e Cod. Fisc. 01474770086, in persona del legale rappresentante Sig. Littardi Mauro, Presidente; RICHIAMATI: - Il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; - Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che definisce le tipologie dell obiettivo 3 Cooperazione Territoriale, - Il Regolamento della Commissione n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1080/2006, che all art 50 prevede che per la preparazione o la realizzazione di un operazione sono rimborsabili anche i costi relativi a prestazioni professionali rese da un autorità pubblica diversa dal beneficiario e che tale autorità pubblica può certificare tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l operazione in questione; - La Decisione n. C(2007)5489 del 16 novembre 2007 con cui la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo per l intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ai fini dell obiettivo di cooperazione territoriale europea in Francia ed in Italia relativo alla programmazione 2007-2013, - La Delibera CIPE 36/2007 che ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio/strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; - La Delibera di Giunta Regionale n. 1514 del 14/12/2007 che definisce le modalità di partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale 2007-2013; - la Legge Regionale 18/99 art. 17 che prevede che la Regione Liguria realizzi e promuova attività di informazione, comunicazione ed educazione in materia ambientale - la legge Regionale 20/06 che: o - all art. 2 affida alla Regione Liguria il compito di curare la programmazione degli interventi in materia di EA e coordinare il sistema regionale dell educazione ambientale con il supporto del CREA (Centro Regionale di Educazione Ambientale), operante presso ARPAL; o - all'art. 37: definisce l'articolazione del Sistema Regionale di Educazione ambientale, composto dal CREA, da Centri provinciali e centri locali;
prevede che la Giunta Regionale stabilisca con propri provvedimenti le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale; - le deliberazioni della Giunta Regionale: o n. 697 del 22.06.07 avente ad oggetto: Adempimenti ex art. 35 c. 5 della L.R. 20/06 Approvazione delle modalità organizzative del Sistema Regionale di Educazione Ambientale, criteri di qualità dei Centri e criteri per la concessione di finanziamenti a progetti di educazione ambientale ; o n. 698 del 22.06.07 avente ad oggetto Approvazione schema di protocollo di intesa relativo alla costituzione di tavoli e gruppi di lavoro nel Sistema Ligure di Educazione Ambientale e di un Forum dell educazione ambientale ; Vista - La nota della Autorità di Gestione del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia- Francia Marittimo n. AOOGRT/ 144486 /F.45.70 del 26 maggio 2010 rivolta ai partner dei progetti finanziati avente ad oggetto Chiarimenti in ordine al coinvolgimento di autorità pubblica diversa dal beneficiario che prevede che il partner beneficiario, nel caso in cui non abbia in sé tutte le capacità e competenze e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune previste nel progetto, possa acquisirle anche da un altra Autorità pubblica, stipulando appositi accordi CONSIDERATO CHE: ARPAL CREA ha invitato con lettera prot. n. 4911 del 14 febbraio 2011 gli Enti titolari di Centri di Educazione Ambientale a presentare proposte per lo sviluppo del progetto di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo CoREM Azione G: Creazione di una Comunità Transfrontaliera Natura 2000, Componente 5: Reti Educative per i Siti Natura 2000 ARPAL ha approvato con decreto del Direttore Generale di ARPAL n. 247 del 7 giugno 2011 le proposte dell Ente Parco delle Alpi Liguri, Comune di Savona, Comune di Cairo Montenotte, Comune di Mignanego, Comune di Sestri Levante, Comune di Varese Ligure; Tutto ciò premesso concordano quanto segue: Articolo 1 Oggetto 1.1 Con la presente convenzione, ARPAL e il CEA Parco delle Alpi Liguri realizzano la collaborazione necessaria a perseguire proficuamente gli obiettivi di interesse comune descritti nel progetto approvato con decreto del Direttore Generale n. 247 del 7 giugno 2011; 1.2 In particolare, il presente Accordo regola i ruoli di ARPAL e del CEA Parco delle Alpi Liguri per la realizzazione delle attività descritte nella scheda progetto presentata dal CEA Parco delle Alpi Liguri e riportata in allegato al decreto 247/11.
Articolo 2 Compiti di ARPAL 2.1 ARPAL provvede a tutte le operazioni amministrative e contabili richieste dal progetto, si rapporta con il capofila dell Azione di Sistema G Provincia di Oristano per la rendicontazione delle attività e della spesa, nonché con la Regione Liguria, così come previsto nell ambito del ruolo di coordinamento espletato dal CREA. 2.2 ARPAL inoltre: a) Coordina le azioni di comunicazione e di governance e concorda i contributi alla attuazione della strategia regionale di comunicazione sulla biodiversità; b) realizza attività di monitoraggio del progetto e, pertanto, può in ogni momento chiedere informazioni circa l avanzamento delle attività di progettazione e realizzazione delle azioni previste nel progetto presentato dal CEA Parco delle Alpi Liguri; c) pubblicizza i risultati delle azioni realizzate, nel territorio delle quattro province liguri, anche in occasione di eventi, convegni, occasioni di comunicazioni; d) dispone di tutti i dati raccolti e dei materiali prodotti in modo da renderli disponibili, anche in forma digitale, al capofila Provincia di Oristano e a tutti i soggetti operanti in seno al Sistema Ligure di Educazione Ambientale. e) Liquida, con le modalità previste all art. 4, il finanziamento previsto pari a 15.000,00 come da progetto approvato ai sensi del decreto 247/11 inserito alla voce di spesa Prestazione di servizio del budget previsto per Arpal dal progetto CoREM e dal Programma Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007-2013. Articolo 3 Compiti del CEA Parco delle Alpi Liguri 3.1 Il CEA Parco delle Alpi Liguri è tenuto a garantire la realizzazione delle azioni di cui all articolo 1 comma 2; 3.2 A tal fine il CEA Parco delle Alpi Liguri è tenuto a: a) Contribuire alla spesa con un importo minimo pari al 15% dell ammontare complessivo del progetto (ovvero con un importo minimo pari ad euro 2.650,00); b) eseguire in modo puntuale e completo l intervento finanziato conformemente al progetto presentato e comunicare preventivamente eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell intervento finanziato; c) ultimare la realizzazione delle attività entro e non oltre i tempi di cui all articolo 5; d) fornire ad ARPAL tutte le informazioni richieste sull avanzamento dei lavori, segnalando eventuali criticità, ai fini di un continuo monitoraggio tecnico e procedurale del progetto; e) sostenere le spese e presentare le rendicontazioni di spesa secondo le modalità previste dal programma Marittimo, come meglio descritto all art.5;
f) apporre i loghi del progetto secondo le indicazioni del Programma Marittimo le cui modalità di utilizzo sono indicate nel Manuale d immagine coordinata (scaricabile al sito http://www.maritimeitfr.net, sezione Comunicazione ). Articolo 4 Durata delle attività e della convenzione 4.1 Le attività tecniche di cui all art 1 devono essere completate per l 85% entro il 30 settembre 2012, e si dovranno concludere entro il 31 ottobre 2012; 4.2 La presente convenzione ha durata fino al 30 aprile 2013, per le necessarie operazioni di rendicontazione; inoltre ARPAL potrà realizzare attività di pubblicizzazione di quanto realizzato anche dopo il termine effettivo del progetto. Articolo 5 Modalità di liquidazione e di rendicontazione 5 Le modalità di liquidazione procederanno secondo il seguente prospetto: 50% all avvio delle attività; 40% al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: o l avanzamento delle attività ha raggiunto il 50% da dimostrarsi tramite presentazione di una sintetica relazione tecnica delle attività svolte o la spesa ha raggiunto il 50% del costo totale del progetto da dimostrarsi tramite i seguenti giustificativi: fatture passive liquidate; dichiarazione di non recuperabilità dell IVA; dichiarazione di utilizzo di sistemi di contabilità separata per il progetto CoREM; dichiarazione di esclusione del doppio finanziamento delle attività; dichiarazione attestante che le attività realizzate non costituiscono duplicazione di lavori già eseguiti; dichiarazione attestante il dettato normativo in tema di pari opportunità; l atto d impegno al co-finanziamento. 10% a conclusione dell 85% delle attività a cui corrisponda almeno una spesa pari a 15.000,00 entro il 30 settembre 2012 da dimostrarsi tramite l invio di tutti mandati quietanzati e di una sintetica relazione tecnica; 5.1 Rendicontazione finale entro il 30 novembre 2012 con presentazione di o relazione tecnica complessiva, sulla base delle caratteristiche del dossier SIQUAL, circa tutte le azioni sviluppate corredata da distinta dei prodotti realizzati e copie degli stessi ove possibile; o mandati quietanzati relativi al completamento della spesa (comprensiva di cofinanziamento).
Articolo 6 Regole di spesa e di buona gestione del progetto 6.1 Le regole e le procedure di spesa sulla quota di finanziamento della Regione Liguria devono essere conformi a quanto richiesto nel documento Manuale di rendicontazione delle spese per i progetti strategici primo bando (scaricabile al sito http://www.maritimeit-fr.net, sezione Documenti ). 6.2 In particolare, le procedure amministrative utilizzate per la selezione di prestatori di servizio o acquisizione di beni e servizi deve rispettare le regole previste per l appalto e le procedure di evidenza pubblica che la normativa dispone secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. - In ogni caso il CEA Parco delle Alpi Liguri, se realizza o acquista beni o servizi, deve presentare ad ARPAL la documentazione probatoria dell espletamento delle procedure di gara secondo la normativa cui è sottoposto; - nei casi in cui la normativa di riferimento preveda l affidamento diretto (ad es. per gli acquisti sotto soglia) devono essere raccolti almeno 3 preventivi o motivata la selezione effettuata, fermo restando il rispetto della normativa dei singoli beneficiari; - se del caso, il contratto/convenzione/capitolato, stipulato con l aggiudicatario con indicati i costi stabiliti per ciascuna attività da effettuarsi (p.e. materiali, personale, spese generali ecc.); Le regole enunciate sono ispirate al rispetto dei principi generali del diritto comunitario in materia di appalti: - principio di parità di trattamento, - obbligo di trasparenza, - non discriminazione in base alla nazionalità. 6.3 Per quanto concerne le spese di Prestazioni di servizio delle azioni condotte, il CEA Parco delle Alpi Liguri deve presentare a Regione Liguria la seguente documentazione di spesa: - contratto controfirmato/lettera d incarico firmata per accettazione nella quale risulti esplicitato nel dettaglio la tipologia di prestazione/attività svolta, la motivazione dell affidamento con riferimento ai curriculum vitae, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al Progetto; - fattura o nota di debito o parcella corredate da una relazione tecnica sintetica delle attività svolte dalla quale si evinca la corrispondenza delle medesime con quanto addebitato. La documentazione di pagamento da associare alla documentazione di spesa è il Mandato di pagamento (anche cumulativo) quietanzato dall Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Beneficiario di natura pubblica o assimilabile). 6.4 Sui beni acquistati ed i prodotti delle azioni tecniche e di comunicazione devono essere apposte delle etichette o targhette per evidenziare il cofinanziamento del FESR e il ruolo svolto dall Unione Europea, secondo le indicazioni della normativa di riferimento e le istruzioni dell Autorità di Gestione del Programma. Le etichette devono indicare in modo chiaro ed indelebile: a) logo UE; b) logo ed indicazione del Programma Marittimo 2007-2013; c) il codice del Progetto COREM n. E79E10000120007;
6.5 Nel risolvere problemi amministrativi o di gestione del progetto i beneficiari associati ed il coordinatore sono tenuti ad agire in piena conformità con il Manuale d uso dei progetti Strategici e gli altri documenti di natura amministrativa che regolano il Programma di cooperazione Marittimo Italia-Francia 2007-2013. Articolo 7 Controversie 7.1 Nel caso in cui sorgano controversie tra il ARPAL e il CEA Parco delle Alpi Liguri e non si pervenga ad una composizione amichevole, il Foro di Genova è il solo competente per decidere di ogni controversia tra le parti contraenti riguardo alla presente convenzione. Letto, firmato e sottoscritto, in addì Il Direttore Generale ARPAL (Avv. Roberto Giovanetti) Per il Parco delle Alpi Liguri